Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 2 - Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazioneRuoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione
1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri: a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone; b) il registro delle istanze di prelievo; c) il registro per i processi verbali di udienza; d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; e) il registro delle ordinanze cautelari; f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali; g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato 1; g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria 2. 2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta. 3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della comunicazione dei provvedimenti 3. 4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente. 5. La segreteria cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono 4. 6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. [1] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. [2] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. [4] Comma abrogato dall'articolo 20, comma 1-bis, lettera c), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico. InquadramentoL' art. 2 dell'All. 2, disp. att. c.p.a. racchiude diverse disposizioni, in primis dedicate alla formazione dei registri particolari, ma relative anche ad adempimenti di segreteria in materia di formazione dei ruoli di udienza (secondo le disposizioni del presidente), alla collazione dei provvedimenti del giudice e alle comunicazioni. I ruoli e i registri particolari annotano il compimento di specifici atti inerenti il singolo procedimento giurisdizionale, sia di provenienza delle parti che del Giudice. Attengono agli atti di parte il registro delle istanze di fissazione d'udienza ed il registro delle istanze di prelievo. Trattasi di atti rilevanti sia ai fini della determinazione dell'ordine di trattazione dei ricorsi, secondo quanto previsto all'art. 71 del Codice e al successivo art. 8 delle stesse disposizioni di attuazione. Solo il primo dei due registri è curato direttamente dal segretario generale, mentre il secondo e gli altri registri particolari vengono tenuti dalle segreterie di ciascun organo di giustizia amministrativa. Attiene alle attività del Giudice il registro dei processi verbali di udienza mentre attengono a provvedimenti giurisdizionali il registro dei provvedimenti monocratici presidenziali (decreti e ordinanze), il registro delle ordinanze cautelari e il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali. Ultimo registro particolare è quello inerente l'indicazione dei ricorsi trattati con il beneficio del gratuito patrocinio di cui all'art. 14 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. Nei registri relativi ai provvedimenti presidenziali e alle ordinanze cautelari devono essere riportate anche le date di trasmissione, da parte della segreteria, dei provvedimenti stessi alle parti del giudizio. La norma disciplina altresì gli adempimenti di competenza della segreteria di ciascun organo di giustizia amministrativa nella formazione dei ruoli, secondo le disposizioni del Presidente (comma 3), nonché nella collazione dell'originale di ciascun provvedimento del Giudice (in composizione monocratica o collegiale), con la raccolta delle relative sottoscrizioni e l'apposizione del timbro di congiunzione e la firma tra le pagine che compongono il provvedimento stesso. Sebbene apparentemente non interessato direttamente da modifiche per effetto della l. n. 197/2016, anche l'art. 2 comma 5, disp. att. c.p.a. ricade nella previsione di cui all'art. 13, comma 2-ter, c.p.a. secondo cui, salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice del processo amministrativo e dalle relative norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel d.P.C.S. 28 luglio 2021. Ne consegue che anche le prescrizioni contenute in tale articolo, per quanto riguarda i ricorsi depositati dopo il 1° gennaio 2017, devono interpretate in modo tale da consentirne l'applicazione con modalità telematiche. Per quanto riguarda la collazione dei provvedimenti del Giudice, si evidenzia che già dal 15 luglio 2016 per effetto della determina di pari data del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, tutti i magistrati sottoscrivono i propri provvedimenti con firma digitale, anche se relativi a ricorsi depositati prima dell'avvio del Pat. L'art. 2 comma 5, disp. att. c.p.a., quindi, di fatto è destinato ad essere applicato nel caso, del tutto residuale, in cui il Giudice non possa procedere a redigere il provvedimento con modalità telematiche, a causa del malfunzionamento del sistema informatico, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, All. 1 d.P.C.S. 28 luglio 2021. Infatti (solo) nel caso in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema informatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia effettuato in modalità cartacea, la Segreteria provvederà ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la conformità all'originale con firma digitale, procederà all'inserimento nel relativo fascicolo gestito con modalità informatiche dal S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento. Con riferimento, invece, alle comunicazioni processuali, il comma 6 dell'art. 2 va coordinato con quanto previsto in materia di comunicazioni alle parti dall'articolo 136, comma 1, c.p.a. (come modificato dalla l. n. 197/2016) oltre che dall'art. 13, All. 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021. Ne deriva che le comunicazioni di segreteria nelle forme di cui all'articolo 45 disp. att. c.p.c. devono ritenersi limitate, salvo diversa espressa statuizione del Giudice, al caso di malfunzionamento del sistema informativo cui consegua l'impossibilità per la segreteria di procedere ad effettuare la comunicazione tramite PEC oltre che dell'impossibilità di effettuare la comunicazione tramite fax. Quanto ai registri particolari, l'art. 6, comma 2, All. 1 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 prevede, per i ricorsi soggetti al Pat (cioè, per i ricorsi depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017), che sono gestiti con modalità automatizzata: a) il registro generale dei ricorsi, di cui all'art. 1, disp.att. c.p.a; b) il registro dei ricorsi con patrocinio a spese dello Stato; c) il registro dei processi verbali; d) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria; e) il registro dei provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari); f) il registro dei provvedimenti monocratici (esclusi i decreti cautelari e cautelari ante causam); g) il registro dei provvedimenti cautelari (decreti cautelari, decreti cautelari ante causam, ordinanze cautelari); h) il registro delle istanze di fissazione di udienza; i) istanze di prelievo. In proposito, l'art. 4 dell'All. 1. al d.P.C.S. 28 luglio 2021 specifica che il Registro generale dei ricorsi e i registri particolari sono prodotti in formato PDF dal Sistema, e conservati, archiviati e resi accessibili agli utenti abilitati nel S.I.G.A. nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR. Il S.I.G.A. assicura la verifica di integrità degli atti, documenti e provvedimenti e della rispondenza della firma digitale apposta su di essi ai requisiti di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm. (CAD), subordinando all'esito positivo di tale controllo le operazioni di acquisizione e registrazione. BibliografiaChieppa, Il processo amministrativo dopo il correttivo al codice, Milano, 2012 |