Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 1 - Nuova istanza di fissazione d'udienzaNuova istanza di fissazione d'udienza
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente. 2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito. 3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice. InquadramentoLa norma in esame introduce una disciplina deflattiva del contenzioso per i ricorsi pendenti da più di 5 anni al momento dell'entrata in vigore del c.p.a., per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza di discussione. In tema di decorrenza del termine per la perenzione, l'avvenuto deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza non interrompe il termine quinquennale di perenzione, che decorre per il solo fatto che dalla data di deposito del ricorso siano trascorsi cinque anni senza che la causa sia stata definita, indipendentemente dall'inerzia o dall'impulso della parte interessata alla definizione del giudizio e anche quando la parte abbia illo tempore tempestivamente depositato l'istanza di fissazione (Cons. St. III, n. 3835/2016). Per tali ricorsi, è richiesto infatti alla parte che ne abbia ancora interesse di presentare una nuova istanza di fissazione di udienza nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, presupponendosi quindi che chi non manifesti tale volontà in modo esplicito, non abbia più interesse alla decisione. Secondo la giurisprudenza, la sospensione feriale trova applicazione anche in relazione al termine di 180 giorni, previsto per la dichiarazione di interesse a seguito della comunicazione del decreto di perenzione (T.A.R. Lazio Roma, n. 4376/2016). Nello specifico, il primo comma dell' art. 1, disp. trans. c.p.a, disciplina le modalità di presentazione dell'istanza, che deve essere sottoscritta sia dalla parte personalmente che dal suo difensore. In caso di mancata presentazione di tale istanza nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del c.p.a., il ricorso viene dichiarato perento con decreto presidenziale. La necessità della sottoscrizione della parte, oltre che del suo difensore, a pena di dichiarazione di estinzione, e stata di recente ribadita da Cons. St. IV, n. 2204/2016. Il secondo comma dell'art. 1, disciplina le modalità che consentono di ottenere la revoca del decreto di perenzione. A tal fine, deve essere presentata apposita istanza, sottoscritta sia dalla parte personalmente che dal suo difensore, che deve essere notificata alle altre parti, anche se non costituite, nel termine di 180 giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione. In tale istanza la parte deve manifestare la persistenza del proprio interesse alla decisione della controversia e, contestualmente, chiedere la revoca del decreto, senza necessità di ulteriori motivazioni. Secondo la giurisprudenza ormai maggioritaria è valida la comunicazione del decreto di perenzione, da parte della segreteria, a mezzo PEC anche nei confronti del difensore che, trattandosi di ricorsi precedenti all'entrata in vigore del c.p.a., non avesse indicato tale indirizzo negli atti processuali (Cons. St. Ad. plen., n. 33/2014). Invero, come di recente chiarito da Cons. St. VI, n. 4489/2021, il REGINDE è, anche per la Giustizia amministrativa, un registro da cui estrarre gli indirizzi PEC ai fini delle comunicazioni di segreteria "in conformità con quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 16-ter del medesimo d.l. n. 179/2012 (aggiunto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114) che ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16-ter". La giurisprudenza più recente (Cons. St. V, ord. n. 178/2016) ha precisato che l'istanza di revoca del decreto di perenzione di cui al comma 2 dell' art. 1, disp. trans. c.p.a. deve ritenersi un rimedio speciale, riservato alle sole ipotesi di perenzione dichiarata per mancata presentazione di una nuova istanza di fissazione dell'udienza nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del codice. Qualora, invece, il decreto di cui si chiede la revoca sia stato emesso per perenzione ultraquinquennale a seguito dell'avviso ex art. 82, comma 1, c.p.a. comunicato dalla segreteria, il rimedio esperibile dalla parte che abbia ancora interesse alla definizione del giudizio è quello dell'opposizione al decreto di perenzione di cui all' art. 85, comma 3, c.p.a., da notificare alle altre parti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Trattasi, a ben vedere, di due rimedi differenti sia per quanto riguarda il termine decadenziale entro il quale proporli, sia in relazione al loro contenuto: ed invero, mentre con l'istanza di revoca si fa valere il mero interesse alla definizione della controversia, con l'opposizione al decreto di perenzione la parte deve altresì motivare in ordine alle ragioni per le quali non ha presentato l'istanza di fissazione dell'udienza, adducendo, ad esempio, un vizio nella comunicazione dell'avviso di perenzione. L'ultimo comma del presente articolo dispone, infine, che nel caso in cui nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del codice venga comunicato l'avviso di fissazione di udienza, il ricorso può comunque essere deciso nel merito se la parte, in questo caso anche soltanto a mezzo del suo difensore, manifesti in udienza il proprio interesse alla decisione. In difetto, la perenzione è dichiarata con le modalità di cui all'art. 82, comma 2, con decreto del presidente del collegio. BibliografiaChieppa, Il processo amministrativo dopo il correttivo al codice, Milano, 2012. |