La sottoscrizione digitale dell’offerta da parte di un soggetto diverso da quello risultante “dichiarante”
10 Novembre 2017
Nell'ambito di una procedura di gara con modalità telematiche, la non coincidenza tra il nominativo risultante quale “dichiarante” nel sistema informatico e quello del soggetto che ha sottoscritto digitalmente la domanda di partecipazione e l'offerta, laddove tali soggetti siano entrambi legali rappresentanti dell'impresa, non determina alcuna violazione sostanziale delle regole partecipative e del principio del libero e paritario dispiegarsi del confronto concorrenziale tra gli operatori economici, dal momento che le dichiarazioni provengono comunque da un soggetto a ciò legittimato.
Tale fattispecie non integra alcuna delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, D.lgs. 50 del 2016, perché non si pone un problema di individuazione e di legittimazione del soggetto che ha reso le dichiarazioni di gara, né questioni che coinvolgono il merito delle offerte. |