Non riconducibilità dei lavori di manutenzione e ristrutturazione dei punti vendita costituenti la rete commerciale ENI ai settori speciali
14 Novembre 2017
I lavori di manutenzione e ristrutturazione dei “punti vendita” costituenti la rete commerciale Eni non sono riferibili ai “settori speciali” nemmeno in via strumentale, difettando la finalizzazione agli scopi propri dell'attività speciale di Eni, come desumibile dall'inerente disciplina (artt. 208, comma 1, e 212 d.lgs. n. 163 del 2006; oggi gli artt. 115 e 121 d.lgs. n. 50 del 2016, i quali nella sostanza, e per quanto qui rileva, confermano le previsioni del d.lgs. n. 163 del 2006). Conseguentemente, la controversia avente ad oggetto la revoca dello stato di fornitore qualificato – in cui vengono in rilievo atti riferibili alla qualificazione delle Società interessate dalla revoca per attività esulanti dai settori speciali, in quanto attinenti per l'appunto al gruppo merceologico «realizzazione e manutenzione di punti vendita», ossia all'«area commerciale della distribuzione e vendita dei prodotti petroliferi» – esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, per ricadere in quella del Giudice Ordinario. |