In tema di suddivisione in lotti e sul loro dimensionamento
14 Novembre 2017
La tendenziale preferenza per una ragionevole divisione in lotti rappresenta uno dei cardini del documento di indirizzo delle politiche dell'Unione europea denominate “Small Business Act (SBA)”. Il predetto principio, diretto al fine di facilitare l'accesso al mercato degli appalti pubblici da parte delle piccole e medie imprese, è stato recepito dal legislatore nazionale rispettivamente prima con l'art. 13, l. 11 novembre 2011, n. 180, poi con l'art. 2, comma 1-bis, dell'abrogato d.lgs. n. 163 del 2006 ed infine nel nuovo Codice appalti. Anche la Dir. 2014/24/UE al “Considerando (2)” pone il sostegno delle PMI tra i cardini informatori dell'attuazione della strategia “Europa 2020”. La scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall'ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico. In tali ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione circa la ripartizione dei lotti da conferire mediante gara pubblica deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto e resta delimitato, oltre che dalle specifiche norme sopra ricordate del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza. L'intero impianto dei lotti di una gara non deve dar luogo a violazioni sostanziali dei principi di libera concorrenza, di par condicio, di non-discriminazione e di trasparenza di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. (cfr.: Cons. St., Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669; Cons. St., Sez. V, 20 marzo 2007 n. 1331). A corollario dell'effettività della regola generale, è quindi stata posta la previsione di un specifico obbligo di motivazione delle ragioni circa la divisione dei lotti proprio perché il precetto è in funzione della tutela della concorrenza, ed a tale situazione deve essere equiparata la previsione di lotti di importo spropositato e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui. E' illegittima la suddivisione in lotti di un appalto pubblico laddove integri la duplice violazione del principio della libera concorrenza sia in senso oggettivo che in senso soggettivo. |