Sui soggetti abilitati all’asseverazione del piano economico finanziario

Redazione Scientifica
16 Novembre 2017

E' legittimo il provvedimento di esclusione di un concorrente che abbia presentato un piano economico finanziario asseverato da un “intermediario finanziario” che non sia in possesso della qualifica di “istituto di credito” o di “società di servizi” costituita dall'istituto di credito stesso...

E' legittimo il provvedimento di esclusione di un concorrente che abbia presentato un piano economico finanziario asseverato da un “intermediario finanziario” che non sia in possesso della qualifica di “istituto di credito” o di “società di servizi” costituita dall'istituto di credito stesso.

L'art. 183, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 è infatti univoco nel legittimare all'asseverazione non qualunque soggetto iscritto nell'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. n. 385 del 1993, ma solo l'iscritto in possesso della qualifica di istituto di credito o di società di servizi costituita dall'istituto di credito, il quale si caratterizza per l'esercizio congiunto della raccolta di risparmio tra il pubblico e della concessione del credito, secondo quanto precisato dalla Banca d'Italia.

Il citato comma 9 dell'art. 183 non introduce una situazione di monopolio a favore delle banche nell'attività di asseverazione, in quanto vi abilita anche le società di revisione ex art. 1 l. n. 1966 del 1939.

Inoltre, nell'assetto normativo attuale, il particolare regime soggettivo degli istituti bancari indubbiamente e notoriamente consente maggiore affidabilità, specie nei rapporti contrattuali che interessano, direttamente o indirettamente, la p.a., a differenza degli intermediari finanziari, la cui posizione resta diversa da quella delle banche (Cons. St., V, 31 gennaio 2001, n. 355; idem, 27 marzo 2008, n. 1247).

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