La non sanabilità mediante soccorso istruttorio della mancanza del piano economico finanziario o della sua mancata asseverazione da parte di soggetto abilitato
16 Novembre 2017
Il piano economico finanziario costituisce un elemento essenziale dell'offerta, alla luce dell'art. 183, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, con la conseguenza che la mancanza del piano o la sua mancata asseverazione da parte di soggetto abilitato costituisce vizio essenziale dell'offerta, non sanabile col soccorso istruttorio stante l'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016.
La giurisprudenza ha del resto avuto modo di precisare che l'ammissione di un'asseverazione postuma del piano economico finanziario attribuirebbe alla parte che se ne avvalesse un ingiustificato vantaggio competitivo in violazione della par condicio (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 13 giugno 2013 n. 713; TAR Liguria, Sez. II, 17 aprile 2009 n. 772).
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