Comparsa di risposta del danneggiante convenuto

Giovanna Nozzetti
aggiornata da Francesco Agnino

Inquadramento

Con la comparsa di costituzione e risposta, il danneggiante convenuto contesta la domanda risarcitoria attorea, deducendo il concorso del fatto colposo del danneggiato, volontariamente espostosi al pericolo di subire lesioni fisiche, e chiedendo il rigetto della pretesa avversaria o la riduzione del risarcimento dovuto

Formula

GIUDICE DI PACE/TRIBUNALE DI ...

R.G. n. ... G.I. dott. ......

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 1

Il sig. ..., C.F. ......, rappresentato e difeso, come da procura in calce 2 , dall'Avv. ...... (C.F. ...... 3 ), con domicilio eletto in ..._ alla via ...... n. ..._ presso lo studio dell'Avv. ......, giusta procura in calce al presente atto e reso su foglio separato, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi di cui agli artt. 133 comma 3, 134 comma 3, 170 comma 4 e 176 comma 2 c.p.c., anche al seguente numero di fax ...... 4 , ovvero al seguente indirizzo di PEC: ......@... 5 .

-convenuta-

CONTRO

il Sig. ..._, C.F. ......, nato a ...... e residente in ......, alla via ...... n. ......, rappresentato e difeso dall'avv. ......

-attore

FATTO

Il giorno ..._ , alle ore ... di notte, il Sig. ...... (debitore - odierno convenuto) partecipava ad una gara automobilistica clandestina ed invitava l'amico ......(creditore - odierno attore) ad accompagnarlo.

Il Sig. ...... (creditore), consapevole che si trattasse di una gara automobilistica clandestina, accettava l'invito di ...... (debitore) e saliva così sull'autovettura dello stesso.

Durante la gara, il Sig. ...... (debitore) perdeva il controllo della propria autovettura, che si ribaltava.

A causa dell'incidente, il Sig. ...... (creditore) riportava le seguenti lesioni personali..._.

Con atto di citazione notificato il ......, quest'ultimo ...... citava in giudizio l'odierno comparente e la Società ......, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro.

Con la presente comparsa si costituisce in giudizio il Sig. ......, chiedendo il rigetto della domanda per i seguenti motivi in

DIRITTO

SUL CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE

La domanda di parte attrice si fonda sull'erronea premessa secondo la quale la responsabilità sarebbe interamente da ascrivere a ......(debitore), in quanto ...... (creditore) non avrebbe posto in essere alcuna condotta idonea a causare o ad agevolare il sinistro, essendosi limitato invece a salire a bordo del veicolo condotto da .......

Tale ricostruzione non appare condivisibile, nemmeno se supportata dal verbale di polizia dal quale risulta che ...... (creditore) avrebbe adottato tutte le cautele necessarie, allacciandosi la cintura di sicurezza.

La fattispecie in esame, infatti, rientra nel campo di applicazione dell'art. 1227 c.c., che disciplina il 'concorso del fatto colposo del creditore'.

L'art. 1227 c.c. mira infatti ad esonerare il debitore inadempiente e il responsabile dell'illecito aquiliano dalle dell'evento dannoso a lui non interamente imputabili. Il debitore, infatti, non deve rispondere quando la condotta del creditore genera danni o aggrava quelli già prodotti.

In particolare, la norma prevede, al primo comma, la diminuzione del risarcimento dovuto, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivatene, nel caso in cui il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno.

In tema di circolazione di un veicolo in violazione delle normali regole di prudenza e sicurezza, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che 'Il concorso colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227 primo comma c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiarne, è configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito' (Cass. III, n. 11698/2014).

Nel caso di specie, la condotta del danneggiato...... ha costituito elemento di causa esclusiva dell'evento, o, a tutto voler concedere, elemento decisivo per la causazione del danno.

Quindi, nessun risarcimento è dovuto.

Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenga di non condividere le su indicate argomentazioni giuridiche, non può escludersi che sussista, almeno, un concorso di colpa del danneggiato, il quale ha deciso di partecipare a una gara automobilistica clandestina, esponendosi volontariamente al relativo rischio in violazione delle ordinarie regole comportamentali di prudenza e di sicurezza.

Pertanto, in caso di danni al trasportato, anche se la condotta dello stesso non fosse ritenuta di per sé idonea ad escludere la responsabilità del conducente, essa costituisce un contributo colposo alla verificazione del danno.

Per tali ragioni, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adìto Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'evento dannoso da parte di......, rigettando la domanda attorea;

- in subordine, accertare e dichiarare la corresponsabilità di ...... nella causazione delle lesioni subite a seguito del sinistro e, per l'effetto, ridurre in maniera proporzionale a tale acclarata corresponsabilità, il quantum della domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti del convenuto ......;

- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie avanzate dall'attore in danno del ..., accertare e dichiarare l'obbligo di manlevare, garantire e/o comunque di tenere indenne il Sig. ... a carico della ..._ Assicurazioni s.p.a. di tutte le eventuali somme che, a titolo risarcitorio, lo stesso dovesse essere tenuto a pagare, in caso di eventuale soccombenza, integrale o parziale, per sorta, capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, in favore dell'attore, con condanna della predetta compagnia assicurativa al pagamento delle predette somme in favore dell'attore;

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria, in caso di ammissione di prova testimoniale dedotta da parte attrice, senza alcuna inversione dell'onere della prova, chiede prova contraria sui capitoli formulati da controparte.

Indica a testi i sig.ri... residenti in ......

si allega:

1)atto di citazione notificato il......

2)rapporto di sinistro stradale con allegati

Luogo e data......

Firma Avv..........

[1] Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [82, 86 c.p.c.], almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

[2] Vds. nota n. 6

[3] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.

[4] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis: «ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale ... il contributo unificato è aumentato della metà».

[5] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore, è sufficiente l'indicazione del numero di fax, poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dalla l. n. 114/2014.

Commento

La rilevanza del concorso del fatto colposo del creditore

La disciplina del concorso colposo del creditore nel cagionamento del danno, applicabile anche nelle ipotesi di responsabilità aquiliana, con riguardo alla posizione del danneggiante, stante il rinvio operato dall'art. 2056 c.c., è contenuta nei due commi dell'art. 1227 c.c.

Il primo comma riguarda un'ipotesi particolare di concorso di cause concorrenti nella eziologia dell'evento dannoso, quella in cui l'evento stesso è ricollegabile anche ad un comportamento colposo del danneggiato. In tal caso il risarcimento del danno dev'essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che taluno arreca a se medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente.

Il comportamento colposo del creditore si pone in questo caso quale concausa dell'inadempimento ovvero dell'illecito extracontrattuale.

Nel secondo, invece, viene in rilievo il danno-conseguenza, prevedendosi l'elisione delle poste risarcitorie ricollegabili alle conseguenze dannose che il creditore avrebbe potuto evitare 'utilizzando l'ordinaria diligenza'.

In tal caso, dunque, il danneggiato è estraneo alla produzione dell'evento, ma dopo o in concomitanza del suo verificarsi ha omesso di far uso della normale diligenza per circoscriverne l'incidenza, per cui la norma sembra alludere ad una frattura del nesso di causalità tra il fatto dannoso ascrivibile al debitore e la singola conseguenza dannosa, individuabile in base al parametro dell'evitabilità da parte del creditore.

E' stato dibattuto a lungo tempo il fondamento della regola di cui all'art. 1227, comma 1c.c. individuato da taluni nel principio di autoresponsabilità, da altri in quello di causalità, sì che al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile.

La giurisprudenza prevalente sembra ormai orientata verso la seconda opzione ricostruttiva, per cui la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., andrebbe intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato (Cass. S.U., n. 24406/2011).

Viene dunque riconosciuta all'art. 1227 comma 1, c.c. la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l'efficienza causale del fatto colposo del soggetto leso, per cui se tutto l'evento lesivo è conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, risulta interrotto il nesso di causalità con le possibili cause precedenti, mentre se detto comportamento ha in parte dato causa al verificarsi dell'evento dannoso, la responsabilità dell'autore materiale va ridotta in proporzione.

L'alternativa tra le due ragioni giustificative della norma in parola non va però intesa in senso rigido ed inconciliabile; la stessa giurisprudenza si mostra infatti al riguardo , infatti, altalenante, richiamando ancora il principio di solidarietà sociale e di autoresponsabilità del danneggiato per giustificare l'applicazione dell'art. 1227 c.c., in funzione riduttiva del risarcimento nei casi in cui il danneggiato si sia volontariamente esposto ad un rischio superiore a quello ordinario, in violazione di norme giuridiche e comportamentali di prudenza, avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo.

La Suprema Corte ha, ad esempio, espressamente affermato che 'L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato per aver partecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina)' (Cass. III, n. 11698/2014).

Non ogni comportamento imprudente, tuttavia, può essere fonte di responsabilità per il danneggiato occorrendo che costui abbia assunto un rischio che si pone ingiustificatamente sopra la soglia della normalità, e si caratterizza per essere un rischio anormale o anomalo.

Si può ritenere quindi che il danneggiato ponga in essere una condotta - attiva o omissiva - causalmente rilevante (agli effetti di cui all'art. 1227 c.c.) in tutti i casi in cui accetti volontariamente di esporsi ad un rischio gratuito, cioè non necessitato e neppure giustificato dall'attività che egli debba svolgere (ad esempio una attività sportiva, pericolosa ma svolta secondo le regole), violando una norma giuridica o ponendosi consapevolmente in contrapposizione ad una regola di prudenza comportamentale avvertita come vincolante dalla comunità sottoponendosi in tal modo ad un rischio anormale, quindi ad un rischio gratuito, consapevole, dovuto ad una scelta voluttuaria e gravemente imprudente.

Tale affermazione è stata tuttavia recentemente smentita dalla stessa sezione terza della Corte (Cass. III, n. 1295/2017), in una fattispecie avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal trasportato su un veicolo condotto da un soggetto in stato di ebbrezza alcoolica. Si è infatti escluso che l'accettazione del trasporto possa valere quale accettazione dei relativi rischi e che possa costituire antecedente necessario per la determinazione del danno e si è riaffermato il consolidato indirizzo (Cass. III, n. 27010/2005; Cass. III, n. 5511/2003) secondo il quale affinché la condotta del danneggiato integri la fattispecie di cui all'art. 1227 comma prima c.c. occorre che essa costituisca una colposa cooperazione attiva per la realizzazione del fatto dannoso, laddove, nel caso in cui quest'ultimo sia eziologicamente imputabile in via esclusiva al danneggiante ricorre la fattispecie di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Quest'ultima disposizione, escludendo dal novero dei danni risarcibili quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza configura una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria sul piano dei danni-conseguenza (così Cass. III, n. 9137/2013).

In particolare, il concorso della vittima nella causazione del danno può derivare dalla violazione non solo di specifici obblighi di legge ma anche di regole di ordinaria prudenza (Cass., n. 36357/2023, nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a un gravissimo incidente occorso ai passeggeri di un natante d'altura nel corso di un giro di prova, aveva escluso la responsabilità concorrente degli stessi per non aver indossato i giubbini di salvataggio, in base al mero rilievo dell'assenza di un corrispondente obbligo e senza considerare se il relativo utilizzo non rispondesse a canoni di ordinaria prudenza, tenuto conto dell'elevatissima velocità notoriamente raggiunta da tale tipo di imbarcazioni).

Concorso di colpa del creditore e concause naturali dell'illecito.

La riconduzione della regola sul concorso colposo del creditore al principio della causalità, con rilievo sul piano del nesso causale e non dell'elemento soggettivo, pone problemi sul piano della possibile interferenza con l'esame del nesso eziologico tra fatto illecito ed evento dannoso, in base alla teoria della causalità umana.

Il concorso di colpa del danneggiato va, infatti, distinto dalle concause naturali (alle quali va equiparato il fatto non colposo del danneggiato), che non incidono sul risarcimento del danno, in quanto prevale l'esigenza che il danneggiato sia integralmente risarcito del danno che egli non avrebbe subìto senza l'inadempimento o l'illecito.

Oltre che dalla concausa naturale, che non rileva ai fini di una possibile riduzione del risarcimento dovuto, il concorso di colpa del danneggiato deve essere tenuto distinto anche dal fattore causale autonomo, che intervenendo in senso interruttivo sul nesso eziologico, esclude il risarcimento. A tali condizioni, la condotta dello stesso danneggiato, integrando il caso fortuito, recide il nesso causale tra condotta dell'autore dell'illecito e danno e si pone quale causa esclusiva dell'evento lesivo.

Il comma 2 dell'art. 1227:dovere del danneggiato di evitare il danno

Come già accennato, il concorso colposodel creditore che abbiaconcorso al verificarsi dell'evento dannoso è fattispecie da distinguersi va distinta da quella, disciplinata dal comma 2 della norma in parola, riferibile al contributo del danneggiatoche abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione (Cass. n. 240/2001; Cass. n. 1684/1999; Cass. n. 12267/1992).

Se la fattispecie disciplinata dal primo comma dell'art. 1227 c.c. regola il concorso del danneggiato nella produzione del fatto dannoso, il secondo comma della disposizione in parola si inserisce solo sull'estensione del danno risarcibile, agendo sul piano del danno - conseguenza (cfr. Cass. n. 4799/2001).

Nel porre la condizione dell'inevitabilità del danno, da parte del creditore, con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest'ultimo la mera inerzia, di fronte all'altrui comportamento dannoso o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, gli impone altresì una condotta attiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.

Per la giurisprudenza prevalente la diligenza richiesta dall'art. 1227, comma 2 c.c. impone al creditore di attuare tutti i comportamenti che secondo l'ordinaria correttezza possono evitare l'aggravarsi del suo danno (ex multis, Cass. II, n. 26639/2013; Cass. III, n. 20684/2009).

Di recente la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare sul punto che 'L'obbligo di non aggravare il danno, imposto dall'art. 1227, comma secondo, c.c. a carico del danneggiato, impone a quest'ultimo di attivarsi per scegliere la condotta maggiormente idonea a contemperare il proprio interesse con quello del debitore alla limitazione del danno e deve ritenersi violato nel caso in cui il danneggiato trascuri di adottare tale condotta, pur potendolo fare senza sacrificio. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva escluso la risarcibilità del danno patito dal committente per avere questi, sul presupposto di non poter disper­dere la prova dell'inadempimento dell'appaltatore, atteso otto anni prima di eliminare i vizi da quest'ultimo causati nella realizzazione dell'immobile, senza attivarsi a richiedere un accertamento tecnico preventivo). ' (cfr. Cass. n. 7771/2011)

La regola di cui all'art. 1227 comma 2 c.c. si traduce in concreto anche in un dovere di avvisare il debitore ignaro del prodursi o dell'aggravarsi del danno, mediante un'attività semplice che di regola non importa un apprezzabile sacrificio (qualora il creditore sia a conoscenza del fatto idoneo a produrre o ad aggravare il danno) mentre può consentire al debitore di evitare l'inadempimento o almeno di limitarne le conseguenze.

Graduazione delle colpe, onere probatorio, rilievo nei rapporti interni.

La norma in parola impone che il risarcimento vada ridotto 'in relazione alla gravità della colpa del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate': si pone il problema della prova della graduazione delle colpe tra debitore e creditore.

Sembra da ritenersi che in assenza di elementi sintomatici dell'effettiva gravità della colpa del danneggiato, essa debba presumersi uguale a quella del danneggiante ed inoltre che la mancanza di prova in ordine alla precisa entità delle conseguenze dannose ascrivibili al danneggiato comporta l'applicazione del criterio equitativo.

Si è sostenuto infatti che 'Ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre - ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c. - porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art. 2055, ultimo comma, c.c., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo (previsto dall'art. 1226 c.c. e richiamato dall'art. 2056 c.c.), il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe.' (cfr. Cass. III, n. 1002/2010).

Altro profilo da esaminare attiene alla rilevanza o meno del disposto dell'art. 1227 comma 1 c.c. anche nei rapporti tra gli eventuali danneggianti in solido.

Sembrerebbe da preferire la soluzione dell'applicabilità al solo rapporto tra danneggiante e danneggiato, con esclusione dei rapporti di rivalsa tra più responsabili in solido, in quanto soltanto sul versante esterno l'obbligazione solidale comporta l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta nella sua totalità, mentre sul versante interno agli obbligati essa si divide tra i diversi debitori e, per quanto riguarda l'obbligazione risarcitoria derivante da illecito, la prestazione si divide tra i corresponsabili, ai sensi dell'art. 2055 c.c. in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose (vds. Cass. I, n. 13180/2007).

Concorso colposo del danneggiato e danno ai congiunti che agiscano iure proprio

Il riferimento alla condotta del creditore nella norma di cui al primo comma del'art. 1227 c.c. ha posto il problema dell'applicabilità della riduzione anche al danno subito dai congiunti del danneggiato iure proprio come conseguenza del fatto lesivo.

Per i giudici di legittimità (Cass. III, n. 18177/2007; Cass. III, n. 23426/2014) la riduzione del risarcimento del danno per il concorso della vittima opera anche nei confronti di costoro, anche quando non agiscano a titolo ereditario ma avanzino pretese risarcitorie relativamente a danni propri, sebbene in dipendenza dell'evento lesivo occorso al familiare (Cass. n. 9349/2017) .

Rilevabilità d'ufficio del concorso colposo del creditore e ripartizione dell'onere probatorio

L'inquadramento del concorso di colpa del creditore sul piano della causalità e la conseguente incidenza sul nesso eziologico del contributo del danneggiato ai fini della riduzione risarcitoria non è priva di conseguenze sul versante processuale.

La giurisprudenza ne fa derivare infatti la rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa del danneggiato, se esso risulta dagli atti del giudizio.

Il giudice potrà dunque valutare anche d'ufficio l'efficienza causale concorrente del fatto colposo del creditore/danneggiato, ove il debitore/danneggiante si limiti a contestare in toto la propria responsabilità, sempre che risultino allegati e provati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente.

E' infatti orientamento costante quello per cui 'In tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso (ipotesi regolata dall'art. 1227, primo comma, c.c.) è rilevabile d'ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un'eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa, a differenza dell'aggravamento del danno derivante dal comportamento colposo successivo del danneggiato, previsto dal secondo comma della medesima disposizione; ma quando, come nella specie, il debitore si sia limitato in primo grado ad una contestazione generale di ogni propria responsabilità, riferendo la causazione del danno interamente al danneggiato ed il giudice abbia accolto tale prospettazione, diviene onere della medesima parte, pur vittoriosa, di prospettare, a seguito dell'appello della controparte, la questione del predetto concorso, al fine di evitare che tale deduzione risulti pre­clusa nell'ulteriore corso del giudizio, essendo la rilevabilità d'ufficio pur sempre soggetta alle preclusioni processuali maturate'.(cfr. Cass. I, n. 24080/2008; Cass. III, n. 4954/2007 e Cass. n. 4993/2004, con riguardo al mancato uso delle cinture di sicurezza; Cass. III, n. 6529/2011, in tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.).

L'onere della prova del concorso spetta però sempre al danneggiante che lo invochi, trattandosi di una circostanza che esclude o limita la pretesa del danneggiato.

La fattispecie prevista dal comma 2 dell'art. 1227 c.c., attendendo al piano dei danni - conseguenza, e dunque all'area degli effetti dannosi risarcibili, costituisce invece oggetto di una eccezione in senso stretto, che non può essere dedotta per la prima volta oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito (Cass. III, n. 3240/2012; Cass. III, n. 12714/2010).

Quanto al riparto probatorio circa l'evitabilità del danno-conseguenza subito dal danneggiato, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che gravi sul debitore la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni usando l'ordinaria diligenza trattandosi del contenuto di un eccezione in senso stretto (Cass. III, n. 9137/2013).

Va ricordato, in proposito, che il creditore non è gravato soltanto dall'obbligo negativo di astenersi dall'aggravare delle conseguenze dannose del fatto illecito, ma anche da un obbligo positivo di tenere quelle condotte, anche positive esigibili per ridurre il pregiudizio lamentato.

Il limite all'obbligazione positiva del creditore è rappresentato dal c.d. apprezzabile sacrificio. Il danneggiato è tenuto ad agire diligentemente per evitare l'aggravarsi del danno, ma non fino al punto di sacrificare i propri rilevanti interessi personali e patrimoniali, attraverso il compimento di attività complesse, impegnative e rischiose dal punto di vista tecnico ed economico.

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