Comparsa di risposta in giudizio risarcitorio promosso dallo studente per il ristoro del pregiudizio da bocciatura.InquadramentoCon la comparsa di costituzione nel giudizio promosso dallo studente che alleghi di aver subito una riduzione della capacità lavorativa ed, in particolare, richieda il risarcimento dei danni anche in relazione alla bocciatura patita nell'anno corrente quale conseguenza dell'illecito, il danneggiante eccepisce l'assenza del nesso causale e la mancanza di un danno risarcibile. FormulaGIUDICE DI PACE DI ..../TRIBUNALE DI .... R.G. ....Giudice ....Udienza del .... COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA [1] PER Assicurazioni .... C.F. [2] /P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ...., via ...., rappresentata e difesa, giusta procura speciale per Notar ...., rep. .... del ...., e per procura in calce (oppure, a margine) del presente atto, dall'Avv. .... C.F. .... presso il cui studio elettivamente domicilia in .... Si dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al fax...., ovvero all'indirizzo PEC.... [3] - convenuto - CONTRO il Sig. .... nato a ...., il ...., C.F. ...., e la Sig.ra .... nata a ...., il .... C.F. .... entrambi residenti in ...., via ...., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore .... nato a ...., il .... C.F. ...., tutti rappresentanti e difesi dall'Avv. .... - attore - NONCHE' la Sig.ra .... nata a ...., il ...., C.F. ...., residente in ...., via .... - convenuto - FATTO - Con atto di citazione notificato il .... e depositato il ...., gli istanti convenivano dinanzi a questo Giudice di Pace/Tribunale l'Assicurazione .... ai sensi dell'art. 149 del Codice della Strada, ed il Sig. .... nella qualità di responsabile civile, per sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data ...., ore .... circa, in ...., via .... In punto di fatto/in premessa, specificavano che il sinistro si sarebbe verificato in conseguenza .... (indicare dinamica) Precisavano, inoltre, che a seguito dell'urto il minore .... riportava gravi lesioni fisiche, consistenti .... Tanto premesso, chiedevano il risarcimento delle seguenti voci di danno: Danno patrimoniale riportati dal loro veicolo, quantificati, come da fattura lavori n. .... del .... (in atti) in Euro ....; Danno biologico permanente, determinato in complessivi Euro ...., come da consulenza tecnica di parte ....; Danno patrimoniale per le spese mediche sopportate, quantificabili in Euro ...., come da fatture mediche allegate; Danno da perdita di capacità lavorativa specifica. A tal riguardo, assumevano che le lesioni riportate avevano determinato una limitazione funzionale incidente sulla capacità reddituale futura del minore, atteso che lo stesso, studente al .... anno presso il liceo ...., aveva manifestato la chiara intenzione di iscriversi alla facoltà di ...., per poi svolgere la professione .... Inoltre, entrambi i genitori svolgevano la professione .... da più di .... anni ....; Danno da bocciatura, atteso che il minore a causa dell'incidente, aveva dovuto assentarsi per molti mesi dal frequentare la scuola, in tal modo perdendo la possibilità di essere promosso. Di tal guisa, ne sarebbe conseguito anche un ritardo per l'ottenimento del corrispondente titolo di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro. Al riguardo, chiedevano di quantificarsi il danno in Euro .... Con il presente atto si costituisce l'Assicurazione .... in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale chiede rigettarsi la domanda, in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondata in fatto e diritto per le seguenti ragioni in DIRITTO 1. Si eccepisce, in via preliminare la improcedibilità dell'atto di citazione per mancato espletamento del procedimento di negoziazione assistita di cui alla l. n. 162/2014. 2. Si eccepisce, inoltre, la improcedibilità e/o improponibilità della domanda per non aver gli attori fornito la prova di aver adempiuto a tutte formalità di cui alla l. n. 990/1969 e successive modificazioni. 3. Si eccepisce, altresì, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dall'art. 163 c.p.c. (ovvero dagli artt. 318, 163 e 164 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 320 c.p.c. nel caso di procedimento innanzi al Giudice di Pace). 4. In via preliminare, si eccepisce anche la carenza di legittimazione attiva degli attori, i quali hanno l'onere di darne piena prova. 5. Ne merito si eccepisce la infondatezza della domanda. A tal proposito, giova rilevare che l'azione proposta dai danneggiati comporta l'onere in capo al medesimo di fornire la prova del comportamento imprudente dell'autore dell'illecito, del nesso di causalità tra la condotta e l'evento, nonché del danno subito. Per tale ragione, nessuna delle richieste risarcitorie formulate dall'attore possono essere ritenute meritevoli di accoglimento in questa sede, sia per quel che concerne l'an della pretesa che per il quantum debeatur. 5.1 In relazione al danno da perdita di capacità lavorativa specifica si fa rilevare la assoluta infondatezza della pretesa, alla luce della evidente genericità della domanda e della mancanza di qualsivoglia elemento di prova a sostegno. Secondo parte avversa le lesioni riportate avrebbero determinato una limitazione funzionale incidente sulla capacità lavorativa specifica futura del minore. Appare opportuno rilevare che la capacità lavorativa specifica consiste nella .... Il danneggiato, anche a mezzo di presunzioni semplici, ha l'onere di dimostrare la conseguente riduzione della capacità di guadagno. Le lesioni riportate non sono di per sé idonee ad incidere negativamente sulla capacità reddituale del minore. Al massimo, potrebbe configurarsi una ipotesi di perdita della capacità lavorativa generica, da liquidare in seno al danno biologico. 5.3 Non può riconoscersi rilevanza giuridica al ritardo derivante dalla bocciatura del minore, quale autonoma voce di danno. Invero, non sussistono elementi per accertare e calcolare una diminuzione reale della specifica capacità sia di lavoro che di guadagno che, all'epoca del sinistro, l'infortunato, in quanto minore e disoccupato, non possedeva. In buona sostanza, seppur dovesse ritenersi per assurdo che la “bocciatura” possa contribuire all'allungamento dei tempi con cui la vittima inizierà a lavorare, non essendo di per sé produttiva di lucro cessante, non può determinare il verificarsi di una deminutio del reddito futuro, altrimenti percepito. Né si può ritenere, con ragionevole probabilità, che il mancato raggiungimento del risultato scolastico possa di per sé avere come conseguenza diretta ed immediata il ritardo dell'inserimento dal giovane nel mondo del lavoro. In ogni caso, la prova è a carico del danneggiato CONCLUSIONI Alla luce di tutto quanto testè evidenziato, voglia l'Ill.mo Giudice di Pace/Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: In via preliminare, dichiarare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, oltre che nulla per assoluta genericità; Dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'attore; Nel merito, rigettare la domanda proposta dai genitori del minore .... in quanto destituita di fondamento in fatto e diritto, nonchè non provata;
Con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione in favore del procuratore antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria sulle circostanze di fatto ex adverso articolate con gli stessi testi indicati da controparte e con i seguenti propri testi: 1) Sig. .... , residente in ....; 2) Sig. .... residente in .... In via gradata, si impugna e contesta la CT di parte depositata. Inoltre, qualora non dovesse ritenersi idonea la perizia stragiudiziale del fiduciario dell'assicurazione (se depositata), si chiede la nomina di CTU per accertare le patologie riportate dall'attore, il nesso causale e l'incidenza delle stesse sulla sua capacità lavorativa. Si allegano i documenti 1), 2), 3), 4) e 5) indicati nella narrativa del presente atto, riservandosi di produrne altri con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la concessione dei cui termini sin da ora viene richiesta. Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA [1] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011). [2] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. dalla l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. dalla l. n. 24/2010. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif., dalla l. n. 114/2014. [3] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014, conv. con modif., dalla l. n. 114/2014. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. cit., «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ....ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà». CommentoFondamento. L'accertata esistenza d'un danno alla salute patito da uno studente, anche se di non lieve entità, non è di per sé sufficiente per ritenere necessariamente esistente un conseguente danno da riduzione della capacità di guadagno. Occorrerà che il danneggiato provi, sulla base di elementi concreti, o che, a causa della lesione, sia stato costretto a ritardare il compimento dei suoi studi e di conseguenza l'ingresso nel mondo del lavoro, ovvero una verosimile riduzione dei suoi redditi futuri. Dottrina e giurisprudenza concordano sul principio secondo cui la lesione dell'integrità psicofisica, determinante un'invalidità permanente superiore al 9%, abbia delle ripercussioni sulle future capacità di guadagno, giacché, risponde ai principi della comune esperienza che oggi, di regola, qualunque soggetto è tenuto a svolgere un'attività di lavoro, per provvedere al proprio sostentamento, e che anche una leggera imperfezione dell'integrità fisica potrebbe porre ostacolo all'opportunità di trovare una occupazione e di produrre reddito. Benché, infatti, l'individuazione di un nesso di causalità tra i postumi permanenti riportati e la diminuzione della capacità lavorativa sia spesso intuitiva, è opportuno ricordare, in primo luogo, che il nostro ordinamento non concepisce la liquidazione di danni in re ipsa, secondariamente, che soltanto la lesione della capacità lavorativa specifica costituisce un'autonoma posta di danno patrimoniale, rientrando, invece, la compromissione di quella generica nella liquidazione del danno alla salute. Prova e liquidazione. Trattasi di settore nel quale soccorrono le presunzioni semplici. Non è da escludere che al fine di dimostrare attitudini e propensione ad una particolare attività lavorativa da parte del soggetto danneggiato possa farsi ricorso alla prova testimoniale (dovendosi escludere nella formulazione dei capi quelle circostanze eccessivamente generiche o valutative rispetto alle quali, posto l'onere di allegazione, potranno per l'appunto operare le presunzioni). Il giudice non potrà applicare il criterio del triplo della pensione sociale in via automatica, ma sarà chiamato ad adeguare il risarcimento sulla base delle circostanze concrete, tenuto conto cioè della natura e dell'entità delle lesioni, da valutare in relazione "alle presumibili opportunità di lavoro che al danneggiato si presenteranno, tenuto conto delle sue peculiari tendenze ed attitudini, dell'orientamento eventualmente manifestato verso una determinata attività redditizia, dell'educazione ricevuta o da ricevere; della posizione sociale ed economica della famiglia; della situazione del mercato del lavoro e di ogni altra circostanza oggettivamente o soggettivamente rilevante ", salva prova contraria del danneggiante. Il criterio del triplo della pensione sociale contenuto nella norma di cui all' art. 4 l. n. 39/1977, anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 137 cod.ass., potrà essere assunto come base oggettiva di calcolo, suscettibile pertanto di essere aumentata in ragione di ciascun elemento allegato durante la fase istruttoria che sia considerato rilevante ai fini della valutazione prognostica delle opportunità lavorative dell'infortunato. Ciò non significa, tuttavia, che tale criterio sia suscettibile di applicazione automatica, né che possa fungere da rimedio alla omessa allegazione probatoria del mancato guadagno futuro La combinazione di circostanze soggettive (le tendenze e le attitudini dello studente) ed oggettive (il grado di istruzione raggiunto al momento del sinistro e posizione economica della famiglia) permette all'organo giudicante di costruirsi un percorso logico circa l'attività futura potenzialmente svolta dal danneggiato. Solo operando attraverso tale criterio, il giudice sarà in grado di valutare prudentemente il danno sofferto, avvicinandosi il più possibile all'integrale ristorazione dei pregiudizi, senza incorrere nell'errore di generalizzazioni di situazioni simili, ma non omogenee, ovvero scongiurando il pericolo che a tutti i soggetti privi di reddito sia attribuito il triplo della pensione sociale. Si eviterà, altresì, di concedere poste risarcitorie prive di accertamento ed allegazione probatoria delle circostanze concrete (in quanto il fatto che la liquidazione avvenga in via equitativa, non esclude la permanenza degli oneri probatori, capaci di supportare le presunzioni su cui si incentra il convincimento del giudice), che sfocerebbero in duplicazioni rispetto al danno alla salute nella sua componente di lesione della capacità lavorativa generica. In particolare, il danno cd. da bocciatura Un caso particolare affrontato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla incapacità lavorativa specifica del minore è quello del cd. danno da bocciatura (il riferimento è alla sentenza n. 16541/12 della Terza Sezione della S.C.). In particolare, la fattispecie riguardava una minore che aveva riportato in conseguenza di un sinistro stradale un'invalidità permanente del 20%, lamentando, tra le altre, la perdita dell'anno scolastico causa di un ritardo nel conseguimento del corrispondente titolo di studio e del conseguenziale allungamento dei tempi necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa produttiva di reddito. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda sulla base della considerazione che non sussistessero elementi per calcolare una diminuzione reale della specifica capacità di guadagno che, all'epoca del sinistro, l'infortunata, in quanto minore, non possedeva. La S.C. ribalta la decisione della Corte di Appello evidenziando che la valutazione del lucro cessante, nell'ambito della sua componente prevalentemente equitativa, può essere operata anche tenendo conto di circostanze pregiudizievoli che, di per sé, non configurano un mancato guadagno, ma siano comunque passibili di determinare un allungamento dei tempi di inserimento nel mondo del lavoro producendo un effetto diretto sulla capacità lavorativa specifica della vittima. Nella fattispecie, il sinistro viene considerato quale causa del mancato compimento del risultato scolastico della minore per l'anno di verificazione dello stesso, avendo provocato un ritardo nel conseguimento del titolo di studio che sarà, con ragionevole probabilità, utilizzato dalla giovane per inserirsi nel mondo del lavoro. La “bocciatura”, unica conseguenza causalmente immediata della lesione alla salute, pur non essendo di per sé produttiva di lucro cessante, contribuisce però in modo diretto e conseguenziale all'allungamento dei tempi con cui la vittima inizierà a lavorare, determinando il verificarsi di una deminutio del reddito altrimenti percepito dalla suddetta. In questi termini, la S.C. include tra i criteri di liquidazione del lucro cessante da lesione della salute anche il danno da “ritardo” nel conseguimento dei redditi da lavoro del danneggiato: al giudice di merito competerà di valutare con attenzione l'effettiva e ragionevole probabilità che la futura attività lavorativa della vittima sia strettamente dipendente dal conseguimento del titolo di studio tardivamente acquisito mediante un'indagine volta a scandagliare gli aspetti tipici caratterizzanti le peculiarità, le attitudini e le inclinazioni manifestate dal minore. |