Atto di citazione di risarcimento danni temporanei alla persona

Andrea Penta
aggiornata da Francesco Agnino

Inquadramento

Con atto di citazione il danneggiato chiede il ristoro del danno biologico nella sua integralità, comprensivo della invalidità temporanea, parziale e totale, e di quella permanente, evidenziando che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale biologico, quando sia allegata e provata l'esistenza di un danno permanente e di un periodo di invalidità temporanea, deve monetizzare tanto l'uno quanto l'altro pregiudizio, avendo essi effetti e contenuto diversi e a nulla rilevando l'identità della loro natura giuridica.

Formula

GIUDICE DI PACE DI.... / TRIBUNALE DI .... 1

ATTO DI CITAZIONE 2

Sig. ...., nata a .... il ...(C.F........ 3), Sig. ...., nata a .... il ...( C.F........), e Sig. ...., nata a .... il ...( C.F........), residenti tutte in ...., alla via .... n. ...., ed elettivamente domiciliate in ...., alla via .... n. ...., presso lo studio dell'Avv. .... (C.F........- fax .... - PEC .... 4), che le rappresenta e difende, in forza di procura speciale in calce (oppure a margine) del presente atto;

PREMESSO CHE

- in data .... si era recata nello studio della Dott.ssa .... per .... 5 e la professionista, in quell'occasione, le aveva precisato che il trattamento doveva essere effettuato nel periodo invernale 6;

- a seguito di ciò, in data .... si era recata allo studio ...., dove era stata trattata ....;

- dopo cinque minuti aveva avvertito bruciori, ma la dottoressa l'aveva tranquillizzata, tamponando con....e praticando .... 7 ;

- il giorno dopo si era recata presso l'Ospedale .... di ...., dove le avevano riscontrato .... 8;

- il perito cui si era rivolto aveva accertato la guarigione clinica, quantificando il periodo di ITP in gg. .... al 75% ed in .... gg. al 25%, un danno biologico al ...% ed un disturbo ansioso-depressivo pari al ...% (anche, ma non solo, connesso al periodo in cui l'attrice è stata affetta dagli inestetismi determinati dal trattamento praticatole)9;

- tuttavia, a fronte della richiesta di ristoro, la società che assicurava lo studio professionale, dopo averla sottoposta a visita da parte di un proprio fiduciario, si era rifiutata di riconoscere un pregiudizio permanente, rilevando che le lesioni da lei riportate erano appena percettibili alla luce ultra violetta e rappresentavano un danno biologico non permanente, bensì transeunte, e, quanto alla patologia psichiatrica, che si trattava di nevrosi successiva ad un evento traumatico fisico che aveva prodotto esiti di natura prettamente estetica e di natura transeunte;

- rappresenta principio ormai consolidato in giurisprudenza che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale biologico, quando sia allegata e provata l'esistenza di un danno permanente e di un periodo di invalidità temporanea, deve monetizzare tanto l'uno quanto l'altro pregiudizio, avendo essi effetti e contenuto diversi e a nulla rilevando l'identità della loro natura giuridica (Cass. III, n. 16788/2015);

- in data .... è stato esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, come risulta dalla diffida inviata in data .... con raccomandata a.r. n. ...., in cui l'attore ha espressamente invitato la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione con le seguenti modalità ... 10;

- tale invito non è stato seguito da adesione (oppure) è stato seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione (oppure) è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del d.l. n. 132/2014 citato, come risulta da ....

Tutto ciò premesso,

il Sig. ...., come sopra rappresentato e difeso,

CITA

la Dott.ssa ...., residente in ...., alla via .... n. .... (C.F....), a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ...., Sezione e Giudice Istruttore a designarsi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del ...., ora di rito, con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis,

AVVERTE

il convenuto che:

  • la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.,
  • la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali,
  • la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

per ivi sentire accogliere le seguenti

 

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice di Pace o l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:

previa declaratoria della sua responsabilità, condannarla al risarcimento dei danni non patrimoniali subìti, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al pagamento di euro .... per i costi da sostenere per l'assistenza legale e medica;

con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge.

Si deduce prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che ....; 2) .... Si indicano quali testimoni i Signori ....

Si depositano i seguenti documenti: 1) ....; 2) ....; 3) ....; 4) ....; 5) ....; 6) ....

Si riserva di produrre altri documenti e di articolare ulteriori mezzi istruttori con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la concessione dei cui termini sin da ora viene richiesta.

Ai sensi dell'art. 14 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro .... e, pertanto, il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro....

Luogo e data....

Firma Avv....

PROCURA SPECIALE

Se non apposta a margine

[1] In tema di competenza per territorio, ai fini della determinazione dei fori facoltativi alternativamente previsti dall'art. 20 c.p.c. (forum contractus e forum destinatae solutionis), va intesa come 'obbligazione dedotta in giudizio' l'obbligazione nascente dal controverso contratto, sia che di essa si chieda l'adempimento o l'accertamento, quale petitum della domanda giudiziale, sia che di essa venga prospettato l'inadempimento come causa petendi della domanda, mirante a conseguire, per effetto dell'inadempimento stesso, la risoluzione contrattuale ed il risarcimento dei danni. Parimenti, nell'ipotesi di sola richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui si sarebbe dovuta eseguire la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo (vale a dire, quella originaria e primaria rimasta inadempiuta, non quella derivata e sostitutiva), e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa. Pertanto, per giudice del luogo dove è sorta l'obbligazione non deve intendersi quello del luogo in cui, verificandosi il danno, è sorto il relativo diritto al risarcimento.

[2] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. 15 luglio 2011, n. 111).

[3] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. dalla legge n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. dalla legge n. 24/2010.

[4] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif., dalla legge n. 114/2014.

L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014, conv. con modif., dalla legge n. 114/2014. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. cit., «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[5] Indicare il trattamento cui la danneggiata intendeva sottoporsi.

[6] Si pensi ad un intervento estetico di laserterapia.

[7] Indicare i trattamenti cui nell'immediatezza la dottoressa aveva sottoposto la paziente.

[8] Si pensi, nel caso indicato nella nota n. 5, ad ustioni di primo e secondo grado da laser depilazione.

[9] [9] La lesione dell'integrità psicofisica, da cui scaturisce il danno biologico, può determinare una invalidità tanto temporanea quanto permanente, pregiudizi che, pur avendo medesima natura giuridica, non si implicano a vicenda in quanto diversi in fatto; ne consegue che, ai fini del riconoscimento del danno da invalidità temporanea, si richiede una specifica domanda, supportata dalle relative allegazioni in fatto, senza che sia sufficiente quella di risarcimento del danno biologico complessivo (Cass. Sez. L,   n. 18560/2019).

[10] E' obbligatorio il ricorso alla procedura di negoziazione assistita (che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale) nelle ipotesi in cui la somma pretesa non superi l'importo di 50.000 euro (art. 3 d.l. n. 132/2014, conv. con modif. in l. n. 162/2014) e dovrà essere prodotta la relativa documentazione. Va, in proposito, ricordato che la negoziazione è prescritta, quando si intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 Euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria (in altri termini, la procedura di negoziazione assistita non opera quando è prevista la mediazione obbligatoria). Ebbene, quest'ultima non è prescritta in subiecta materia, se si fa eccezione per il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica. In ogni caso, la negoziazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (e, quindi, è sempre e solo volontaria) per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori (art. 3 legge n. 162/2014).

Commento

Il dies a quo di decorrenza del danno da invalidità temporanea e del danno permanente

In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità, con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Cass. III, n. 26897/2014). Ciò in quanto solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (Cass. III, n. 10303/2012). Quest'ultima decisione ha una rilevanza pratica notevole, in quanto, in caso di lesioni molto gravi, lo spazio tra il momento dell'accadimento del fatto generatore delle lesioni ed il momento in cui termina il periodo di inabilità temporanea può essere molto ampio (nel caso giunto all'attenzione della Terza Sezione, e deciso con la sentenza Cass. III, n. 10303, ad esempio, erano trascorsi oltre cinque anni). Come è noto, ai fini liquidativi alcuni anni si traducono in una notevole differenza economica, in considerazione dell'entità rilevante delle lesioni riportate. In particolare, può incidere molto sul quantum riconosciuto liquidare l'invalidità permanente prendendo in considerazione l'età del danneggiato al momento del sinistro, anziché quella al momento della cessazione della inabilità temporanea.

In generale, non è possibile provvedere alla liquidazione del danno biologico temporaneo in assenza di un evento traumatico, o morboso, collocabile in un determinato momento preciso, non essendo possibile l'individuazione del momento iniziale dal quale far decorrere il nocumento (Cass. II, n. 13722/2012). La Corte non contesta l'esistenza della c.d. temporanea, ma si limita unicamente a sostenere che tale voce non può trovare tutela, stante l'impossibilità di individuare il momento iniziale da cui far decorrere il relativo danno biologico.

In definitiva, dal momento dell'evento sino al momento in cui si stabilizzano i postumi delle lesioni, si dovrà risarcire l'inabilità temporanea (totale o parziale, e con le possibili gradazioni percentuali), e soltanto dal momento della stabilizzazione si potrà, invece, liquidare l'invalidità permanente.

A tal riguardo, va, quindi, riconosciuto il risarcimento del danno biologico sia temporaneo che permanente, atteso che si tratta di due voci di danno che coprono lassi temporali diversi: l'inabilità temporanea, dal verificarsi del fatto lesivo fino al momento di una completa guarigione (clinica); il danno biologico permanente, corrispondente alla riduzione dell'integrità psico-fisica dopo che ogni cura possibile sia stata effettuata (e, dunque, che segue l'avvenuta guarigione). Si tratta, pertanto, di danni riguardanti momenti diversi e di entità differente per i quali deve procedersi a liquidazione separata (Trib. Bari III, 14 febbraio 2007, n. 425).

Ciò non esclude che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello, che, investito - in tema di risarcimento del danno - del riesame della liquidazione del complessivo contenuto del danno, determini la decorrenza del danno biologico permanente, pur in assenza di specifica impugnazione sul punto (Cass. III, n. 3806/2004).

Il criterio di calcolo del danno da invalidità temporanea

Nell'ambito del danno biologico temporaneo, va operata una distinzione tra:

a)invalidità temporanea totale, che oscilla da un minimo di Euro 90 (tenuto conto che l'art. 139 cod. ass. prevede una somma di Euro 39,37 al giorno per le lesioni di lieve entità) ad un massimo di Euro 120 al giorno (in ragione della gravità e della durata della malattia);

e

b)invalidità temporanea parziale, che va da un minimo di euro 45 ad un massimo di euro 60 al giorno.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U., Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 2017) il decreto del 17 luglio 2017, del Ministero dello sviluppo economico recante l'«aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti». A partire da aprile 2017, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016,

sono aggiornati nelle seguenti misure (v. in Ridare.it: “Pubblicato in GU l'aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità”), sono aggiornati nel modo seguente:

- l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità è pari a 803,79 Euro (mentre prima era 790,35 Euro, ex d.m. sviluppo economico 19 luglio 2016);

- l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta è pari a 46,88 Euro (mentre prima era 46,10 Euro, ex d.m. citato).

In termini generali, il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l’onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (Cass. n. 9950/2017).

In base alle tabelle applicate presso il Tribunale di Milano, mentre il valore del punto danno «non patrimoniale» è pari ad Euro 91,00, l'aumento può essere personalizzato fino ad un massimo di Euro 136,00.

Condivisibile appare la direttiva formulata dal tribunale meneghino, secondo cui l'avvocato dovrà allegare i pregiudizi anatomo-funzionali, interrelazionali, di sofferenze soggettive subiti dalla vittima durante il periodo di inabilità temporanea. Tuttavia, se le allegazioni rientrano in quelle ‘standardizzabili', il giudice liquiderà l'importo minimo pro die sulla base della prova offerta soprattutto in via presuntiva, alla luce dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. Al contrario, l'onere di allegazione e prova sarà particolarmente gravoso ove vengano dedotte «particolari condizioni soggettive del danneggiato» ovvero particolari sofferenze soggettive patite dalla vittima. La congruità delle Tabelle di Milano su tutto il territorio nazionale è stata più volte confermata dalla giurisprudenza di merito (Trib. Bari III, 14 giugno 2012, n. 2173).

Trib. Milano 21 gennaio 2010, ha ritenuto di personalizzare particolarmente il danno non patrimoniale (soprattutto per i primi 45 giorni di inabilità temporanea), riconoscendo la somma di circa Euro 133,00 pro die, in considerazione delle particolari sofferenze subite dall'attore ed evidenziate dal CTU, nonché tenuto conto della circostanza che l'attore trascorse tale periodo di tempo in ospedale.

Anche ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo, il CTU dovrà precisare la durata dei ricoveri ospedalieri, nonché se i trattamenti sanitari praticati e il decorso della malattia siano stati particolarmente dolorosi. Conseguentemente, il giudice, ai fini di una corretta personalizzazione, dovrà tener conto dei ricoveri ospedalieri, degli interventi chirurgici, della forzata permanenza a letto (con eventuale necessità di assistenza per ogni bisogno fisiologico), dei particolari pregiudizi esistenziali ed interrelazionali subiti dalla vittima durante il decorso della malattia (ad es., non aver potuto partecipare al saggio di danza preparato per un anno intero, non aver potuto godere della casa al mare durante il periodo estivo, etc.).

A rigore, l'inabilità totale dovrebbe riconoscersi solo per la degenza ospedaliera o per postumi temporanei che davvero compromettano (pressoché) tutti gli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e/o di sofferenza soggettiva della vittima.

In caso di lesioni all'integrità fisica che abbiano comportato un lungo periodo di malattia, non hanno natura autonoma, ma costituiscono componenti del danno biologico temporaneo: il patimento e l'isolamento sopportato durante il citato periodo, la costrizione a casa per le cure, la frustrazione per non aver potuto svolgere il proprio lavoro e lo stato d'ansia per i problemi organizzativi conseguenti alla malattia (Trib. Milano, 15 maggio 2012).

Ai fini della liquidazione del danno biologico temporaneo subito derivante da illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona configurante reato, occorre, invece, tenere conto delle modalità di verificazione del fatto, integrante gli estremi del reato, che ha certamente provocato all'attore sofferenze psicofisiche maggiori rispetto a quelle subite dalla vittima di un (comune) fatto illecito colposo (Trib. Milano X, 24 gennaio 2011, n. 763).

Al danno biologico solo temporaneo può, poi, essere aggiunta una somma per danno morale tenuto conto della incidenza negativa che la patologia transitoria ha determinato sulla vita di relazione del danneggiato (Trib. Napoli VIII, 29 marzo 2016, n. 3994).

Da ultimo, è opportuno ricordare che la Consulta ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, sollevata in riferimento agli artt. 3,24 e 32 della Costituzione, ribadendo che va escluso che la «necessità» del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo, che, ai sensi del comma 3-quater del citato art. 32 del d.l. n. 1/2012, come convertito dalla l. n. 27/2012, può quindi, essere anche solo «visivamente» accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria (Corte cost. n. 235/2014; in senso conforme, Corte cost. n. 242/2015).

Nel rinviare, per un approfondimento, alla formula dedicata al danno biologico permanente, va qui evidenziato che Cass. III, ord., n. 5820/2019, ha affermato, in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, che, ai sensi dell'art. 139, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; al riguardo l'esame clinico strumentale obiettivo non è l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo esclusivamente con detto esame.

Con la “Legge Concorrenza” (art. 1, comma 19, l. 4 agosto 2017, n. 124), il legislatore ha avuto la necessità di aggiungere espressamente, nell'art. 139 del CdA, l'idoneità della modalità di accertamento «visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni», perché l'accertamento visivo (oltre a quello strumentale) era previsto solamente dal citato comma 3-quater, che ora è,invece, abrogato. In estrema sintesi, il legislatore della riforma ha inteso, da un lato, quanto al danno biologico permanente, escludere del tutto la prova presuntiva, dovendosi la lesione della salute provare esclusivamente mediante «accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo», non essendo più ammissibile desumere tale prova dalla sintomatologia soggettiva della vittima, e, dall'altro, con l'espressa abrogazione del comma 3-quater, escludere ogni limite circa la prova del danno biologico temporaneo.

In questo contesto Cass. VI, ord. n. 26249 del 16/10/2019 ha avuto modo di chiarire che, in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nell'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1/2012 cit. costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una "norma in senso lato", cui può essere data un'interpretazione compatibile con l'art. 32 Cost., dovendo essa essere intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario