Atto di citazione di risarcimento danni a persona per decesso provocato da fumo

Andrea Penta
aggiornata da Francesco Agnino

Inquadramento

Sul piano scientifico, sussiste il nesso di causalità tra il consumo di sigarette, sostenuto e continuato nel tempo, ed il decesso del fumatore per cancro al polmone.

La produzione e commercializzazione di sigarette costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. (poiché i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sé, per la loro composizione bio-chimica e per la valutazione data dall'ordinamento, una potenziale carica di nocività per la salute; Cass. III, n. 26516/2009), poiché il rilevante pericolo che essa introduce consegue all'uso tipico e normale del prodotto e non ad un suo uso anomalo.

Il produttore è responsabile, allorquando non dimostri di aver informato i fumatori circa il rischio specifico di contrarre il cancro al polmone già prima dell'introduzione, ad opera della legge, dell'obbligo di inserire avvisi nelle etichette dei prodotti.

La consapevolezza circa il suddetto rischio è stata tendenzialmente acquisita dai fumatori solo dopo tale momento.

La condotta del fumatore che, pur avendo conseguito, grazie agli avvisi di legge, conoscenza del carattere nocivo delle sigarette, non abbia smesso di fumare comporta una riduzione del risarcimento nella misura del 20%, calcolata tenuto conto sia della inidoneità della cessazione dell'uso del prodotto ad evitare il danno, dopo una prolungata esposizione al fumo, sia della assuefazione indotta dalle sostanze presenti nello stesso (Trib. Milano X, 14 luglio 2014, n. 9235; in senso conforme App. Roma, 7 marzo 2005, n. 1015, e Cass. n. 26516/2009, cit.; in senso contrario Trib. Roma, 4 aprile 1997, n. 7698, e Trib. Napoli, 15 dicembre 2004, n. 12729). È, dunque, configurabile un concorso di colpa nell'evento di danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella condotta del fumatore che abbia continuato la pratica del fumo anche dopo il 1991, quando il rischio del fumo fu certificato incontrovertibilmente dalla apposizione degli avvisi sulle confezioni di tabacco, tenendo comunque presente che l'assuefazione indotta dal fumo, pur non annullandola, incide negativamente sulla libera determinazione in relazione alla assunzione di tabacco. Non manca, peraltro, chi sostiene che, essendo la circostanza che il fumo di sigarette nuoce alla salute un fatto notorio sin dagli anni Sessanta dello scorso secolo, la condotta del fumatore che persevera nel fumare, nonostante la consapevolezza dei rischi di danno, costituisca causa efficiente esclusiva dell'evento, ai sensi dell'art. 41 c.p., valendo ad interrompere il nesso di causalità tra l'omissione di avvertenze sui rischi del fumo ed il danno (App. Roma III, 21 gennaio 2014, n. 396; in senso conforme Trib. Roma, 5 dicembre 2007, n. 23877, per il quale è da escludere un diretto nesso di causalità fra la produzione e distribuzione di sigarette e il carcinoma polmonare contratto dal fumatore che, pur consapevole dei danni da fumo, ne ha volutamente abusato per diversi decenni; in senso contrario Cass. n. 22884/2007). Peraltro, nell'ambito di un'azione di classe ex lege aquilia, iniziata invocando l'applicazione dell'art. 2050 c.c. (poiché, esercitando un'attività pericolosa, quale quella della produzione e della vendita di sigarette, non erano state adottate tutte le misure idonee ad evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori ed erano, quindi, stati causati agli stessi danni non patrimoniali consistenti nella dipendenza da nicotina, quale patologia del sistema nervoso, nonché nel timore concreto di ammalarsi di altre patologie correlate al fumo, e danni patrimoniali consistenti nella spesa utile per l'acquisto quotidiano di sigarette indotto dalla dipendenza), è stato posto al centro l'assunto secondo cui il "vizio" del fumo costituirebbe vera e propria tossicodipendenza e si tratterebbe di un illecito istantaneo ad effetti permanenti. Pertanto, ai fini dell'esperibilità di tale azione, che può essere esercitata solo se i fatti allegati si sono verificati dopo l'entrata in vigore della l. n. 99/2009 (ossia dopo il 15 agosto 2009), è necessario accertare l'an della dipendenza da fumo (App. Roma III, 25 gennaio 2012). Se non fosse predicata la tesi della tossicodipendenza, la domanda proposta cadrebbe ineluttabilmente in concorso, come si è visto, con la consapevolezza dei gravissimi rischi per la salute costituiti dal fumo, in ossequio alla regola di cui al comma 2 dell'art. 1227 c.c. Secondo questa costruzione, allora, l'illecito addebitato dai ricorrenti alla controparte si realizzerebbe con il concretizzarsi della tossicodipendenza: dopo di che si produrrebbe soltanto la sequela dannosa (il danno-conseguenza, per adottare l'espressione comunemente utilizzata), consistente, dal versante non patrimoniale, nella stessa tossicodipendenza e nella paura di ammalarsi e, dal versante patrimoniale, nel costo del «vizio» del fumo.

Il figlio di un soggetto deceduto a causa del consumo prolungato di sigarette agisce in giudizio nei confronti delle società produttrice e distributrice delle sigarette e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditario, deducendo che la produzione e la vendita di tabacco sono sottoposte alla disciplina della responsabilità per esercizio di attività pericolosa e che il produttore è responsabile allorquando non dimostra di aver informato i fumatori circa il rischio specifico di contrarre il cancro al polmone già prima dell'introduzione, ad opera della legge n. 3 del 2003, dell'obbligo di inserire avvisi nelle etichette dei prodotti.

Formula

TRIBUNALE DI ...

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. ...., nato a .... il e residente a .... in via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso per procura a margine del/in calce al presente atto dall'Avv. ...., C.F. ... 1, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in .... alla via .... L'Avv. dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al numero di fax ... 2 ovvero all'indirizzo PEC ... 3

PREMESSO

Il Sig. .... è il figlio di.... che ha iniziato a fumare nell'anno ....

Successivamente, in data ...., .... a causa di una tosse sempre più insistente, si recava dal medico di base il quale gli prescriveva una visita specialistica (all. n. 1).

A seguito della visita, cui si è sottoposto in data ...., lo pneumologo Dott. ...., esaminati l'ecografia del torace e le analisi del sangue, gli diagnosticava una neoplasia polmonare, dovuta alla prolungata assunzione di sigarette per un arco temporale di molti anni (all. n. 2).

In data 2004, ....moriva a seguito della detta patologia, come da perizia medica di parte a firma del Dott. .... (all. n. 3).

MOTIVI

1) Si rileva, in via preliminare, che la produzione e la vendita di tabacco, come nella presente fattispecie, sono sottoposte alla disciplina della responsabilità per esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c.). Invero, la Suprema Corte (Cass. n. 26516/2009) ritiene che le sigarette rappresentino un prodotto pericoloso per la salute umana e, in quanto tali, chi le produce e vende è responsabile dei danni prodotti ai fumatori e dei rischi da questi corsi.

2) Si osserva, inoltre, che l'esercente l'attività pericolosa, cioè l'Amministrazione dei Monopoli, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto adottare le misure idonee ad evitare il danno, consistenti nel fornire adeguate informazioni sulla nocività del fumo, anche eventualmente con foglietti illustrativi posti nei pacchetti, come avviene per altri prodotti; dal momento che tali informazioni circa la natura gravemente nociva del fumo non sono mai state rese, impedendo così a .... di venire a conoscenza dei rischi che correva per la propria salute e di compiere scelte informate e responsabili sulla pratica del fumo, deve ritenersi sussistente la responsabilità della .... s.p.a....a norma dell'art. 2050 c.c.

3) Il produttore è responsabile, non avendo dimostrato di aver informato i fumatori circa il rischio specifico di contrarre il cancro al polmone già prima dell'introduzione, ad opera della legge n. 3/20034, dell'obbligo di inserire avvisi nelle etichette dei prodotti.

4) Si rileva, infine, che appare evidente il nesso causale fra l'assunzione di tabacco e la neoplasia polmonare sviluppata dal soggetto poi deceduto, non solo alla luce della relazione peritale prodotta, ma altresì tenendo presente che nella sua storia familiare non v'erano stati morti provocati da cancro e che egli aveva svolto la professione di insegnante di scuola materna in una piccola città.

In data .... è stato esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, come risulta dalla diffida inviata in data .... con raccomandata a.r. n. .... in cui l'attore ha espressamente invitato la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione con le seguenti modalità .... 5;

tale invito non è stato seguito da adesione (oppure) è stato seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione (oppure) è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del d.l. n. 132/2014 cit., come risulta da .... (all. n. 4).

Per tutto quanto innanzi detto, l'attore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CITA

La Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nonché la .... S.p.A. e la .... S.r.l., a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ....6, Sezione e Giudice Istruttore a designarsi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del .... 7, ora di rito, con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 8 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis,

AVVERTE

la convenuta che:

  • la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.,
  • la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali,
  • la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, ai sensi dell'art. 2050 c.c.9;

per l'effetto, condannarli, separatamente o in solido tra loro, al pagamento della somma, a titolo di risarcimento danni iure proprio (patrimoniale, esistenziale, morale), causati dalla perdita del padre da parte del Sig. .... che si quantifica nella misura di Euro .... ovvero nel maggior o minor valore che sarà determinato dal giudice;

condannare, inoltre, i convenuti, separatamente o in solido tra loro, al pagamento della somma, a titolo di risarcimento danni iure hereditatis, costituito dal danno biologico e morale del de cuius, causati dalla morte per una neoplasia polmonare, che si quantifica nella misura di Euro.... ovvero nel maggior o minor valore che sarà determinato dal giudice;

condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario 10.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che venga disposta apposita C.T.U., al fine di accertare la riconducibilità sul piano eziologico del decesso del dante causa dell'attore al consumo di sigarette protrattosi per....anni.

Si chiede, inoltre, di essere ammesso alla prova per testimoni sulle circostanze indicate (in premessa/in punto di fatto) ovvero sulle seguenti circostanze: 11 .... A tal fine si indicano come testimoni i sig.ri: 1) .... residente in ....; 2) .... residente in .... 12

Si deposita copia dei seguenti documenti, con riserva di ulteriori produzioni ed articolazioni di richieste istruttorie: 1) ....; 2) ....; 3) ....

Si dichiara che il valore del presente ricorso è di € ... 13 per il quale è previsto il pagamento del contributo unificato pari a Euro.... 14

Luogo e data....

Firma Avv. ....

PROCURA AD LITEM 15

AVV.

Io sottoscritto ...., nato a .... il ...., C.F. ...., residente a ...., in via ...., informato, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, oltre che ai sensi del d.l. n. 134/2014 – conv. nella l. n. 162/2014 e successive modifiche, della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistito da uno o più avvocati, nonché in ordine alla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n. 56/2004 e successive modifiche, nonché in ordine al trattamento dei propri dati personali e sensibili, dei propri diritti, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, La delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi, sia in fase stragiudiziale che in ogni fase e grado del presente giudizio, anche di suo eventuale appello, riassunzione, nonché per l'esecuzione ed eventuale opposizione alla stessa, concedendoLe le più ampie facoltà di legge, comprese quelle di conciliare e transigere, incassare e quietanziare, rinunziare sia agli atti del giudizio che all'azione, farla sostituire ed anche chiamare in causa e/o garanzia eventuali terzi responsabili, e di svolgere, nei loro confronti, domanda di garanzia, domanda riconvenzionale ed anche di risarcimento, nonché a conferire altresì, in proprio nome e per proprio conto, incarichi di consulenze, dichiarando, sin da ora, rato e fermo il Suo operato.

Dichiara, infine, di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento.

Eleggo domicilio presso il Suo studio in ...., via .... n. ....

Ratifico sin d'ora il Suo operato e quello di eventuali Suoi sostituti.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Luogo e data....

Firma....

Per autentica

Firma Avv. ....

[1] [1] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.

[2] [2] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis: «ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[3] [3] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore, è sufficiente l'indicazione del numero di fax, poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dalla l. n. 114/2014.

[4] [4] A partire dal 1991 su ogni prodotto da fumo compare per la prima volta in Italia la scritta informativa a caratteri cubitali il fumo è nocivo. In Italia per legge antifumo si intende comunemente la legge 16 gennaio 2003 n. 3 (detta anche legge Sirchia dal nome del suo promotore Girolamo Sirchia). Dal 2 febbraio 2016 l'Italia ha legiferato recependo la direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. In tal ottica, nel porre ulteriori limiti antifumo: 1) non è più concesso fumare in auto in presenza di minori o donne incinte; 2) non è più consentito fumare presso le cliniche ospedaliere e i centri di ricerca; 3) verrà multato chi sorpreso a gettare mozziconi di sigaretta a terra; 4) vengono inasprite le pene per coloro che vendono tabacco ai minori. Questo decreto legislativo ha messo al bando i pacchetti contenenti 10 sigarette ed ha imposto il limite massimo di 30 grammi per i pacchi di tabacco sfuso. Il decreto ha imposto, inoltre, delle serie limitazioni alla pubblicizzazione delle sigarette elettroniche. Infine, è stato disposto che i pacchetti di sigarette debbano essere rivestiti con il 65% da immagini che propongano gli effetti dannosi del fumo, attraverso immagini shock.

[5] [5] E' obbligatorio il ricorso alla procedura di negoziazione assistita (che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale) nelle ipotesi in cui la somma pretesa non superi l'importo di 50.000 Euro (art. 3 d.l. n. 132/2014, conv. con modif. in l. n. 162/2014) e dovrà essere prodotta la relativa documentazione. Va, in proposito, ricordato che la negoziazione è prescritta, quando si intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 Euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria (in altri termini, la procedura di negoziazione assistita non opera quando è prevista la mediazione obbligatoria). Ebbene, quest'ultima non è prescritta in subiecta materia, se si fa eccezione per il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica. In ogni caso, la negoziazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (e, quindi, è sempre e solo volontaria) per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori (art. 3 legge n. 162/2014).

[6] [6] Per Cass. S.U. n. 7985/2006, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - e non dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato - la controversia con la quale un consumatore chiede il risarcimento del danno alla salute da consumo di sigarette, facendo valere come elemento costitutivo dell'illecito l'asserita pubblicità ingannevole, mediante l'indicazione sulla confezione di un'espressione diretta a prospettarle come meno nocive, atteso che detta Autorità non è un organo giurisdizionale, ma un'autorità amministrativa, sicché non è configurabile una questione di giurisdizione in relazione ai poteri inibitori ad essa riconosciuti dalla l. n. 287/1990. V. anche Cass. S.U. n. 7036/2006, che ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia con cui un'associazione rappresentativa di consumatori, lamentando il carattere ingannevole di alcuni messaggi pubblicitari, chieda di inibire il loro utilizzo, di ordinare l'adozione di idonee misure correttive e di condannare l'impresa che li diffonde al risarcimento del danno derivante dalla lesione degli interessi collettivi dei consumatori.

[7] Il termine a comparire deve essere non inferiore a 120 giorni se il convenuto è residente in Italia e non inferiore a 150 giorni se è residente all'estero, come previsto dall'art. 163-bis.

[8] [8] Nel caso di citazione innanzi al Tribunale. La competenza per valore spetta al Giudice di Pace ove la somma richiesta sia inferiore ad euro venticinquemila e la relativa domanda si propone con ricorso chiedendo la fissazione, ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice, l'udienza di comparizione delle parti, con concessione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e assegnazione del termine per la costituzione dei convenuti che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38,167 e 281 undecies, comma 3 e 4 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia.

[9] [9] Qualora l'attore, lamentando un pregiudizio derivante dal fumo di sigarette commercializzate con la dicitura "lights", di cui deduceva il carattere ingannevole, e invocando la norma generale sul fatto illecito, abbia chiesto la condanna dell'induttore al risarcimento del danno, incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza che affermi la responsabilità del convenuto in base al regime previsto per l'esercizio di attività pericolose (Cass. III, n. 26516/2009).

[10] [10] Ex art. 93 c.p.c.

[11] [11] Formulare i capi di prova preceduti dalla locuzione “Vero che...”.

[12] [12] Le richieste istruttorie possono essere fatte anche in sede di memorie ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.

[13] [13] Determinabile in base agli artt. 10 ss. c.p.c.

[14] [14] Determinabile in base al d.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni. La dichiarazione di valore è prevista dall'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 secondo cui «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito». Orbene, l'art. 13, comma 6, del medesimo decreto prevede la conseguenza dell'omissione della predetta dichiarazione di valore affermando che «se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)»; pertanto, si presume che il valore del procedimento sia quello dello scaglione più elevato (i.e. superiore a 520.000,00 Euro) con obbligo di versamento di un contributo unificato più elevato.

[15] [15] La procura può essere generale o speciale (art. 83 c.p.c.). Nel caso di procura generale alle liti, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dovranno esserne indicati gli estremi. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine del ricorso. Nell'ipotesi di scelta di deposito telematico del ricorso (art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012) occorrerà indicare la seguente dicitura: «giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.».

Commento

La prova del nesso di causalità

Dall'inquadramento nell'ambito dell'art. 2050 c.c. deriva che a colui che lamenta il danno compete l'onere di comprovare il nesso causale fra l'assunzione del tabacco e l'evento di danno, laddove al produttore e all'esercente la commercializzazione di sigarette, per andare esente da responsabilità, compete l'onere di comprovare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, quantomeno fornendo adeguate informazioni sulla nocività del fumo, anche eventualmente con foglietti illustrativi posti nei pacchetti e ciò a prescindere da obblighi giuridici, ma in funzione di poter comprovare di aver messo in condizione i consumatori di sigarette di conoscere inequivocabilmente il rischio correlato alla assunzione delle medesime e di poter in tal modo configurare l'assunzione come libera scelta assunta nella consapevolezza della nocività del prodotto.

Quanto al nesso di causalità giuridica, il criterio della causalità adeguata rinvia alle conoscenze scientifiche, per stabilire quando un antecedente è causa di un evento. Tuttavia, in assenza di una legge scientifica universale, può venire in soccorso del giudice solamente una legge c.d. probabilistica, la quale, però, si limita a registrare la frequenza con cui si verificano date conseguenze, ma non è in grado di offrire una spiegazione del fenomeno osservato. In simili casi, il diritto tende a ravvisare un nesso di causalità, a condizione che venga raggiunta la « certezza probabilistica » circa l'esistenza del rapporto tra antecedente ed evento: occorre, da un lato, che il convincimento dei giudice si basi sulle più progredite ed attendibili conoscenze (da individuare con l'ausilio della consulenza tecnica) e, dall'altro, che le frequenze statistiche registrate siano riferibili al caso concreto, attraverso l'esame delle circostanze di esso e grazie all'esclusione della presenza di cause alternative del danno.

Occorre altresì che sia provata l'esistenza del danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno-conseguenza anche nella responsabilità aquiliana e non coincide con l'evento, che invece è un elemento del fatto produttivo del danno (in applicazione di tale principio, Cass. III, n. 15131/2007, ha escluso che fosse risarcibile, in mancanza della prova del fatto in cui esso sarebbe consistito, il danno esistenziale o danno da stress causato dall'errata convinzione di ridurre il rischio di danni da fumo a cui l'attore, già fumatore, era stato indotto dalla dicitura "lights", passando alle sigarette più leggere).

Di recente, peraltro, la S.C. ha affermato che, poiché la dannosità del fumo costituisce da lunghissimo tempo dato di comune esperienza, deve essere esclusa la responsabilità ex artt. 2043 o 2050 c.c. in capo al produttore di sigarette, in applicazione del principio della causa prossima di rilievo, costituito nella fattispecie da un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo (Cass. III, n. 11272/2018).

La pubblicità ingannevole delle sigarette “lights”

Le sigarette “lights” o “mild”, ovvero le sigarette considerate leggere, sono state oggetto di un dibattito giurisprudenziale particolarmente sentito, riguardo la possibile ingannevolezza di tali scritte apposte sui pacchetti.

Ci si è chiesto, infatti, se, nel caso di insorgenza dei danni da fumo, tali sigarette abbiano indotto ingannevolmente il consumatore a fumarle, ritenendole, a ragione o torto, meno dannose, o se, dato sempre il principio di consapevolezza, non vi sia nessuna differenza rispetto ai danni causati dalle sigarette normali.

In proposito, si è statuito che “l'impresa produttrice di sigarette che induca a confidare sulla minor pericolosità del fumo di sigarette "light" è tenuta al risarcimento del danno esistenziale subito da chi, a causa di tale ingannevole pubblicità, abbia scelto quel tipo di sigarette e si sia poi reso conto dell'erroneità della convinzione che fossero poco nocive alla salute” (Giudice di pace Napoli 18 marzo 2005; Giudice di pace Napoli 20 novembre 2003).

Tale discussione è stata affrontata anche dalla Corte di Cassazione la quale, con riferimento alle scritte “light” presente sui pacchetti, ha stabilito che l'apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l'ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall'esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento, che vieti l'espressione impiegata (Cass. III, n. 15131/2007; Cass. III, n. 26514/2009; Cass. S.U., n. 794/2009). Perciò il risarcimento può essere chiesto anche per gli anni precedenti il 2003, cioè esattamente da quando la dicitura “light” è stata considerata una dicitura ingannevole. Il consumatore, però, dovrà sempre provare l'ingannevolezza del messaggio, l'esistenza del danno e il necessario e doveroso nesso eziologico tra la suddetta pubblicità ed il danno patito.

In caso di azione per il risarcimento del danno da pubblicità ingannevole, salvo che questo non si risolva in un danno alla salute, il danno lamentato ha come referente costituzionale più prossimo solo l'art. 41 Cost., il quale garantisce la libertà dell'iniziativa economica privata e l'autodeterminazione delle scelte in materia. Tale norma, tuttavia, appartiene alla sfera dei rapporti economici e non dei diritti inviolabili della persona, con la conseguenza che l'evento lesivo che attinge la posizione tutelata dall'art. 41 Cost. non può dar luogo, in assenza di una specifica norma, a danno non patrimoniale (Cass. III, n. 10120/2009).

Al di fuori della predetta fattispecie, quanto al danno alla salute, esso deve essere provato attraverso l'accertamento medico-legale e non attraverso la prova testimoniale. Ciò vale tanto più qualora l'attore agisca per il risarcimento dei danni da fumo e assuma di essere già un fumatore e come tale già esposto coscientemente ai rischi e danni da fumo, ma lamenti che il passaggio alle sigarette più leggere - che secondo il messaggio subliminalmente ingannevole (lights) avrebbe dovuto comportargli una riduzione del rischio e del danno da fumo - in effetti non gli ha dato il risultato sperato, essendo danno e rischio da fumo rimasti inalterati (Cass. 10120/2009, cit.).

Il fumo attivo e quello passivo

È risarcibile il danno da fumo attivo, laddove la vittima sia morta a causa di cancro; ai fini del risarcimento, è necessario tener presenti tutti i danni eziologicamente collegati, tra cui, oltre al danno morale (il c.d. pretium doloris), anche quello relativo alla perdita del rapporto parentale, con i conseguenti pregiudizi alla quotidianità della vita, quale si era in precedenza instaurata (Cass. III, n. 22884/2007).

Quanto cd. "fumo passivo", rileva il comportamento del datore di lavoro che, esponendo un dipendente allo stesso, provochi in lui una condizione di disagio, avendo il datore adottato un comportamento vietato da disposizioni di legge (art. 51 legge n. 3/2003,) e causato possibili gravi danni alla salute nel lungo periodo, o comunque manifestazioni di importante disagio; si ha in questo caso, infatti, una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto al lavoro (art. 4), che consente la libera espressione della propria personalità nelle formazioni sociali (art. 2; Trib. Milano, 4 agosto 2014, n. 52536). Va, peraltro, respinta la domanda proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'ente datore di lavoro per il risarcimento dei danni alla salute che sarebbero stati cagionati da esposizione a fumo passivo, quando sia mancata la prova che l'esposizione al fumo passivo abbia determinato la patologia lamentata dal dipendente (Cons. Stato Ad. plen., 8 ottobre 2009, n. 5). L'art. 2087 c.c. disciplina una forma di responsabilità di natura contrattuale, per inadempimento degli obblighi di salvaguardia che gravano sul datore di lavoro in forza del contratto di lavoro stipulato con i propri dipendenti ed è, pertanto, soggetto a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal momento della manifestazione del danno: pertanto, in caso di patologia tumorale del lavoratore scaturente dal fumo passivo respirato sul luogo di lavoro, conseguente alla violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087, il termine decennale decorre dal momento in cui la malattia si sia manifestata con certezza, abbia raggiunto la misura di invalidità indennizzabile e ne sia conoscibile la eziologia professionale (Trib. Messina, sez. lav., 2 febbraio 2011, n. 283).

Avuto riguardo ai danni cc.dd. riflessi, deve essere respinta la domanda di risarcimento danni avanzata da uno studente in ragione dell'impossibilità di frequentare i locali universitari, essendo egli affetto da asma bronchiale cronica ed allergica, patologia che gli impediva di entrare in contatto con ambienti nei quali aveva spesso riscontrato una considerevole presenza di fumo, allorchè venga riscontrata l'assenza del nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva dell'Ateneo (ravvisabile nel mancato svolgimento delle attività di controllo riguardo al rispetto del divieto di fumo nei locali) e l'impossibilità, dedotta dal ricorrente, di frequentare i locali e partecipare alle attività didattiche e di studio (cfr. Cass. I, n. 7967/2016, in un caso in cui l'attore non aveva minimamente fornito la prova che la pretesa inagibilità dei locali avesse interessato le aule di lezione, la Biblioteca Generale e quelle di Dipartimento e di Istituto, quei luoghi cioè nei quali appunto si svolgono le attività didattiche, di ricerca e di studio che l'Amministrazione universitaria è tenuta a garantire).

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