Comparsa di costituzione e risposta per omessa denuncia del sinistro

Maria Carolina De Falco
aggiornato da Maurizio Tarantino

Inquadramento

Nell'ambito del contratto di assicurazione - e salva la particolare disciplina in materia di RC Auto- tra gli obblighi/oneri di collaborazione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore è individuabile in primis l'obbligo di denuncia del sinistro funzionale a consentire all'assicuratore di accertare le modalità del fatto e verificare l'applicabilità della polizza, nonché di limitarne le conseguenze, ove esse durino nel tempo. All'omissione dolosa o colposa della denuncia consegue la decadenza del diritto dell'assicurato all'indennizzo, solo ove l'omissione o il ritardo abbia comportato effettivamente l'impossibilità dell'assicuratore di esercitare la sua facoltà di verifica del sinistro.

Nella presente comparsa di risposta la compagnia – senza fare riferimento al nesso di causalità tra ritardo nell'avviso del sinistro ed alla compromissione delle possibilità di verifica dello stesso- eccepisce la perdita dell'indennizzo stante la condotta volutamente negligente della parte attrice/assicurata.

Formula

TRIBUNALE DI .... [1]

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

GIUDICE DOTT. ....- RGN. ..../ ....

Per .... Assicurazioni s.p.a. [2], in persona del legale rappresentante p.t., con sede in .... alla via ...., rappresentata e difesa dall'Avv. .... C.F. .... [3] con studio in ...., giusta procura generale alle liti allegata per Notar .... del .... rep. .... e con questi elettivamente domiciliato. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax .... [4] ed alla seguente PEC .... [5]

-convenuta-

CONTRO

...., nella qualità di titolare dell'azienda ...., rappresentato e difeso dall'Avv.to ...._

-attore-

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data .... il Sig. ...., nella qualità di titolare dell'Azienda Zootecnica “ .... ” sita in .... alla Via .... assicurata con .... Assicurazioni s.p.a. in virtù di polizza denominata .... n .... conveniva dinanzi a questo Ufficio la .... Assicurazioni s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito al presunto furto di una macchina operatrice di tipo .... avvenuto a cura di ignoti in data ....

Tutto ciò premesso con il presente atto di costituisce in giudizio la .... Assicurazioni s.p.a. che eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. in quanto estremamente generico nell'esposizione dei fatti a sostegno della pretesa.

Invero, non è dato evincere da esso alcun dato certo utile a ricostruire la dinamica dell'evento ed ad consentire alla compagnia di approntare un'adeguata difesa, onde ricondurre il sinistro tra le ipotesi di copertura assicurativa come da condizioni generali di contratto.

Ancora in rito, la domanda merita di essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva, visto che controparte non fornisce alcuna prova in merito alla proprietà del mezzo agricolo asseritamente sottratto da ignoti e, pertanto, allo stato non può ritenersi titolare di alcun diritto al risarcimento dei danni.

A tal riguardo si contesta la conformità all' originale della copia del contratto prodotto in giudizio con conseguente inutilizzabilità della documentazione versata in atti, e la sua insufficienza a provare il dedotto rapporto contrattuale in atti.

In subordine e nella ipotesi di ritenuta sufficienza della documentazione versata in atti a fondare la pretesa della parte attrice, va tenuto conto che, ai sensi dell'invocata polizza “ ....” all'art. 7 “Obblighi in caso di sinistro” l'istante dovrà dimostrare in primo luogo di aver ottemperato al disposto dell'art. 1914 c.c. “Obbligo di salvataggio”; in subordine di aver dato avviso alla società entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché di averne fatto denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo del sinistro, indicando la società, l'agenzia e il numero di polizza, infine di aver fornito entro i successivi 5 giorni una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del valore indicativo con allegata copia della denuncia di furto.

Quanto a quest'ultimo profilo, l'inadempimento di uno di tali obblighi comporta ai sensi dell'art. 1915 c.c., la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Nel caso di specie si rileva che l'evento come rappresentato si è verificato in data .... mentre la denuncia alla .... Assicurazioni s.p.a., è stata presentata solo in data ...., ovvero ben oltre il termine di giorni 3 previsti dal menzionato art. 7 della polizza invocata da controparte.

Nessuna prova, infatti, reca in atti l'attore relativamente alla denuncia del sinistro che sarebbe avvenuta presso l'agenzia della compagnia in dal ....ed eseguita personalmente all'agente.

La volontaria non tempestiva denuncia del sinistro rende lo stesso non indennizzabile [6] stante l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui «Ai fini della perdita del diritto all'indennità assicurativa, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo» [7].

Solo qualora fosse dimostrato l'assolvimento di tali condizioni, l'istante dovrà provare che i danni lamentati siano effettivamente garantiti dalla polizza assicurativa contratta con la deducente contestandosi le modalità del fatto storico così come rappresentato e non essendo sufficiente la denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

In mancanza la domanda dovrà essere rigettata.

In merito al quantum, ci si oppone alla richiesta di controparte impugnandosi tutta la documentazione come ex adverso prodotta in copia sia in quanto non conforme all'originale sia in quanto di provenienza unilaterale (consulenza di parte di stima del valore del mezzo).

IN VIA ISTRUTTORIA

Ci si oppone all'acquisizione di ogni documento difforme dall'originale in particolar modo con riferimento a quelli diretti alla prova della legittimazione attiva nonché alla prova per testi come articolata in citazione ed, in caso denegato di ammissione della stessa, purché limitatamente alle circostanze di fatto, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capi e con gli stessi testi indicati da parte avversa.

In caso di CTU di stima dei danni da furto, si chiede la preliminare valutazione dell'esistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e la dinamica del sinistro riportata nell'atto di citazione, con riserva all'esito della espletanda prova, di quantificare i danni effettivamente subiti.

Con riserva di meglio articolare dedurre e contro dedurre anche in seguito al comportamento processuale di controparte, tanto premesso si

CONCLUDE

Affinché l'Ill.mo Giudice voglia così pronunciarsi:

— In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione;

— Dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva;

— Nel merito, e nella denegata ipotesi di superamento delle eccezioni preliminari di rito, rigettare la domanda poiché infondata in fatto e diritto con conseguente condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali;

— In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la giusta somma rapportabile all'evento de quo con compensazione delle spese di lite.

Si allega: atto di citazione con mandato in calce; copia delle condizioni contrattuali relative alla polizza .... \ Copia procura speciale.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1] In materia assicurativa la competenza per territorio segue i criteri ordinari dettati dagli artt. 18, 19, 20 e 28 del codice di procedura civile con la concorrenza- salvo diversi accordi tra le parti - del foro del convenuto (sede della persona giuridica), della conclusione del contratto o della esecuzione della prestazione. Nel caso in cui, però, la controversia venga instaurata o sia diretta verso una persona fisica che rivesta la qualità di consumatore, prevale il foro individuato sulla scorta della residenza di quest'ultimo, di natura inderogabile (c.f.r. Cass. III, n. 9922/2010 per cui «Nelle controversie tra consumatore e assicurazione, la competenza è del giudice del luogo in cui il cittadino risiede o ha eletto domicilio nelle controversie. È vessatoria, quindi, la clausola che prevede una diversa località come sede del foro competente, anche se coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie che hanno origine da un contratto»).

[2] Quando attore o convenuto sia «una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio» (art. 163, comma 3, n. 2).

[3] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.

[4] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione citata sub nota 2. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla disposizione testè ricordata, «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[5] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif., dalla leggen. 114/2014. L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014, conv. con modif., dalla legge n. 114/2014.

[6] Si veda l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui «Ai fini della perdita del diritto all'indennità assicurativa, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo» (cfr. Cass. n. 17088/2014).

[7] C.f.r. Cass. n. 17088/2014.

Commento

Principi generali

Nell'assicurazione contro i danni, oltre gli obblighi scaturenti dal contratto e posti a carico di tutti gli assicurati dalle norme generali, la legge pone a carico dell'assicurato due obblighi aggiuntivi: l'obbligo di avviso e quello di salvataggio.

Il primo di tali obblighi è previsto dall'art. 1913 c.c., alla stregua del quale l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.

La finalità dell'obbligo di avviso è quella di mettere l'assicuratore in condizione di attivarsi per accertare l'effettiva sussistenza del sinistro, individuarne le cause, stimarne le conseguenze.

In particolare, l'avviso di sinistro, benché privo degli effetti di un atto di costituzione in mora, pone in condizioni l'assicuratore di acquisire con la necessaria tempestività gli elementi utili per l'adempimento della propria obbligazione anche prima della richiesta del danneggiato e offre, pertanto, un elemento utile per valutare se l'assicuratore nella gestione della lite abbia adempiuto la propria obbligazione di garanzia con la diligenza del buon padre di famiglia .

L'obbligo di avviso, detto in altri termini, è indispensabile perché l'assicuratore possa adempiere la propria obbligazione indennitaria e, dunque, può farsi rientrare nel generale dovere, imposto a ogni creditore dall'art. 1206 c.c., di compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.

In materia di contratti di assicurazione la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto (o del decesso del contraente nel caso di assicurazioni sulla vita) ovvero, quando le parti abbiano previsto una proceduta arbitrale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusone di tale procedura, salvo che l'assicuratore abbia contestato l'operatività della garanzia. Ne consegue che, in assenza di previsioni legali o contrattuali che impongano l'adozione di procedure conciliative, in tema di contratti di assicurazione sulla vita decorre dal momento dell'avveramento del rischio assicurato (morte del contraente/assicurato), con la conseguenza che al primo atto interruttivo devono seguirne ulteriori, prima del decorso del periodo prescrizionale, anche nel caso in cui successivamente alla prima richiesta abbia avuto inizio un'istruttoria interna da parte dell'assicurazione, anche ove estrinsecatasi in comunicazioni ai beneficiari della prestazione assicurativa Cass. VI, n.19112/2020.

Natura: Obbligo/Onere

Si è sostenuto, da parte della dottrina e da qualche giudice di merito, che quello in esame costituirebbe in realtà non un obbligo, ma un onere, in quanto costituisce un adempimento necessario per far valere il diritto all'indennizzo.

Tuttavia, è noto che la dottrina prevalente ritiene che l'inadempimento dell'onere rilevi per la sua oggettività, a prescindere dall'elemento psicologico dell'onerato.

Nel caso di violazione del dovere di avviso, invece, la legge espressamente attribuisce rilievo allo stato soggettivo (di colpa o di dolo) dell'assicurato, e lascia chiaramente intendere che in assenza di colpa l'omissione è priva di conseguenze. Dunque, non può parlarsi tecnicamente, per l'istituto in parola, di un onere, o almeno dovrebbe ammettersi che si tratta di un onere assai particolare, per il quale rileva lo stato soggettivo dell'onerato.

La giurisprudenza di legittimità, in modo unanime e costante, ha sempre qualificato quello di cui all'art. 1913 c.c. come un obbligo, e non un onere, dell'assicurato.

Invero, secondo i giudici, l'avviso all'assicuratore in caso di sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., si connota in termini di obbligo e non di mero onere, il cui inadempimento è da considerarsi doloso quando l'assicurato è consapevole dell'obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo, perdendo in questo caso il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c. (Cass. III, n. 26294/2024). Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cass. III, n. 19071/2024: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo per tardività della denuncia del sinistro senza motivare in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato).

Soggetto passivo dell'obbligo di avviso

Soggetto passivo dell'obbligo di avviso è il contraente, ovvero l'assicurato, quando quest'ultimo non coincida con il primo (ad esempio, nell'assicurazione per conto altrui). L'obbligo, ovviamente, può essere adempiuto sia personalmente che per mezzo di un mandatario o di un nuncius, del cui operato però l'assicurato risponde in caso di esecuzione omessa od imperfetta dell'avviso.

Destinatario dell'avviso

Destinatario dell'avviso è l'assicuratore od un suo agente munito di potere rappresentativo.

Poiché quest'ultimo elemento è espressamente richiesto dall'art. 1913 c.c., deve ritenersi che tale norma abbia inteso derogare all'art. 1745, comma 1, c.c., il quale consente di inviare le dichiarazioni contrattuali all'agente per il tramite del quale il contratto è stato concluso, quantunque privo di potere rappresentativo. Naturalmente anche con riferimento all'adempimento dell'obbligo di avviso resta salvo il principio dell'apparenza: l'avviso, dunque, produrrà i propri effetti anche se inviato ad un agente privo di potere rappresentativo, quando l'assicurato sia stato in buona fede indotto a ritenere sussistente quel potere, sulla base di una situazione apparente colposamente creata o tollerata dall'assicuratore preponente.

Se l'avviso è correttamente indirizzato al suo destinatario naturale, ma è adempiuto da persona diversa dall'assicurato, non vi è inadempimento: sia perché l'assicurato potrebbe comunque far propria l'attività del terzo, ratificandola; sia perché la legge ammette l'adempimento del terzo (art. 1180 c.c.); sia, infine, perché l'adempimento del terzo porrebbe comunque l'assicuratore in grado di conoscere l'avveramento del sinistro, ed esclude di conseguenza l'eventuale inadempimento dell'obbligo di avviso da parte dell'assicurato.

Nel caso di coassicurazione l'avviso va dato a ciascuno dei coassicuratori, salvo che il contratto consenta di inviare le comunicazioni relative al contratto ad uno solo di essi (c.d. «clausola di guida» o «di delega»).

Forma

L'avviso non richiede requisiti di forma e può essere dato in qualsiasi modo salva diversa pattuizione; se le parti nel contratto di assicurazione hanno concordato la forma della raccomandata con ricevuta di ritorno, l'uso di ogni altro mezzo non può ritenersi equipollente e, dunque, è inefficace.

L'avviso di sinistro, benché privo degli effetti di un atto di costituzione in mora, pone in condizioni l'assicuratore di acquisire con la necessaria tempestività gli elementi utili per l'adempimento della propria obbligazione anche prima della richiesta del danneggiato e offre, pertanto, un elemento utile per valutare se l'assicuratore nella gestione della lite abbia adempiuto la propria obbligazione di garanzia con la diligenza del buon padre di famiglia.

Contenuto

La legge non impone particolari requisiti: dunque, sarà sufficiente che l'avviso sia tale da porre l'assicuratore in condizione di individuare con esattezza natura e conseguenze del sinistro.

Tempistica

L'obbligo di avviso va adempiuto entro tre giorni dal sinistro, ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Il termine va computato senza tenere conto del giorno in cui si è verificato il sinistro, mentre deve contarsi il giorno finale, secondo il precetto generale di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c. (dies a quo non computatur in termino).

Avviso di sinistro e costituzione in mora. Sospensione della prescrizione

Secondo l'orientamento meno risalente l'atto scritto con il quale l'assicurato, a termini di contratto, denunci all'assicuratore il verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia (c.d. avviso di sinistro) è idoneo ad esprimere, alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, l'implicita volontà di esercitare i diritti contemplati nel contratto stesso, sul presupposto del verificarsi di determinate condizioni, così da integrare un atto di costituzione in mora, ex art. 1219 c.c., utile ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma ultimo, c.c.

Viceversa da ultimo, la giurisprudenza si è orientata a non ritenere equivalente la denuncia di sinistro con la richiesta di indennizzo ai fini della costituzione in mora dell'assicuratore e della sospensione della prescrizione.

Invero, l'art. 2952, quarto comma, cod. civ., regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, stabilisce, quale regime speciale, la sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato, con decorrenza non già dalla denuncia del sinistro, ma dalla comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, che è efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo.

Correlazione con obbligo di salvataggio in caso di danno perdurante nel tempo

L'obbligo di avviso vien meno se l'assicuratore, oppure un agente con potere di rappresentanza, siano intervenuti entro tre giorni dal sinistro alle operazioni di salvataggio o di constatazione. Tale disposizione, letta in una con la ratio dell'art. 1913 c.c. sopra ricordata, induce a ritenere che l'obbligo di avviso è surrogato non solo dell'intervento dell'assicuratore o del suo agente, ma anche dalla conoscenza effettiva che di esso abbia avuto l'assicuratore.

Qualora l'azione generatrice del danno si protragga nel tempo, stante il disposto dell'art. 1914 c.c., secondo cui l'assicurato deve fare quanto gli é possibile “per evitare il danno”, l'obbligo di avviso e di salvataggio, per l'assicurato, sorge in coincidenza dell'atto iniziale dell'azione medesima; peraltro, il tempestivo avviso di sinistro può consentire l'adozione, anche da parte dell'assicuratore, di misure atte a limitare, se non ad escludere i danni, dovendosi considerare di salvataggio gli interventi che si inseriscono nel processo causale, già introdotto dal sinistro, e che si palesano idonei, secondo le cognizioni tecniche, ad impedire che tale processo si completi e si produca, in tutto o in parte, il danno.

Conseguenze dell'omissione o del ritardo nella denuncia di sinistro

La violazione dell'obbligo di avviso di sinistro o, comunque, il suo tardivo adempimento da parte dell'assicurato rispetto ai termini previsti dall'art. 1913 c.c. (tre giorni) o di quelli, solitamente più ampi previsti nei contratti assicurativi, rappresenta una delle più ricorrenti cause di invocazione, da parte delle imprese assicuratrici, della perdita del diritto alla prestazione assicurativa.

La più recente giurisprudenza di legittimità, in maniera uniforme, ritiene che, affinché venga integrata l'ipotesi di inadempimento (o tardivo adempimento) doloso dell'obbligo di avviso di cui al comma 1 dell'art. 1915 c.c., sia sufficiente la consapevolezza di tale obbligo e la cosciente volontà dell'assicurato di non osservarlo, senza che sia richiesta la prova, da parte dell'assicuratore, circa la ricorrenza di un intento fraudolento o di conseguenze pregiudizievoli in suo danno.

Ciò in considerazione del fatto che l'elemento psicologico del dolo da parte dell'assicurato (che deve essere provato dall'assicuratore) ricorra ogni qual volta che questi, anche per mera incuria o trascuratezza, ometta o ritardi l'avviso di sinistro, senza uno specifico intento fraudolento in danno dell'assicuratore, inedita).

Secondo la dottrina, però, in questo modo si perviene così ad ammettere una sorta di presunzione del carattere doloso della condotta dell'assicurato, ogni volta che sia oggettivamente riscontrabile un tardivo adempimento dell'obbligo in questione, tale, peraltro, da comportare una interpretazione sostanzialmente abrogatrice del comma 2 dell'art. 1915 c.c., dato che se si ritiene che l'omesso o tardivo adempimento dell'obbligo in questione integri di per sé dolo, diviene nei fatti impossibile predicare un suo inadempimento colposo.

Invero, dall'esame della ratio della previsione dell'obbligo di avviso, la giurisprudenza di merito, al pari da una recentissima pronuncia di legittimità (cfr. Cass. III, n. 3264/2016), sostengono che possa aversi dolo, ai sensi e per gli effetti dell'applicazione della «sanzione» di cui al comma 1 dell'art. 1915 c.c., soltanto nel caso in cui venisse dimostrata, da parte dell'assicuratore, l'intenzione dell'assicurato di ostacolare l'assicuratore nell'accertamento delle circostanze del sinistro, in modo da ricavare vantaggio, ottenendo una indennità maggiore di quella spettante o, addirittura, da ottenere l'indennità rispetto ad un evento verificatosi con modalità tali escluderne la ricomprensione in garanzia a termini di polizza.

(cfr. secondo l'indicata pronuncia di legittimità, «La previsione dell'art. 1915 c.c. distingue due ipotesi. L'una dolosa, l'altra colposa, di inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio e fa conseguire alla prima la perdita dell'indennizzo e alla seconda la riduzione della indennità, in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore. Per la prima ipotesi l'onere probatorio (dell'assicuratore) si esaurisce nella dimostrazione della natura dolosa dell'inadempimento, con la precisazione che per ritenere integrato il dolo non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo. Per l'ipotesi di inadempimento colposo (da presumersi in difetto della dimostrazione del carattere doloso), l'onere probatorio dell'assicuratore deve concernere, invece, la entità del pregiudizio sofferto per effetto del mancato avviso ed è funzionale alla riduzione della indennità da corrispondere all'assicurato. Deriva da quanto precede, pertanto, che ha senso parlare di onere probatorio sulla entità dei danni evitabili con il tempestivo avviso o sulla inevitabilità degli stessi nel solo caso di inadempimento colposo, atteso che, in ipotesi di inadempimento doloso l'indennizzo non è comunque dovuto, a prescindere dagli effetti - di preclusione o riduzione del danno - che sarebbero potuti derivare dall'inadempimento dell'obbligo di avviso. (In applicazione del riferito principio ha precisato la Suprema corte che la sentenza di merito aveva introdotto, senza ragione, il tema dell'onere probatorio sulla inevitabilità del danno, affermando erroneamente che, una volta accertato l'inadempimento, spettava all'assicurato dimostrare che il danno si sarebbe verificato egualmente, anche in caso di tempestivo avviso)».

Nello stesso senso della appena citata dottrina era orientata anche la più risalente giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale, in assenza di prova del dolo da parte dell'assicurato, l'inadempimento (o tardivo adempimento) dell'obbligo di avviso dovesse presumersi colposo, senza che la semplice leggerezza o negligenza dell'assicurato potessero di per sé integrare condotta dolosa.

Tale ultimo, più risalente orientamento, pare ormai trovare sempre maggiore seguito presso la giurisprudenza di merito, la quale nega che il dolo richiesto dall'art. 1915, comma 1, c.c., sia ravvisabile nella «mera» volontarietà della condotta, svincolata da qualsivoglia intento criminoso, con la conseguenza che si deve attualmente registrare un palese disaccordo tra la giurisprudenza di merito del tutto maggioritaria e quella di legittimità, attestata sul citato automatismo: consapevolezza dell'obbligo e volontà di non osservarlo = dolo.

La più diffusa opinione nella giurisprudenza di merito, infatti, è quella per cui in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.

In definitiva, in caso di omessa denuncia del sinistro all'assicuratore entro i termini indicati in polizza, secondo la giurisprudenza di merito in attuale contrasto con la giurisprudenza di legittimità ante 2016 abbastanza conforme, non consegue la perdita del diritto all'indennità, in assenza di previsioni normative o contrattuali in tal senso.

L'omissione della denuncia comporta, invero, le conseguenze di cui all'art. 1915 c.c., e cioè la perdita dell'indennizzo, solo nell'ipotesi di una condotta dolosa dell'assicurato ovvero la riduzione dell'indennizzo nell'ipotesi di omissione colposa da parte dello stesso, dalla quale sia derivato un danno all'assicuratore su cui grava l'onere di provarlo (a conferma dello stabilizzarsi di tale cambiamento di rotta interpretativa cfr. Cassazione  III, 30/09/2019, n.24210 secondo cui “In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2. l'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto).

Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro, Corte appello Napoli  VIII, n.3551/2020.

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