Comparsa di risposta per richiesta risarcimento danni causati da calamità naturali

Maria Carolina De Falco
aggiornato da Maurizio Tarantino

Inquadramento

Per disposizione codicistica (art. 1912 c.c.) il contratto di assicurazione non può coprire un rischio che non sia soggetto a calcoli statistici, il cd. rischio imprevedibile, e ciò salvo patto contrario e conseguente maggiorazione del premio.

Nel presente atto la compagnia assicuratrice, chiamata in giudizio per la condanna al pagamento dell'indennizzo relativo ad un'autovettura danneggiata dal terremoto, contrasta la pretesa attorea sia in forza della invocata disposizione codicistica ( art. 1912 c.c.) sia dell'assenza di un patto in senso contrario all'interno del contratto assicurativo.

Formula

TRIBUNALE DI .... [1]

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per la.... [2], C.F. .... con sede legale in .... alla via, in persona del legale rapp.te p.t., Sig. .... nato a .... il ..../..../...., residente in .... alla Via .... n. .... rappresentata e difesa, come da procura in calce, dall'avv. .... (C.F. ....) [3], con domicilio eletto in .... alla Via .... n. .... presso lo studio dell'Avv. .... giusta procura in calce al presente atto e reso su foglio separato, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi di cui agli artt. 133 comma 3, 134 comma 3, 170 comma 4 e 176 comma 2 c.p.c., anche al seguente numero di fax .... ovvero al seguente indirizzo di p.e.c.: ....@.... [4].

-convenuto

CONTRO

Il Sig. .... C.F. .... nato a .... e residente in .... alla Via n. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. .... ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ....;

-attore

FATTO

1. Con atto di citazione, notificato in data ..../..../...., il Sig. .... conveniva in giudizio la .... [5], chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo, in forza di polizza n. .... stipulata in data ..../..../.... per tutti i danni subiti dal proprio veicolo tg. .... mentre percorreva la Via .... in .... in occasione del terremoto che aveva interessato la città di .....

2. Esponeva l'attore che, in conseguenza di tale sisma, la strada che stava percorrendo subiva una profonda lesione, con conseguente sprofondamento della vettura, la quale riportava danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche, quantificati in Euro ....; la .... tuttavia, non aveva inteso offrire alcuna somma a titolo di indennizzo.

3. Con il presente atto, si costituisce in giudizio la convenuta che impugna tutto quanto ex adverso dedotto e rilevato e insiste per il rigetto della domanda attorea per i seguenti motivi in

DIRITTO

Sulla non tutelabilità del rischio imprevedibile:

La domanda di parte attrice è infondata e non merita accoglimento, in quanto non tiene conto della imprevedibilità del rischio verificatosi, non coperto dalla polizza n. .....

Giova preliminarmente premettere che in base al disposto dell'art. 1912 c.c. non possono essere indennizzati i danni derivanti da terremoti, insurrezioni, guerre e tumulti popolari.

La giurisprudenza ha riconosciuto che a tali ipotesi se ne possono aggiungere altre, ad esempio quelle di atti terroristici o derivanti da eventi naturali (ad esempio inondazioni o alluvioni) o non necessariamente naturali (ad esempio incidenti nucleari).

La norma, tuttavia, fa salvo il patto contrario tra le parti.

La previsione si spiega considerando che gli eventi eccezionali e imprevedibili non possono essere oggetto di un ordinario contratto di assicurazione ed esigono una stipula specifica in quanto, data la loro carattere eccezionale, non è possibile un calcolo tecnico del premio. Ne consegue la necessità che non siano ricompresi tra i rischi tutelati normalmente dal contratto di assicurazione al fine di non elevare eccessivamente il premio assicurativo, salva la possibilità di ricomprendersi tra i rischi tutelati previo esplicito patto e pagamento di un premio maggiore del normale.

Nel caso di specie non vi è dubbio che il rischio verificatosi presenti caratteristiche tali da assurgere a evento eccezionale, il quale non può essere oggetto di regola di un contratto di assicurazione.

Né il medesimo rischio, essendo imprevedibile, è stato oggetto di una specifica pattuizione tra le parti.

Alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda attrice è del tutto infondata, in quanto l'evento lesivo verificatosi non rientra tra quelli tutelati dalla polizza in questione.

Tanto premesso e considerato, la .... rappresentata e difesa come in epigrafe, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi.

IN VIA ISTRUTTORIA

Formulando sin d'ora ogni più ampia riserva di articolazione dei mezzi istruttori [6], nei termini di cui all'art. 183, comma 6, nn 2 e 3, c.p.c., si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. atto di citazione notificato il ....;

2. contratto di assicurazione;

3. lettera raccomandata a/r di denuncia sinistro e richiesta indennizzo.

PROCURA

Il sottoscritto Sig. .... (C.F. ....), nato a .... il .... e residente in .... alla via .... nella qualità di amministratore unico e legale rapp.te della .... (C.F. ....) con sede legale in .... alla Via .... informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, con la presente conferisco incarico all'Avv. .... (C.F. ....) a rappresentarmi e difendermi nel giudizio da promuovere dinanzi al Tribunale di ..... ivi comprese le fasi esecutive di impugnazione che da questo conseguono, con ogni più ampia facoltà di legge; a tal uopo conferisco, altresì, al nominato procuratore ogni facoltà di legge, comprese quelle di conciliare, incassare, quietanzare, rinunziare e transigere, con promessa di rato e fermo del suo operato; lo autorizzo, infine, al trattamento dei miei dati personali, conformemente alle norme del d.lgs. n. 196/2003 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato. Eleggo domicilio presso il suo studio in .... alla Via .... n. .....

Luogo e data ....

Sig. ....

E' autentica

Firma Avv. ....

[1] In materia assicurativa la competenza per territorio segue i criteri ordinari dettati dagli artt. 18, 19, 20 e 28 del codice di procedura civile con la concorrenza- salvo diversi accordi tra le parti – del foro del convenuto ( sede della persona giuridica), della conclusione del contratto o della esecuzione della prestazione. Nel caso in cui, però, la controversia venga instaurata o sia diretta verso una persona fisica che rivesta la qualità di consumatore, prevale il foro individuato sulla scorta della residenza di quest'ultimo, di natura inderogabile (cfr. Cass. III, n. 9922/2010 per cui «Nelle controversie tra consumatore e assicurazione, la competenza è del giudice del luogo in cui il cittadino risiede o ha eletto domicilio nelle controversie. È vessatoria, quindi, la clausola che prevede una diversa località come sede del foro competente, anche se coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie che hanno origine da un contratto »).

[2] Quando attore o convenuto sia “una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio”: art. 163, comma 3, n. 2.

[3] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.

[4] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45 bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif., dalla legge 114/2014.L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45 bis d.l. n. 90/2014, conv. con modif., dalla l. n. 114/2014.

[5] Indicare il nome del convenuto.

[6] La comparsa di risposta deve contenere l'indicazione dei mezzi di prova di cui il convenuto intende valersi e i documenti che offre in comunicazione. Tuttavia, l'onere di indicare i mezzi di prova e i documenti non è sancito a pena di decadenza, in ragione della previsione di cui all'art. 184 c.p.c.

Commento

Premessa.

L'assicurabilità del rischio presuppone la regolarità e normalità, oltre che la prevedibilità degli eventi sfavorevoli previsti nel contratto assicurativo.

Ne consegue che se il rischio tutelato non assume tali caratteristiche ma assurge all'ipotesi di un evento eccezionale di regola esso non può essere oggetto di un contratto di assicurazione.

Di qui l'ipotesi diffusissima di clausole nei contratti di assicurazione contro i danni e contro gli infortuni che, in ossequio al disposto dell'art. 1912 c.c., escludono che possano essere indennizzati i danni derivanti da terremoti, insurrezioni, guerre e tumulti popolari.

Si ritiene comunemente che la norma non possa essere applicata alle assicurazioni sulla vita.

Definizione dei rischi esclusi.

Il cod. comm. del 1865 all'art. 464 dichiarava coperto da assicurazione, come un rischio ordinario, il rischio di guerra. Ma le polizze terrestri e marittime lo escludevano costantemente e il cod. comm. del 1882, accogliendo la prassi delle polizze, ha escluso, salvo convenzione contraria, il rischio di guerra e quello di sollevazioni popolari. Tale sistema è stato seguito dalle più moderne leggi straniere, talora per tutte le assicurazioni contro i danni, talvolta invece soltanto per alcuni rami determinati (assic. incendi, bestiame, trasporti terr. e marittimi).

Quanto alla definizione delle singole ipotesi previste dalla norma, per movimenti tellurici si intendono non soltanto il terremoto, ma qualunque altra perturbazione tellurica, quale ad es. l'eruzione vulcanica nelle sue varie manifestazioni, o il franamento di una montagna, non si ritenendosi tali, invece, quelle perturbazioni che non hanno origine dalla terra in senso tecnico, quali ad es. l'inondazione, una valanga, ecc.

Si ha insurrezione o tumulto popolare quando si verifica un'agitazione popolare non controllabile e tale da provocare un turbamento dell'ordine pubblico, ed in particolare si ravvisa la seconda ipotesi quando vi sia una qualunque violenza collettiva che superi le normali possibilità di protezione e di difesa da parte dell'assicurato.

Si ha guerra allorquando si verifica un fatto collettivo, che interessa cioè tutta la comunità, ed un fatto complesso, cioè un fatto che consta non solo di operazioni militari, ma anche di ulteriori attività di mobilitazione dei membri principali e delle risorse della comunità e, dunque, non si ricomprende nell'ipotesi codicistica solo lo stato di guerra dichiarato, anche quello di fatto.

Non essendo a tal fine rilevante l'atto isolato, si è affermato che il dirottamento aereo costituisce fatto di guerra solo se si inserisce in uno strumento di destabilizzazione di una data realtà istituzionale, altrimenti costituendo isolato atto di terrorismo non rientrante nell'ipotesi codicistica.

L'elencazione dell'art. 1912 c.c. viene di norma considerata non tassativa, potendo essere equiparati alle ipotesi in parola anche eventi eccezionali di pari gravità (quali come visto un'eruzione vulcanica).

Sulla scorta della ermeneutica formatasi dell'art. 1912 c.c. il Codice delle Assicurazioni, emanato – sotto la spinta della normativa comunitaria di coordinamento delle legislazioni nazionali – con il d.lgs. n. 209/2005, attuativo dell'art. 4 della l. 229/2003, all'art. 12, intitolato "Operazioni vietate" ribadisce che «1 – Sono vietate .... le assicurazioni che .... riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto, il contratto è nullo e si applica l'art. 167 comma 2"; quest'ultima norma, sotto il titolo "Nullità dei contratti conclusi con le imprese non autorizzate », al comma 2 richiamato dall'art. 12 recita: «La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia della nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ».

Caratteri e disciplina.

Per esimersi dall'obbligo di indennizzo di eventi caratterizzati da una forza distruttiva gravissima tale, cioè, da danneggiare irrimediabilmente in maniera imprevedibile e generalizzata, l'assicuratore deve provare che tali danni sono conseguenza di una delle ipotesi supra descritte.

Applicazione particolare del principio si ha in caso di assicurazioni marittime ed eventi eccezionali, quali guerre, pirateria e sequestri di persona.

Invero, è stato affermato che «Qualora la polizza di assicurazione marittima ricomprenda fra i rischi coperti gli eventi - anche a prescindere dall'esistenza di una specifica situazione di guerra - di cattura, sequestro, restituzione e loro conseguenze, con la sola esclusione di arresti, restituzioni o detenzioni per regolamenti di quarantena o per violazione di regolamenti doganali, esattamente il giudice del merito dichiara che, la compagnia di assicurazione è tenuta a rimborsare le somme richieste ed ottenute dalle autorità di uno stato estero, al di fuori di qualsiasi modello legale, per il riscatto di navi sequestrate, giovandosi le autorità locali, al fine di ottenere detto pagamento, anche della coazione fisica esercitata in danno dei membri dell'equipaggio, imprigionati pur in assenza di una specifica previsione normativa nei loro riguardi, trattandosi di somme non collegate con la irrogazione di una sanzione penale, esclusa dall'ambito dei rischi assicurati » ( cfr. Cass. I, n. 5437/1984).

La norma dell'art. 1912 c.c. è derogabile su accordo delle parti non essendo inclusa nell'enumerazione dell'art. 1932 c.c.

Infine, va precisato che «L'attentato doloso ad opera di terzi, per quanto si possa collocare in un più vasto disegno criminoso volto a creare allarme sociale, non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 1912 (terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari) sicchè è un rischio assicurabile in quanto trattasi di evento verificabile e incerto » (Trib. Pisa, 15 dicembre 1980).

Copertura per gli eventi atmosferici naturali

La Corte d'Appello di Venezia afferma, in punto di diritto, il principio secondo cui, quando un'assicurazione preveda la copertura per gli eventi atmosferici naturali in genere, non è indispensabile, per il danneggiato, la prova di un evento atmosferico di carattere straordinario e/o eccezionale al fine di conseguire il risarcimento dovuto. Resta inteso che l'obbligo dell'assicuratore non è comunque illimitato ma contenuto in limiti temporali, nonché nel limite di un importo stabilito dal contratto (c.d. massimale) che è a sua volta determinato in funzione dell'entità del rischio e dell'ammontare del premio pagato. Precisamente, quello previsto nel contratto di assicurazione è, di norma, un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Come sancito dall'articolo 166 Dlgs n. 209/2005, le clausole che prevedono limitazioni alle garanzie dell'assicurato devono essere riportate in contratto mediante caratteri di particolare evidenza. Per quanto concerne invece le condizioni che limitano la responsabilità della compagnia assicurativa, l'articolo 1341, II, c.c. prevede che queste debbano essere specificamente approvate dall'assicurato, non avendo altrimenti effetto in quanto vessatorie. Nell'assicurazione contro i danni, poi, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia. Sull'assicuratore, anche in ragione di quanto previsto dall'articolo 1900, I, c.c. (in forza del quale non è dovuto indennizzo per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente), grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (App. Venezia 14 dicembre 2022, n. 2682).

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