Comparsa di risposta relativa alla mancata estensione dell'onere di contestazione ai fatti ignoti

Andrea Penta
aggiornata da Francesco Agnino

Inquadramento

I fatti allegati da una parte possono essere considerati "pacifici", esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte non li abbia contestati e/o abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi (v. Cass., n. 3175/2002; Cass., n. 1213/1999; Cass., n. 11513/1999; Cass., n. 10434/2000; Cass., n. 13904/2000; Cass. S.U., n. 761/2002).

Quando la contestazione investe i fatti costitutivi della domanda, poiché gli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c. impongono al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore a fondamento della domanda, il difetto di contestazione assume la fisionomia di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente. Ove, invece, la non contestazione abbia ad oggetto i fatti cc.dd. secondari (vale a dire, quelli dedotti al solo scopo di dimostrare l'esistenza dei fatti principali, cioè dei fatti costitutivi della domanda), essa si colloca nella categoria dei comportamenti non vincolanti per il giudice, ma apprezzabili liberamente come semplici argomenti di prova.

Il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore. In quest'ottica, Cass. III, n. 8647/2016, ha confermato la decisione con cui il giudice di merito, preso atto che - in un giudizio risarcitorio da sinistro stradale - il mancato uso del casco protettivo da parte del danneggiato era stato eccepito da parte convenuta sin dalle sue prime difese, ha ritenuto accertata la circostanza, in difetto di contestazione).

Il principio (alla luce del novellato art. 115 c.p.c.) può, però, essere di ausilio solo ove la controparte non sia rimasta contumace. Si può, infatti, escludere l'onere della prova per i fatti primari specificamente allegati in citazione e non contestati specificamente nella comparsa di risposta.

Parimenti, operando il principio di non contestazione sull'accertamento dei fatti posti a fondamento della responsabilità, questo non può trovare applicazione nel giudizio litisconsortile, ove uno dei litisconsorti sia contumace. In questa ipotesi, l'attore avrà l'onere di provare il fatto pur di fronte alla mancanza di contestazione da parte del convenuto costituito (sulla falsariga di quanto già avviene per l'ipotesi della confessione, v. S.U. n. 10311/2006).

Una società assicuratrice di un autoveicolo asseritamente coinvolto in un incidente stradale, nel costituirsi in appello, chiede il rigetto del gravame deducendo che, perchè possa applicarsi il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, è necessario che l'attore per primo abbia ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale e circostanziata allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali il convenuto è tenuto a prendere posizione.

Formula

CORTE D'APPELLO DI ...

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA [1]

Nel procedimento di appello n. .... R.G. promosso da:

Sig. .... (C.F. .... [2]), residente in ...., alla via .... n. ...., rappresentata e difesa dall'Avv. ....;

- APPELLANTE -

CONTRO

Soc. .... (C.F./P.I. ...), con sede in ...., alla via .... n. ...., in persona del Presidente .... legale rappresentante p.t. (C.F. ...), elettivamente domiciliata in ...., alla via .... n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., che lo rappresenta e difende giusta procura a margine/in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax .... ovvero all'indirizzo di PEC. ... [3];

- APPELLATO –

E

Sig. ...., residente in ...., alla via .... n. ....;

APPELLATO CONTUMACE

* * *

PREMESSA

- con atto di appello, notificato in data ...., il Sig. .... impugnava la sentenza n. .... emessa dal Tribunale di .... in data .... e pubblicata in data ...., con la quale veniva rigettata la domanda di parte attrice perché infondata, con compensazione delle spese di lite;

- l'appellato, nel costituirsi in giudizio, contesta integralmente la fondatezza del gravame, osservando quanto segue:

1. .... agì giudizialmente nei confronti dell'asserito responsabile civile Sig. .... e della compagnia di assicurazione dell'autoveicolo di proprietà di quest'ultimo Soc. .... per sentirli condannare al risarcimento dei danni alle cose e alla persona patiti a seguito di un sinistro stradale tra la vettura .... di sua proprietà e la vettura .... di proprietà di ...., causato dalla invasione della corsia di marcia della prima da parte della seconda.

La Soc. .... resistette, chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Il responsabile civile rimase contumace.

2. Il Tribunale di .... con sentenza n. .... depositata il .... ha respinto la domanda sul rilievo che era rimasta del tutto indeterminata la esatta zona del verificarsi del sinistro.

3. L'appellante sostiene che la non contestazione, o la contestazione meramente generica dei fatti allegati a fondamento della domanda sarebbe un comportamento univocamente rilevante anche si fini della individuazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, il quale dovrebbe in questo caso astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato ed avrebbe dovuto nel caso di specie, per ciò solo, ritenerlo sussistente.

DIRITTO

Il motivo di gravame non merita accoglimento.

Perchè possa applicarsi il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, è necessario che l'attore per primo abbia ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale e circostanziata allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali il convenuto è tenuto a prendere posizione. Se, come nella specie, l'onere di allegazione non è sufficientemente stato soddisfatto tanto che l'attore non ha mai indicato nè ritenuto di dover indicare con precisione, neppure con l'atto di appello, dove (ovvero in quale punto preciso di una strada statale lunga oltre .... chilometri) si sia verificato il fantomatico incidente stradale dal quale sostiene di aver riportato danni alla persona (il cui reale accadimento è negato dal convenuto), non può ritenersi che sia il convenuto ad essere gravato dell'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sul convenuto l'onere allegare il fatto stesso costitutivo della pretesa attorea, ovvero di delineare i contorni di un fatto che è rimasto indistinto nei suoi connotati essenziali fino a consentire che sia messo in discussione il suo reale verificarsi, essendo invece l'onere del convenuto di prendere posizione sulle domande avversarie limitato alle circostanze specifiche addotte a suo carico.

Tutto ciò premesso, la Provincia di ...., come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare l'appello infondato e confermare, per l'effetto, la gravata sentenza.

Con vittoria di spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.

Si producono:

1. Copia notificata atto di appello;

2. Fascicolo di primo grado;

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011).

[2] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. dalla l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 193/2009 conv. con modif. dalla legge 24/2010.

[3] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif., dalla l. n. 114/2014.

L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014, conv. con modif., dalla l. n. 114/2014. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. cit., «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

Commento

La contestazione del danno

Con riferimento al danno non patrimoniale, se non è revocabile in dubbio che la non contestazione rileva per la prova dell'an dell'illecito, non altrettanto è a dirsi per le conseguenze dannose di esso, in quanto tali conseguenze attengono alla posizione soggettiva del danneggiato, rispetto alla quale è del tutto estraneo il danneggiante.

L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste, infatti, soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (in applicazione di tale principio, Cass. III, n. 14652/2016, ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al trafugamento di denaro da una cassaforte, aveva escluso che la linea difensiva assunta dal depositario, sostanziatasi nella negazione della propria responsabilità senza contestare l'entità delle somme asportate, potesse assumere valenza probatoria in ordine all'ammontare delle refurtiva, trattandosi di un dato estraneo alla sua sfera di conoscibilità diretta). In particolare, il principio secondo il quale non vi è bisogno di provare il fatto non contestato e, per converso, che occorre una contestazione da parte del convenuto costituito perché sorga l'onus probandi del fatto costitutivo in capo all'attore, presuppone che di tutti gli elementi del fatto costitutivo il convenuto abbia piena contezza. Quando - invece - egli addirittura assuma di esserne all'oscuro, l'onere probatorio resta integro in capo all'attore (Cass. III, n. 5242/2014). Parimenti, nel caso di sinistro cagionato da un'autovettura rimasta ignota la compagnia di assicurazione, chiamata in causa, e completamente estranea alla verificazione del sinistro che non l'ha materialmente coinvolta, non può assolutamente sapere se il fatto illecito allegato è accaduto o meno e con le modalità indicate dal danneggiato, per cui non si applicano il principio di non contestazione e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione, come disciplinate dall'art. 115 c.p.c. (Trib. Napoli, VI, 29 novembre 2016, n. 12905).

Inoltre, riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria (così come non è estensibile alla ricostruzione giuridica dei fatti o all'applicazione di norme giuridiche, che spettano sempre al giudice), la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è, come chiarito da Sez. III, n. 12748/2016, riservata al giudice, e, precisamente, concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte. Da ciò consegue che, rispetto ai documenti prodotti, vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (Cass. VI, n. 6606/2016).

Infine, ai fini della conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, detto principio postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione. Sicché, ad esempio, Cass. III, n. 3023/2016, ha ritenuto che la mancata allegazione del preciso luogo in cui si sarebbe verificato un sinistro stradale, dal quale l'attore sostiene di aver riportato danni, esoneri il convenuto, che abbia genericamente negato il reale accadimento di tale evento, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa. A tal proposito, sussiste un onere quantomeno di allegare (specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio) circostanze concrete che ne consentano la dimostrazione, anche presuntiva, della sua esistenza (cioè elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio). Secondo Cass. S.U., n. 3677/2009, il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere (non essendo in re ipsa) dalla allegazione, da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (fermo restando che la prova del danno può fornirsi anche per presunzioni semplici). Ad esempio, in caso di dequalificazione di un lavoratore, occorrerà allegare le caratteristiche, la durata, la gravità, la conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, la frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, gli effetti negativi dispiegati sulle abitudini di vita del soggetto.

Peraltro, la non contestazione è un fenomeno irreversibile, nel senso che, una volta verificatasi la fissazione definitiva del thema probandum, è irreversibile la relevatio ab onere probandi della parte che ha allegato il fatto non contestato.

Il recente intervento della legge sulla concorrenza

L'art. 1, comma 19, l. 4 agosto 2017, n. 124, nell'intervenire sull'art. 139 cod. ass., ha precisato che gli «aspetti dinamico-relazionali personali» possono dar luogo all'aumento del risarcimento solo se “documentati” (ad esempio: una pratica hobbistica “certificata” con plurime e non contestate iscrizioni annuali a tornei, attestazioni di trofei conquistati, polizze assicurative ad hoc, ecc.) «e obiettivamente accertati» (mediante prova testimoniale, confessione giudiziale o stragiudiziale, ecc.).

Si potrebbe forse sostenere che “l'enfasi” dell'inciso in esame possa comportare l'esclusione della applicabilità del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.: se i fatti posti a fondamento della circostanza hobbistica non sono stati “specificatamente contestati” dalla controparte negli atti introduttivi e/o nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., incombe comunque sul danneggiato l'onere della prova degli stessi, con la richiesta dei mezzi di prova e la produzione documentale da effettuare nelle successive memorie istruttorie. Del resto, le «attività quotidiane e gli aspetti dinamico-relazionali» rientrano per definizione nella sfera esclusiva della parte che ha subito la lesione e sono, di regola, del tutto ignoti alla controparte (danneggiante e/o compagnia assicuratrice), che si limita (al più) ad una contestazione inevitabilmente generica. Se intendesse seguire questa tesi interpretativa, il giudice dovrebbe rilevare la questione ex art. 183, comma 4, c.p.c.; sarebbe altrimenti pregiudicato il diritto di difesa della parte danneggiata, che, confidando nella sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio di non contestazione, potrebbe incorrere nelle preclusioni, non richiedendo nei termini perentori ex art. 183 c.p.c., comma 6, la prova dei fatti costitutivi della richiesta di personalizzazione del danno.

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