Atto di appello avverso valenza probatoria della consulenza tecnica di parte

Andrea Penta
aggiornata da Francesco Agnino

Inquadramento

Nel costituirsi nel giudizio di appello, il soggetto convenuto in primo grado per rispondere dei danni asseritamente derivati dalle infiltrazioni di acqua provocate dai frequenti getti di acqua eccedenti le finalità di annaffiare essenze vegetali d'ornamento e di lavare il pavimento, chiede la conferma della sentenza di rigetto, evidenziando che la relazione tecnica di parte, sulla quale si fondava l'avversa pretesa, costituisce una mera allegazione difensiva di contenuto tecnico potenzialmente utilizzabile sotto il solo profilo dell'elemento indiziario, così da poter essere apprezzato al fine di corroborare gli altri e più pregnanti elementi probatori, fornendo in proposito adeguata motivazione.

Formula

TRIBUNALE DI....

ATTO DI APPELLO 1

Per il Sig. ...., nato a .... il ...., C.F. .... 2, residente in ...., alla via .... n. ...., elettivamente domiciliato in ...., alla via .... n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine/in calce del presente atto, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al fax n. ....o all'indirizzo di PEC .... 3,

- appellante-

CONTRO

il Sig. ...., nato a ....il ...., C.F. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ....;

-appellato-

avverso la sentenza n emessa in data ....dal Giudice di pace di ...., nella persona del Dott. ...., e pubblicata il....

PREMESSO CHE

Con atto di citazione notificato il ...., il Sig. ....espose che:

— era proprietario di un appartamento sito nell'edificio di via .... in .... e del balcone a livello utilizzato per ....;

— il convenuto, investendo il detto balcone con copiosi e frequenti getti di acqua eccedenti le finalità di annaffiare essenze vegetali d'ornamento e di lavare il pavimento, aveva provocato, secondo quanto accertato in una relazione di perizia espletata ad iniziativa di essa istante, ingenti infiltrazioni di acqua, con conseguenti danni a....

Ciò posto, convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di ...., ...., perché fosse condannato al risarcimento del danno nella misura, liquidata dal perito, di Euro....

Nel giudizio si costituì lo scrivente, contestando l'avversa pretesa e deducendo che, in ogni caso, la stessa era priva di qualunque fondamento probatorio.

Il giudice adito, omessa ogni ulteriore attività istruttoria, con sentenza del .... - ritenuta fondata la domanda perché sorretta da una relazione, con allegata rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi, nella quale l'esperto, all'esito di una disamina delle possibili cause del fenomeno infiltrativo, aveva in concreto identificato quella operante nell'eccessivo spandimento di acqua sul pavimento dell'aggetto a livello dell'appartamento del convenuto - ha condannato .... al risarcimento del danno, in favore di ...., nella misura da quest'ultimo richiesta.

La sentenza è ingiusta per i seguenti:

MOTIVI

Il Giudice di pace ha fondato il proprio convincimento su una perizia giurata di parte che era inidonea a fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria. Ciò perché, se è vero che il giudice può desumere le fonti del proprio convincimento anche da elementi tecnici forniti da una parte, è altrettanto vero che ha, in siffatta evenienza, l'obbligo di dare ragione del suo operato; obbligo al quale il Giudice di pace si è sottratto, essendosi limitato ad affermare di dover accogliere la domanda perché concretamente sorretta da valida e convincente documentazione tecnica.

È noto, invece, che una relazione tecnica di parte costituisce una mera allegazione difensiva di contenuto tecnico potenzialmente utilizzabile sotto il solo profilo dell'elemento indiziario, così da poter essere apprezzato al fine di corroborare gli altri e più pregnanti elementi probatori, fornendo in proposito adeguata motivazione.

Nella specie, invece, il giudice di prime cure si è limitato a riprodurre un positivo apprezzamento della relazione tecnica, omettendo di rilevare che la consulenza stragiudiziale di parte era priva di contenuti precisi e circostanziati (cfr. Cass. n 2574/1992) ed aveva accennato alla questione delle possibili cause del fenomeno infiltrativo.

Tanto premesso, il Sig. ...., come sopra rappresentato e difeso, riportandosi a tutti gli argomenti, tesi e istanze contenute negli scritti difensivi del primo giudizio, che si intendono qui integralmente trascritti,

CITA

il Sig. ...., C.F. ...., elettivamente domiciliato presso l'Avv. ...., C.F. ...., con studio in ....via ....n. ...., a voler comparire dinanzi a codesta Eccellentissima Corte d'Appello…all'udienza del…., ore e locali soliti, Sezione e Consigliere Relatore designandi, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e a comparire all'udienza indicata innanzi al Collegio o al Consigliere Relatore nominati, con l'avvertimento

  • che la costituzione oltre il suddetto termine implica tutte le decadenze di legge tra cui quelle di cui agli artt. 38,167,168,343 e 345 c.p.c.,
  • che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali e
  • che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

ciò al fine di ivi sentir accogliere, anche nella loro contumacia, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in riforma della sentenza n. ....del Giudice di Pace di ...., rigettare la domanda risarcitoria proposta da....

Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Si allegano i seguenti documenti.

1) Sentenza n. ....;

2) Fascicolo giudizio di primo grado.

Si dichiara che il valore della causa è di Euro....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA ALLE LITI

SE NON APPOSTA A MARGINE

[1] [1] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. 15 luglio 2011, n. 111).

[2] [2] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. dalla legge n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. dalla legge n. 24/2010.

[3] [3] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. 90/2014 conv., con modif., dalla legge n. 114/2014.

L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014, conv. con modif., dalla legge n. 114/2014. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. cit., «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

Commento

Il principio del libero convincimento del giudice trova fondamento nel diritto processuale civile ed è disciplinato dall'art. 116 c.p.c. Egli ha ampia discrezionalità sulle prove fornitegli dalle parti durante il processo, ma il suo convincimento non si sottrae al sindacato di legittimità e la sua valutazione deve avvenire secondo “prudente apprezzamento”, eccezion fatta per le cc.dd. prove legali (giuramento - confessione - scrittura privata autenticata o riconosciuta). Il giudice è tenuto, pertanto, a motivare adeguatamente la decisione assunta in fatto e in diritto, in modo da conoscere l'iter logico-giuridico seguito razionalmente.

Il principio del libero convincimento garantisce la libertà dell'accertamento giudiziale nell'esprimere in concreto la volontà astratta di legge, a garanzia, quindi, dell'autonomia ed indipendenza del giudice, mentre, l'imposizione dell'obbligo di motivazione consente quel controllo di legalità sul sistema processuale, immunizzandolo da forme patologiche di arbitrarietà nell'applicazione della legge.

In quest'ottica, non è vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se dalla controparte impugnata e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale, invece che di mezzo di prova legale -, qualora essa contenga dati o considerazioni ritenuti rilevanti ai fini della decisione (Cass. III, n. 5286/1980). Quindi il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, può apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico (perito) e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione (Cass. III, n. 5658/2010).

Tuttavia, la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento dal suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse (Cass. II, n. 1088/1979; conf. Cass. III, n. 1902/2002).

Può, peraltro, fondare la propria decisione su una consulenza tecnica stragiudiziale, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione discrezionale (Cass. II, n. 3882/1981; conf. Cass. II, n. 12411/2001). In particolare, deve specificamente indicare le ragioni in forza delle quali ha ritenuto la consulenza di parte attendibile e convincente, anche in relazione ad elementi di diversa provenienza (cfr. Cass. sez. lav., n. 2574/1992, in un caso in cui è stato considerato illegittimo il mero rinvio del giudice di merito alle risultanze di una consulenza di parte, che sosteneva che la perpetrazione di furti da parte della dipendente licenziata fosse dovuta ad uno stato di infermità; nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito che, sulla base di una consulenza stragiudiziale di parte, aveva ritenuto la temporanea infermità mentale della lavoratrice al momento della commissione degli atti per i quali era stato intimato il licenziamento, senza peraltro esprimere una propria autonoma valutazione sull'operato del medico e sui criteri da questi seguiti).

Gli accertamenti tecnici stragiudiziali allegati da una parte, ancorché contestati dalla controparte (Cass. II, n. 3677/1980), sono, inoltre, idonei a costituire indizi tali da giustificare un approfondimento istruttorio secondo i principi di disposizione della prova e del libero e motivato convincimento del giudice (pur non costituendo necessariamente prova dei fatti allegati; Cass. I, n. 5544/1999).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario