Ricorso ex art. 281decies c.p.c. responsabilità professionale degli altri operatori sanitari: in particolare, il medico specializzando

Emanuela Musi
aggiornata da Fernanda Annunziata

Inquadramento

Con il ricorso ex art. 281decies c.p.c. una paziente chiede il risarcimento del danno subito in conseguenza di un intervento iniziato dal tutor ed ultimato dal medico specializzando.

Formula

TRIBUNALE DI ....

RICORSO ex art. 281decies c.p.c.

PER

il Sig. .... nato a...., il ...., C.F. ...., residente in ...., via ...., rappresentato e difeso, per mandato in calce/a margine del presente atto, dall'Avv. ...., C.F. ...., presso il cui studio elettivamente domicilia in ...., via.... Si dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al fax...., ovvero all'indirizzo PEC....

CONTRO

- il Dott. .... nato a ...., il ...., C.F. ...., residente in ....,

- Assicurazioni .... C.F./P.I. ...., in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in ...., via ....;

- il Dott. .... nato a ...., il ...., C.F. ...., residente in ....,

- Assicurazioni .... C.F./P.I. ...., in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in ...., via ....;

PREMESSO CHE

- in data ...., il Sig. .... a seguito di incidente stradale veniva trasportato presso l'ospedale di .... per curare una grave ferita sulla gamba destra (documento 1);

- attesa la gravità della ferita, il Dott. .... decideva di intervenire chirurgicamente per eliminare detriti e per far fronte ad una frattura scomposta che era stata verificata a seguito di apposita radiografia (documento 2);

- l'intervento veniva effettuato direttamente dal Dott. .... il quale tuttavia, nel corso dello stesso, doveva abbandonare anticipatamente la sala operatoria, incaricando il Dott. .... medico specializzando in chirurgia, di terminare il lavoro che aveva iniziato (documento 3);

- il Dott. .... che solo da qualche settimana aveva iniziato l'attività di specializzando, dimostrava sin da subito la difficoltà di procedere e terminare l'intervento chirurgico, tanto che all'esito il ricorrente riportava danni gravi e permanenti, consistenti in una manifesta zoppia causata dalla imperizia nella riduzione chirurgica della frattura scomposta (documento 4);

- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c.1 (documento 5) l'istante adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la nomina di un CTU che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la causa della zoppia, il nesso di causalità tra l'evento e la condotta tenuta dallo specializzando e dal suo tutor, nonché la quantificazione degli eventuali danni.

- fallito il tentativo di conciliazione il CTU depositava la consulenza medico legale che si produce (documento 6);

- alla luce di tutto quanto sopra esposto appare in modo del tutto manifesto il diritto dell'odierno attore ad ottenere il risarcimento dei gravi danni alla sua integrità psico-fisica illegittimamente patiti a seguito dell'intervento chirurgico iniziato dal Dott. .... e terminato dal Dott. ....

In ordine alla responsabilità del Dott. .... va evidenziato che è generalmente riconosciuta la colpa dello specializzando in medicina che, trovandosi in fase di completamento della formazione presso una struttura sanitaria, commetta un grave errore professionale nella diagnosi e nel trattamento della patologia del paziente, dopo aver accettato di occuparsene ed averlo preso in carico, pur nella consapevolezza di non disporre delle adeguate e sufficienti competenze e nonostante egli svolga la propria attività sotto le direttive e la responsabilità del tutore o comunque del medico strutturato.

In tali casi, secondo viene in rilievo la cosiddetta “colpa per assunzione” nell'ambito dell'esercizio della professione medico – sanitaria, la quale trova il suo fondamento nel dovere di diligenza. Nel caso della fattispecie in esame il dovere di diligenza imponeva al convenuto .... un obbligo di astensione dal portare avanti l'operazione sulla base della considerazione che il soggetto non poteva essere sufficientemente esperto per espletare prestazioni o attività che richiedevano particolari cognizioni tecniche.

L'inosservanza e conseguente violazione della regola cautelare, da cui scaturisce il rimprovero soggettivo all'agente e la conseguente imputazione della condotta a titolo di colpa, riposa già nell'essersi il soggetto assunto un compito, nella consapevolezza o nella assenza colposa della stessa, di non possedere le capacità tecnico – professionali per assolverlo.

A tal proposito, la giurisprudenza ha più volte ed in diverse occasioni ribadito come la partecipazione da parte dello specializzando all'attività operatoria di cui al d.lgs. n. 368/1999, art. 38, sebbene si svolga sotto le direttive del docente, non esclude l'assunzione di responsabilità diretta dal parte dello stesso specializzando, il quale diviene titolare, nei confronti del paziente, di una posizione di garanzia, sia pure condivisa con quella rivestita da chi impartisce le direttive, secondo i rispettivi ambiti di competenza, pertinenza ed incidenza. 2

In tale ottica, lo specializzando non può essere considerato come un mero esecutore degli ordini impartiti dal medico tutor o docente, ma lo stesso è dotato di un'autonomia vincolata nello svolgimento delle attività medico chirurgiche di cui sia stato incaricato. Egli è parte integrante della comunità ospedaliera in cui si sta formando.

In ordine alla responsabilità del Dott. .... lo stesso risponde parimenti dell'illecito civile per culpa in vigilando, in quanto soggetto istituzionalmente tenuto a vigilare sull'attività dello specializzando.

- i danni vanno quantificati in complessivi Euro ...., come da consulenza del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.;

- l'art. 7, comma 3 legge n. 24 dell'8 marzo 2017 stabilisce che l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c.;

- ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge n. 24 dell'8 marzo 2017, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.

Per i motivi sovraesposti, risultando accertato che il danno subito dal ricorrente è dovuto ad una condotta colposa dei sanitari, l'istante come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE 3

che codesto Ill.mo Tribunale voglia fissare, ai sensi dell'art. 281undecies, comma 2 c.p.c., con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione dei convenuti che deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' art. 281undecies, commi 3 e 4 c.p.c., per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso:

- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. dei convenuti in ordine ai danni alla sua integrità psico-fisica subiti dal ricorrente e per l'effetto condannarli in via solidale al risarcimento del danno biologico determinato in complessivi euro ...., ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta dal giudice, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si allegano i documenti 1), 2), 3), 4) e 5) indicati nella narrativa del presente atto, riservandosi di produrne altri con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la concessione dei cui termini sin da ora viene richiesta.

Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento, secondo le norme del codice di procedura civile, è pari ad Euro .... ed è assoggettato a contributo unificato pari ad Euro ....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

[1] [1] Ai sensi dell'art. 8, comma 1 l. n. 24/2017: “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”. Il comma 2 prevede che è fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010.

[2] [2] Cass. pen. IV, n. 6981/2012

[3] [3] Ai sensi dell'art. 8, comma 3 l. n. 24/2017: “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile".

Commento

Nozione.

L'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 178/1999, d.lgs. n. 368/1999 lett. e) prevede che l'ottenimento del diploma di medico chirurgo specialista sia subordinato, tra l'altro, alla "partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attività e responsabilità proprie della disciplina". Sicché, il medico specializzando non potrà essere uno spettatore esterno, un discente estraneo alla comunità ospedaliera, ma dovrà partecipare alle attività e responsabilità che si svolgono nella struttura dove si svolge la sua formazione (v. così Cass. pen. IV, n. 6215/2010).

L'art. 38 comma prevede che l'attività specialistica si svolga sotto la guida di tutori; prevede, altresì, che sia individuato "il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale". Infine, il comma 3 del medesimo articolo precisa che "la formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa... nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore...”. Il rapporto interno, pertanto, è retto dalla regola della cd. partecipazione guidata: lo specializzando partecipa alle attività operative, ma sotto la guida del tutore: egli, da un lato, non può essere considerato un mero esecutore d'ordini del tutore mentre, dall'altro, non gode di piena autonomia. Si parla, in dottrina, di autonomia vincolata: il tutore deve fornire allo specializzando le sue direttive, deve controllarne le attività pur autonomamente svolte, deve verificare i risultati e consentirgli, quindi, di apprendere.

L'autonomia vincolata e la colpa per assunzione.

Lo specializzando, nel momento in cui entra in contatto con il paziente, assume nei suoi confronti le responsabilità tipiche che si ricollegano all'esercizio della professione sanitaria e il rapporto che si va ad instaurare è retto dalle regole proprie dei contratti, trovando applicazione lo schema negoziale collaudato del cd. contatto sociale qualificato, punto fermo della giurisprudenza di merito e soprattutto di quella di legittimità, alla luce di una lettura interpretativa delle Sezioni Unite divenuta diritto vivente (costituiva orientamento pacifico, prima dell'avvento della novella legislativa più recente, che tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria, fossero regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, in forza del contatto sociale che si instaura tra tali soggetti, generando un obbligo di protezione dei primi nei confronti dei secondi; tra le molte v. Cass. III, n. 12362/2006; Cass. III, n. 3492/2002; si veda per approfondimenti formula su responsabilità medica contrattuale o extracontrattuale e formula su responsabilità della struttura sanitaria).

Il medico specializzando, nei limiti dell'autonomia a lui riconosciuta, agisce come operatore sanitario entrando in contatto con i pazienti, verso i quali risponde in sede civile secondo le regole del contratto e in sede penale secondo le leggi penali: in entrambi i casi, la giurisprudenza fonda l'addebito di responsabilità sulla cd. colpa per assunzione, ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento.

I precedenti di legittimità della Cassazione penale, che hanno esaminato il tema in oggetto, sono tutti orientati nella condivisione del principio normativo di "autonomia vincolata", come in precedenza delineato: cfr. ad es. Cass. pen. IV, n. 2453/1999, la quale ha ritenuto sussistente la responsabilità dello specializzando per aver proseguito un intervento operatorio iniziato dal capo equipe (che aveva lasciato la sala operatoria incaricando lo specializzando di concludere l'intervento che aveva avuto esito mortale); Cass. pen. IV, n. 32901/2004 ove lo specializzando anestesista aveva effettuato con modalità inidonee l'iniezione epidurale ad una partoriente cagionando un calo pressorio non adeguatamente contrastato tanto da provocare danni irreversibili al feto; Cass. pen. IV, n. 32424/2008 relativa ad un caso di trasmissione di istruzioni ad un'infermiera con modalità inidonee cui era derivata un'erronea modalità di assunzione di un farmaco.

Secondo i Supremi Giudici, l'autonomia riconosciuta dalla legge, sia pur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne l'effettuazione; inoltre, lo specializzando deve verificare la correttezza delle istruzioni impartitegli (ovvero, ad es., se il tutore detta una ricetta o una prescrizione medica lo specializzando che scrive sotto dettatura, nei limiti delle sue competenze, deve segnalare eventuali errori od omissioni e rifiutare di avallare terapie che, secondo il livello di perizia e diligenza da lui esigibile, appaiano palesemente incongrue. Tutto ciò va, ovviamente, valutato in conformità con la gradualità di assunzione di responsabilità che la ricordata normativa espressamente prevede: appare piuttosto evidente, infatti, che dal medico all'inizio della specializzazione saranno esigibili interventi differenti rispetto a quelli che si richiedono a chi stia ultimando la formazione. La sua cosiddetta “autonomia vincolata” – e cioè l'autonomia decisionale, in quanto medico, limitata tuttavia dall'osservanza delle direttive impartite dal proprio tutore, nell'ambito del programma di formazione da seguire - non esclude l'obbligo per lo specializzando di rifiutare l'attuazione di interventi terapeutici palesemente incongrui, rispetto al livello di conoscenze e competenze da lui esigibili, nonché quello di attenersi, in prima persona, alle leges artis nella esecuzione degli atti medici a lui direttamente affidati, sia in fase diagnostica che in fase di trattamento vero e proprio (Cass. pen. IV, n. 32901/2004).

In tal senso si segnala, Cass. civ. III, n. 26311/2019 che conferma la solidità di tale principio, precisando che l' autonomia limitata connotante la prestazione del medico specializzando gli impone di rifiutare attività che non è in grado di compiere, salvo risponderne a titolo di colpa per assunzione (il caso era quello di una donna sottoposta ad amniocentesi, eseguita dal proprio medico il quale, dovendosi recare all'estero il giorno successivo all'esame, l'aveva affidata ad una giovane specializzanda, indicandola alla paziente come propria sostituta in caso di necessità. Riscontrando la comparsa di perdite di liquido amniotico la donna si era rivolta alla dottoressa che, anziché sottoporla a controllo ecografico e a una terapia antibiotica a largo spettro, si era limitata a prescriverle iniezioni di gestone. L'attrice, ricoverata in seguito alla comparsa di perdite ematiche e sintomi febbrili, subiva un aborto).

In sede civile, il criterio di imputazione soggettiva della cd. colpa per assunzione si rivela perfettamente utilizzabile con la precisazione che, se si applica l'art. 1218 c.c., oggi senz'altro operante con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, la colpa è presunta e non dovrà essere provata dal danneggiato; con riguardo, invece, al singolo esercente la professione sanitaria, applicandosi l'art. 2043 c.c, sarà il danneggiato a dover dimostrare l'assunzione della posizione di protezione da parte del professionista ai fini dell'affermazione della relativa responsabilità.

In ogni caso, la responsabilità dello specializzando per l'attività svolta all'interno dell'equipe concorre sempre con quella del capo equipe il quale abbia omesso di controllarne adeguatamente l'operato (Cass. pen. IV, n. 21594/2007 e Cass. pen. IV, n. 13389/1999).

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