Comparsa di risposta con richiesta di chiamata di terzo per danni occorsi ad un alunno nella struttura scolasticaInquadramentoUn istituto scolastico si oppone all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dai genitori di un minore colpito dal lancio di una pietra ad opera di altri allievi presenti nel cortile della scuola, eccependo che il fatto si era verificato al di fuori dell'orario scolastico e che, per la sua eccezionalità ed imprevedibilità, l'evento dannoso non avrebbe potuto essere evitato malgrado l'adozione di idonee misure organizzative. FormulaTRIBUNALE DI .... R.G. N. .... G.I. DOTT. .... COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 1 CON CHIAMATA DI TERZO IN GARANZIA EXARTT. 106 E 269 C.P.C. L'Istituto ...., C.F. ...., in persona del legale rapp.te p.t. Sig. ...., con sede legale in .... alla via ...., n. ...., rappresentata e difesa, come da procura in calce, dall'Avv. .... (C.F. .... 2), con domicilio eletto in .... alla via .... n. .... presso lo studio dell'Avv. ...., giusta procura in calce al presente atto e reso su foglio separato, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi di cui agli artt. 133 comma 3, 134 comma 3, 170 comma 4 e 176 comma 2 c.p.c., anche al seguente numero di fax .... 3 ovvero al seguente indirizzo di PEC: ....@ .... 4. -convenuta- CONTRO la Sig.ra ...., C.F. ...., n. .... di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore .... rappresentata e difesa dall'Avv. .... -attrice- FATTO Con atto di citazione notificato in data ...., la Sig.ra ...., conveniva in giudizio l'Istituto scolastico ...., al fine di sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2048 c.c. al risarcimento dei danni patiti dalla figlia ...., allora sedicenne; 2. A tal fine, esponeva l'attrice che in data ...., alle ore ..../ .... circa, la minore trattenutasi nel cortile della scuola con alcuni compagni dopo la fine delle lezioni, veniva colpita da una pietra lanciato da un'amica, che le procurava una grave lesione a ....; 3. Con il presente atto si costituisce la Scuola ...., chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in DIRITTO 1. Dell'inapplicabilità della disciplina ex art. 2048 c.c. L'incidente per cui è causa è avvenuto molto oltre il termine dell'orario scolastico e quindi oltre il lasso temporale in cui l'allieva era sottoposta alla vigilanza dell'istituto scolastico. È vero, infatti, che la prestazione scolastica si estende sin dal momento in cui, con l'apertura dei cancelli, risulta consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni nel piazzale antistante alla scuola (Cass. III, n. 22752/2013), ma è anche vero che l'obbligo di vigilanza è esigibile solo nei periodi in cui essi si trovino legittimamente nei locali scolastici (in questo senso, infra alios Cass. n. 9337/2016). Ed infatti, presupposto della responsabilità dell'insegnante e dell'istituto scolastico ex art. 2048 c.c. per il danno subito dall'allievo è la circostanza che costui gli sia stato affidato, con la conseguenza che chi agisce per ottenere il risarcimento del danno deve innanzitutto dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente e dell'istituto scolastico (Cass. III, n. 23202/2015). Nel caso di specie, .... e i compagni si erano trattenuti nel piazzale ben oltre l'orario della scuola, finanche dopo la chiusura dei cancelli, avvenuta alle ore .... circa, di tal che può senza dubbio ritenersi che la loro permanenza non fosse legittima e quindi non fosse esigibile, nei confronti dei medesimi, l'obbligo di sorveglianza del personale scolastico. Ne consegue che, la fattispecie in esame, più che configurare una ipotesi di responsabilità del precettore e dell'istituto scolastico ex art. 2048 comma 2 c.c., configura una ipotesi di responsabilità del genitore ex art. 2048 comma 1 c.c. 2. Dell'imprevedibilità' e repentinità della condotta A tutto voler concedere, quand'anche l'On. Tribunale adito ritenesse legittima la permanenza degli allievi nel piazzale scolastico e, quindi, il caso di specie sussumibile nella disciplina ex art. 2048 comma 2 c.c., deve comunque evidenziarsi imprevedibilità e la repentinità dell'azione dannosa. Ed infatti, ancorché la sussistenza dell'elemento soggettivo si presuma, il precettore ben potrà andare esente da responsabilità se prova l'esercizio della vigilanza nella misura dovuta, ovvero il non aver potuto impedire il fatto per l'imprevedibilità e la repentinità in concreto dell'azione dannosa (ex multisCass. III, n. 11453/2003, Cass. III, n. 23022/2015). In particolare, quanto al corretto adempimento del dovere di vigilanza, la giurisprudenza di legittimità ritiene la prova liberatoria può dirsi senz'altro raggiunta quando il precettore dimostri di aver adottato, anche in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo (Cass. I, n. 9337/2016) e provi che l'imprevedibilità del fatto. Nel caso di specie, il regolamento di Istituto prevede che i cancelli della scuola siano chiusi entro .... dalla fine dell'orario delle lezioni e che, durante detto arco temporale, il piazzale scolastico sia presidiato da .... collaboratori scolastici, al fine di vigilare sugli allievi in uscita. Dette circostanze appaiono, secondo l'id quod plerumque accidit, idonee a scoraggiare l'illegittima permanenza degli allievi oltre l'orario scolastico e, comunque, a vigilare sulle loro condotte nel tempo successivo alla fine delle lezioni. In questo contesto, il lancio di una pietra da parte di un'allieva contro un'altra allieva si pone senza dubbio come evento imprevedibile e inevitabile, attesa l'eccezionalità di una condotta di questo tipo e la repentinità con cui è stata realizzata. Ne deriva, pertanto, che nessun addebito di responsabilità può essere mosso all'istituto scolastico, il quale ha provveduto, in ogni momento, a fornire all'attività di vigilanza sui minori il necessario supporto. 3. Chiamata in garanzia della società Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice ravvisasse la responsabilità dell'Istituto scolastico convenuto, questo - in forza dell'allegata polizza assicurativa n. .... stipulata con la società .... per la responsabilità civile - avrebbe diritto di essere manlevato e tenuto indenne da ogni onere economico che ne dovesse discendere. Pertanto, ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., si rende necessaria la chiamata in giudizio terzo per sentirlo condannare, in caso di soccombenza, a tenere indenne l'odierno comparente di quanto sia costretto a pagare all'attrice. Tanto premesso e considerato, la ....rappresentata e difesa come in epigrafe, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, - preliminarmente disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.....5 - nel merito, in via principale, rigettare, per tutti i motivi esplicitati in narrativa, la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto; - in via subordinata, condannare la Società ...., a tenere indenne e manlevare l'Istituto ...., nei limiti dei massimali contrattuali, da qualunque somma quest'ultima fosse condannato a pagare in ragione dell'incidente per cui è causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria 6, in caso di ammissione di prova testimoniale dedotta da parte attrice, senza alcuna inversione dell'onere della prova, chiede prova contraria sui capitoli formulati da controparte. Inoltre, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, si offriranno in comunicazione i seguenti documenti: 1) procura ad litem; 2) rapporto della Polizia Municipale sull'incidente stradale del ....; 3) atto di citazione del ....; Con riserva di ulteriormente articolare ed istruire la controversia, anche all'esito del contegno processuale di controparte. Si dichiara, infine, ai soli fini del contributo unificato, che il valore del presente giudizio è indeterminato, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro .... Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA AD LITEM7 Il Sig. .... legale rapp.te p.t. della .... Ass.ni (P.I. .... ), con sede legale in .... alla via ...., informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, con la presente conferisco incarico all'Avv. .... (C.F. .... ) a rappresentarmi e difendermi nel giudizio da promuovere dinanzi al Giudice di Pace / Tribunale di ...., ivi comprese le fasi esecutive e di impugnazione che da questo conseguono, con ogni più ampia facoltà di legge; a tal uopo conferisco, altresì, al nominato procuratore ogni facoltà di legge, comprese quelle di conciliare, incassare, quietanzare, rinunziare e transigere, con promessa di rato e fermo del suo operato; lo autorizzo, infine, al trattamento dei miei dati personali, conformemente alle norme del d.lgs. n. 196/2003 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato. Eleggo domicilio presso il suo studio in ....alla via ...., n. .... Luogo e data .... Sig. ....n.q. rapp.te legale p.t. È autentica Firma Avv. .... [1] Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". [2] [2] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. [3] [3] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis: «ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà». [4] [4] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore, è sufficiente l'indicazione del numero di fax, poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dalla l. n. 114/2014. [5] [5] Ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al Giudice lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. [6] [6] L'art. 167 c.p.c. non prevede alcuna sanzione per l'omessa indicazione dei mezzi di prova nella comparsa di risposta del convenuto. Le richieste istruttorie, infatti, possono essere formulate anche in sede di memorie ex art. 183, termine 2, c.p.c. [7] [7] La procura può essere generale o speciale (art. 83 c.p.c.). Nel caso di procura generale alle liti, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dovranno esserne indicati gli estremi. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine del ricorso. Nell'ipotesi di scelta di deposito telematico del ricorso (art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. 179/2012) occorrerà indicare la seguente dicitura: «giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.». CommentoLa nozione di precettore In passato, in dottrina, si ravvisava una sostanziale e irriducibile differenza tra tutori, precettori e maestri d'arte, da un lato, e insegnanti di una scuola, dall'altro. In particolare, si affermava che il precettore godrebbe di una auctoritas assai maggiore di quella propria del docente, in ragione del suo legame più stretto e frequente con l'allievo. Questa teoria risulta oggi superata e prevale l'opinione che sia precettore qualunque soggetto cui l'allievo sia affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (com'è per gli insegnanti), sia in virtù di un rapporto privato, purché abbia il potere di direzione e controllo sugli allievi e purché questi ultimi gli siano affidati in modo continuativo e non meramente saltuario, pur se per alcune ore del giorno o della settimana (Cass. III, n. 11241/2003). Sono stati pertanto ritenuti “precettori” gli insegnanti di ogni ordine e grado compresi gli insegnanti pubblici dipendenti e quelli del doposcuola, gli istruttori sportivi, gli istruttori di guida. Gli allievi sono affidati agli insegnanti statali, di norma, tramite i provvedimenti adottati dai capi di istituto relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento articolato settimanalmente o in modo flessibile alla stregua, in particolare, delle norme connesse all'autonomia scolastica (art. 21 l. n. 59/1997 e gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, d.P.R. n. 275/1999) e della disciplina contrattuale. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni (art. 29 comma 5 CCNL 2006/09). I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculare o extra-curriculare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti. I confini di quest'obbligo di vigilanza sono meglio delineati dagli organi direttivi della scuola che hanno il potere e il dovere di emanare atti interni di organizzazione del lavoro ai quali il personale scolastico docente e non docente deve attenersi, ciò soprattutto a seguito dell'assunzione di personalità giuridica di ogni istituto scolastico. Sono, invece, esenti dalla responsabilità di diretta vigilanza i Dirigenti Scolastici perché manca in loro un potere di direzione e controllo sugli atti dell'allievo, essendo le loro funzioni di natura squisitamente amministrativa (cfr. Cass. III, n. 14701/2016, che ha escluso la responsabilità ex art. 2048 c.c. per l'infortunio occorso ad un allievo, del direttore di una colonia, non essendo questi tenuto per i suoi compiti meramente amministrativi alla vigilanza sugli alunni, affidata a maestri assistenti; vds. anche Cass. III, n. 5663/1994), ferma restando la responsabilità per carenze organizzative (vds. l'art. 25 d.lgs. n. 165/2001 per i dirigenti scolastici di istituti pubblici). Fanno eccezione quei frangenti in cui essi svolgano in proprio (magari in supplenza) corsi e lezioni di insegnamento oppure i momenti in cui gli allievi siano comunque affidati alle loro cure, pur in assenza di attività prettamente didattica. Quanto al personale non docente ausiliario, tecnico e amministrativo, all'opinione di chi lo ritiene responsabile del danno cagionato a terzi dall'allievo, nell'ipotesi in cui abbia avuto il compito, espresso o tacito, di vigilare su di lui, in via esclusiva o concorrente con i docenti medesimi, si contrappone quella che invece ne nega l'assoggettamento alla disciplina della responsabilità degli insegnanti, ravvisando comunque - nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza - la responsabilità dell'istituto scolastico ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c. L'ampiezza dell'obbligo di vigilanza - la concorrente responsabilità dei genitori La responsabilità dei precettori si fonda soltanto sulla omessa vigilanza e non concerne l'intero sistema educativo, com'è invece per i genitori. La responsabilità degli uni non è peraltro alternativa a quella degli altri, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi soleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche dalla culpa in educando, rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. III, n. 12501/2000). Dal punto di vista temporale, l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico a quello della loro uscita; perdura anche oltre l'orario delle lezioni ed anche fuori dall'aula, durante la ricreazione (Cass. n. 7517/1999), in palestra (Cass. n. 2413/2014), nel tragitto da un edificio all'altro del plesso scolastico, durante le gite scolastiche e sui mezzi di trasporto pubblico eventualmente impiegati per gli spostamenti. La scuola è dunque tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari sia all'interno dell'edificio scolastico che nelle sue pertinenze di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, ivi compreso il cortile antistante all'edificio medesimo ed anche al di fuori dell'orario delle lezioni. Infatti, ove sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola, sussiste l'obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutti il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente all'interno della struttura, fino al loro licenziamento (Cass. III, n. 14701/2016; Cass. n. 1923/1994). È generalmente risolta in senso negativo la questione se la responsabilità dei precettori si estenda oltre il raggiungimento della maggiore età da parte dell'allievo, e ciò argomentando sulla base dell'affinità rispetto alla responsabilità di genitori che espressamente è limitata ai fatti illeciti commessi dai figli minori non emancipati (art. 2048 comma 1 c.c.). Al riguardo si è precisato che nel caso di una ragazza di 12 anni che aveva subito un incidente all'interno dell'istituto scolastico mentre tornava dal bagno verso l'aula, cadendo dalle scale e riportando la frattura della tibia, la Corte d'appello aveva condiviso il giudizio del primo giudice secondo cui, nella fattispecie la minore non soffriva di patologie che ne riducessero l'autonomia e la capacità di deambulazione e non sussistevano situazioni obiettive idonee ad agevolare il prodursi dell'evento dannoso (come, ad esempio, la contemporanea presenza di più allievi), inoltre non erano state neppure evocate particolari condizioni di pericolosità dei luoghi, tipo l'usura dei gradini o la presenza di sostanze scivolose su di essi. Si esclude la violazione da parte dell'istituto del dovere di vigilanza, non essendo esigibile dallo stesso una sorveglianza continua dell'allieva nel tratto che separava il bagno dall'aula di lezione, e pertanto afferma che l'evento dannoso è imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della giovane. L'onere probatorio della amministrazione avrebbe potuto ritenersi sussistente solo in presenza di precise allegazioni della danneggiata dirette a individuare la causa dell'evento dannoso nella mancata osservanza di tali cautele o comunque nelle condizioni di potenziale pericolosità dello stato dei luoghi (Cass. n. 15190/2023). La legittimazione esclusiva della P.A. per la responsabilità del personale docente di istituti statali È noto che l'art. 51 l. n. 312/1980 prevedendo che la «responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi, e stabilendo che salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi», ha sancito l'esclusione della legittimazione passiva degli insegnanti tanto nel caso di danni arrecati da un alunno ad un altro, quanto nel caso di danni arrecati dall'allievo a se stesso e la surrogazione nel lato passivo dell'amministrazione al personale scolastico. È, pertanto, principio consolidato quello per cui, nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni risarcitorie derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il Ministero dell'Istruzione e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi dell'amministrazione e l'autonomia gestionale di cui dispongono non impedisce di riferire a questa nel suo complesso, e dunque al MIUR, ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c., gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso (Cass. III, n. 3275/2016; Cass. III, n. 19158/2012; Cass. III, n. 27246/2008). |