Atto di citazione con domanda risarcitoria per responsabilità dei genitori per carenze educativeInquadramentoIl conducente di un'autovettura, costretto ad una manovra d'emergenza per evitare un minore imprudentemente riversatosi sulla sede stradale, conviene in giudizio i genitori per sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali riportati dal proprio veicolo. FormulaGIUDICE DI PACE/TRIBUNALE DI .... 1 ATTO DI CITAZIONE PER il Sig. ...., nato a .... il .... (C.F. ....) 2, elettivamente domiciliato in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. 3...., C.F. .... 4, fax .... 5, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti .... 6 PEC .... PREMESSO IN FATTO 7 1) In data ...., il minore ...., di anni ...., nel corso di una partita di calcio organizzata nell'ambito di una festa di compleanno all'interno della struttura ...., veniva improvvisamente ed inspiegabilmente colpita al ginocchio con un calcio da parte di altro giocatore, ....di anni ...., figlio del Sig. ....e della Sig.ra .... 2) A causa del violento colpo, il giovane .... si accasciava sul campo in preda a fortissimi dolori. Il gioco veniva immediatamente interrotto e il ragazzo, soccorso dai presenti, veniva trasferito al pronto soccorso .... a mezzo autoambulanza (all. n. 1). 3) L'ingiustificata, deplorevole, aggressione provocava all'attore, oggi maggiorenne, .... (vds. il referto all. n. .... ). Alle lesioni subite sono derivati postumi permanenti consistenti in .... ai quali sono residuati un danno biologico o permanente nella misura del .... %, n .... giorni di invalidità assoluta, n .... giorni di invalidità parziale al .... %, come risulta dalla relazione medico-legale di parte a firma del dott. .... (all. .... ), oltre ad una grave sofferenza morale correlata all'ingiusto trauma patito, per il quale nè l'aggressore né i di lui genitori hanno formulato le doverose scuse o manifestato altrimenti il proprio dispiacere. Con lettera raccomandata a.r. del .... i Sig.ri .... n. q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore .... invitavano i Sigg.ri .... n. q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore .... al procedimento di negoziazione assistita, ma tale richiesta restava inevasa 8. IN DIRITTO 9 Sulla responsabilità dei genitori per carenze educative. Ai sensi dell'art. 2048 c.c. il padre e la madre .... sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli non emancipati o dalle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità i genitori sono responsabili dei figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare (Cass. III, n. 7050/2008). Quanto alla natura di tale responsabilità, la giurisprudenza costante ha riconosciuto che «La responsabilità dei genitori a norma dell'art. 2048 c.c. è una responsabilità non indiretta, bensì diretta dei genitori per il fatto illecito dei figli minori imputabili, nonché presunta, sia pure iuris tantum (in deroga alla generale previsione di cui all'art. 2043 c.c.), fino a quando non sia stata offerta la positiva dimostrazione, da parte dei medesimi, dei precetti posti dall'art. 147 c.c., relativo ai doveri verso i figli, tra i quali quello di educare la prole» (Cass. III, n. 4481/2008). Con riguardo alla presunzione di responsabilità e alla prova liberatoria la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «i genitori, ai fini dell'esonero della loro responsabilità, per il caso di atto illecito commesso dal minore capace di intendere e di volere, devono fornire la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, prova che si concretizza, normalmente, nella dimostrazione, oltre di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all'età» (Cass. III, n. 9509/2007). Nel caso di specie non vi è dubbio che la condotta tenuta dal minore ...., ultraquattordicenne e capace di intendere e di volere, in danno dell'attore sia il frutto di una carente educazione e di un'inadeguata vigilanza da parte dei genitori, i quali avrebbero dovuto correggere quei comportamenti scorretti sintomatici di una personalità aggressiva e inosservante delle regole del vivere civile, e consentire al figlio di comprendere l'importanza della protezione della propria e dell'altrui persona da ogni accadimento illecito. Concorrono, pertanto, nel caso di specie, sia la responsabilità personale dell'autore del fatto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., che quella, autonoma, dei genitori in proprio, ai sensi dell'art. 2048 c.c. Tutto questo premesso, Il sig. ....come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, CITA I coniugi Sigg. ...., C.F. ...., e Sig.ra .... C.F. .... entrambi residenti in ...., alla via ...., n ...., in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore .... a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ...., Sezione e Giudice Istruttore a designarsi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del .... 10, ora di rito, con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, AVVERTE i convenuti che:
la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni11: — accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuti ...., in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore .... in ordine ai fatti descritti in premessa e, per l'effetto, condannarli, al duplice titolo di responsabilità sopra invocato, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali sofferti, quantificati in Euro .... ovvero nell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia da determinarsi, anche in esito alla disponenda CTU, secondo i valori stabiliti dalle Tabelle milanesi vigenti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria 12 chiede: A) disporsi CTU medico-legale, al fine di accertare la natura e l'entità del danno alla salute (fisico/psichico/psicologico/interrelazionale) nonché il nesso causale tra la condotta e il danno; B) ammettersi prova per testi sui fatti di cui ai punti nn. 1 e 2 della superiore narrativa, con i testi che saranno indicati nel termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti atti e documenti: 1) verbale di accettazione al P.S.; 2) referto rx del ....; 3) cartella clinica; 4) prescrizioni trattamento fisioterapico; 4) Lettera racc. a.r. del ....a firma dell'Avv. .... Ai sensi dell'art. 14 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro .... Pertanto l'importo del contributo unificato è di Euro .... 13. Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA AD LITEM (SE NON A MARGINE O SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO) [1] [1] La competenza per valore spetta al Giudice di Pace ove la somma richiesta sia inferiore ad euro cinquemila. Competente per territorio è il Tribunale o il Giudice di Pace del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora ai sensi dell'art. 18 c.p.c. In alternativa è competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Trattandosi di responsabilità per fatto illecito sarà competente il giudice del luogo in cui il danno si è prodotto (forum commissi delicti). [2] [2] Ai sensi dell'art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., nella l. 15 luglio 2011, n. 111, in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio. [3] [3] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dall'art. 45-bis d.l. n, 90/2014 conv., con modif., nella legge 114/2014. [4] [4] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. [5] [5] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione citata sub nota 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla disposizione testè ricordata, «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax. ..ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà». [6] [6] La procura può essere apposta in calce o a margine della citazione (art. 83 c.p.c.). Può anche trattarsi di una procura generale alle liti, i cui estremi vanno in tal caso menzionati. In questo caso è preferibile produrre copia della procura. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine della citazione. Nell'ipotesi di scelta di deposito telematico della citazione (art. 16-bis comma 1-bis d.l. n. 179/2012) occorrerà indicare la seguente dicitura: “giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto di citazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.”. [7] [7] La sezione dell'atto di citazione, normalmente introdotto dalle locuzioni “premesso” o “fatto”, contiene la ricostruzione dei fatti costitutivi della domanda. L'art. 164, comma c.p.c. prevede che è nullo l'atto in cui risulti omessa o assolutamente incerta l'esposizione dei fatti costitutivi della domanda (art. 163, comma 3 n. 4) c.p.c.). [8] [8] L'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita è obbligatorio per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014 n. 132. [9] [9] La sezione dell'atto di citazione, normalmente introdotta dalla locuzione “diritto”, contiene l'esposizione della causa petendi, cioè dei fatti costitutivi e delle ragioni di diritto poste alla base della domanda (art. 163 comma 3 n. 4). L'art. 164 c.p.c. prevede tale contenuto a pena di nullità dell'atto. [10] [10] Il termine a comparire deve essere non inferiore a 120 giorni se il convenuto è residente in Italia e non inferiore a 150 giorni se è residente all'estero. [11] [11] Tali elementi (indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c.; l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.) sono previsti dall'art. 164 c.p.c. a pena di nullità dell'atto di citazione [12] [12] L'art. 164 c.p.c. non prevede che la mancata indicazione dei mezzi di prova costituisca ipotesi di nullità dell'atto di citazione. Le richieste istruttorie, infatti, possono essere formulate anche in sede di memorie ex art. 183, comma sesto, II termine c.p.c. [13] [13] La dichiarazione di valore è prevista dall'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 secondo cui «Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito». L'art. 13, comma 6 del medesimo decreto stabilisce che «Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)...»; pertanto, si presume che il valore del procedimento sia quello dello scaglione più elevato (i.e. superiore a 520.000,00 Euro) con obbligo di versamento di un contributo unificato più elevato. CommentoI fattori in base ai quali l'art. 2048 c.c. imputa ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, da un canto, nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione; dall'altro, nell'obbligo di svolgere nei loro riguardi un'adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. In quest'ultimo ambito rientra la responsabilità per i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l'inosservanza delle norme della circolazione stradale (Cass. n. 7050/2008), ma anche per quelli cagionati dall'agire doloso del minore. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. III, n. 3964/2014) la precoce emancipazione dei minori, conforme all'evoluzione della società e del diritto di famiglia, se per un verso attenua l'obbligo di sorveglianza diretta dei genitori, ne accentua per l'altro il compito di impartire insegnamenti adeguati e sufficienti ad affrontare correttamente la vita di relazione, specie finché la personalità del minore è ancora fragile e connotata dall'inattitudine a dominare i propri istinti (Cass. III, n. 18804/2009), che con l'approssimarsi della maggiore età tendono oltretutto a subìre nuove pulsioni (in questi termini si è espresso il Tribunale di Teramo, con la sentenza 16 gennaio 2012 n. 18, che ha ravvisato la responsabilità dei genitori per gli epiteti offensivi ed umilianti ripetutamente indirizzati dal figlio ad una coetanea su un social network). La prova di “non aver potuto impedire il fatto” comporta allora la dimostrazione di un'adeguata vigilanza anche in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione ricevuta e della conformità dell'attuale condotta ai precetti dell'educazione impartitagli. Nell'opera educatrice è cioè insita anche la vigilanza sulla effettiva rispondenza del comportamento del figlio ai principi impartiti, sui risultati concreti dell'attività educativa (vds. Cass. n. 4481/2001; nello stesso senso anche Cass. n. 12501/2000, che sostanzialmente traducono i doveri educativi genitoriali in una sorta di obbligo di risultato). Non v'è tuttavia unanimità di vedute nell'individuazione dei parametri alla stregua dei quali verificare l'adempimento del compito educativo da parte dei genitori, reputandosi in alcuni casi insufficiente la dimostrazione di aver genericamente dato un'educazione al minore e di averlo avviato al lavoro e ritenendosi necessaria la prova rigorosa dell'impegno profuso per impartirgli insegnamenti adeguati e sufficienti per educarlo ad una corretta vita di relazione (Cass. III, n. 4395/2012; Cass. n. 9556/2009). Inoltre, sebbene il giudizio circa l'adeguatezza dell'educazione impartita vada effettuato ex ante (Cass. n. 4481/2001) e non ex post, le modalità del fatto, rivelando il grado di maturità ed educazione dell'autore, assurgono spesso rilievo nello scrutinio dell'assolvimento dell'obbligo educativo: più grave è, infatti, l'illecito commesso, più evidente appare la carenza educativa e più ardua per il genitore sarà la prova liberatoria a suo carico (Cass. III, n. 7270/2001; Cass. III, n. 20322/2005; Cass. III, n. 26200/2011), occorrendo dimostrare anche l'imprevedibilità della condotta illecita del minore alla luce della regolarità del pregresso comportamento abituale (Cass. n. 3088/1997). Responsabilità solidale dei genitori e del minore Il minore che possiede la capacità di intendere e di volere risponde in proprio del fatto commesso e perciò la sua responsabilità concorre con quella del genitore, sicché i due illeciti danno luogo alla medesima obbligazione. Ciò significa, sul piano strettamente processuale, che l'azione nei confronti di coloro che esercitano la potestà o la tutela può essere promossa indipendentemente da quella contro l'autore dell'illecito, trattandosi di due distinte responsabilità; ed inoltre che, conformemente ai principi in materia di solidarietà, tra costoro non si verifica alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario. Qualora, però, il genitore del minore danneggiato agisca in proprio per ottenere il risarcimento dei danni derivatigli dall'illecito commesso nei confronti del figlio, a lui è opponibile il suo concorso di colpa (art. 1227 c.c.) per l'omessa vigilanza sul minore, in senso riduttivo del risarcimento eventualmente dovutogli. L‘eccezione non può invece essergli opposta allorché egli agisca esclusivamente quale rappresentante del figlio danneggiato, per il risarcimento al medesimo spettante (Cass. III, n. 11241/2003; Cass. III, n. 5619/1994). |