Atto di citazione con domanda risarcitoria per responsabilità dei genitori

Giovanna Nozzetti
aggiornata da Francesco Agnino

Inquadramento

Il conducente di un'autovettura, costretto ad una manovra d'emergenza per evitare un minore imprudentemente riversatosi sulla sede stradale, conviene in giudizio i genitori per sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali riportati dal proprio veicolo.

Formula

GIUDICE DI PACE/TRIBUNALE DI .... 1

ATTO DI CITAZIONE

PER

il Sig. ...., nato a .... il .... (C.F. ....) 2, elettivamente domiciliati in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. 3...., C.F. .... 4, fax .... 5, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti .... 6 PEC ....

PREMESSO IN FATTO

— Il giorno .... mentre il Sig. .... si trovava a percorrere, a velocità moderata, la via .... alla guida della propria auto .... targata ...., si trovava improvvisamente innanzi a sé un ragazzino che, sceso imprudentemente dal marciapiedi posto sul lato sinistro della strada, rincorreva, nel traffico, un pallone da calcio, noncurante delle auto.

— Nel tentativo di evitare di investirlo, l'attore non poteva fare altro che sterzare repentinamente verso il margine destro della strada e, a causa di ciò, urtava violentemente un cassonetto dei rifiuti, danneggiando gravemente la fiancata laterale destra della propria auto.

— Sceso dall'auto, vedeva il ragazzino che, illeso nonostante il pericolo cui si era esposto, dopo aver recuperato il pallone, faceva ritorno di corsa, con nonchalance, sul marciapiedi dove lo attendevano alcuni coetanei, mentre i genitori chiacchieravano tranquillamente su una panchina ad una decina di metri di distanza.

— A causa del sinistro, al quale hanno assistito diverse persone, l'auto del Sig. .... riportava i danni materiali evincibili dalle fotografie prodotte (all. .... ) per la riparazione dei quali si rendeva necessario l'intervento di un carrozziere e la spesa complessiva di Euro ....(vds. la fattura all. ....).

— La domanda di risarcimento dei danni richiesto agli odierni convenuti a mezzo raccomandata a.r. ...., altresì contenente l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, è rimasto privo di riscontro 7.

PREMESSO IN DIRITTO

Alla luce della ricostruzione dei fatti quivi rappresentata, appare pacifica sul punto la responsabilità dei convenuti, nella loro qualità di genitori del minore - in grado di intendere e di volere - per aver omesso di adeguatamente vigilare e sorvegliare il figlio di soli .... anni, impedendogli di agire imprudentemente creando intralcio alla circolazione stradale e ponendo in pericolo la sicurezza e l'incolumità proprie e altrui. Ed infatti, ai sensi dell'art. 2048 cc., «il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi». Sussistono, infatti, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, e precisamente il fatto illecito commesso dal minore, e l'omesso adempimento, da parte dei genitori, dei doveri di educazione e di vigilanza, finalizzati ad impedire che questi, nel suo stato di immaturità psichica, ponga in essere comportamenti dannosi o pericolosi per i terzi. Da ciò deriva la responsabilità diretta dei genitori - per fatto proprio - per non avere con idoneo comportamento impedito il fatto dannoso, fondata sulla colpa degli stessi, presunta ex lege.

Tutto questo premesso,

Il Sig. ....come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CITA

II coniugi Sig. ...., C.F. ...., e Sig.ra .... C.F. .... entrambi residenti in ...., alla via ...., n ...., in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore .... a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ...., Sezione e Giudice Istruttore a designarsi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del .... 8 , ora di rito, con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis,

AVVERTE

i convenuti che:

  • la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.,
  • la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali,
  • la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del coniugi ...., in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore .... in ordine alla produzione del sinistro descritto in premessa ai sensi dell'art. 2048 c.c. e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali meglio indicati, quantificati in Euro .... ovvero nell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.

Con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.

In via istruttoria,

si chiede volersi ammettere prova testimoniale con il Sig. ...., residente in ...., alla via ...., n. ....;

Il Sig. ...., residente in ...., alla via ...., n. ...., sui seguenti capitoli di prova:

a) “Vero che ....”;

b) “Vero che ....”;

c) “Vero che ....”.

Infine, si fa riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie e di produrre altri documenti anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti atti e documenti:

1) n. .... fotografie dell'autovettura e del luogo del sinistro;

2) preventivo dell'officina ....datato;

3) fattura n. .... del ....;

4) Lettera Racc. a/r del ....a firma dell'Avv. ....

Ai sensi dell'art. 14 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro .... Pertanto l'importo del contributo unificato è di Euro .... 9.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA AD LITEM

(SE NON A MARGINE O SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO)

[1] [1] La competenza per valore spetta al Giudice di Pace ove la somma richiesta sia inferiore ad euro cinquemila. Competente per territorio è il Tribunale o il Giudice di Pace del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora ai sensi dell'art. 18 c.p.c. In alternativa è competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Trattandosi di responsabilità per fatto illecito sarà competente il giudice del luogo in cui il danno si è prodotto (forum commissi delicti).

[2] [2] Ai sensi dell'art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., nella l. 15 luglio 2011, n. 111, in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

[3] [3] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif., nella legge n. 114/2014.

[4] [4] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione citata sub nota 3.

[5] [5] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione citata sub nota 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, come modificato dalla disposizione testè ricordata, «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax. ..ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[6] [6] La procura può essere apposta in calce o a margine della citazione (art. 83 c.p.c.). Può anche trattarsi di una procura generale alle liti, i cui estremi vanno in tal caso menzionati. In questo caso è preferibile produrre copia della procura. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine della citazione. Nell'ipotesi di scelta di deposito telematico della citazione (art. 16-bis comma 1-bis d.l. n. 179/2012) occorrerà indicare la seguente dicitura: “giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto di citazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.”.

[7] [7] L'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita è obbligatorio per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014 n. 132.

[8] [8] Il termine a comparire deve essere non inferiore a 120 giorni se il convenuto è residente in Italia e non inferiore a 150 giorni se è residente all'estero.

[9] [9] La dichiarazione di valore è prevista dall'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 secondo cui «Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito». L'art. 13, co. 6 del medesimo decreto stabilisce che «Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)...»; pertanto, si presume che il valore del procedimento sia quello dello scaglione più elevato (i.e. superiore a 520.000,00 Euro) con obbligo di versamento di un contributo unificato più elevato.

Commento

Rapporti tra la responsabilità dei genitori (art. 2048 c.c.) e la responsabilità per danno cagionato dall'incapace (art. 2047 c.c.)

La disciplina della responsabilità dei genitori, riconducibile all'art. 2048 c.c., deve essere coordinata con il disposto dell'art. 2047 c.c., differenziandosi l'ambito operativo delle due disposizioni sulla base della sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del minore, autore della condotta dannosa. I genitori saranno cioè chiamati a rispondere a norma dell'art. 2048 c.c. qualora il danno sia cagionato dal fatto illecito dei figli minori capaci di intendere e di volere che abitano con essi e non siano emancipati. Qualora invece il danno sia stato causato dal figlio incapace di intendere e di volere, i genitori risponderanno in quanto persone tenute alla sorveglianza dell'incapace, ex art. 2047 c.c.

Tale conclusione è pacifica in giurisprudenza, per cui il coordinamento tra la previsione normativa sulla responsabilità dei sorveglianti (art. 2047 c.c.) e quella sulla responsabilità dei genitori (art. 2048 c.c., comma 1) va inteso nel senso che quest'ultima trova applicazione nell'ipotesi di fatto illecito compiuto da minori capaci di intendere e di volere (e dunque già responsabili in proprio), mentre la seconda trova applicazione nell'ipotesi di fatto illecito compiuto da persone (siano esse minorenni o maggiorenni) incapaci di intendere e di volere, e dunque esenti da responsabilità in proprio, in quanto non imputabili ex art. 2046 c.c.

La responsabilità grava su entrambi i genitori in quanto l'esercizio dei poteri e l'assolvimento dei doveri educativi è collegato allo status di genitore.

Nel caso di separazione legale o di divorzio e di affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori, non vengono meno gli obblighi educativi in capo al genitore non affidatario, e tuttavia occorre tener conto delle concrete possibilità di quest'ultimo di evitare il fatto dannoso e della vigilanza effettivamente esercitata sul figlio al fine di correggere comportamenti inadeguati.

Natura giuridica della responsabilità ex art. 2048 c.c.

Il fondamento della responsabilità ex art. 2048 c.c. è discusso in dottrina e giurisprudenza. Per la dottrina e la giurisprudenza prevalenti si tratta di una responsabilità (per colpa) presunta, che concorre con quella del minore capace. È una responsabilità diretta per fatto proprio, cioè per non avere con idoneo comportamento impedito il fatto dannoso (Cass. III, n. 24997/2008). La norma in esame delinea dunque una fattispecie complessa ad integrare la quale occorrono sia la commissione del fatto illecito da parte del minore capace di intendere e di volere, sia la condotta omissiva dei genitori, consistente nella mancata o carente sorveglianza e nella violazione dei doveri educativi imposti dall'art. 147 c.c.

La presunzione di colpa è, perciò, duplice (in educando e/o in vigilando) e comporta un'inversione dell'onere della prova a favore del danneggiato.

La prova liberatoria

La prova liberatoria dovuta dai genitori, perché possano andare esenti da responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c. consiste, secondo il terzo comma della medesima disposizione, nel “non aver potuto impedire il fatto”.

La giurisprudenza prevalente ritiene che la responsabilità dei genitori possa essere esclusa non tanto dalla prova negativa di non aver potuto impedire il fatto, bensì dalla prova positiva di aver adempiuto tutti i doveri propri di genitori: «... è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa dalla suddetta norma desumibile, offrano non la prova legislativamente predeterminata di non avere potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore...» (Cass. III, n. 20332/2005).

I genitori sono ritenuti responsabili quando è mancata una vigilanza adeguata in relazione all'età e alla personalità del figlio o quando non abbiano impartito un'appropriata educazione; pertanto la prova liberatoria deve tradursi nella dimostrazione di aver trasmesso i principi di una sana ed idonea educazione e nell'aver verificato l'effettiva assimilazione, da parte del minore, dei valori sociali propri del contesto nel quale egli realizza la propria personalità ed esprime la propria autodeterminazione.

La prova, il cui contenuto varia a seconda che il genitore sia stato o meno presente al fatto, deve pertanto concentrarsi sul comportamento positivo in concreto adottato dal genitore per impedire l'evento dannoso.

Non occorre che quest'ultimo provi la sua costante ed ininterrotta presenza accanto al figlio «quando, per l'educazione impartitagli, per l'età e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare e sia ragionevolmente possibile presumere che tali rapporti non possano essere fonte di pericolo per i terzi» (Cass. III, n. 4395/2012; Cass. III, n. 20322/2005).

La giurisprudenza più recente, sebbene con pronunce non sempre concordi, ha mitigato la gravosità dell'onere probatorio circa l'assenza di culpa in vigilando, affermando che obbligo di vigilanza ed età del minore siano da considerare come inversamente proporzionali, per cui la sorveglianza e l'ingerenza vanno progressivamente scemando quanto più il minore si approssima a raggiungere la maggiore età e la piena capacità di agire. Rimangono invece costanti e pregnanti gli obblighi educativi ed è sotto questo profilo che la prova liberatoria rimane talmente vaga e sfuggente da assumere i caratteri di una probatio diabolica. Di ciò è consapevole anche la stessa Suprema Corte, secondo cui «pur nella consapevolezza del rigore con cui si viene a valutare la responsabilità dei genitori in relazione al fatto illecito del figlio, soprattutto se prossimo alla maggiore età ... questo rigore è giustificato, considerato che esso, per un verso, ingenera il possibile interesse anche economico dei genitori ad impartire ai figli un'educazione che li induca a percepire il disvalore sociale dei comportamenti pericolosi per gli altri, mentre, per altro verso, è in sè idoneo a sollecitare la precauzione dei minori allo stesso fine, anche per il timore della possibile reazione dei genitori che fossero chiamati a rispondere delle conseguenze dei loro atti illeciti in danno dei terzi» (Cass. III, n. 3964/2014; Cass. III, n. 4395/2012).

Dalle richiamate pronunce emerge, altresì, l'esigenza di rafforzare la tutela della vittima, imputando la responsabilità a coloro che sono maggiormente in grado di reggerne il peso (i genitori).

Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 147 c.c., l'inadeguatezza educativa può essere desunta dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rilevare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori. Tuttavia il riferimento alla gravità del fatto non risulta pertinente, nella specie, non essendo stata fornita la prova della condotta illecita tenuta dal minore nei confronti di un altro minore, ciò che costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 2048 c.c.. Ne consegue che, in mancanza di prova del fatto illecito commesso dal minore, l'art. 2048 c.c. non poteva trovare applicazione postulando l'applicabilità di tale disposizione l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto sono configurabili la culpa in educando (Cass. 27680/2023).

Responsabilità solidale dei genitori e del minore

Il minore che ha la capacità di intendere e di volere risponde in proprio del fatto commesso e perciò la sua responsabilità concorre con quella del genitore, sicché i due illeciti danno luogo alla medesima obbligazione.

Ciò significa, sul piano strettamente processuale, che l'azione nei confronti di coloro che esercitano la potestà o la tutela può essere promossa indipendentemente da quella contro l'autore dell'illecito, trattandosi di due distinte responsabilità; ed inoltre che, conformemente ai principi in materia di solidarietà, tra costoro non si verifica alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.

Qualora, però, il genitore del minore danneggiato agisca in proprio per ottenere il risarcimento dei danni derivatigli dall'illecito commesso nei confronti del figlio, a lui è opponibile il suo concorso di colpa per l'omessa vigilanza sul minore, in senso riduttivo del risarcimento eventualmente dovutogli. L‘eccezione non può invece essergli opposta allorché egli agisca esclusivamente quale rappresentante del figlio danneggiato, per il risarcimento al medesimo spettante.

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