Atto di citazione con domanda di risarcimento del danno per responsabilità dell'avvocatoInquadramentoCon l'atto di citazione il cliente deduce l'inadempimento del professionista a causa dell'omessa impugnazione della sentenza di primo grado a sé sfavorevole e domanda il risarcimento dei danni patrimoniali sofferti e la restituzione del compenso corrisposto all'avvocato. FormulaGIUDICE DI PACE ..../ TRIBUNALE DI .... 1 ATTO DI CITAZIONE Il Sig. .... (C.F. ....) 2, nato a .... il ..../..../...., residente in .... alla via .... n. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. .... 3 (C.F. ....) 4, con domicilio eletto in .... alla via .... n. .... presso lo studio dell'Avv. ...., fax .... 5, PEC: ....@ ...., giusta procura .... 6 espone in FATTO Con l'atto di citazione notificato in data ..../..../.... il Sig. .... conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di ...., la Sig.ra .... al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni prodottesi nel proprio immobile sito in ....a causa .... Il Sig. ....affidava l'incarico professionale di difesa in detto giudizio all' Avv. ....del foro di ....; In data .... il Giudice di pace di .... emanava la sentenza n .... con la quale rigettava le istanze attoree, condannando il Sig. ....al pagamento delle spese di lite; Dalla lettera della parte motivazionale della predetta sentenza emerge che il Giudice di pace di .... era incorso nelle seguenti violazioni di legge .... : tutte rilevanti ai fini della decisione; la sentenza de qua conteneva inoltre una errata ricostruzione dei fatti di causa in quanto ....; Pertanto, vi erano fondate ragioni per ritenere che, in caso di appello, la pronuncia potesse essere riformata, con esito vittorioso per il Sig. ....; La sentenza veniva notificata all'Avv. ....in data ....; L' Avv. .... faceva trascorrere i trenta giorni successivi alla notificazione, ex art. 325 c.p.c., per cui l'odierno attore decadeva dalla possibilità di proporre impugnazione; In data .... è stato esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, come risulta dalla diffida inviata in data .... con raccomandata a.r. n. ...., in cui l'attore ha espressamente invitato la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione con le seguenti modalità ....; Tale invito non è stato seguito da adesione (oppure) è stato seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione (oppure) è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, come risulta da .... 7; Alla luce di quanto esposto, sussiste la responsabilità professionale dell'avvocato .... per i danni subiti dall'attore sulla scorta dei seguenti motivi in DIRITTO Nel caso che ci occupa, la responsabilità contrattuale dell'avvocato convenuto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1176, comma 2, 1218 e 2230 c.c., discende dalla violazione dei canoni di ordinaria diligenza professionale riferibili ad un soggetto aventi le medesime capacità ed attitudini professionali, alla stregua dei quali, ricevendo la notificazione della sentenza emessa in un giudizio da lui patrocinato, avrebbe dovuto notiziare il cliente, odierno attore, e provvedere tempestivamente ad impugnare il predetto provvedimento giurisdizionale; la colpevole omissione del convenuto ha invece determinato l'irrimediabile decadenza del Sig. .... dalla possibilità di promuovere gravame avverso la sentenza n. .... ex art. 325 c.p.c. Inoltre, deve rilevarsi che una tempestiva impugnazione della sentenza n. .... avrebbe condotto ad una riforma della stessa, in senso favorevole all'odierno attore, il quale, con elevato grado di probabilità, avrebbe visto riconoscersi il giusto ristoro economico per i danni subiti ed eliminare la condanna alle spese subita nel primo grado di giudizio. Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, ai fini della quantificazione della pretesa risarcitoria vengono in rilievo le disposizioni degli artt. 1223 e ss., onde la richiesta risarcitoria dovrà essere quantificata, salvo diversa determinazione dell'adito Tribunale ed anche all'esito di eventuale CTU, come segue: a) Euro .... pari all'importo che l'odierno attore avrebbe ricevuto in caso di esito favorevole del gravame, con l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della propria domanda giudiziale; b) Euro .... pari alle spese per l'iscrizione a ruolo del procedimento estinto e per quelle di CTU anticipate, come liquidate nell'ordinanza del .... del Giudice di pace di .... oltre interessi legali, documentate dalla fattura quietanzata emessa dal CTU (all. ....); c) Euro .... corrispondente alle spese legali rimborsate a controparte, liquidate nella sentenza n. .... del Giudice di pace di ....; d) l'importo di Euro .... corrisposto quale compenso all'avvocato a mezzo ...., tenuto conto delle gravi omissioni commesse e degli effetti altamente pregiudizievoli degli stessi, di cui si chiede espressamente la restituzione anche a titolo di indebito, oltre interessi legali. Per quanto sopra, il Sig. ...., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, con il presente atto CITA L'Avv. .... (C.F. .... ), nato a .... il ..../..../...., domiciliato in .... alla Via .... n. .... > - cap. .... a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ...., Sezione e Giudice Istruttore a designarsi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del .... 8, ora di rito, con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, AVVERTE il convenuto che:
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni 1) accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento per violazione della diligenza professionale dell'Avv. ...., per le ragioni tutte di cui al presente atto, nei confronti del Sig. .... per i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta del suo inadempimento; 2) per l'effetto, condannare l'Avv. .... al risarcimento dei danni sofferti dal Sig. ...., quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in complessivi Euro ...., oltre interessi, ovvero in via subordinata, condannare il convenuto al pagamento in favore del Sig. .... di quella diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU estimativa ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa; 3) condannare, infine, l'Avv. .... alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori nella misura di legge. Con riserva di formulare le istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., che sin d'ora si richiedono. Si depositano i seguenti documenti in copia: 1) messa in mora del ....; 2) invito alla negoziazione assistita del ....; 3) atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace .... 4) relazione ctu con relativo computo danni causati dall'infiltrazione; 5) sentenza del GdP di ...., notificata presso l'Avv. ....in data ....; Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro .... Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA AD LITEM Il sottoscritto Sig. .... (C.F. .... ), nato a .... il .... e residente in .... alla via ...., informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, con la presente conferisco incarico all'Avv. .... (C.F. ....) a rappresentarmi e difendermi nel giudizio da promuovere dinanzi al Giudice di pace / Tribunale di ...., ivi comprese le fasi esecutive e di impugnazione che da questo conseguono, con ogni più ampia facoltà di legge; a tal uopo conferisco, altresì, al nominato procuratore ogni facoltà di legge, comprese quelle di conciliare, incassare, quietanzare, rinunziare e transigere, con promessa di rato e fermo del suo operato; lo autorizzo, infine, al trattamento dei miei dati personali, conformemente alle norme del d.lgs. n. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato. Eleggo domicilio presso il suo studio in ....alla via ...., n. .... Luogo e data .... Sig. .... È autentica Firma Avv. .... [1] La competenza per valore spetta al Giudice di Pace ove la somma richiesta sia inferiore ad euro venticinquemila e la relativa domanda si propone con ricorso chiedendo la fissazione, ai sensi dell'art. 2814 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice, l'udienza di comparizione delle parti, con concessione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e assegnazione del termine per la costituzione dei convenuti che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38,167 e 281 undecies, comma 3 e 4 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia. Competente per territorio è il Tribunale o il Giudice di Pace del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora ai sensi dell'art. 18 c.p.c. In alternativa è competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. [2] [2] Ai sensi dell'art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., nella l. 15 luglio 2011, n. 111, in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio. [3] [3] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002 modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif., nella legge n. 114/2014. [4] [4] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.. [5] [5] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione citata sub nota 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla disposizione testè ricordata, «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà». [6] [6] La procura può essere apposta in calce o a margine della citazione (art. 83 c.p.c.). Può anche trattarsi di una procura generale alle liti, i cui estremi vanno in tal caso menzionati. In questo caso è preferibile produrre copia della procura. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine della citazione. Nell'ipotesi di scelta di deposito telematico della citazione (art. 16-bis comma 1-bis d.l. n. 179/2012) occorrerà indicare la seguente dicitura: «giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto di citazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.». [7] [7] L'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita è obbligatorio per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014 n. 132. In caso di contestazione, la prova della sussistenza della condizione di procedibilità grava sulla parte attrice; pertanto è opportuno depositare la relativa documentazione al momento della costituzione in giudizio. [8] Tali elementi (indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c.; l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.) sono previsti dall'art. 164 c.p.c. a pena di nullità dell'atto di citazione CommentoL'elaborazione giurisprudenziale in materia di responsabilità dell'avvocato nell'ultimo quindicennio si è mossa nel solco dei principi affermati in materia di responsabilità dell'operatore sanitario, con l'intento di giungere all'affermazione di criteri uniformi per la valutazione dell'operato di tutti i professionisti intellettuali. La responsabilità del professionista, di regola, è disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo. A meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (Cass. n. 4152/1995; Cass. n. 8470/1994). L'accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cioè se la perizia richiesta trascenda o non i limiti della preparazione e dell'abilità professionale del professionista medio), giudizio da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, comportando di regola l'apprezzamento di elementi di fatto e l'applicazione di nozioni tecniche, è rimesso al giudice del merito. (Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 6967/2006; Cass. n. 9917/2010; Cass. n. 2638/2013). Si è ritenuto, ad esempio, che implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà l'individuazione dell'autorità davanti alla quale proporre impugnazione ovvero del rimedio impugnatorio esperibile in presenza di un contrasto giurisprudenziale e della peculiare complessità del caso concreto (Cass. II, n. 2954/2016). Il generale precetto contenuto nell'art. 1176 comma 2 c.c. impone, in ogni caso, all'avvocato di operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Egli è pertanto tenuto, in presenza di un indirizzo giurisprudenziale recente, affermativo di una soluzione giuridica opinabile ed, eventualmente, non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo (ad esempio in materia di validità della notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione del provvedimento), a tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, della prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente (Cass. VI- 3, ord. n. 4790/2014). Tuttavia, in un ordinamento in cui non vige la regola dello stare decisis e sono garantit i un doppio grado di merito e un giudizio di legittimità, il fatto che i precedenti giurisprudenziali, ormai reperibili su siti internet facilmente accessibili, siano tesi a garantire un 'uniforme interpretazione e applicazione del diritto e dunque una prevedibilità delle decisioni, non implica che l'avvocato, nella s celta della strategia difensiva che discrezionalmente assume nell'interesse del cliente, sia tenuto ad avviare controversie solo sulla base del pronostico di un esito favorevole; egli è semmai obbligato a valutare, prima di accettare il mandato difensivo, l'interesse del cliente a coltivare la lite nonostante la sussistenza di precedenti sfavorevoli e/o di strumenti conciliatori ( con questi argomenti Cass . 30169/2018 ha ritenuto esente da responsabilità del difensore che aveva accettato l'incarico di proporre un'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo riposta su basi giuridiche pressocchè inesistenti ma aveva poi diligentemente tentato – nell'interesse dell'assistito - la composizione bonaria della controversia in corso). La valutazione della sussistenza del nesso causale tra condotta del professionista intellettuale e risultato sfavorevole per il cliente costituisce, in ogni caso, indispensabile presupposto per la formulazione di un giudizio di responsabilità del primo e va effettuata, secondo un criterio prognostico giacché, in materia di responsabilità per colpa professionale, al criterio della certezza degli effetti della condotta si sostituisce, nella ricerca del nesso di causalità, quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli cosicché il rapporto causale sussiste anche quando l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo. In particolare, nel caso in cui l'errore professionale addebitabile all'avvocato si sostanzi nell'omessa o tardiva impugnazione di una sentenza sfavorevole all'assistito, nell'omessa o tardiva proposizione dell'impugnazione incidentale, nella mancata costituzione tempestiva dinanzi al giudice di secondo grado, che abbia determinato l'improcedibilità dell'appello, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale; in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente, posto che l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un pregiudizio consistente in una diminuzione patrimoniale o in un mancato guadagno; in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone. Nella valutazione della causale riconducibilità dell'evento dannoso a negligenza del difensore non può però prescindersi dall'apprezzamento dell'eventuale incidenza dell'inerzia dello stesso cliente che sia stato posto in condizione di provvedervi altrimenti tempestivamente, in quanto informato della scadenza del termine per l'impugnazione e munito di documenti necessari per la preparazione dell'atto di impugnazione (Cass. III, n. 2638/2013). Spetta inoltre al cliente - danneggiato fornire gli elementi di prova in ordine al fondamento dell'impugnazione ai fini del giudizio prognostico circa l'esito favorevole che avrebbe potuto essere conseguito ove l'avvocato avesse improntato la propria condotta allo standard della diligenza media del professionista normalmente preparato e avveduto (tra le tante, cfr. Cass. n. 16846/2005, Cass. n. 12354/2009). Non può, perciò, limitarsi a dedurre l'astratta possibilità della riforma in appello della pronuncia in senso a lui favorevole, ma deve dimostrare l'erroneità della decisione in questione oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto, secondo il criterio del “più probabile che non”, poiché «l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica derivante dalla condotta omissiva passa attraverso l'enunciato “controfattuale” che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, alla luce del quale verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato» (Cass. III, n. 20828/2009). Una volta provati gli elementi costitutivi della responsabilità professionale è onere dell'avvocato dimostrare non solo che la mancata proposizione del gravame sia frutto di una consapevole scelta del cliente o del fatto che quest'ultimo abbia omesso di fornirgli indicazioni circa la propria intenzione di impugnare o meno la pronuncia, ma anche di averlo esaustivamente informato del rimedio esperibile e dei relativi costi e benefici oltre che delle concrete possibilità di conseguire un risultato più vantaggioso. È, infatti, largamente improbabile, che la parte di un giudizio sia in grado di valutare la correttezza delle ragioni giuridiche addotte da una sentenza di rigetto della sua domanda, la proponibilità o meno di determinati motivi di impugnazione, le probabilità di successo dell'appello, e così via. Soprattutto in materia processuale ed in tema di legittimazione passiva la valutazione della correttezza o meno di una sentenza richiede competenze squisitamente tecniche, che solo il difensore possiede e che solo al difensore spetta di illustrare al cliente, consigliando le opportune iniziative (sui doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, cfr. Cass. n. 14597/2004). In mancanza della prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento, il cliente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale che va liquidato in proporzione al grado di possibilità di successo dell'impugnazione, ossia in base ad una valutazione probabilistica del risultato utile raggiungibile con il gravame (Cass. n. 722/1999 ha ritenuto immune da vizi la determinazione del quantum da parte del giudice del merito in misura pari alla differenza tra ciò che la parte aveva ottenuto con la sentenza di primo grado e ciò che avrebbe ottenuto in via transattiva, se le trattative non fossero state repentinamente interrotte dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado). Ove, poi, il contratto di patrocinio fosse destinato a soddisfare interessi anche non patrimoniali del cliente, l'inadempimento del professionista potrà essere foriero di danni non patrimoniali, suscettibili di ristoro ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo la lettura offertane dalla Cass. S.U. nelle sentenze Cass. S.U. n. 26972/2008, Cass. S.U. 26973/2008, Cass. S.U. 26974/2008, Cass. S.U. 26975/2008) quando abbia determinato una lesione di diritti inviolabili della persona tutelati dalla Costituzione o di diritti espressamente previsti dalla legge (cfr. Cass. III, n. 12280/2016 che, rispetto alla tardiva impugnazione di una sentenza penale di condanna, cui era conseguita l'impossibilità per il cliente di ottenere una riduzione della pena detentiva in sede di gravame, ha ritenuto che il pregiudizio di carattere non patrimoniale patito dal condannato non possa essere risarcito applicando automaticamente i criteri elaborati dalla giurisprudenza penale per il ristoro del danno da ingiusta detenzione - trattandosi di condanna legalmente data e, quindi, di detenzione legittima - ma vada liquidato in via equitativa). Infine, qualora la negligenza dell'avvocato determini la definitiva perdita del diritto dell'assistito (come avviene quando dalla mancata impugnazione di una sentenza dichiarativa dell'estinzione del processo per irritualità della riassunzione dello stesso e dall'omessa informazione del cliente circa le conseguenze di essa discenda la prescrizione del diritto stante il venir meno dell'effetto interruttivo permanente del corso della prescrizione, già ricollegatosi alla proposizione della domanda giudiziale), l'omissione rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non gli è dovuto alcun compenso (Cass. III n. 4781/2013). In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nell'impossibilità per il cliente di intraprendere un'iniziativa giudiziaria, anche per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno, è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista ed il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione “ex ante” ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento. Il giudizio di risarcimento del danno per responsabilità professionale presuppone, pertanto, un giudizio prognostico “ex ante” sull'esito favorevole del giudizio che non si è celebrato (Cass. II, n. n. 17619/2025). |