Atto di citazione contenente domanda di regresso nei confronti del subappaltatore responsabile

Andrea Penta
aggiornata da Francesco Agnino

Inquadramento

Con l'atto di citazione l'appaltatore - subcommittente esercita, ai sensi dell'art. 1670 c.c., l'azione di regresso nei confronti del subappaltatore, chiedendo il rimborso dei costi sostenuti per eliminare i vizi riscontrati dal committente originario nell'opera commissionata.

Formula

 TRIBUNALE ORDINARIO DI .... 1

ATTO DI CITAZIONE 2

La società ...., con sede legale in ...., alla via .... n. .... (C.F. 3 e P.I. n. ....), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig. ...., nato a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., alla via .... n. ...., elettivamente domiciliata in ...., alla via .... n. ...., presso lo studio dell'avvocato .... (C.F.... - fax .... - PEC .... 4), che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce (oppure a margine) del presente atto

PREMESSO IN FATTO CHE

Con contratto di appalto stipulato in data .... e registrato in data .... (doc. n. 1), l'odierna esponente assumeva dal committente ...., nato a .... il .... (C.F. ....), residente in, alla via .... n. ...., il compimento dell'opera di .... verso un corrispettivo complessivo di Euro ....;

ai sensi dell'art. .... del predetto contratto, previa autorizzazione scritta del committente, l'impresa .... subappaltava una parte dei lavori per la realizzazione dell'opera alla società ...., odierna convenuta;

con raccomandata a/r del ...., pervenuta in data ...., l'appaltatore riceveva dal menzionato committente la denunzia dei seguenti vizi dell'opera: ....;

con raccomandata a/r del ...., l'appaltatore, nei termini di cui all'art. 1670 c.c., comunicava al subappaltatore la denunzia ricevuta;

alla predetta comunicazione non seguiva alcun riscontro da parte della società ...., con la conseguenza che la società attrice, appurata la fondatezza delle osservazioni del committente, si vedeva costretta a porre rimedio ai vizi sopra descritti, facendo eseguire i relativi lavori all'impresa ...., per un importo complessivo di € ....;

PREMESSO IN DIRITTO

Sussistono i presupposti di cui al citato art. 1670 c.c. per agire in regresso nei confronti del subappaltatore ...., al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute, maggiorate degli interessi al tasso legale fino al saldo.

L'art. 1670 c.c. configura l'azione di regresso quale soluzione naturale a garantire l'appaltatore di quei danni richiesti, e nei limiti in cui sono stati richiesti, allo stesso, dal committente, in ragione del rapporto di appalto principale, fermo restando che l'appaltatore non può subire dei danni in prima persona, se prima non gli siano stati chiesti dal committente, trattandosi di danni provenienti dalla sfera del terzo (del committente). Con l'ulteriore conseguenza che l'appaltatore non può maturare l'interesse ad essere garantito dal sub appaltatore se non prima abbia ricevuto una richiesta risarcitoria.

Invero - come è stato affermato dalla Suprema Corte (sent. 2309 del 2009, e sent. 26686 del 2014) -, l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poichè il committente potrebbe accettare l'opera, nonostante, i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva.

Nel caso di specie, il danno subito ammonta a Euro ...., di cui Euro .... per danno emergente e € .... per lucro cessante, in quanto ....

In data .... è stato esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, come risulta dalla diffida inviata in data .... con raccomandata a/r n. ...., in cui l'attore ha espressamente invitato la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione con le seguenti modalità ... 5;

- tale invito non è stato seguito da adesione (oppure) è stato seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione (oppure) è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del d.l. n. 132/2014, come risulta da ....

Tutto ciò premesso, la società ...., come sopra rappresentata e difesa,

CITA

la società ...., con sede legale in ...., alla via .... n. .... (C.F. e P.I. n. ....), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. ...., nato a .... il .... (C.F. ....), residente in .... nella via .... n. ...., a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ...., Sezione e Giudice Istruttore a designarsi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del .... , ora di rito, con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis,

AVVERTE

il convenuto che:

  • la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.,
  • la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali,
  • la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice di Pace o l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:

accertare l'inadempimento della società convenuta alle obbligazioni di cui al contratto di subappalto del ...., per le ragioni esposte in narrativa;

conseguentemente, dichiarare il subappaltatore, ai sensi dell'art. 1670 c.c., tenuto a rimborsare in favore della società attrice quanto da questa speso per l'eliminazione dei vizi descritti nella superiore parte espositiva e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in favore della società .... della somma di € ...., oltre gli interessi al tasso legale fino al saldo;

con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge.

Si deduce prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che ....; 2) .... Si indicano quali testimoni i signori ....

Chiede, altresì, disporsi consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a descrivere i lavori eseguiti dall'impresa .... ed i vizi rilevati, ad individuare le cause di questi ultimi ed a verificare la congruità dei costi sostenuti per la loro eliminazione.

Si depositano i seguenti documenti: 1) copia contratto d'appalto; 2) copia contratto di subappalto; 3) copia raccomandata a/r a firma del committente; 4) copia raccomandata a/r a firma del subappaltatore; 5) copia fattura .... emessa dalla ditta incaricata dall'appaltatore; 6) ....

Si riserva di produrre altri documenti e di articolare ulteriori mezzi istruttori con le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la concessione dei cui termini sin da ora viene richiesta.

Ai sensi dell'art. 14 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro .... e, pertanto, il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro ....

Luogo e data......

Firma Avv........

PROCURA SPECIALE SE NON APPOSTA A MARGINE

PROCURA

Io sottoscritto .... nato a .... il .... residente in .... via/piazza .... informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e succ. modif. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo d.lgs., come da atto allegato, e che l'esperimento di tale procedimento costituisce condizione di procedibilità per la fase di merito successiva alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, comma 3, c.p.c., delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi nella presente procedura e in ogni sua fase e grado, comprese le fasi di merito e quella esecutiva, l'Avv. ...._ del Foro di .... conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compreso il potere di conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, incassare somme dalla controparte, quietanzare, chiamare in causa terzi, nominare sostituti in udienza.

Eleggo domicilio presso lo Studio dello stesso Avvocato in .... via .... n. .....

Dichiaro, inoltre, di aver ricevute le informative di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e presto consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti e nelle forme di cui a tale d.lgs., per l'espletamento del mandato conferito.

Il delegante ....

Luogo e data....

Visto per autentica

Firma Avv. ....

[1] La competenza per valore spetta al Giudice di Pace ove la somma richiesta sia inferiore ad euro venticinquemila e la relativa domanda si propone con ricorso chiedendo la fissazione, ai sensi dell'art. 2814 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice, l'udienza di comparizione delle parti, con concessione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e assegnazione del termine per la costituzione dei convenuti che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38,167 e 281 undecies, comma 3 e 4 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia. In tema di competenza per territorio, ai fini della determinazione dei fori facoltativi alternativamente previsti dall'art. 20 c.p.c. (forum contractus e forum destinatae solutionis), va intesa come 'obbligazione dedotta in giudizio' l'obbligazione nascente dal controverso contratto, sia che di essa si chieda l'adempimento o l'accertamento, quale petitum della domanda giudiziale, sia che di essa venga prospettato l'inadempimento come causa petendi della domanda, mirante a conseguire, per effetto dell'inadempimento stesso, la risoluzione contrattuale ed il risarcimento dei danni. Parimenti, nell'ipotesi di sola richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui si sarebbe dovuta eseguire la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo (vale a dire, quella originaria e primaria rimasta inadempiuta, non quella derivata e sostitutiva), e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa. Pertanto, per giudice del luogo dove è sorta l'obbligazione non deve intendersi quello del luogo in cui, verificandosi il danno, è sorto il relativo diritto al risarcimento.

[2] [2] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. 15 luglio 2011, n. 111).

[3] [3] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. 98/2011, conv. con modif. dalla legge 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 193/2009 conv. con modif. dalla legge 24/2010.

[4] [4] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3 bis, d.P.R. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. 90/2014 conv., con modif., dalla legge 114/2014.

L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. 90/2014, conv. con modif., dalla legge 114/2014. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. cit., «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[5] [5] È obbligatorio il ricorso alla procedura di negoziazione assistita (che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale) nelle ipotesi in cui la somma pretesa non superi l'importo di 50.000 euro (art. 3 d.l. 132/2014, conv. con modif. in l. 162/2014) e dovrà essere prodotta la relativa documentazione. Va, in proposito, ricordato che la negoziazione è prescritta, quando si intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria (in altri termini, la procedura di negoziazione assistita non opera quando è prevista la mediazione obbligatoria). Ebbene, quest'ultima non è prescritta in subiecta materia. In ogni caso, la negoziazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (e, quindi, è sempre e solo volontaria) per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori (art. 3 legge 162/14).

Commento

Premessa

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1656 c.c., l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente, la natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto - con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale - comporta che la sorte del subappalto è tendenzialmente, in qualche modo, condizionata a quella del contratto di appalto (con la conseguenza che le vicende dell'appalto non possono non incidere sul subappalto), e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera.

Tuttavia, vi sono casi nei quali non rileva il carattere derivato del contratto di subappalto dal contratto di appalto (in tali casi si può parlare di autonomia dei due contratti) e ve ne sono altri in cui, invece, tale carattere viene in rilievo.

Ad esempio, l'autonomia tra i due contratti si ha con riferimento all'accordo tra le parti, nel senso che i patti e le condizioni dell'appalto non si trasfondono automaticamente nel contratto di subappalto, essendo le parti libere di disciplinare tale rapporto in modo diverso rispetto all'appalto.

Il carattere derivato del contratto di subappalto rileva, invece, nella ipotesi di richiesta di risarcimento del danno per vizi e difformità dell'opera.

In tal caso, in conseguenza della natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto (con tale contratto l'appaltatore conferisce, a sua volta, ad un terzo subappaltatore l'incarico di eseguire in tutto od in parte i lavori che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale), le vicende di detto contratto restano condizionate da quelle del contratto principale.

Conseguentemente, gli artt. 1667 e 1668 c.c. (sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera) - che sono estensibili al contratto di subappalto, essendo questo pur sempre un contratto di appalto - si applicano con le seguenti differenze:

a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore resta condizionata dal fatto che il committente accetti, a sua volta, l'opera senza riserve (cfr. in tal senso Cass. n. 8202 del 1990);

b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità; ciò perchè prima di tale momento l'appaltatore è privo dell'interesse ad agire; il committente, infatti, potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente, per cui di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore, perché nessun danno (non essendo il destinatario dell'opera) sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore;

c) pertanto, l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di detti vizi o difformità, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2009, n. 23903; Cass. civ. 18 dicembre 2014, n. 26686 sez. I; cfr., altresì, Cass. 11 agosto 1990, n. 8202).

La responsabilità del subappaltatore nei confronti dei terzi e del committente

In tema di subappalto, la previsione, in via di principio, della responsabilità del subappaltatore per danni arrecati a terzi non esclude quella del committente che abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore. La responsabilità indiretta del committente per il fatto dannoso del dipendente postula l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente devono aver reso possibile (o comunque agevolato) il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico (o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso) sempre che il dipendente abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate (Cass. III, n. 531/2014).

Una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di culpa in eligendo, la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi. Tali principi valgono anche in materia di subappalto, perché, se è vero che tendenzialmente è il subappaltatore che risponde dei danni provocati a terzi durante l'esecuzione del contratto, è altrettanto vero che il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in suo luogo, ovvero in via solidale con lui, quando - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche sull'utilizzazione dei relativi mezzi (Cass. sez. lav., n. 21540/2007; Cass. II, n. 24008/2008).

In definitiva, la circostanza che l'esecuzione di un'opera abbia formato oggetto di subappalto non esclude, di per sé, l'affermazione di una concorrente responsabilità di appaltatore e subappaltatore per i danni causa dal cantiere a terzi, dovendosi avere riguardo alla specificità dei singoli episodi ed alle modalità con le quali si è verificato l'evento dannoso (Cass. III, n. 25758/2013).

Poiché l'obbligazione assunta dal subappaltatore ha ugualmente natura di obbligazione «di risultato» e non di mezzi, anche nel caso di affidamento dell'incarico sulla base di un progetto già predisposto, la diligenza nell'adempimento deve essere valutata in base ai criteri dell'art. 1176, comma 2, c.c.; ne consegue che permane l'obbligo del subappaltatore di segnalare al subcommittente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo del subappaltatore al rango di nudus minister, come tale esente da responsabilità, soltanto nell'estrema ipotesi di conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione (Cass. II, n. 3659/2009).

Elemento naturale del contratto di subappalto, al pari del contratto di appalto, è quello dell'autonomia del subappaltatore nell'esecuzione delle opere affidategli dal subcommittente, con la conseguenza che la responsabilità del subappaltatore nei confronti dell'originario committente può essere affermata solo se ed in quanto lo stesso, nell'esecuzione dell'opera, si sia discostato da quanto previsto nel contratto di subappalto; ne consegue che, in assenza di deroga pattizia a tale autonomia, il contratto di subappalto fa piena prova degli impegni assunti dal subappaltatore, per cui delle eventuali discordanze fra quanto stabilito nel contratto di appalto e quanto previsto nel contratto di subappalto circa l'esecuzione dell'opera é il subappaltante che deve rispondere nei confronti del committente (Cass. II, n. 18745/2010; cfr. altresì Cass. n. 5690/1990).

Ancora. Stante la reciproca indipendenza del subappalto e dell'appalto (i quali restano distinti ed autonomi, nonostante il nesso di derivazione dell'uno dall'altro, sicché nessuna diretta relazione si instaura tra il committente e il subappaltatore), sempre ai fini della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, il riconoscimento del vizio proveniente non dall'appaltatore ma da un subappaltatore, che non abbia operato in rappresentanza o su indicazione dell'appaltatore, non esime il committente dalla denunzia del vizio nel termine di decadenza. Ne consegue che l'eventuale ammissione da parte del subappaltatore dell'esistenza di difformità o vizi dell'opera non può ritenersi equipollente al loro riconoscimento, il quale deve provenire dall'appaltatore ex art. 1667 c.c., per poter costituire ragione di esonero dalla denunzia che la stessa norma impone al committente di rivolgere, ugualmente all'appaltatore, entro un certo termine, a pena di decadenza dalla garanzia (Cass. II, n. 22344/2009).

Nei casi in cui, come di regola avverrà, è il subcommittente-appaltatore a rispondere nei confronti del committente originario, va rigettata la domanda dell'appaltatore che agisce in via di regresso nei confronti del subappaltatore, qualora non sia stato rispettato il termine decadenziale di 60 giorni, stabilito dall'art. 1670 c.c., entro il quale l'appaltatore deve portare a conoscenza del subappaltatore la denuncia del committente (Trib. Prato 16 maggio 2012, n. 696). Peraltro, la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore, consentendo a quest'ultimo di eliminare tempestivamente i vizi o di contestarli, è idonea a raggiungere il medesimo scopo della denuncia effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c. (Cass. I, n. 26686/2014).

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