Ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato dal committente di opere di ristrutturazione di un immobile, al fine di individuare le cause dei difetti rilevati e quantificare i relativi danni

Andrea Penta

Inquadramento

Con l'accertamento tecnico preventivo il committente chiede ante causam, in presenza di uno stato di urgenza, la verifica dello stato dei luoghi, l'individuazione delle cause dei vizi dell'opera commissionata e la quantificazione dei danni subìti.

Formula

GIUDICE DI PACE ..../ TRIBUNALE DI .... 1

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Sig. Giudice di Pace / Ill.mo Signor Presidente,

Il Sig ...., nato a .... il ...., C.F. .... 2, residente in ...., alla via .... n. ...., elettivamente domiciliato in ...., alla via .... n. .... presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC ...., fax n. .... 3, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine/in calce al presente atto

PREMESSO CHE

— L'istante è proprietario del seguente bene immobile: .... sito in .... via .... n. ...., distinto al Catasto Fabbricati al Foglio ....Mappale ....Sub ....;

— con contratto stipulato il .... (doc. n. 1), ha affidato a ...., per il corrispettivo di Euro ...., il compimento di lavori di ristrutturazione del predetto appartamento, consistenti nel ....;

— dopo due mesi dalla consegna, ha rilevato, nella stanza adibita a camera da letto, la presenza di infiltrazioni d'acqua in corrispondenza del solaio di cui era stato disposto il rifacimento;

— l'evento descritto ha reso in pochi giorni l'ambiente insalubre, costringendolo, unitamente al coniuge, a trasferirsi presso l'abitazione dei suoceri e provocando, per l'effetto, numerosi disagi;

— il giorno .... ha spedito, tramite il suo difensore, al convenuto lettera raccomandata a/r, con la quale lo ha invitato ad effettuare un sopralluogo congiunto finalizzato a prendere atto dei difetti e ad assumere l'impegno di eliminare, a sue cura e spese, in un congruo tempo le cause degli stessi, nonché a risarcire tutti i danni derivatine (doc. n. 2);

— la missiva è rimasta priva di riscontro;

— per rendere possibile il rientro nella casa, ha conferito incarico alla ditta ....di ....;

— pertanto, il ricorrente, in vista dell'azione giudiziaria per la richiesta del risarcimento dei danni, ha l'urgenza, prima di procedere alla rimozione della causa delle infiltrazioni ed all'esecuzione delle opere necessarie per rientrare nella disponibilità dell'immobile, di far verificare i lavori da un consulente tecnico al fine di far accertare le cause dei difetti rilevati, individuare i lavori necessari per eliminarli e quantificare i danni relativi.

Tutto ciò premesso, il Sig. ....come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

affinché il Giudice di Pace / Presidente del Tribunale adito Voglia, previa comparizione delle parti, nominare un consulente tecnico d'ufficio, esperto in ...., cui affidare il predetto incarico 4.

Chiede, altresì, che al consulente tecnico siano rivolti i seguenti quesiti:

1. descrivere lo stato dei luoghi;

2. accertare i difetti lamentati;

3. individuare le cause dei vizi riscontrati;

4. quantificare i costi complessivi necessari per la loro eliminazione.

Si depositano i seguenti documenti:

1. ....;

2. ....

Si dichiara che il valore della causa è di Euro .... 5

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA ALLE LITI

(Se non apposta a margine)

[1] [1] Il radicamento di un giudizio di accertamento tecnico preventivo non è suscettibile di importare un'ipotesi di litispendenza né vincola sulla competenza territoriale per l'eventuale futuro radicamento della fase contenziosa. In tema di foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., il luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione, nel caso in cui l'appaltante chieda un accertamento tecnico preventivo per precostituirsi la prova della mancata o non corretta esecuzione dei lavori su un immobile e dei danni subiti, è quello in cui è situato l'immobile, atteso che l'obbligazione “originaria” dedotta in giudizio (nel procedimento di istruzione preventiva) è la prestazione dell'appaltatore, e cioè il compimento dell'opera (art. 1655 c.c.), che non può essere eseguita, in base al contratto, che nel luogo suddetto (Cass. II, n. 2389/1999; Cass. I, n. 4940/1996). Peraltro, poiché il giudice competente a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo è lo stesso giudice che sarebbe competente per la causa di merito, ove questa sia attribuita in via convenzionale ad un determinato giudice, lo stesso giudice è competente con riguardo alla richiesta istruzione preventiva, senza che tale foro convenzionale possa ritenersi escluso a norma dell'art. 28 c.p.c., trovando con esso applicazione lo specifico criterio di competenza territoriale consistente nella prevista coincidenza del foro della causa di merito (Cass. II, n. 9290/1991).

[2] [2] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. 15 luglio 2011, n. 111). L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. dalla l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. dalla l. n. 24/2010.

[3] [3] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif., dalla legge n. 114/2014.

L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014, conv. con modif., dalla l. n. 114/2014. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. cit., «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[4] [4] La mediazione obbligatoria è esclusa non perché si è in presenza di un procedimento cautelare (sono, infatti, esclusi solo i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis c.p.c., e quelli possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, comma 3, c.p.c.), ma in quanto la materia risarcitoria (se si fa eccezione per il settore della r.c.a.) non rientra tra quelle previste dal d.lgs. n. 28/2010. Viceversa, quanto alla procedura di negoziazione assistita (che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale), la stessa è prescritta nelle ipotesi in cui la somma pretesa non superi l'importo di 50.000 Euro (art. 3 d.l. n. 132/2014, conv. con modif. in l. n. 162/2014) e dovrà, pertanto, essere prodotta la relativa documentazione. Invero, con riferimento ai procedimenti cautelari, solo quelli di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-bis c.p.c. vi sono esclusi.

[5] [5] Allorquando il giudice è chiamato ad accertare la risoluzione del contratto, non in via incidentale e strumentale rispetto all'invocato risarcimento del danno, ma perché gli è richiesta sul punto un'autonoma pronuncia con efficacia di giudicato, la risoluzione integra l'oggetto di una domanda distinta da quella risarcitoria e le due pretese debbono essere cumulate, a norma dell'art. 10 c.p.c., ai fini della competenza per valore (Cass. III, n. 967/2007). Da ciò consegue il superamento dei limiti della competenza del giudice di pace, qualunque sia il valore della domanda di risoluzione, ove l'istanza risarcitoria sia avanzata per somma imprecisata e, quindi, debba ritenersi di valore pari al massimo della competenza del giudice adito, a norma dell'art. 14, comma 1, del codice di rito (Cass. III, n. 4063/2007). Ai fini della competenza, il valore di una causa che abbia per oggetto la risoluzione di un contratto è il valore del contratto stesso nella sua interezza.

Commento

Se è pur vero che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a “far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose” che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, per consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con riferimento a quelle condizioni ed a quello stato, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno o dell'altro assunto (Cass. II, n. 2800/2008).

D'altra parte, a volte la parte interessata, qualora non promuova, prima che la situazione dei luoghi sia irreversibilmente mutata, un accertamento tecnico preventivo, al fine di ottenere un'idonea descrizione dell'opera, potrebbe non riuscire a fornire la prova dell'asserito difetto.

La valutazione del requisito dell'urgenza e della rilevanza dell'accertamento tecnico preventivo è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, concretandosi in una indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. III, n. 2103/2012).

Come è noto, ora, in sede di accertamento tecnico preventivo, il giudice può demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entità del danno lamentato (cfr. l'attuale formulazione del secondo comma dell'art. 696 c.p.c.; ma v. già, quanto alla determinazione della entità dei danni, Corte cost. n. 388/1999 e, quanto alla individuazione della causa degli stessi, Corte cost., n. 46/1997), laddove ai testimoni sono precluse valutazioni e cognizioni tecniche.

È importante evidenziare che, poiché l'azione di mero accertamento interrompe la prescrizione, la semplice proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo comporta l'interruzione del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2943, comma 1 c.c., in relazione al diritto oggetto della richiesta istruttoria.

In tema di garanzia per vizi dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. trova applicazione il principio secondo cui il termine di decadenza per la denuncia dei vizi comincia a decorrere solo dal giorno in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. Spesso, non essendo agevole individuare con certezza la causa e l'esatta entità di un fenomeno, si rendono necessarie a tal fine apposite indagini tecniche (Cass. II, n. 12030/2011).

In particolare, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, comma 3, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore.

Non di rado, allora, il termine di prescrizione deve farsi decorrere non dalla consegna dell'opera, bensì da quando - successivamente - viene acquisita, all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo, la relazione del consulente di ufficio (Cass. III, n. 18402/2009), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (Cass. III, n. 567/2005). L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (Cass. II, n. 4622/2002).

In definitiva, sul quesito se un accertamento tecnico preventivo sia sempre necessario, occorre distinguere: a) nei casi dubbi nei quali si accerti in concreto che solo una approfondita indagine tecnica officiosa ha potuto convincere gli aventi diritto della obiettiva gravità dei problemi percepiti e della loro diretta derivazione causale da un vizio del suolo o da un difetto della costruzione, allora la scoperta può esser fissata nel deposito della relazione di consulenza; b) mentre ciò non può ritenersi le volte in cui risulti, sempre in concreto, che quella conoscenza fosse già stata raggiunta con un grado apprezzabile di certezza tecnica (e, su questo punto, la parola finale spetterà sempre e comunque, in caso di disaccordo, all'autorità giudiziaria) in una data anteriore alla proposizione del ricorso, anche perché questo già di suo costituisce l'espressione di una raggiunta convinzione - quantomeno soggettiva - in merito all'esistenza del grave difetto o pericolo di rovina.

Va, infine, segnalata Cass. II, n. 15846/2017, che, in applicazione del principio generale per cui la misura del danno risarcibile non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subìto dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutio in integrum - per equivalente o in forma specifica – del patrimonio leso, ha specificato che, accertata la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., il risarcimento del danno riconosciuto al committente per l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile ben può essere tale da consentirgli la completa sua ristrutturazione, comportando essa un'obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al completo ripristino dell'edificio, e non una reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c.

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