Azione di risarcimento danni da rovina di un immobile esercitata dal committente nei confronti dell'appaltatore o da un acquirente nei confronti del venditore-costruttore

Andrea Penta
aggiornata da Francesco Agnino

Inquadramento

Con l'atto di citazione il committente o l'acquirente chiede, rispettivamente, nei confronti dell'appaltatore o del venditore-costruttore il risarcimento dei danni subìti a causa della rovina o dei gravi difetti riscontrati in un immobile oggetto dei lavori.

Formula

TRIBUNALE DI .... 1

ATTO DI CITAZIONE 2

...., C.F. .... 3, residente in ...., alla via .... n. ...., elettivamente domiciliato in ...., alla via .... n. .... presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC .... it, fax n. .... 4, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine/in calce al presente atto

ESPONE

(PREMESSO IN FATTO)

Con contratto stipulato il .... (doc. n. 1), ha affidato a ...., per il corrispettivo di Euro ...., il compimento di lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà posizionato all'ultimo piano dell'edificio sito in ...., consistenti nel ....;

OPPURE

Con contratto di compravendita stipulato il .... (doc. n. 1), ha acquistato da .... l'appartamento posizionato all'ultimo piano dell'edificio sito in ...., la cui costruzione è stata eseguita in economia dalla venditrice (oppure: dall'impresa ...., ma sulla base di un progetto elaborato dalla dante causa ed in osservanza di direttive date dal direttore dei lavori ....designato da quest'ultima);

— dopo due mesi dalla consegna, ha rilevato la presenza di difetti all'intonaco, il quale, staccandosi, andava ad incidere sull'impermeabilizzazione e sull'isolamento termico dell'edificio;

— in particolare, l'edificio de quo presenta ....;

— al fine di individuare la causa dei riscontrati vizi, ha dato mandato ad un perito di elaborare una relazione tecnica, che gli è stata inoltrata in data ....;

— il consulente di parte, come da elaborato che si produce (doc. n. 2), ha individuato la causa dei gravi difetti nella esecuzione non a regola d'arte dei lavori e, in particolare, nel ...., quantificando nella misura complessiva (comprensiva di spese per materiali e di manodopera) di Euro .... il costo necessario per la eliminazione dei vizi;

— il giorno .... ha spedito, tramite il suo difensore, al convenuto lettera raccomandata a.r., con la quale lo ha invitato ad effettuare un sopralluogo congiunto finalizzato a prendere atto dei difetti e ad assumere l'impegno di eliminare, a sue cura e spese, in un congruo tempo le cause degli stessi, nonché a risarcire tutti i danni derivatine (doc. n. 3);

— la missiva è rimasta priva di riscontro;

— si è visto, pertanto, costretto a far eseguire con estrema urgenza dall'impresa .... gli interventi edilizi necessari al fine di evitare ulteriori danni e pericoli.

— i lavori sono durati complessivamente ........ giorni e, al loro termine, la ditta ha emesso fattura n. .... (doc. n. 4) per il corrispettivo dovuto di Euro ...., a fronte della quale ha provveduto a rilasciare in pagamento l'assegno bancario n. .... (doc. n. 5);

PREMESSO IN DIRITTO

Configurano gravi difetti dell'edificio anche le carenze costruttive dell'opera, allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori (quali l'impermeabilizzazione, i rivestimenti e gli infissi), dovendo la categoria ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell'opera 5.

Nel caso di specie, l'evento descritto in narrativa ha reso in pochi giorni l'ambiente insalubre, costringendo il deducente, unitamente al coniuge, a trasferirsi presso l'abitazione dei suoceri ed incidendo, quindi, negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile.

È interesse dello scrivente conseguire il ristoro di tutti i danni subìti in conseguenza dei gravi difetti rilevati 6 - 7.

Il danno subito ammonta a Euro .... di cui Euro .... per danno emergente e Euro .... per lucro cessante, in quanto ....

In data .... è stato esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, come risulta dalla diffida inviata in data .... con raccomandata a.r. n. ...., in cui l'attore ha espressamente invitato la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione con le seguenti modalità .... 8;

tale invito non è stato seguito da adesione (oppure) è stato seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione (oppure) è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), d.l. n. 132/2014 cit., come risulta da ....

Tanto premesso, ....ut supra,

CITA

...., con sede in ...., alla via ...., n. ...., a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ...., Sezione e Giudice Istruttore a designarsi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del .... , ora di rito, con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis,

AVVERTE

il convenuto che:

  • la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.,
  • la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali,
  • la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice di Pace o l'Ill.mo Tribunale di ...., contrariis reiectis

1. condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti per l'eliminazione dei difetti riscontrati nelle opere e per l'impossibilità di utilizzare l'appartamento 9, nella misura di Euro ...., oltre interessi e rivalutazione monetaria 10;

2. con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.

In via istruttoria, chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli di seguito indicati, preceduti dalla locuzione “È vero che”:

a) “verso la fine del mese di ...., all'interno della camera da letto, ha constatato una forte erosione dell'intonaco negli angoli del soffitto e, in un arco temporale di pochi giorni, la caduta dell'intonaco nelle parti centrale ed alta delle pareti”;

b) “si percepiva un fastidioso odore di muffa, tale da rendere impossibile il permanere nella stanza per una durata superiore ad alcuni minuti”;

Indica a testi i Sigg. ....

Chiede, altresì, disporsi consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a descrivere i lavori eseguiti dall'impresa .... ed i vizi presenti nell'appartamento, ad individuare le cause di questi ultimi ed a verificare la congruità dei costi sostenuti per la loro eliminazione.

Si allegano i documenti 1), 2), 3), 4) e 5) indicati nella narrativa del presente atto, riservandosi di produrne altri con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la concessione dei cui termini sin da ora viene richiesta.

Al fine del versamento del contributo unificato dichiara che il valore della controversia è di Euro ....

Ai sensi dell'art. 14 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro ....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA ALLE LITI

(Se non a margine)

Io sottoscritto ...., nato a .... il ...., residente in ...., via/piazza ...., informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e succ. modif. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo d.lgs., come da atto allegato, e che l'esperimento di tale procedimento costituisce condizione di procedibilità per la fase di merito successiva alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, comma 3, c.p.c., delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi nella presente procedura e in ogni sua fase e grado, comprese le fasi di merito e quella esecutiva, l'Avv. .... del Foro di ...., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compreso il potere di conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, incassare somme dalla controparte, quietanzare, chiamare in causa terzi, nominare sostituti in udienza.

Eleggo domicilio presso lo Studio dello stesso Avvocato in ...., via ...., n. ....

Dichiaro, inoltre, di aver ricevute le informative di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e presto consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti e nelle forme di cui a tale d.lgs., per l'espletamento del mandato conferito.

Il delegante ....

Luogo e data ....

Visto per autentica

Firma Avv. ....

[1] La competenza per valore spetta al Giudice di Pace ove la somma richiesta sia inferiore ad euro venticinquemila e la relativa domanda si propone con ricorso chiedendo la fissazione, ai sensi dell'art. 2814 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice, l'udienza di comparizione delle parti, con concessione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e assegnazione del termine per la costituzione dei convenuti che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38,167 e 281 undecies, comma 3 e 4 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia.  La domanda di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sancita per una finalità di interesse generale, quale quella della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici e della incolumità personale dei cittadini, con la conseguenza che essa può essere proposta non soltanto dal committente e dai suoi aventi causa nei confronti dell'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile direttamente. Ne deriva - trattandosi di azione di responsabilità da fatto illecito - che la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo in cui si sono verificati gli effetti dannosi ed è sorta la relativa obbligazione risarcitoria (Cass. II, n. 9853/1998).

[2] [2] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. 15 luglio 2011, n. 111).

[3] [3] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. dalla legge n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. dalla l. n. 24/2010.

[4] [4] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif., dalla legge n. 114/2014.

L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014, conv. con modif., dalla l. n. 114/2014. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. cit., «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[5] [5] Il giudice può qualificare la domanda proposta ricollegandola all'art. 1669 c.c. invece che considerarla quale richiesta di adempimento contrattuale ex art. 1667 c.c., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa (Cass. II, n. 7537/2004).

[6] [6] In tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c., potendo il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal comma 2 di quest'ultimo, dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme (l'art. 1669 c.c., quella extracontrattuale, l'art. 1667 c.c., quella contrattuale), le relative fattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.), perché i “gravi difetti” dell'opera si traducono inevitabilmente in “vizi” della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (Cass. I, n. 815/2016). In quest'ottica, il committente che agisca ai sensi dell'art. 1669 c.c. può richiedere che l'appaltatore sia condannato, alternativamente, al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, ovvero alla diretta esecuzione delle opere stesse (Cass. II, n. 14449/1999).

[7] [7] Non incorre in ultrapetizione il giudice che, richiesto di condannare l'appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera, lo condanni a pagare la medesima somma a titolo di risarcimento del danno, non ricorrendo un titolo diverso da quello della domanda, poiché il costo dell'eliminazione dei difetti è parte del generico ed onnicomprensivo danno risarcibile (Cass. II, n. 4744/2014).

[8] [8] È obbligatorio il ricorso alla procedura di negoziazione assistita (che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale) nelle ipotesi in cui la somma pretesa non superi l'importo di 50.000 Euro (art. 3 d.l. n. 132/2014, conv. con modif. in l. n. 162/2014) e dovrà essere prodotta la relativa documentazione. Va, in proposito, ricordato che la negoziazione è prescritta, quando si intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 Euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria (in altri termini, la procedura di negoziazione assistita non opera quando è prevista la mediazione obbligatoria). In ogni caso, la negoziazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (e, quindi, è sempre e solo volontaria) per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori (art. 3 l. n. 162/2014).

[9] [9] Nei limiti dell'art. 2058 c.c., il risarcimento può essere disposto in forma specifica o, per essere venuto meno il rapporto fiduciario che legava il committente all'appaltatore, per equivalente pecuniario; la richiesta di condanna per equivalente pecuniario formulata in sede di precisazione delle conclusioni non integra una mutatio libelli, ma un'emendatio, consentita dall'art. 183 c.p.c., rispetto alla domanda alternativa formulata con l'atto di citazione, non risultandone immutato nè il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa (causa petendi), nè l'originario petitum (Cass. II, n. 5103/1995).

[10] [10] In tema di appalto, la somma liquidata a carico del costruttore a titolo di risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. - o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c. - costituisce un debito di valore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (Cass. II, n. 25015/2013; Cass. II, n. 24301/2006).

Commento

I gravi difetti

In tema di appalto, il “difetto di costruzione” che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” o il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi (accessori o secondari) che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (Cass. II, n. 456/2016). Pertanto, configurano gravi difetti dell'edificio anche le carenze costruttive dell'opera, allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.; Cass. II, n. 24763/2015), dovendo la categoria ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell'opera, senza che abbia rilievo in modo contrario l'esiguità della spesa occorrente per il relativo ripristino (cfr. Cass. VI, n. 24188/2014, in una fattispecie relativa ai difetti all'impianto di scarico delle acque di un immobile; Cass. II, n. 27433/2013, in presenza di difetti all'intonaco, il quale, staccandosi, andava ad incidere sull'impermeabilizzazione e sull'isolamento termico dell'edificio; Cass. II, n. 20644/2013, in un caso di crollo o disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio; Cass. II, n. 84/2013, in un'ipotesi di infiltrazione d'acqua e umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura). Pertanto, detta fattispecie può ravvisarsi anche con riferimento a vizi degli impianti degli immobili, solo con riguardo a quelli di riscaldamento, o a quelli idraulici (il cui malfunzionamento, all'evidenza, può determinare la inabitabilità dell'alloggio o comunque una possibilità molto limitata di destinarlo all'uso che gli è proprio), ma mai con riguardo all'impianto del citofono o del videocitofono, i cui difetti (o la cui assenza addirittura), per quanto creino disagio, non possono neppure minimamente compromettere la funzione e il godimento dell'alloggio. Peraltro, per Cass. II, n. 1253/2013, costituisce ostacolo all'applicazione dell'art. 1669 c.c. la ridotta entità del vizio lamentato (nella specie, relativa alla pavimentazione di alcune stanze, il vizio incideva su un numero di piastrelle che nel complesso riguardava dal 3 al 9% della pavimentazione dei singoli locali interessati, a fronte di una superficie totale di 135 mq).

La denuncia dei vizi

Il termine di un anno per la denuncia dei difetti di costruzione ex art. 1669 c.c. decorre dal giorno in cui l'avente diritto abbia conseguito un apprezzabile (cioè serio ed obiettivo) grado di conoscenza della gravità dei difetti e della loro derivazione causale da un fatto imputabile al costruttore, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti sulla natura e sulle cause dei vizi medesimi. Di regola - ma non in via esclusiva, giacché in tal caso i termini di decadenza previsti dalla norma in parola potrebbero essere facilmente vanificati ad arbitrio del danneggiato - l'effettiva conoscenza dei difetti occulti può ritenersi acquisita, in mancanza di anteriori esaustivi elementi, solo in seguito a specifici accertamenti tecnici. È necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cass. II, n. 3040/2015). Peraltro, deve ritenersi che una denuncia di gravi vizi possa implicare una idonea ammissione di valida scoperta degli stessi, tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine e, a maggiore ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione e imputazione delle loro cause, per l'un effetto alla data della denuncia e, per l'altro, a data a essa convenientemente anteriore (Cass. II, n. 22722/2014). Se, da un lato, tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, dall'altro, esso decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini (Cass. III, n. 9966/2014).

Poiché la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina costituisce una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, allorché, come nel caso esaminato nella formula che precede, il convenuto eccepisca la decadenza dell'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operata la denuncia entro l'anno dalla scoperta dei gravi difetti o del pericolo di rovina.

L'impresa che realizza lavori di modificazione e riparazione di un edificio pre-esistente è responsabile per la rovina o difetto delle opere per 10 anni, alla stregua del costruttore (Cass. II, n. 22553/2015; contra Cass. II, n. 10658/2015, secondo cui la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. trova applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell'edificio o di una parte di esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un immobile preesistente, anche se destinate per loro natura a lunga durata; per Cass. II, n. 24143/2007, in siffatta evenienza la norma dell'art. 1669 c.c. non è applicabile, potendo invece trovare applicazione, se ne ricorrono le condizioni, la disciplina sulla responsabilità dell'appaltatore, per difformità e vizi dell'opera, di cui all'art. 1667 c.c.). Il termine di dieci anni decorre pacificamente dalla epoca di ultimazione dell'opera.

La legittimazione passiva e la natura giuridica dell'azione

L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera. La norma in questione, in particolare, trova applicazione anche quando il venditore-costruttore abbia realizzato l'edificio servendosi dell'opera di terzi, se la costruzione sia ad esso riferibile, in tutto o in parte, per aver partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento di attività altrui o di impartire direttive e sorveglianza, sempre che i difetti siano riferibili alla sua sfera di esercizio e controllo. Il venditore - quindi - può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale (Cass. II, n. 632/2014). Deriva da quanto precede, pertanto, che il giudice di merito, nel verificare la responsabilità del venditore ex art. 1669 c.c., non può limitarsi ad accertare se l'opera sia stata direttamente compiuta dal medesimo, essendo necessario stabilire - anche quando nell'esecuzione siano intervenuti altri soggetti - se la costruzione sia ugualmente a lui riferibile, per avere egli mantenuto il potere di direttiva o di controllo sull'operato dei predetti (Cass. II, n. 25541/2015). È ovvio - in particolare - che l'avere impartito direttive specifiche per l'esecuzione di una parte dell'opera, poi risultata viziata, la rende per questa parte riferibile al committente. Va anche considerato, tuttavia, che proprio questa attività di interferenza o di controllo, così come quella di progettazione, documentano in generale il coinvolgimento del venditore-committente e la sua corresponsabilità, salvo che, in ipotesi limite, sia dimostrata la sua incolpevole estraneità (Cass. II, n. 12675/2014). Una qualche ingerenza, sorveglianza o influenza nella realizzazione dell'opera può avvenire, esemplificativamente, quando egli nomini il direttore dei lavori o designi il progettista dalla cui negligenza dipenda, sia pure in concorso con l'appaltatore, il vizio lamentato (Cass. II, n. 467/2014).

Essendosi al cospetto di un'ipotesi di responsabilità avente natura extracontrattuale, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (Cass. II, n. 17874/2013). Ne deriva che, qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidalmente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità. Il danneggiato, pertanto, potrà rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro, per il risarcimento dell'intero danno (Cass. II, n. 13410/2014).

Con riferimento ai terzi che subiscono un danno dalla rovina di edificio, in giurisprudenza, si notano due opposti orientamenti: uno incline a riconoscere in capo al terzo la facoltà di agire direttamente nei confronti dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. (Cass. n. 1748/2005) e un altro che, al contrario, esclude una simile possibilità. Le diverse opzioni dipendono dalla natura che si intende assegnare alla responsabilità in questione. Il primo orientamento si collega alla natura extracontrattuale della responsabilità dell'appaltatore, già peraltro riconosciuta dalla Corte di cassazione in numerose sentenze (Cass. S.U., n. 2284/2014), laddove il secondo - che esclude l'azione del terzo nei confronti dell'appaltatore - si fonda sulla natura contrattuale di tale responsabilità, a suo tempo affermata dalla Suprema Corte con la sentenza del 7 gennaio 2000, n. 81.

La tesi della responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore è stata riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 1669 c.c. presenterebbe carattere speciale rispetto all'art. 2043 c.c. (Cass. n. 8520/2006). Tale conclusione mira a garantire l'interesse alla sicurezza dell'attività edificatoria, e con essa la conservazione e la funzionalità degli edifici, in modo da salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone (Cass. n. 1748/2005, cit.). Ne deriva che l'azione aquiliana ex art. 2043 c.c. può essere utilizzata in via sussidiaria, laddove non sia possibile esperibile l'azione ex art. 1669 c.c., come, ad esempio, nel caso di danno verificatosi oltre il decimo anno successivo al compimento dell'opera (Cass. n. 2284/2014, cit.).

Giova, inoltre, segnalare che in tali ipotesi - trattandosi di azione extracontrattuale di carattere generale - si applica il regime probatorio ordinario, con esclusione della presunzione della responsabilità del costruttore propria dell'art. 1669 c.c.

L'ambito della responsabilità, posta dall'art. 1669 c.c. a carico dell'appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale e, come tale, include tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel capitolato d'appalto, purché utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione (Cass. II, n. 18522/2016; Cass. II, n. 4319/2016).

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