Atto di citazione con domanda di risarcimento del danno per responsabilità del geometra

Giovanna Nozzetti

Inquadramento

L'atto introduttivo del giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale sofferto dal cliente che, rivoltosi ad un geometra per accertare la consistenza del patrimonio immobiliare del proprio debitore, era stato indotto, a causa della negligenza del professionista, ad intraprendere un'azione esecutiva su un cespite non più appartenente all'esecutato.

Formula

TRIBUNALE DI ... 1

ATTO DI CITAZIONE

PER

Il sig. ... nato a ... il ... (C.F. ...) 2 , rappresentato e difeso dall'Avv. ... 3 (C.F. ...) 4 , con domicilio eletto in ... alla Via ... n. ... presso il suo studio ..., fax ... 5 , PEC: ...@... (presso cui dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi di cui agli artt. 133,134,170 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c.), giusta procura ... 6

-attore-

CONTRO

Il geom...., nato a ... il ..., domiciliato in ... via ...(C.F....)

-convenuto-

FATTO 7

ØL'odierno attore conferiva al Geom. ... l'incarico professionale di svolgere accertamenti presso la Conservatoria dei registri immobiliari e il Catasto Fabbricati sul patrimonio immobiliare del Sig. ... suo debitore per il rilevante importo di Euro ....

ØIn esecuzione dell'incarico professionale conferito, il Geom. ..., pur effettuando le visure catastali sul debitore, non individuava correttamente l'effettiva consistenza patrimoniale di quest'ultimo.

ØSegnatamente, il Geom. ... compiva la ricerca anagrafica indicando un nome proprio errato in luogo di quello del debitore Sig. ...; conseguentemente, l'odierno convenuto:

-descriveva erroneamente la consistenza della proprietà oggetto di indagine, non individuando correttamente il suo reale valore commerciale;

-non si avvedeva della divisione dei beni tra il Sig. ... e la moglie intervenuta in data ... (per cui al Sig. ... era residuata solo la proprietà della metà indivisa dell'immobile);

-non si avvedeva della presenza di una donazione intervenuta in data ... con cui il 50% residuo della proprietà veniva trasferito alla figlia del Sig. ....

ØLa scarsa diligenza del Geom. ... incaricato aveva fatto sì che l'odierno attore intraprendesse inutilmente una esecuzione immobiliare nei confronti di un immobile che già da anni era uscito dal patrimonio del suo debitore (con ciò sopportandone i relativi costi per Euro ...) e che lo stesso attore non avesse potuto neppure intraprendere l'azione revocatoria in relazione alla donazione fatta dal suo debitore alla figlia, non avendone appreso l'esistenza per tempo, perdendo sostanzialmente ogni possibilità di recuperare il suo credito.

ØIn data ... è stato esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, come risulta dalla diffida inviata in data ... con raccomandata a/r n. ..., in cui l'attore ha espressamente invitato la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione con le seguenti modalità ...;

Tale invito non è stato seguito da adesione (oppure) è stato seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione (oppure) è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, come risulta da ... 8 .

Alla luce di quanto esposto, sussiste la responsabilità professionale del Geom. ... per i danni subiti dall'attore sulla scorta dei seguenti motivi in

Alla luce di quanto esposto, sussiste la responsabilità professionale del notaio Dott. ... per i danni subiti dall'attore sulla scorta dei seguenti motivi in

DIRITTO 9

Nel caso che ci occupa, sussiste la responsabilità contrattuale del geometra convenuto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1176, comma 2, 1218 e 2230 c.c., atteso che lo stesso, secondo i canoni di ordinaria diligenza professionale riferibili ad un soggetto aventi le medesime capacità ed attitudini professionali, non ha correttamente adempiuto l'attività professionale, consistente nella mera stima di un immobile indicato dal committente e nella verifica della sua esatta intestazione e della sussistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, e come tale non meritevole di alcuna restrizione dei limiti della responsabilità professionale sotto il profilo della particolare difficoltà dell'incarico di cui all'art. 2236 c.c.

Per contro, emerge per tabulas una macroscopica mancanza di diligenza in capo al professionista, tra i quali vale ricordare che il professionista incaricato non si è avveduto della divisione intervenuta nel ... con la moglie, né della donazione di 1/2 della proprietà, intervenuta sempre nel ..., alla figlia ..., impedendo di fatto all'odierno attore non solo di intraprendere utilmente l'esecuzione immobiliare, ma anche di poter intraprendere, per intervenuta scadenza dei termini, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

Pertanto, di fatto, il Sig. ... vedeva frustrato il diritto ad ottenere il recupero coattivo del proprio credito.

Venendo alla quantificazione della domanda risarcitoria spiegata in danno del Geom. ..., si precisa come, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, vengono in rilievo le disposizione degli artt. 1223 e ss., onde la richiesta risarcitoria dovrà essere quantificata, salvo diversa determinazione dell'adito Tribunale ed anche all'esito di eventuale C.T.U., come segue:

a)Euro... a titolo di risarcimento, anche da perdita di chance, coincidente con l'intero ammontare del credito dell'odierno attore nei confronti del suo originario debitore, divenuto incapiente (in questi termini Cass. III, n. 5506/2014);

b)Euro ... a titolo di spese per la infruttuosa procedura espropriativa in danno del Sig. ... oltre interessi legali;

c)l'importo di Euro ... corrisposto quale compenso al geometra a mezzo ..., tenuto conto delle gravi omissioni commesse e degli effetti altamente pregiudizievoli delle stesse, di cui si chiede espressamente la restituzione a titolo risarcitorio e anche a titolo di indebito, oltre interessi legali.

Per quanto sopra, il Sig. ..., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, con il presente atto

CITA

Il Notaio dott. ... (C.F. ...), nato a ... il .../.../..., domiciliato in ... alla Via ... n. ... - cap. ... a comparire innanzi al Tribunale di ..., Giudice e sezione a designarsi, all'udienza del giorno ...10, soliti locali, ora di rito e col prosieguo, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ed a comparire all'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con avvertenza che, in mancanza della sua costituzione entro i suddetti termini, si verificheranno le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, in mancanza, si procederà, anche in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti 11

CONCLUSIONI 12

1)accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento per violazione della diligenza professionale del Geom. ..., per le ragioni tutte di cui al presente atto, nei confronti del Sig. ... per i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta del suo inadempimento;

2)per l'effetto, condannare il Geom. ... al risarcimento dei danni sofferti dal Sig. ..., quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in complessivi Euro ... , oltre interessi, ovvero in via subordinata, condannare il convenuto al pagamento in favore del Sig. ... di quella diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU estimativa ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa;

3)condannare, infine, il Geom. ... alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori nella misura di legge.

Con riserva di formulare le istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., che sin d'ora si richiedono.

Si depositano i seguenti documenti in copia:

1)messa in mora del ...;

2)invito alla negoziazione assistita del ...;

3)lettera di conferimento incarico professionale del ...;

4)visure eseguite dal geom. ...;

5)visure successivamente eseguite dal Sig. ... per il tramite di ....

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro ... 13 e che pertanto l'importo del contributo unificato è Euro ......

Luogo e data...

Firma Avv...._

PROCURA AD LITEM

Il sottoscritto Sig. ... (C.F.: ...), nato a ... il ... e residente in ... alla Via ..., informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, con la presente conferisco incarico all'Avv. ... (C.F.: ...) a rappresentarmi e difendermi nel giudizio da promuovere dinanzi Tribunale di ..., ivi comprese le fasi esecutive e di impugnazione che da questo conseguono, con ogni più ampia facoltà di legge; a tal uopo conferisco, altresì, al nominato procuratore ogni facoltà di legge, comprese quelle di conciliare, incassare, quietanzare, rinunziare e transigere, con promessa di rato e fermo del suo operato; lo autorizzo, infine, al trattamento dei miei dati personali, conformemente alle norme del d.lgs. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato. Eleggo domicilio presso il suo studio in ... alla Via ..., n. __.

..., lì ...

Sig. ...

E' autentica

Firma Avv. ...

[1] [1] La competenza per valore spetta al Giudice di Pace ove la somma richiesta sia inferiore ad euro cinquemila. Competente per territorio è il Tribunale o il Giudice di Pace del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora ai sensi dell'art. 18 c.p.c. In alternativa è competente, ai sensi dell'art.20 c.p.c., il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Trattandosi di responsabilità per fatto illecito sarà competente il giudice del luogo in cui il danno si è prodotto (forum commissi delicti).

[2] [2] Ai sensi dell'art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., nella l. 15 luglio 2011, n. 111, in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

[3] [3] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3 bis, d.P.R. 115/2002 modificati dall'art. 45-bis d.l. 90/2014 conv., con modif., nella legge 114/2014.

[4] [4] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione citata sub nota 3.

[5] [5] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione citata sub nota 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, come modificato dalla disposizione testè ricordata,«Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale ... il contributo unificato è aumentato della metà».

[6] [6] La procura può essere apposta in calce o a margine della citazione (art. 83 c.p.c.). Può anche trattarsi di una procura generale alle liti, i cui estremi vanno in tal caso menzionati. In questo caso è preferibile produrre copia della procura. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine della citazione. Nell'ipotesi di scelta di deposito telematico della citazione (art. 16-bis comma 1-bis d.l. n. 179/2012) occorrerà indicare la seguente dicitura: 'giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto di citazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.'.

[7] [7] La sezione dell'atto di citazione, normalmente introdotto dalle locuzioni 'premesso' o 'fatto', contiene la ricostruzione dei fatti costitutivi della domanda. L'art. 164 c.p.c. prevede che è nullo l'atto in cui risulti omessa o assolutamente incerta l'esposizione dei fatti costitutivi della domanda (art. 163 comma 3 n. 4) c.p.c.).

[8] [8] La legge 132/2014 prevede l'obbligatorietà della negoziazione assistita nel caso in cui l'attore domandi il pagamento a qualsiasi titolo, salvo una delle materie per cui è prevista la mediazione, delle somme fino a euro 50.000, 00.

[9] [9] La sezione dell'atto di citazione, normalmente introdotta dalla locuzione 'diritto', contiene l'esposizione della causa petendi, cioè dei fatti costitutivi e delle ragioni di diritto poste alla base della domanda (art. 163 co. 3 n. 4). L'art. 164 c.p.c. prevede tale contenuto a pena di nullità dell'atto.

[10] [10] Il termine a comparire deve essere non inferiore a 90 giorni se il convenuto è residente in Italia e non inferiore a 120 giorni se è residente all'estero.

[11] [11] Tali elementi (indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c.; l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.) sono previsti dall'art. 164 c.p.c. a pena di nullità dell'atto di citazione

[12] [12] Le conclusioni contengono il petitum della domanda, cioè il bene della vita o la prestazione richiesta al convenuto (petitum mediato), ovvero il provvedimento giudiziale richiesto al giudice (petitum immediato). L'oggetto della domanda è previsto dall'art. 164 c.p.c. a pena di nullità dell'atto di citazione.

[13] [13] La dichiarazione di valore è prevista dall'art. 14, co. 2, D.P.R. 115/2002 secondo cui 'Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito'. L'art. 13, co. 6 del medesimo decreto stabilisce che 'Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)...'; pertanto, si presume che il valore del procedimento sia quello dello scaglione più elevato (i.e. superiore a 520.000,00 Euro) con obbligo di versamento di un contributo unificato più elevato.

Commento

Responsabilità del geometra e art.2236 c.c.

Il tema della responsabilità del geometra va affrontato prendendo le mosse dall'inquadramento di tale figura professionale nell'alveo delle professioni regolamentate nel nostro ordinamento.

L'esercente la professione di geometra è infatti un professionista intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e ss. c.c. e la prestazione professionale da lui espletata va sussunta tra le prestazioni d'opera intellettuale, con soggezione alle norme codicistiche che la disciplinano: l'esercizio di tale attività è subordinata - come richiesto dall'art. 2229 c.c. - all'iscrizione in apposito albo, di cui al r.d. n. 274/1929, la prestazione è qualificabile come attività di lavoro autonomo ed è caratterizzata dall'elemento della professionalità, intesa come sapere tecnico nella prestazione, e dal carattere intellettuale.

La qualificazione in termini di professione intellettuale ha sicure refluenze sul piano della responsabilità del geometra: il professionista è tenuto nei confronti del proprio cliente all'esatto adempimento dell'obbligazione assunta, come disposto dall'art. 2230 c.c. (e, in generale, dall'art. 1218 c.c.). Il parametro alla stregua del quale valutare l'esattezza dell'adempimento è sempre quello della diligenza qualificata, adeguata alla natura dell'attività tecnica esercitata, di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.

La qualificazione in termini di professione intellettuale comporta anche l'applicabilità dell'art. 2236 c.c. all'attività prestata dal geometra: da ciò deriva che, nel caso di prestazione implicante «la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave».

Proprio in riferimento a tale ultima disposizione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riguardo alla fattispecie del geometra che abbia ricevuto un incarico di verifica e accertamento presso le Conservatoria dei registri immobiliari e il Catasto dei fabbricati, che «In tema di responsabilità del professionista, la limitazione prevista dall'art. 2236 c.c. è prevista per le sole ipotesi di imperizia, che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione del professionista sia stata viziata da negligenza o imprudenza, cioè una violazione delle diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c., rispetto a cui rileva anche la colpa lieve (riconosciuta, nella specie, la responsabilità di alcuni professionisti chiamati a rispondere dei danni provocati dal non aver eseguito correttamente l'incarico professionale conferito, consistente nello svolgimento di accertamenti presso la Conservatoria dei registri immobiliari ed il Catasto Fabbricati sul patrimonio immobiliare di una terza persona, nei confronti della quale gli attori vantavano un credito risarcitorio; l'attività di cui erano stati incaricati i professionisti era routinaria, consistendo nella semplice stima di un immobile indicato dai committenti e nella verifica della sua esatta intestazione, oltre alla sussistenza di inscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, come tale non meritevole di alcuna restrizione dei limiti della responsabilità professionale, sotto il profilo della particolare difficoltà dell'incarico» (così Cass. III, n. 5506/2014).

Responsabilità da assunzione di incarichi non riconducibili alla competenza professionale del geometra

Una particolare ipotesi di responsabilità per il geometra può sorgere, poi, nel caso in cui il professionista si impegni ad eseguire una prestazione che esula da quelle che possano ricondursi alla sua sfera professionale.

Nelle ipotesi di inadempimento di una prestazione professionale che richieda al professionista l'impiego di competenze estranee a quelle proprie della professione esercitata, la sua responsabilità non può richiamarsi all'imperizia, ma trova fondamento nella negligenza: la colpa, infatti, emerge non in relazione al quomodo ma già rispetto all'an della prestazione.

Il geometra in questi casi dovrà rispondere non per avere eseguito in maniera inesatta una prestazione che non rientrava nelle sue competenze, ma piuttosto per aver accettato un incarico pur consapevole di non possedere le conoscenze necessarie per portarlo diligentemente a termine.

Il parametro normativo che, pur secondo un'interpretazione evolutiva che tenga conto degli odierni migliorati livelli di preparazione di tecnici diplomati, quali geometri e periti edili, suggerita da talune pronunzie della giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. n. 5428/2004), deve essere utilizzato per individuare l'alveo di attività consentito dal geometra nella redazione di un progetto edilizio e nell'attività di vigilanza della fase di realizzazione di edifici od opere in genere è quello della modestia delle costruzioni civili da realizzare (art. 16, lett. m, r.d. n. 274/ 1929).

Ed infatti, a norma dell'art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali (Cass. II, n. 5873/2000).

La giurisprudenza di legittimità è quindi nel orientata a ritenere che «Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), del r.d. n. 274 del 1929 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato, assumono significativa rilevanza sia la considerevole entità delle lavorazioni e del valore dell'appalto, sia il fatto, ad esempio, che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 del 1974, la quale impone calcoli complessi, che esulano dalle competenze professionali dei geometri» (così Cass. II, n. 5871/2017).

L'assunzione di incarichi eccentrici rispetto alle competenze professionali del geometra ha conseguenze peraltro, non solo sul piano della responsabilità civile, come visto, ma anche su quello della validità del negozio: Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte dell'opera (Cass. II, n. 8545/2005).

In tale ultimo caso, dei danni colposamente provocati al cliente - committente (così come di quelli derivati da detta attività a qualunque terzo incolpevole) il geometra risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale (Cass. II, n. 19502/2012).

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