Atto di citazione per risarcimento danni per errori nella stima redatta dal perito.

Emanuela Musi
aggiornata da Fernanda Annunziata

Inquadramento

con l'atto di citazione l'aggiudicatario di un immobile acquistato in sede di asta giudiziaria conviene in giudizio l'esperto stimatore chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa della revoca dell'aggiudicazione derivata dagli errori nella stima redatta dal perito.

Formula

TRIBUNALE DI ....

ATTO DI CITAZIONE

PER

il Sig. .... nato a ...., il ...., C.F. ...., residente in ...., rappresentato e difeso, come da procura in calce (oppure, a margine) del presente atto, dall'Avv. ...., C.F. ...., presso il cui studio elettivamente domicilia in .... Si dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al fax...., ovvero all'indirizzo PEC....

PREMESSO CHE

- l'attore partecipava ad una vendita con incanto, aggiudicandosi l'immobile sito in ...., via ...., identificato al catasto urbano al foglio ...., particella ...., sub ...., per il prezzo di stima di Euro .... (documento 1);

- a tal fine provvedeva a versare la somma di Euro .... in favore della procedura esecutiva immobiliare (documento 2)

- in virtù della detta aggiudicazione e per pagare il saldo nei termini di legge, l'attore, con atto per Notar ...., del ...., repertorio...., vendeva un appartamento di sua proprietà, sito in ...., via ...., identificato al catasto urbano al foglio ...., particella ...., sub ...., al prezzo di Euro .... (documento 3);

- in particolare, la detta vendita avveniva ad un prezzo molto più basso di quello di mercato, come si evince dall'allegata perizia di parte (documento 4); invero l'attore si accontentava di una somma minore pur di cedere velocemente il detto bene ed in tal modo onorare il saldo con la procedura esecutiva;

- tuttavia, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di ...., su ricorso della debitore (R.G....), disponeva una nuova perizia, dalla quale emergeva che il valore dell'immobile venduto all'attore mediante incanto era nettamente superiore rispetto a quello risultante dalla prima stima effettuata dal perito indicato dal Giudice dell'esecuzione, Sig. .... In particolare, a fronte della stima iniziale di Euro ...., risultava una diverso e maggiore valore pari ad Euro .... (documento 5);

- per tale ragione, il Giudice dell'esecuzione revocava l'aggiudicazione (documento 6);

- conseguentemente, l'attore, per fatti a lui non imputabili, oltre a vedersi revocata l'aggiudicazione del citato immobile, doveva rinunciare anche all'appartamento di sua proprietà, dove risiedeva, il quale, come detto, era stato ceduto per far fronte al pagamento del bene acquisito all'incanto;

- sussiste in relazione al caso in esame, la esclusiva responsabilità del Sig. .... quale esperto incaricato dal Tribunale per effettuare la stima dell'appartamento oggetto di esecuzione, per tutti i danni patiti dal Sig. .... a causa del grave errore in cui lo stesso è incorso nell'espletamento del suo mandato.

In particolare, l'attore ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in complessivi Euro ...., corrispondente alla differenza tra il valore di mercato ed il prezzo per cui è stata effettuata la vendita dell'appartamento sito in ...., via ...., come da allegata perizia (documento 7);

- al riguardo, va innanzitutto chiarito che lo stimatore va parificato al consulente tecnico di ufficio e pertanto allo stesso si applicano le disposizioni che regolano il consulente tecnico di ufficio, compreso il c.p.c. art. 64, che regola la responsabilità del consulente tecnico;

- parimenti, va affermato che il consulente tecnico di ufficio, quale ausiliario del giudice risponde direttamente e in via esclusiva dei danni arrecati a terzi e non può beneficiare del regime di responsabilità previsto dalle norme sulla responsabilità dei magistrati, che sono contenute nella legge 13 aprile 1988 n. 117;

- nel merito poi va rilevato che la responsabilità dell'esperto stimatore consulente, così come quella del tecnico d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 569, comma 1 c.p.c., è regolata dal c.p.c art. 64, sul metro della colpa grave. Il consulente, quindi, risponde dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività e che siano connotate dal requisito della colpa grave. Ferma perciò la connotazione aquiliana dell'illecito (c.c. art. 2043), al danneggiato compete la prova, oltre che del danno, del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui in termini di gravità. In relazione alla fattispecie in esame, come detto, il Giudice dell'esecuzione, su ricorso del debitore disponeva una nuova perizia ed all'esito annullava l'originaria aggiudicazione.

Invero, veniva accertato che il primo perito fosse incorso in un evidente e grave errore nella stima del bene oggetto di esecuzione. In particolare, il Giudice, come da provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, rilevava che l'erronea valutazione dell'esperto fosse basata su di una falsa verifica delle reali dimensioni dell'immobile oggetto di procedura, risultate assai inferiore rispetto a quanto era stato accertato inizialmente.

Tale circostanza aveva sicuramente avuto una grave e diretta incidenza sulla determinazione del prezzo base da parte del giudice, il quale, una volta verificato l'errore grave, non poteva che revocare l'aggiudicazione alla luce della domanda del debitore stesso.

A tal proposito, la giurisprudenza ha affermato chiaramente la responsabilità per colpa grave dell'esperto nominato nell'ambito di un procedimento esecutivo il quale sbagli nella rilevazione della consistenza metrica del bene. In tali casi sussiste il diritto dell'aggiudicatario ad essere risarcito dal consulente nominato dal giudice se l'erronea valutazione dell'esperto abbia un nesso eziologico con gli eventuali danni patiti.

Orbene, a causa della colpa grave del perito, il quale con imperizia e negligenza svolgeva l'incarico affidato, l'attore doveva patire la revoca dell'aggiudicazione dell'immobile acquisito all'incanto e doveva soffrire anche la perdita dell'appartamento di sua proprietà, venduto velocemente ed a un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, per far fronte alle spese della procedura.

In buona sostanza, l'errore grave e colpevole dell'esperto estimatore è eziologicamente collegato alla perdita patrimoniale subita dal Sig. ...., consistente nella svendita dell'appartamento di sua proprietà;

- con racc. a/r del ...., l'istante formulava richiesta di risarcimento dei danni, senza tuttavia avere alcun riscontro (documento 8).

Tutto ciò premesso, il Sig. .... come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CITA

il Sig. .... nato a ...., il ...., C.F. ...., residente in ...., via ...., a comparire innanzi:

- all'Ill.mo Tribunale di ...., Giudice istruttore designando ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza del ...., ore di rito, con invito ex art. 163 c.p.c. a costituirsi, nelle forme e nei modi di cui all'art. 166 c.p.c., entro 70 giorni prima dell'udienza su indicata, e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi dinanzi al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio gratuito a spese dello stato e che, non costituendosi, si procederà, ugualmente, in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del convenuto exc.c. art. 2043 e per l'effetto:

- condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali derivanti dalla vendita dell'appartamento sito in ...., via ...., identificato al catasto urbano al foglio ...., particella ...., sub ...., avvenuto per atto per Notar ...., del ...., repertorio...., quantificati in complessivi Euro ...., pari alla differenza tra il valore di mercato ed il prezzo per cui è stata effettuata la vendita, ovvero in quella diversa, minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.

Con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

(indicazione dei mezzi istruttori di cui si intende valere)

Si chiede, inoltre, di essere ammesso alla prove per testimoni sulle circostanze indicate in premessa/in punto di fatto, dal numero .... al numero ...., preceduti dalla locuzione “Vero è che”, ovvero sulle seguenti circostanze (formulare i capi di prova preceduti dalla locuzione “Vero che...”) .... A tal fine si indicano come testimoni i Sig.ri: 1) Sig. .... , residente in ....; 2) Sig. .... residente in ....

Si chiede, in caso di contestazione, di nominarsi CTU al fine di quantificare i danni subiti dall'attore.

Si allegano i documenti 1), 2), 3), 4) e 5) indicati nella narrativa del presente atto, riservandosi di produrne altri con le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la concessione dei cui termini sin da ora viene richiesta.

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro .... e, pertanto, all'atto di iscrizione a ruolo della causa, viene versato un contributo unificato pari ad Euro ....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Commento

Premessa

L'esperto nominato per la stima di cui si avvale l'organo giudiziario per determinare il valore dei beni assoggettati a procedure esecutive (anche concorsuali), appartiene alla categoria degli "altri ausiliari del giudice" di cui all'art. 68 c.p.c., che si affianca a quella degli ausiliari tipici e "nominati", quali sono il consulente tecnico e il custode (cfr., in termini, Cass., n. 4243/1997). La dicitura "altri" ausiliari del giudice indica l'esistenza di una categoria aperta, composta da esperti in una determinata arte o professione, idonea al compimento di atti che il giudice non è in grado di porre in essere da sé, temporaneamente incaricati di una pubblica funzione. Costoro, sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali, prestano la loro attività in occasione di un processo, al fine di renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione di particolari finalità. Dalla funzione di ausilio al giudice che l'esperto è chiamato ad assolvere nel procedimento si evince che la nomina del medesimo è un atto meramente preparatorio ed organizzativo della vendita forzata.

L'esperto nominato per la stima si distingue dal consulente tecnico, tal che al perito stimatore non potranno applicarsi tout court le norme relative allo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio di cui agli artt. 191-201 c.p.c., ivi compresa la facoltà di nomina dei tecnici di parte (così v. Cass., n. 4919/2001, Cass. n. 4243/1997): l'attività dell'esperto, ai fini della valutazione del bene, non deve svolgersi in contraddittorio con il consulente di parte, poiché il suo ausilio non viene richiesto allo scopo di risolvere una controversia, bensì esclusivamente per lo svolgimento di un'attività di carattere esecutivo e tipicamente unilaterale. La distinzione tra "perito" e "consulente" sarebbe, altresì, confermata dal dettato normativo del d.m. 30 maggio 2002 - in punto di "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale" - che distingue le due figure ed applica un trattamento differenziato tariffario alla perizia ed alla consulenza. In particolare, l'art. 1 dell'allegato prevede che, al fine della determinazione degli onorari a percentuale, debba aversi riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento, individuato mediante elementi obiettivi che risultano dagli atti del procedimento e, per la consulenza tecnica, al valore della controversia; laddove, poi, non possa farsi applicazione dei predetti criteri, gli onorari in parola debbono essere commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico, assumendo a parametro di riferimento le vacazioni.

Giova, tuttavia, segnalare che la più recente giurisprudenza ha inteso equiparare, e tanto ai fini dell'affermazione della responsabilità, la figura dell'esperto stimatore a quella del CTU: secondo Cass., n. 18313/2015 “l'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva”.

Responsabilità del perito: in genere.

Il perito, nell'espletamento della propria attività, è soggetto a responsabilità civile, penale e disciplinare.

Per quanto attiene alla responsabilità civile, la norma di riferimento è l'art. 2043 c.c., che impone l'obbligo del risarcimento del danno a colui che compie un fatto illecito con dolo o colpa.

In punto di responsabilità penale vanno menzionati l'art. 314 c.p. rubricato "peculato", nonché l'art. 366 c.p., rubricato "rifiuto di uffici legalmente dovuti" e l'art. 373 c.p., rubricato "falsa perizia o interpretazione", che punisce il perito che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere od interpretazioni mendaci od, ancora, afferma fatti non conformi al vero; va, inoltre, fatto riferimento all'applicabilità della pena accessoria della "sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte" ex art. 35 c.p. Accanto a tali disposizioni di legge devono essere richiamate le fattispecie che afferiscono ad illeciti compiuti da pubblici ufficiali e da incaricati di pubblici servizi, tra cui, ad esempio, quelle di cui agli artt. 317 - "Concussione", 323 - "Abuso d'ufficio" e 328 - "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione" c.p.

Sotto il profilo disciplinare, il perito è soggetto alla responsabilità connessa all'albo professionale di appartenenza; la disomogeneità tra il ruolo e la funzione svolti dall'estimatore e quelli del consulente tecnico d'ufficio nei sensi testé illustrati induce, invece, a ritenere non operante la normativa di cui agli artt. 19 e ss. disp. att. c.p.c., dettati in punto di vigilanza dell'attività dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari, come, altresì, comprovato dalla sua collocazione sistematica.

Secondo la distinzione tradizionale, come operata tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, la prestazione del professionista intellettuale ed, in particolare, del professionista tecnico era da considerare quale obbligazione di mezzi e non di risultato, conseguendone che al debitore era richiesto soltanto di porre in essere un'attività finalizzata al perseguimento dell'interesse del cliente, svolgendo il suo incarico con perizia, con la diligenza richiestagli dalla fattispecie ed osservando le leges artis. Dal canto suo, il cliente era chiamato a provare non soltanto l'inadempimento del professionista, ma anche la colpa, nonché il danno sofferto ed il nesso di causalità; il professionista, dal canto suo, poteva avvalersi della prova liberatoria consistente nel dimostrare che l'imperfetta esecuzione della prestazione era dovuta a causa a lui non imputabile. Negli ultimi trenta anni si è assistito ad una notevole evoluzione nel rapporto tra prestazione intellettuale e responsabilità: invero, la giurisprudenza ha, inizialmente, individuato alcune particolari prestazioni professionali rispetto alle quali ravvisare la sussistenza di un'obbligazione di risultato (in campo medico, il riferimento è agli interventi considerati di facile esecuzione; v. Cass. III, n. 103/1999; si veda, altresì, con riguardo alla responsabilità dell'avvocato Cass. III, n. 16032/2002), per, poi, giungere all'abbandono definitivo della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (v. in tal senso Cass. S.U., n. 577/2008).

L'errore nella stima ed il risarcimento danni.

Nell'ipotesi in cui l'esperto stimatore abbia commesso errori ad es. nelle misurazioni a lui commissionate indicando nella propria relazione estensioni e, quindi, valori economici difformi da quelli reali, ovvero abbia fornito informazioni erronee circa la sanabilità o meno di abusi edilizi riscontrati, ovvero ancora sullo stato di occupazione dell'immobile pignorato e così via, ci si chiede se l'aggiudicatario goda della tutela risarcitoria ed entro quali limiti.

Come dianzi detto, la S.C. ha riconosciuto che tale soggetto, una volta assunto l'incarico, è equiparabile al CTU, conseguendone l'applicabilità dell'art. 64 c.c.; inoltre, Cass. n. 2359/2010 afferma che l'erronea valutazione fornita dall'esperto in sede di determinazione del valore dell'immobile da aggiudicare all'asta può assumere la valenza di un “colposo elemento perturbatore” tale da alterarne in modo significativo la fissazione. Sul presupposto che la partecipazione ad un incanto (ed in generale ad una vendita coattiva) non costituisca attività aleatoria – invero, ogni partecipante si determina alla propria offerta sulla base delle caratteristiche dell'immobile e del suo interesse a rendersene aggiudicatario (nutrendo, peraltro, un legittimo affidamento nel corretto operato degli ausiliari del giudice dell'esecuzione) – è, senz'altro, prospettabile una responsabilità extracontrattuale del perito di stima, laddove sia accertata l'effettiva sussistenza di dolo o colpa nello svolgimento dell'incarico, nonché la rilevanza della condotta in termini di significativa alterazione della situazione reale dell'immobile destinato alla vendita e la sua incidenza causale nella determinazione del consenso degli acquirenti (v. in tal senso Cass. n. 13010/2016).

L'inesatta esecuzione da parte del professionista della prestazione dovuta, non dipesa da caso fortuito o forza maggiore, comporta dunque l'eventuale sostituzione dell'originaria obbligazione con quella nuova di risarcire gli acquirenti dei danni sofferti come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Il danno, in particolare in caso di sovrastima, secondo la prevalente giurisprudenza non si concretizza nella divergenza intercorrente tra l'importo corrisposto dall'aggiudicatario dell'immobile ed il valore di mercato dello stesso, bensì nella “minore differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita” (v. Cass., n. 2359/2010): in sostanza, il compratore che deciderà di rivendere il cespite potrà lamentare ex art. 1223 c.c. di aver sofferto un danno patrimoniale qualificabile come lucro cessante quale conseguenza del comportamento antigiuridico dell'esperto stimatore. La S.C. fa riferimento alla cd. teoria differenziale, che pone l'accento sulla differenza tra la situazione patrimoniale effettiva in cui il soggetto si trova e quella ipotetica in cui si sarebbe trovato qualora non si fosse verificato: il danno risarcibile consiste, dunque, nella sofferenza patrimoniale provocata dall'evento lesivo nella sfera giuridica del danneggiato e quantificabile nel mancato guadagno qualora l'aggiudicatario si determinasse a rivendere ad altri il bene sovrastimato.

Nella giurisprudenza di merito, è stata, anche di recente, affermata la natura extracontrattuale della responsabilità dell’esperto stimatore, ritenuta equiparabile – anche in punto di elemento soggettivo – al peculiare regime di responsabilità del consulente tecnico d’ufficio. In particolare, il tribunale di Torino con sentenza dell’11.9.2020 si è dichiarato favorevole all’applicazione in via analogica della speciale limitazione di responsabilità di cui all’art. 64 c.p.c. anche all’ausiliario nominato ai sensi dell’art. 569 c.p.c., concludendo che lo stesso, in caso di erronea esecuzione degli atti che gli sono richiesti, può essere ritenuto responsabile solo laddove la condotta sia connotata da “colpa grave”, e quindi esclusivamente nelle ipotesi in cui egli abbia espletato l’incarico con grave ed inescusabile negligenza oppure in modo imperito. In particolare, nella fattispecie all’attenzione del Tribunale, l’aggiudicatario di un immobile oggetto di procedura esecutiva agiva contro l’esperto stimatore al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c. A sostegno della richiesta risarcitoria, l’attore deduceva di essersi interessato all’acquisto del bene in ragione della differenza tra il valore di mercato indicato nella perizia redatta dall’esperto e il prezzo indicato quale base d’asta, e di avere scoperto solo successivamente, dopo l’aggiudicazione, che la valutazione effettuata dall’esperto era di gran lunga superiore all’effettivo valore di mercato dell’immobile staggito. Per tale ragione, chiedeva l’accertamento della responsabilità aquiliana dell’ausiliario del giudice, con conseguente condanna alla liquidazione, in proprio favore, di un importo pari alla differenza tra il (maggior) valore indicato nella perizia di stima e il (minor) valore di mercato individuato dal proprio perito, oltre alla refusione delle spese sostenute nel corso della procedura. Il tribunale, all’esito dell’istruttoria, rigettava la domanda poiché l’attore non aveva idoneamente provato la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2043 c.c.; al contrario, nel corso del giudizio era emerso che il geometra incaricato aveva correttamente individuato i parametri di riferimento, oggettivi, per effettuare la valutazione del bene, e la condotta diligente, consistita appunto nell’essersi attenuto a detti valori, escludeva qualsivoglia profilo colposo rilevante ai fini della invocata responsabilità.

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