Memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. per responsabilità a carico dell'intermediario dei titoli derivante dalle notizie false contenute nel prospetto informativoInquadramentoCome già indicato nella formula Comparsa conclusionale per responsabilità a carico dell'emittente dei titoli derivante dalle false notizie false contenute nel prospetto informativo cui per la prima parte integralmente si rimanda, la materia della responsabilità prospetto informativo è disciplinata dagli artt. 94 ss. T.U.F., i quali rappresentano l'attuazione in Italia della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE. Secondo la citata norma del T.U.I.F., il prospetto deve contenere “tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti” (cfr. art. 94 comma 2 T.U.I.F.). Durante la disamina della fattispecie nel presente commento sarà esaminata, nello specifico, la natura della responsabilità dell'intermediario nel collocamento di titoli pubblicizzati a mezzo di prospetto informativo non veritiero. Nel presente atto, nell'ambito del giudizio iniziato dal cliente/investitore per ottenere l'annullamento di negoziazioni in titoli da parte del proprio intermediario in conflitto di interessi, la parte deposita ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. I termine, la memoria illustrativa della propria posizione difensiva. In particolare, premesso che i titoli in oggetto erano stati negoziati prima dell'immissione sul mercato, quindi in assenza di adeguate informazioni per i clienti, anche perché destinati inizialmente ai soli investitori istituzionali - per cui più rischiosi - la parte si sofferma sul riparto dell'onere della prova, più lieve sull'investitore in caso di violazione da parte dell'intermediario dell'obbligo di astenersi dall'operazione. FormulaTRIBUNALE DI .... R.G.... Giudice .... Udienza .... Memoria ex c.p.c. art. 183, comma 6, n. 1. PER il Sig. .... rappresentato e difeso dall'Avv. .... - attore – CONTRO Società di intermediazione .... in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. .... - convenuta – ********* Con atto di citazione, notificato il ...., il Sig. .... avendo acquistato obbligazioni Alimentari nel corso dell'anno ...., che riteneva viziati e privi delle qualità promesse, convenne in giudizio la Società di Intermediazione, ritenendola responsabile per avere agito in conflitto di interessi e per avere violato gli obblighi informativi dovuti nei suoi confronti in ordine alla inadeguatezza delle operazioni di investimento. Per tali ragioni chiedeva dichiararsi i contratti di acquisto nulli o, in subordine, di annullarli o di risolverli e di condannare la Società di Intermediazione alla restituzione del denaro impiegato per le due operazioni che avevano avuto esito negativo; in subordine, chiedeva di accertarne la responsabilità e, di conseguenza, di condannarla al risarcimento del danno consistente nella differenza tra il valore del denaro impiegato per l'acquisto e il valore attuale dei titoli. In data ...., si costituiva la convenuta, la quale chiedeva rigettarsi integralmente la domanda poiché assolutamente infondata in fatto ed in diritto. All'udienza del ...., il Giudice concedeva i termini di cui al c.p.c. art. 183, comma 6, rinviando la causa al giorno .... Con il presente atto il Sig. .... come sopra, nel riportarsi ai propri scritti difensivi ed alla documentazione allegata e nell'impugnare tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, alla luce delle considerazioni svolte da parte avversa nell'atto di costituzione, ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni in DIRITTO Come già evidenziato nell'atto introduttivo del presente procedimento, il TUIF, i cd. “Patti Chiari” ed il Regolamento di intermediazione elencano una serie di obblighi informativi in capo all'intermediario imponendo allo stesso la raccolta di una serie di informazioni nei confronti del cliente al fine di calibrare la propria prestazione. La disciplina, dopo aver enunciato il dovere di diligenza, correttezza e professionalità nella cura degli interessi dell'investitore e dopo aver posto a carico dell'intermediario il preliminare obbligo di pubblicare e trasmettere un documento contenente informazioni circa le proprie attività e la relativa regolamentazione, nonché circa il proprio eventuale gruppo di appartenenza, stabilisce una serie di regole legali, per la gran parte volte a disciplinare la prestazione dei servizi ipotizzati nel contratto: l'intermediario deve preventivamente acquisire, sulla situazione finanziaria del cliente, le informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività, deve tenere costantemente informato il cliente sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni e su qualsiasi altro fatto necessario per il compimento di scelte consapevoli, non deve consigliare ne' effettuare operazioni con frequenza non necessaria o di dimensioni inadeguate alla situazione finanziaria del cliente, non può, salvo espressa autorizzazione scritta, effettuare con il cliente o per suo conto operazioni nelle quali egli abbia, direttamente o indirettamente, un interesse conflittuale e deve dotarsi di adeguate procedure di controllo interno. In relazione al caso di specie la Società di Intermediazione ha violato le disposizioni sopra ricordate. Invero, la convenuta ha suggerito, e poi direttamente eseguito in veste di controparte, operazioni nelle quali aveva un interesse conflittuale con quello del cliente. Inoltre la Società di Intermediazione non ha acquisito tutte le informazioni relative al profilo del cliente e alla sua propensione al rischio, nonché fornito al cliente tutte le adeguate informative in merito alle caratteristiche dei titoli, tanto più che questi ultimi furono negoziati prima dell'immissione sul mercato, quindi in assenza di adeguate informazioni per i clienti, anche perché destinati inizialmente ai soli investitori istituzionali, per cui più rischiosi. In tale ottica la Banca non ha adempiuto all'obbligo di informativa, nei confronti del cliente, dei rischi specifici legati all'acquisto dei titoli, a nulla rilevando che tali titoli fossero stati negoziati da altri Istituti e non fosse noto lo stato di default della società emittente, trattandosi comunque di titoli ad alto rischio, per i quali la convenuta avrebbe dovuto agire con la massima prudenza. Al riguardo è stato precisato che la valutazione della Società di Intermediazione va condotta in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le informazioni di cui l'intermediario sia in possesso, atteso che l'obbligo di quest'ultimo di assumere tali informazioni è strumentale all'adempimento dell'obbligo informativo nei confronti del cliente. In tale ottica, non è rilevante né decisivo che il cliente investa abitualmente in titoli o abbia precedentemente acquistato titoli ad alto rischio, perché tali circostanze non sono sufficienti a considerarlo operatore qualificato. In conclusione lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra l'intermediario e il cliente implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per il cliente di assumere direttamente, da altre fonti, informazioni sulla rischiosità dei titoli. Alla luce di ciò consegue un obbligo risarcitorio in capo alla Banca, la quale dovrà provare di avere adempiuto a tutti gli adempimenti necessari per evitare l'insorgenza del dovere di astensione, anche in considerazione del principio, consolidato, secondo cui in presenza dell'obbligo di astensione sul cliente non grava l'onere della prova del nesso di causalità. [1]> Inoltre, è condizione indefettibile della risarcibilità del danno la sussistenza del nesso di causalità tra violazione della norma comportamentale da parte dell'intermediario e danno subito dall'investitore, e che, in caso di conflitto di interessi o di investimento inadeguato, non è onere dell'attore provarla, poiché tale nesso causale èin re ipsae comporta sempre il risarcimento pieno del danno. [2] CONCLUSIONI Alla luce di tutto quanto testè evidenziato, si insiste affinchè l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere la domanda, così come formulata nell'atto di citazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione. Luogo e data .... Firma Avv. .... [1] Cass. I, n. 22147/2010. [2] Corte d'Appello Trieste II, sentenza 18 dicembre 2014 n. 730. CommentoFunzione del prospetto informativo Si rimanda integralmente alla formula Comparsa conclusionale per responsabilità a carico dell'emittente dei titoli derivante dalle false notizie false contenute nel prospetto informativo. Natura della responsabilità Premesso il contenuto dell'art. 94 T.U.I.F. comma 8 per cui “L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso”, analizzata nella più volte menzionata formula sulla responsabilità dell'emittente, nel presente commento occorre soffermarsi sul disposto del comma 9 della citata norma che recita: “La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma precedente”. Si tratta di una previsione che, secondo la più consolidata dottrina che si è occupata dell'argomento, contempera, da un lato, l'esigenza per cui, escludendo una forma di responsabilità oggettiva e commisurandola, invece, alla colpa dell'operatore professionale, evita di scoraggiare l'attività di intermediazione e favorisce l'espansione del mercato, e, dall'altro, l'esigenza di un modello di responsabilità idoneo a rendere maggiormente costosa la disobbedienza ai precetti di trasparenza, anche in capo ai responsabili del collocamento, che sono gravati della prova liberatoria di aver adottato ogni cautela utile a evitare che l'investitore fosse influenzato da una falsa prospettazione dei ricavi. Di qui, nella menzionata prospettiva di bilanciamento degli interessi (tutela degli investitori e non irrigidimento del mercato), il legislatore ha introdotto un temperamento alla rigidità della responsabilità parziaria, gravando il responsabile del collocamento di un controllo generale sui contenuti del prospetto. Nella prospettiva giudiziale l'attore deve, quindi, selezionare le specifiche azioni od omissioni costituenti fatti illeciti distinti che abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (comma 8 dell'art. 94 cit.), mentre spetterà invece al convenuto determinare la gravità della rispettiva colpa al fine di ridurre (o escludere) la quota di responsabilità delle azioni ad esso riferibili. L'art. 94, comma 9 TUF, ferma la prova liberatoria dell'”ogni diligenza”, grava infatti quest'ultimo soggetto della “responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole”. In altri termini, l'intermediario responsabile del collocamento è solidalmente responsabile, ex lege, di ogni danno connesso al falso in prospetto. La solidarietà passiva si traduce in un diritto potestativo in capo al creditore di esigere nei confronti del debitore solidale l'intero pagamento. Ne segue, come è naturale, l'inderogabilità della disposizione da parte dei debitori. In sintesi, l'assunzione generale di responsabilità da parte dell'emittente (in via volontaria) e del responsabile del collocamento (per via legislativa) sulla veridicità dei dati contenuti nel prospetto riduce i rischi di inefficienza e iniquità che si accompagnano alla fattispecie di responsabilità pro quota introdotta dall'art. 94, comma 8 T.U.I.F. Quanto alla natura della responsabilità propria dell'intermediario finanziario per prospetto non veritiero, intanto, va esclusa qualunque responsabilità in caso di mancata prestazione del servizio di consulenza ai sensi del citato art. 94 commi 8 e 9. Invero, “In tema di intermediazione mobiliare, la pubblicazione del "prospetto informativo" è prevista nelle ipotesi di sollecitazione all'investimento, ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2, d.lgs. n. 58/1998 (nel testo "ratione temporis" vigente), caratterizzate per essere l'offerta comunque rivolta, secondo lo schema dell'art. 1336 c.c., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati. Quando, invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di "servizi di investimento" (art. 1, comma 5, t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli art. 21 del d.lgs. n. 58/1998 e 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. grey market, cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente “(cfr. Cass. I, n. 18039/2012; Cass. I, n. 8733/2016; ma nello stesso senso Tribunale Bari, IV, 08 luglio 2010, n. 2496 per cui “Nella "sollecitazione" all'investimento in servizi e strumenti finanziari si ha un'offerta standardizzata o comunque un messaggio promozionale rivolto al pubblico indistinto, laddove nella "negoziazione" la Banca presta invece un servizio in virtù del quale il cliente può accedere ai mercati finanziari per acquistare o vendere uno specifico strumento finanziario. In quest'ultimo ambito, dunque, l'Intermediario è mero esecutore di ordini impartiti dal cliente, senza essere onerato dal prestare alcuna forma di consulenza, che infatti è dovuta (e, di conseguenza, remunerata) solo se viene pattuito lo specifico ed autonomo servizio di consulenza. Pertanto, soltanto l'attività di "sollecitazione all'investimento" prevede, a carico dell'emittente, dell'offerente e dei responsabili del collocamento, particolari obblighi informativi tra i quali, la pubblicazione e la consegna del "prospetto informativo", mentre nessuna prescrizione analoga è dettata in materia di mera "negoziazione" dei titoli del mercato mobiliare”). Partendo, poi, dall'affermazione per cui le notizie incorporate nel prospetto con riguardo all'emittente ed ai valori mobiliari da questo emessi debbono essere considerate come informazioni proprie (anche) dell'intermediario, che assumerà per le stesse la qualifica di insider- ovvero di soggetto che, avendo accesso alle informazioni riservate interne all'impresa, nonché relative al mercato in cui la stessa impresa opera, è in grado ed anzi in dovere di controllarle per consentire all'investitore la scelta più adeguata - se ne deduce un modello di responsabilità fondato sulla colpa, che introduce una inversione dell'onere della prova a carico del convenuto/intermediario. Anche se – a tutela dell'investitore per i casi di emittente incapiente - la responsabilità dell'intermediario è sottratta al regime di responsabilità parziaria e ricondotta nell'ambito della regola della solidarietà, con la conseguenza che l'intermediario responsabile potrà essere chiamato a rispondere dell'intera perdita subita dall'investitore a causa di illeciti commessi anche da altri soggetti, nel contempo consentendo al responsabile del collocamento di agire in regresso nei confronti degli effettivi responsabili dell'illecito. In particolare la tesi della responsabilità precontrattuale Secondo una datata ma ancora valida ricostruzione della fattispecie da parte della Corte di Appello di Milano (decisione del 02 febbraio 1990), “La responsabilità da prospetto ha natura precontrattuale e grava sugli emittenti, sui sottoscrittori del prospetto e sulla banca che provvede al collocamento dei valori mobiliari. La banca intermediaria incaricata del collocamento dei valori mobiliari presso il pubblico dei risparmiatori è gravata dal dovere di buona fede, dal quale derivano gli obblighi di informazione nei confronti dei sottoscrittori dei titoli; verso costoro la banca risponde per le inesatte notizie sui dati di bilancio dell'emittente, qualora non abbia preventivamente richiesto alla medesima ulteriori dati e notizie, dalla conoscenza dei quali sarebbe stato agevole rilevare i vizi del prospetto informativo e, di conseguenza, prevedere il dissesto della società. Nella responsabilità da prospetto la quantificazione del danno risarcibile deve tenere presente il danno emergente, rappresentato dal valore dei titoli sottoscritti, ed il lucro cessante calcolato con riguardo al reddito che il risparmiatore avrebbe potuto ottenere da forme alternative di investimento alle quali avrebbe fatto ricorso” ( ma vedi da ultimo anche cfr. Cass. II, n. 6587/2017). Apparenza del diritto: inapplicabilità all'intermediario finanziario Come chiarito in sede di modalità di conclusione del contratto di investimento in valori mobiliari proposti in seno ad un'offerta pubblica, l'accettazione del prospetto non ammette modifiche da parte dell'investitore né interventi migliorativi da parte dell'intermediario. Se ne deduce come chiarisce la Suprema Corte di Cassazione (Cass. I, n. 3625/2016), che, ove mai la sottoscrizione di un fondo comune mobiliare possa comportare un rendimento garantito, questo dovrebbe necessariamente essere previsto nel prospetto, attesa la disciplina, a rilevanza pubblicistica, sancita nelle norme richiamate; dall'altro lato, nessuna modificabilità sussiste per il prospetto, redatto dall'offerente ed approvato dalla Consob, restando all'investitore solo la facoltà di aderire oppure no. Il promotore finanziario, dunque, secondo il meccanismo posto dal d.lgs n. 58/1998, artt. 94 e 95, per definizione non partecipa alla determinazione del contenuto negoziale e non è in grado, di propria iniziativa, di introdurre clausole che determinino deviazione dalla disciplina del modello invariabile predisposto nel prospetto informativo: onde, a fronte della ricordata disciplina, ove il promotore prometta rendimenti o altri trattamenti più vantaggiosi rispetto a quelli indicati nel prospetto, il terzo contraente non può invocare i principi dell'apparenza, in particolare la propria condizione soggettiva di buona fede, per farne discendere conseguenze a sè favorevoli, vincolando ad essi l'offerente, vertendo egli in una condizione di colpa inescusabile. In conclusione, come da richiamata decisione, “Il soggetto, qualificabile come terzo nei confronti dell'intermediario finanziario, che concluda con il promotore un contratto dal contenuto diverso da quello indicato nel prospetto versa in uno stato di colpa inescusabile e non può invocare nei confronti dell'intermediario finanziario i principi della rappresentanza apparente per far valere le condizioni contrattuali che abbia indicato quest'ultimo ma che siano diverse e più favorevoli da quelle individuate nel prospetto”. Il danno risarcibile Come chiarito, nell'ambito della formula Atto di citazione per risarcimento danni derivanti da condotta negligente dell'intermediario finanziario, “L'inosservanza dei doveri di comportamento posti a carico della banca dalle norme del t.u. n. 58/1998 non comporta, in difetto di espressa previsione in tal senso, effetti di invalidità del contratto, bensì soltanto conseguenze risolutorie e risarcitorie” (Tribunale Bari, II, 27 febbraio 2007, n. 540),salva l'ipotesi della frode alla legge (cfr. Tribunale Milano, VI, 20 marzo 2006, n. 3575 “La violazione delle norme sulla sollecitazione all'investimento tramite la c.d. “offerta indiretta” è idonea a fondare una declaratoria di nullità dei contratti per violazione del superiore principio della integrità dei mercati, oltre che per la prospettabilità di un'ipotesi di negozio in frode alla legge”). Per la misura del risarcimento dei danni cui è tenuto l'intermediario finanziario, va ribadito quanto già affermato in tema di risarcimento dei danni da omessa prospettazione del rischio, ovvero che “Il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, solo se non risulti che, dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio; nel qual caso, il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità”. Cass. I, n. 28810/2013). Dunque, solo la prova del mancato rendimento derivante dall'impiego di titoli più redditizi darebbe luogo in favore dell'investitore anche della liquidazione del lucro cessante. Il concorso colposo dell'investitore Quanto all'ipotesi che l'investitore sia stato allertato da notizie giornalistiche contrarie al dettato del prospetto informativo e successivo alla sua pubblicizzazione, ha sostenuto la Corte appello Milano, del 24/12/2012, n. 4201 che ”Non può ravvisarsi una condotta negligente o infedele degli investitori che abbia contribuito alla causazione del danno ex art. 1227 c.c. in relazione a notizie di stampa idonee a sollevare perplessità sui profitti che l'operazione poteva assicurare, ma non ad evidenziare falsità dei dati del prospetto o omissioni di decisive informazioni” . La decisione della Corte, seppure riguardante un caso particolare, dà la misura del valore pubblicitario e di garanzia del prospetto informativo, in contrasto al quale non è stata ritenuta sufficiente una iniziativa giornalistica di generico discredito dell'emittente e di diffusione non adeguatamente ampia. Sanzioni amministrative a carico dell'intermediario finanziario Non solo l'emittente ma anche l'intermediario finanziario in caso di violazione del disposto dell'art. 94 T.U.I.F. è soggetto a sanzioni amministrative per le quali il dato puramente psicologico non è considerato, salva la valutazione del rispetto delle procedura normativa di collocamento del prodotto. Invero, “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il d.lgs. n. 58/1998 individua una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate su mere condotte considerate doverose, sicché il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazione dell'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suitas" della condotta inosservante, per cui, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della l. n. 689/1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass. I, n. 4114/2016). In tale ambito, il principio di tipicità e di riserva di legge fissato dall'art. 1 della l. n. 689/1981 impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare. In punto di regole processuali, poi, “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità degli autori materiali della violazione, anche ove abbiano commesso il fatto in concorso tra loro, e quella delle persone giuridiche chiamate a risponderne, sia quali coobbligate solidali, ai sensi dell'art. 6 l. n. 689/1981, sia in proprio, ai sensi dell'art. 187 ter d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, danno luogo ad una pluralità di rapporti autonomi. Ne consegue che, nel procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 187 septies del d.lgs. n. 58 cit., non è configurabile un litisconsorzio necessario, ma un litisconsorzio facoltativo tra i predetti soggetti, essendo ciascuno di essi legittimato a spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio promosso dagli altri, e soccorrendo, al fine di evitare un contrasto di giudicati nel caso in cui vengano proposte separate opposizioni, le ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti”. (Cass. S.U., n. 20935/2009). |