Comparsa conclusionale per responsabilità a carico dell'emittente dei titoli derivante dalle notizie false contenute nel prospetto informativo

Maria Carolina De Falco

Inquadramento

La materia della responsabilità prospetto informativo è disciplinata dagli artt. 94 ss. d.lgs. n. 58/1998, i quali rappresentano l'attuazione in Italia della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

Secondo la citata norma del T.U.I.F. il prospetto deve contenere “tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti” ( cfr. art. 94 comma 2 T.U.I.F.).

Durante la disamina della fattispecie – anche con riguardo alla formula “Atto di citazione per risarcimento danni per omessa prospettazione del rischio da parte dell'intermediario finanziario” - si individueranno i possibili soggetti cui imputare la responsabilità, i vari profili della stessa, la sua natura, nonché ulteriori profili di tutela dell'investitore.

Nel caso del presente atto, all'esito del giudizio l'attore - che aveva subito ingenti perdite per aver investito denaro in titoli negoziati su mercati finanziari – con la presente comparsa conclusionale, dopo aver riepilogato i principali fatti di causa e le risultanze istruttorie ( esiti della CTU contabile svolta), insiste per ottenere, in forza del disposto dell'art. 94 T.U.I.F., da un lato l'annullamento delle singole negoziazioni, e dall'altro, il risarcimento dei danni da parte della banca emittente, che aveva omesso di effettuare i necessari controlli sulla veridicità ed affidabilità delle informazioni contenute nel prospetto informativo.

Formula

TRIBUNALE DI ....

R.G....Giudice....Udienza....

COMPARSA CONCLUSIONALE

PER

Finanziaria .... in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ....,

- attrice

CONTRO

Banca .... in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ....

- convenuta

FATTO

Con atto di citazione notificato il ...., la Finanziaria conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di .... la Banca .... adducendo di aver sottoscritto, in data ...., azioni emesse a seguito di un aumento di capitale del citato istituto di credito, offerte in borsa sulla scorta di un prospetto informativo recante una rappresentazione della situazione patrimoniale rivelatasi poi non veritiera.

Chiedeva perciò che il contratto di sottoscrizione fosse annullato e che, in ogni caso, l'istituto di credito convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni che quantificava in complessivi euro ....

Si costituiva la Banca, la quale chiedeva rigettarsi la domanda poiché infondata in fatto e diritto.

All'udienza del .... venivano raccolte le prove testimoniali.

All'esito, il Giudice ordinava CTU tecnico-contabile.

All'udienza del .... il Giudice riservava la causa a sentenza, concedendo termini di cui al c.p.c. art. 190 per il deposito delle comparse conclusionali.

Tutto ciò premesso, l'attrice, come sopra, nell'impugnare ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, si riporta ai propri atti di causa, chiedendo l'integrale accoglimento della domanda, come da atto di citazione, anche alla luce delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

Come già evidenziato precedentemente a norma del TUF, art. 94, comma 8, l'emittente responsabile delle informazioni contenute nel prospetto informativo risponde dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel relativo documento. L'emittente, tuttavia, può esimersi da responsabilità provando di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

Alla luce della citata norma pertanto l'emittente, per andare esenti da responsabilità, non può limitarsi a provare di aver fatto affidamento sulle informazioni ricevute ma deve dimostrare di averle puntualmente controllate, verificandone l'attendibilità.

In relazione al caso di specie, dall'istruzione probatoria, ed in particolare dalla disposta CTUtecnico-contabile, risulta chiaramente sia l'esistenza di una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca nel prospetto di offerta pubblica delle azioni sottoscritte dall'attrice, sia l'imputabilità di tale falsa rappresentazione a "leggerezza, superficialità, disattenzione" di chi ebbe a redigere i dati riportati in quel prospetto.

Invero, in situazioni come quella in esame, ovvero in caso di offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di strumenti finanziari, nessuna trattativa è concepibile e l'aderente all'offerta è in grado di determinare la propria scelta contrattuale non già sulla base di un'interlocuzione diretta con la controparte, bensì unicamente alla luce delle informazioni reperibili sul mercato. Ragion per cui è necessario che l'offerente predisponga un prospetto informativo redatto secondo criteri ben determinati, soggetto a controllo da parte dell'autorità di vigilanza e destinato appunto a consentire al pubblico di compiere le proprie scelte d'investimento o disinvestimento in maniera consapevole.

In applicazione di detti principi, la responsabilità in questione è imputabile all'agente, non solo qualora egli abbia operato con dolo, ma anche se la violazione delle regole disciplinanti il prospetto d'offerta sia frutto di colpa, essendo stato esso compilato con negligenza o imperizia in modo difforme dal dovuto.

Ove, quindi, vi sia stata violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo che correda l'offerta, trattandosi di regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti per consentire a ciascuno di essi la corretta percezione dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli, si configura un'ipotesi di violazione del dovere di neminem laedere e, per ciò stesso, la possibilità che colui al quale tale violazione è imputabile sia chiamato a rispondere del danno da altri subito a cagione della violazione medesima secondo i principi della responsabilità aquiliana.

Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha precisato che la responsabilità da prospetto non veritiero è conseguenza di un illecito aquiliano autonomo in quanto la responsabilità nasce all'atto della propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false o fuorvianti. [1]

In tali casi il danno è quello prodotto dall'aver acquistato beni aventi un valore diverso ed inferiore rispetto a quanto le informazioni ricevute dall'acquirente avrebbero fatto ragionevolmente supporre: cioè di aver acquistato ad un prezzo che dichiaratamente presupponeva un determinato valore, risultato poi invece inferiore.

Dunque, riguardo al caso di specie l'attore secondo i principi sopra elencati ha puntualmente assolto al suo onere probatorio, dando piena e puntuale prova sia del danno che del nesso causale.

Viceversa, la convenuta non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, ovvero non ha dato prova di essersi adeguata ai precetti di diligenza richiesti così come sopra evidenziati.

Di talché l'assoluta fondatezza della domanda ed il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni richiesti.

Tutto ciò premesso, l'istante, come sopra, nel riportarsi ai propri atti di causa

CONCLUDE

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta, voglia così provvedere:

- accertare e dichiarare la responsabilità della Banca .... quale soggetto emittente, per aver fornito informazioni inesatte con il relativo prospetto informativo in occasione dell'aumento di capitale e per l'effetto:

- annullare il contratto di sottoscrizione del .... e per l'effetto:

- condannare la Banca .... a risarcimento dei danni in favore della Finanziaria .... determinati in Euro ...., oltre accessori di legge.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione.

Luogo e data....

Firma Avv. ....

[1] Cass. S.U., n. 8034/2011.

Commento

Funzione del prospetto informativo.

Quanto all'ambito applicativo delle disposizioni in commento, preme chiarire che “La sollecitazione all'investimento in azioni è sottoposta agli obblighi previsti dagli art. 94 e 95 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 richiedendo, quindi, la predisposizione, da parte del proponente l'investimento, di un prospetto informativo destinato alla pubblicazione, secondo le prescrizioni formali indicate nel citato d.lgs. e nei regolamenti attuativi della Consob, solo se - in base al combinato disposto degli art. 94 e 95 citati e dell'art. 33 del reg. della Consob, adottato in virtù dell'art. 100 del medesimo d.lgs., con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successivamente modificato - le azioni messe in vendita abbiano un valore complessivo superiore a 40 mila euro e l'offerta sia destinata ad un numero di soggetti superiore a duecento” (Cass. II, n. 14939/2008).

Il prospetto informativo è un documento attraverso il quale, chi intende effettuare una sollecitazione all'investimento e/o una quotazione di strumenti finanziari, comunica all'Autorità di vigilanza ed al mercato le caratteristiche dell'operazione che vuole realizzare e fornisce le informazioni che, a seconda delle peculiarità dei prodotti finanziari e degli emittenti, sono necessarie "affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti" ( art. 94 cit.); pertanto, in linea di massima, si ritiene che esso sia un documento incidente, contemporaneamente, sull'interesse individuale al rispetto dei principi di buona fede e correttezza - nella fase delle trattative che precedono la conclusione del contratto - e sull'interesse generale ad una corretta ed esaustiva informazione al pubblico degli investitori ed al mercato in genere.

Il prospetto deve indicare - anche in maniera sintetica: cfr. il comma 2 dell'art. 94 cit. che impone l'obbligo di una nota di sintesi, recante i rischi e le caratteristiche “essenziali” dell'offerta – i profili di redditività e sicurezza dell'investimento “in una forma facilmente analizzabile e comprensibile” ( art. 94 comma 2 cit.).

Il prospetto può essere considerato come lo strumento teso ad assicurare uno stock di informazioni standardizzato al quale il pubblico deve accedere, anche se esso non esaurisce l’obbligo informativo dell’intermediario in assenza di specifiche indicazioni sul prodotto ( cfr. App. Firenze II,  n.2379/2018 secondo cui “Nella intermediazione finanziaria la banca deve fornire al cliente un'informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari nè altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato”).

Esso costituisce la presentazione al mercato della società, secondo schemi predisposti dall'organo di controllo, consentendo una consapevole formazione della volontà contrattuale da parte dell'investitore e favorendo lo sviluppo di un clima di fiducia nel mercato finanziario da parte del pubblico dei risparmiatori-investitori.

Infatti, dal punto di vista dell'inquadramento del prospetto tra gli atti giuridici, “Nell'attività di intermediazione finanziaria, in forza dell'art. 94 t.u.f., l'offerta al pubblico di strumenti finanziari coincide con la comunicazione alla Consob e con la successiva pubblicazione del prospetto e configura un'offerta pubblica ai sensi dell'art. 1336 c.c., a cui l'investitore può solo aderire, senza apporre alcuna modifica, nemmeno per iniziativa del promotore finanziario(cfr. Cass. I, n. 3625/2016).

La Consob ha dettato il regolamento con Delib. 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni (peraltro, la materia era già oggetto di precedente regolamentazione in forza della Delib. Consob 26 agosto 1992, n. 6430) che all'art. 13, comma 4 ha imposto che l'adesione alla sollecitazione sia effettuata mediante la sottoscrizione del modulo scritto predisposto dall'offerente (la c.d. lettera di mandato), a tutela dell'investitore, che aderisce sulla base delle condizioni come preventivamente approvate dall'autorità di vigilanza.

Il contratto consensuale con effetto reale, pertanto, si perfeziona attraverso un procedimento a formazione progressiva, in cui la volontà espressa dal proponente con il prospetto è il documento di offerta al pubblico - primo atto del procedimento - che si conclude, al fine di produrre gli effetti suoi propri, con l'adesione dell'investitore espressa in forma adeguata (art. 1326, comma 4, c.c.).

Nella maggior parte dei casi è necessaria, stante la asimmetria informativa e di competenze tra l'emittente e l'investitore – soprattutto non professionale - l'assistenza di un intermediario o consulente, il quale sia in grado di filtrare le informazioni contenute nel prospetto fornendo al proprio cliente una chiave di lettura delle medesime.

Natura della responsabilità

Passando l'individuazione dei profili di responsabilità derivanti dall'inserimento all'interno del prospetto di informazioni alterate o false e dei soggetti in capo ai quali la responsabilità può essere ascritta, deve essere premesso che l'alterazione dei flussi informativi al mercato mediante la redazione di un prospetto falso è idonea a generare danni diffusi, tanto che la natura di tale responsabilità e la qualificazione di tali danni vanno analizzati, in primis, sulla scorta del dato normativo (art. 94, comma 8 TUF) il quale stabilisce che: “L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso”.

In base a tale formulazione della norma – che delinea una responsabilità parziaria dei vari soggetti cui è imputabile la diffusione dell'informazione inveritiera – la natura della responsabilità è stata fortemente discussa anche nella giurisprudenza di legittimità.

Da un lato, infatti, una prima posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza della sez. I, n. 14056/2010 assumeva che “In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l'emittente (nella specie l'istituto bancario) al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. verso chi ha sottoscritto le azioni del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte d'investimento del sottoscrittore”.

Secondo tale impostazione, dunque, rientrando nell'ampio genus della “culpa in contrahendo”, la natura della responsabilità da prospetto dell'emittente condividerebbe la natura della responsabilità contrattuale.

Successivamente, invece, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la decisione n. 8034/2011, statuendo che “La responsabilità da prospetto non veridico è conseguenza di un illecito aquiliano autonomo, che accomuna, in via solidale, non soltanto tutti i soggetti che abbiano materialmente provveduto alla sua redazione, ma anche quelli che ne abbiano successivamente fatto uso in sede di offerta pubblica o privato collocamento dei titoli in esso rappresentati, in quanto la responsabilità nasce all'atto della propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false o fuorvianti; ne deriva che la materiale illustrazione e consegna da parte dell'offerente del prospetto, di cui l'investitore assuma la non veridicità, integra ed esaurisce la condotta illecita del primo ed identifica il "locus commissi delicti" come il luogo in cui le condotte materiali descritte sono state tenute, in quanto l'azione illecita si consuma nel luogo in cui il prospetto viene diffuso, hanno dato una lettura diversa di tale forma di responsabilità – seppure sotto il profilo principale della giurisdizione - incentrando il momento lesivo non tanto – rectius non solo –nella compilazione del prospetto con informazioni non veritiere, quanto nella diffusione delle stesse derivanti dall'offerta al pubblico, dunque, sul divieto del neminem leadere.

Alcuni, hanno poi ipotizzato un'assimilazione della responsabilità dell'emittente a quelli che svolgono attività pericolose ex art. 2050 c.c. per la similarità di struttura in tema di prova liberatoria, visto che la prova di «aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare» la veridicità delle informazioni, richiama fortemente la dimostrazione di «aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno» di cui all'art. 2050 c.c., quasi che i concetti di «totalità» e di «idoneità» che caratterizzano l'art. 2050 c.c. trovino corrispondenza nell'«ogni diligenza» e nell'«assicurare» la conformità ai fatti delle informazioni.

Il diverso inquadramento della responsabilità, naturalmente incide principalmente sul riparto dell'onere della prova, e sulla valutazione del profilo soggettivo dell'emittente, che in ogni caso viene codificato dall'art. 94 comma 8, d.lgs. n. 58/1998 -T.U.I.F.

Discorso a parte merita, invece, la pubblicazione di un prospetto di quotazione.

Si ritiene, infatti, che non sussistano rapporti obbligatori precontrattuali tra l'emittente e gli investitori: con l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione in borsa o al mercato ristretto non si ha raccolta di nuovi mezzi finanziari da parte della società i cui titoli vengono ammessi alle contrattazioni ufficiali ed il prospetto informativo non è, pertanto, finalizzato a consentire la formazione di un giudizio degli investitori su una specifica operazione di finanziamento mediante appello al pubblico risparmio. L'ammissione a quotazione rappresenta, piuttosto, una forma di appello “mediato” al pubblico risparmio, nella misura in cui, rendendo più sicure ed efficienti le transazioni sui titoli della società richiedente, essa tende a precostituire occasioni favorevoli per il successo di future emissioni.

Mancando, quindi, un collocamento di titoli fra il pubblico, viene meno il presupposto (negoziale) perché si possano configurare appunto rapporti obbligatori (prenegoziali) tra la società e l'investitore.

Onere della prova in ordine alla domanda di risarcimento dei danni

Pervero, il problema della natura giuridica in parte sembra poter essere in parte defocalizzato, laddove si consideri che –extracontrattuale o contrattuale che sia – le locuzioni contenute nell'art. 94, più volte citato, fanno riferimento esplicito alla responsabilità del professionista, soprattutto nella parte in cui viene richiamata l'espressione “ogni diligenza” che pare intenda voler escludere i limiti di responsabilità codificati all'art. 2236 c.c. (che prevedono una responsabilità solo per dolo e colpa grave) e dunque, in positivo, una prova liberatoria incentrata sul rispetto di standard comportamentali attenutati, invece di quelli previsti dalla regola comune che, come noto, chiamano il professionista a rispondere anche per colpa lieve.

Infatti, l'emittente e il responsabile del collocamento, per andare esenti da responsabilità, non possono limitarsi a provare di aver fatto affidamento sulle informazioni ricevute ma devono dimostrare di averle puntualmente controllate, verificandone l'attendibilità.

In questa prospettiva, secondo la dottrina più accreditata, il giudizio di accertamento della illiceità della condotta o dell'omissione sembra doversi incentrare sulla valutazione dell'elemento soggettivo che viene, dunque, eletto a criterio di imputazione della responsabilità, con una importante peculiarità: il legislatore introduce una inversione testuale dell'onere della prova rispetto all'assetto delineato dall'art. 2697 c.c.

E, difatti, non è l'investitore danneggiato a dover provare l'inosservanza degli speciali standard informativi da parte dei soggetti interessati, bensì saranno costoro che dovranno dare la prova liberatoria imperniata sul comportamento diligente, con il rischio, fra l'altro, di dover sopportare i danni da “causa ignota”.

Dunque, l'attore deve provare il danno e il nesso causale, ma il convenuto può andare esente da responsabilità dimostrando di essersi adeguato al precetto che gli impone di conformarsi ad un dato modello.

Ciò consente di evitare l'accostamento – contrariamente a quanto sopra ipotizzato da alcuni - con una tipologia di responsabilità oggettiva (quale quella ex art. 2050 c.c.) ove danneggiante non può andare esente da responsabilità provando di essere stato diligente, bensì dimostrando che il danno non è derivato dalla sua attività ovvero dando la prova dell'interruzione del nesso di causalità.

Nesso di causalità e responsabilità parziaria

La norma dell'art. 94 introduce, contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato in una disciplina dominata dalla prospettiva prioritaria di tutela dell'investitore, non una responsabilità solidale ( che avrebbe garantito all'investitore maggiore solvibilità del responsabile qualunque fosse stato individuato, nonché un sollievo dal punto di vista processuale, evitando al creditore le difficoltà di esercitare una pretesa per ciascun debitore e per le rispettive quote), ma una responsabilità di tipo parziario, che pone quindi la questione dell'individuazione delle “parti di competenza” dei soggetti partecipanti alla formazione del prospetto e del relativo contributo nella causazione del danno.

Nella prospettiva giudiziale, l'attore deve quindi selezionare le specifiche azioni od omissioni costituenti fatti illeciti distinti che abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.

Spetterà, invece, al convenuto determinare la gravità della rispettiva colpa al fine di ridurre (o escludere) la quota di responsabilità delle azioni ad esso riferibili.

Nella prospettiva di bilanciamento degli interessi, il legislatore ha introdotto un temperamento alla rigidità della responsabilità parziaria, gravando il responsabile del collocamento di un controllo generale sui contenuti del prospetto.

L'art. 94 comma 9 T.U.I.F., ferma la prova liberatoria dell' “ogni diligenza”, grava infatti quest'ultimo soggetto della “responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole”.

In altri termini, l'intermediario responsabile del collocamento è solidalmente responsabile, ex lege, di ogni danno connesso al falso in prospetto.

La solidarietà passiva si traduce in un diritto potestativo in capo al creditore di esigere nei confronti del debitore solidale l'intero pagamento ( cfr. per maggiori approfondimenti la Formula “Atto di citazione per risarcimento danni per omessa prospettazione del rischio da parte dell'intermediario finanziario”.

Il riflesso sull'onere probatorio dell'investitore in termini di nesso di causalità è immediato.

Per ogni soggetto ritenuto responsabile, il danneggiato dovrà provare anche – ed evidentemente prevalentemente per presunzioni – il collegamento tra illecito e danno.

Il danno discende, infatti, in via diretta e immediata dall'omessa (o alterata) informazione che ha impedito agli investitori di autodeterminarsi consapevolmente.

La misura del risarcimento del danno

Quanto, poi, al problema della misura del risarcimento del danno, tenendo conto che la prospettiva della vittima – verso la cui tutela la materia è naturalmente protesa - è principalmente quella relativa al danno patrimoniale, la valutazione del Giudice deve riferirsi necessariamente in via oggettiva con riferimento a parametri economici.

Va, quindi, risarcita la differenza tra il prezzo corrisposto al momento della sottoscrizione o dell'acquisto degli strumenti finanziari e il valore che i titoli avrebbero raggiunto senza l'intervento dell'atto illecito.

Per evitare il ricorso a valutazioni equitative, il giudizio ipotetico può essere effettuato utilizzando quale prezzo di riferimento quello relativo agli strumenti finanziari immediatamente dopo che il falso in prospetto è stato reso pubblico.

A ciò andranno aggiunti i maggiori oneri sopportati dall'investitore (commissioni indebitamente pagate, maggiori oneri fiscali, ecc.) e decurtati gli eventuali vantaggi causalmente imputabili all'illecito (c.d. compensatio lucri cum damno).

Sanzioni amministrative a carico dell'emittente

La condotta illecita dell'emittente è valutata anche in via amministrativa.

Invero, come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea con una pronuncia pur conformata sulla precedente Direttiva ( 2001) ma valida anche per quella successiva (2003) “L'art. 21 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 28 maggio 2001, n. 2001/34/Ce, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che il legislatore nazionale prescriva, per il caso in cui i dati riportati sul prospetto pubblicato ai fini dell'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori si dimostrino inesatti o ingannevoli, sanzioni amministrative a carico non solo delle persone espressamente indicate come responsabili in tale prospetto, ma anche dell'emittente dei detti valori in via di ammissione alla quotazione ufficiale in borsa nonché, indistintamente, dei membri del consiglio di amministrazione di tale emittente, indipendentemente dal fatto che essi siano stati o meno designati come responsabili nel detto prospetto “(CGUE, I, 5 luglio 2007, n. 430).

Problemi di giurisdizione internazionale

Ai fini, poi, del riparto di giurisdizione laddove l'emittente il titolo o il valore mobiliare, abbiano sede o provengano dall'ambito europeo “L'art. 15 par. 1 Regolamento 44/2001/Ce, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, un ricorrente che, in qualità di consumatore, abbia acquistato un'obbligazione al portatore da un terzo professionista, senza che tra detto consumatore e l'emittente di tale obbligazione sia stato concluso un contratto – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare –, non può avvalersi della competenza prevista da tale disposizione né di quella sancita dall'art. 5 punto 1 lett. a) ai fini dell'azione esperita contro detto emittente e fondata sulle condizioni inerenti al titolo obbligazionario, sulla violazione degli obblighi di informazione e di controllo nonché sulla responsabilità derivante dal prospetto. Potrà esperirla, ex art. 5 punto 3, solo se tale responsabilità rientra nell'ambito della materia contrattuale di cui al punto 1 e la competenza spetterà al giudice del domicilio del ricorrente che potrà concretizzare il danno soprattutto se si verifica direttamente su un suo conto bancario presso una banca avente sede nell'ambito della sua competenza territoriale. Nell'ambito dell'esame della competenza giurisdizionale, ai sensi del Regolamento n. 44/2001, non è necessario procedere a un'istruzione probatoria dettagliata per quanto riguarda gli elementi di fatto controversi che sono pertinenti ai fini tanto della competenza quanto della sussistenza del diritto azionato. Il giudice adito può tuttavia esaminare la propria competenza internazionale tenendo conto di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto” (CGUE, IV, 28 gennaio 2015, n. 375).

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