Atto di citazione per risarcimento danni da sinistro stradale avvenuto in un'area antistante il cancello di accesso ai garages condominiali, con una situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblicaInquadramentoL'art. 3, n. 9 C.d.S. (d.lgs. n. 285/1992) definisce la circolazione come "il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada", norma che dalla uniforme impostazione giurisprudenziale, viene interpretata come includente anche le ipotesi di fermate o soste, ovvero di tutte le occasioni in cui sussista la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, sufficiente a creare quella condizione di pericolosità che rappresenta la ratio giustificativa del particolare regime di responsabilità previsto dall'art. 2054 c.c. Il concetto di circolazione stradale enunciato dall'art. di cui all'art. 2054 c.c., dunque, include anche la posizione di arresto e il posizionamento della veicolo su spazi destinati alla circolazione, sia le operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Con l'atto di citazione in commento un pedone chiede il risarcimento danni da sinistro stradale avvenuto in un'area antistante il cancello di accesso ai garages condominiali, con una situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. Viene, pertanto, esaminato all'interno se in un'area di proprietà privata aperta a un numero indistinto di persone che abbiano la possibilità di accedervi, si possano applicare le norme che regole l'assicurazione e la responsabilità da sinistri per danno cagionato da circolazione di un veicolo. FormulaTRIBUNALE DI .... 1 ATTO DI CITAZIONE Per il Sig. .... nato a .... il ..../..../...., residente in .... alla via .... n. ...., C.F. .... 2 elettivamente domiciliato in .... alla via .... n. .... presso lo studio dell'avv. .... 3, C.F. ....4, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax .... 5 o all'indirizzo di posta elettronica....@.... 6 espongono quanto segue. PREMESSO CHE 7 1) In data .... alle ore ...., l'odierno attore si trovava a percorrere a piedi Via.... lungo un viale accessibile a tutti, proveniente da ....e con direzione in.... quando veniva investito dall'autovettura .... tg. .... condotta da ....e assicurata con la compagnia ....s.p.a. 2) A seguito della collisione, l'odierno attore lamentava dolori .... e veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale .... di .... dove gli venivano diagnosticati .... come risultante da .... depositata in atti e apposito verbale del Pronto soccorso (doc. 1). 3) Con lettera raccomandata del ..../..../.... ricevuta il ..../..../.... (doc. 2) l'attore provvedeva a mettere in mora, ai sensi e per gli effetti dell' art. 145 Dlgs 209/2005, la Compagnia assicuratrice del danneggiante la quale, a seguito di perizia effettuata dal proprio medico di fiducia, non si dichiarava disposta a risarcire il danno all'istante eccependo che, essendosi il danno verificato in un luogo privato, non sussisteva ipotesi di sinistro rientrante nella copertura assicurativa. 4) Con lettera raccomanda del.... l'istante invitava la ....alla procedura di negoziazione assistita 8; ma la richiesta restava inevasa. IN DIRITTO 1) Sulla nozione di circolazione stradale La circolazione stradale viene definita dall'articolo 3, commi 1 e 9, del codice della strada con riguardo "al movimento, alla sosta o alla fermata del veicolo". Per l'operatività della garanzia di responsabilità civile obbligatoria è necessario che il veicolo si trovi su una strada di uso pubblico o sull'area ad essa equiparata, e che mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempre che esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo 9. Pertanto, rientra nella copertura assicurativa qualunque movimento del veicolo, essendo del tutto indifferente l'uso che se ne faccia, e neppure rileva la distinzione tra "movimento dell'intera massa del veicolo e movimento d'una sua parte". Non vi è dubbio che il legislatore abbia inizialmente dettato le norme sulla “circolazione dei veicoli” avendo riguardo al crescente fenomeno della circolazione sulle pubbliche vie. Tuttavia, altrettanto pacifico è che le medesime esigenze di tutela avverso l'intrinseca pericolosità della circolazione di un veicolo sussistono anche nelle ipotesi di circolazione di veicoli su spazi privati, qualora in tali spazi vi sia la frequente presenza di persone e veicoli, appartenenti a una platea indeterminati di soggetti. Per tale motivo, anche se la vigente normativa sull'assicurazione obbligatoria trova applicazione ai soli casi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, la giurisprudenza interpreta in maniera estensiva il concetto di "aree equiparate a strade di uso pubblico", per queste ultime intendendosi "tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico" 10. In conclusione, tutte le volte in cui l'area di proprietà privata siaaperta a un numero indistinto di persone, che abbiano la possibilità di accedervi, si applicano le norme sulla Rc auto e sul risarcimento del danno in caso di sinistro stradale. Nel caso di specie, possono trovare applicazione le regole sull'assicurazione e sulla responsabilità da sinistri in quanto la circolazione del veicolo è avvenuta in un'area condominiale antistante il cancello di accesso ai garage condominiali, con una situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. 2) Sulla nozione di scontro Giova precisare che, ai fini dell'applicazione delle regole sull'assicurazione e sulla responsabilità da sinistri stradali, nella fattispecie per cui è causa sussiste sia il requisito della "circolazione stradale", sia il requisito del "sinistro stradale". E invero, non esiste nel nostro ordinamento una definizione normativa. La Convenzione di Vienna del 1968 definiva il concetto di incidente stradale come un "evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone". La giurisprudenza ha ampliato tale nozione definendo in via generale il sinistro stradale come un avvenimento inatteso che determina un danno più o meno grave o turba un andamento previsto nella circolazione 11. Nel caso di specie, l'autovettura .... condotta e di proprietà di .... circolando in un'area aperta alla pubblica circolazione, fuoriusciva dalla propria corsia impattando contro il Sig..... il quale rovinava in terra, riportando lesioni del tipo ..... Pertanto, pur mancando uno scontro tra veicoli, la fattispecie in esame rientra nella nozione di incidente stradale. Tutto ciò premesso l'attore, come in epigrafe rappresentato, difesi e domiciliato CITA Il Sig. ....(C.F. ....), residente in .... Via .... n. .... e la ....Ass.ni (C.F./P.I.), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in .... Via .... n. ...., a comparire innanzi al Tribunale di <....>, nell'udienza del <....>, ora di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia così provvedere: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura .... tg.... in ordine alla produzione del sinistro descritto in premessa e, per l'effetto, - condannare, in solido tra loro, la .... in persona del legale rappresentante p.t., e .... in qualità di proprietario dell'autovettura.... tg.... al risarcimento dei danni subiti dall'attore, quantificati complessivamente nella somma di ..... Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. IN VIA ISTRUTTORIA Chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova e per i testi a fianco di ciascuno indicati: 1) «Vero che ....» – Sig. .... 2) «Vero che ....» – Sig. .... 3) «Vero che ....» – Sig. .... Si allegano: 1) verbale di Pronto soccorso e successiva documentazione medica; 2) Racc. a/r datata.... ex art. 145 e 148 D.Lgs. n. 209/2005; 3) Racc. a/r datata .... di invito alla negoziazione assistita; 4) documentazione spese mediche sostenute Ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è di Euro .... Luogo e data.... Firma Avv. .... PROCURA AD LITEM Nella qualità, conferisco il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa l'eventuale fase esecutiva ed il giudizio di opposizione, all'Avv..... ivi compreso il potere di proporre domande riconvenzionali, chiedere provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il giudizio e rilasciare quietanze. L'autorizzo, ai sensi dell'art. 13 d.l. n. 196/2003, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei miei diritti e per il perseguimento delle finalità di cui al mandato, nonché a comunicare ai Colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferitoLe. Ratifico sin d'ora il Suo operato e quello di eventuali Suoi sostituti. Eleggo domicilio presso il Suo studio in .... (indicare la città), via.... n...... Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da specifico atto separato. ........ n.q. (firma) La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza Avv. (firma) [1] [1] Il foro stabilito dall'art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione concorre con i fori generali di cui agli art. 18 e 19 c.p.c. e l'attore può liberamente scegliere di adire uno dei due fori generali, oppure il foro facoltativo dell'art. 20 c.p.c. La norma - infatti - stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione (tra le quali rientrano anche le obbligazioni scaturenti da responsabilità extracontrattuale) è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi la obbligazione. In particolare, in tema di obbligazioni nascenti da fatto illecito, l'azione di risarcimento sorge nel luogo in cui l'agente ha posto in essere l'azione produttiva del danno (forum commissi delicti) e in relazione a tale luogo deve essere determinata la competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. (Cass. n. 13223/2014). [2] [2] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. 15 luglio 2011, n. 111). [3] [3] L'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Tribunale adito è obbligatoria: essa individua il luogo legale ove effettuare le comunicazioni e notificazioni inerenti al processo: artt. 165 e 170 c.p.c. [4] [4] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata. [5] [5] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione citata sub nota 2. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla disposizione testè ricordata, «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà». [6] [6] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif., dalla legge n. 114/2014. [7] [7] L'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragione della domanda dell'attore rappresenta un elemento essenziale della citazione. L'indicazione della causa petendi, e cioè del titolo della domanda, è richiesto dall'art. 163 comma 3, n. 4 c.p.c. Tuttavia solo la mancanza dell'indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda produce la nullità della citazione a norma dell'art. 164, comma 4, c.p.c. [8] [8] È obbligatorio il ricorso alla procedura di negoziazione assistita e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale) nelle ipotesi in cui la somma pretesa non superi l'importo di 50.000 euro (art. 3 d.l. n. 132/2014, conv. con modif. in l. 162/2014) e dovrà essere prodotta la relativa documentazione. Va, in proposito, ricordato che la negoziazione è prescritta, quando si intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria (in altri termini, la procedura di negoziazione assistita non opera quando è prevista la mediazione obbligatoria). Ebbene, quest'ultima non è prescritta in subiecta materia, se si fa eccezione per il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica. In ogni caso, la negoziazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (e, quindi, è sempre e solo volontaria) per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori (art. 3 legge 162/2014). [9] [9] Cfr. Cass. S.U., n. 8620/2015. [10] [10] La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha riconosciuto che "l'azione diretta spettante al danneggiato da un sinistro stradale, ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'assicuratore del responsabile è ammessa anche per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su area (da equiparare alla strada di uso pubblico), che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni" (Cass. n. 8090/2013). [11] [11] In particolare, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che “....è stata correttamente attribuita, nel caso di specie, la valenza di "incidente stradale" anche alla mera fuoriuscita dell'autovettura dalla sede stradale. Il concetto di "incidente stradale" (che già compare nell'art. 11 C.d.S. a proposito dell'attribuzione dell'accertamento agli organi di polizia stradale) richiamato, ai fini dell'Integrazione dell'aggravante prevista dai comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente" (Cass. Pen., IV, n. 6381/2012). CommentoDefinizione di veicolo L'articolo 20 del D.P.R. del 15 giugno 1959, n. 393, definisce, i veicoli come “le macchine guidate dall'uomo e circolanti su strade”, all'articolo 21, lettera m), individua, tra essi, “le macchine operatrici”, precisando all'articolo 30, lettera a), (sostituito dalla Legge 10 febbraio 1982, n. 38, articolo 4) che, tra queste, rientrano “le macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali e per il ripristino del traffico, nonché per altre attività imprenditoriali” di cui al disposto dettato dagli artt. 58 e 114, C.d.S. In definitiva, per veicolo si intende “ogni mezzo idoneo al trasporto di persone o cose, nonché ogni macchinario strutturalmente idoneo ad effettuare lavori di sollevamento o di spostamento di carichi e funzionalmente destinata a circolare anche su strade (sia pure alla limitata velocità '” (Cass. S.U., n. 8620/2015). Ne consegue che nell'ottica dell'operatività della garanzia per responsabilità civile, è necessario che il veicolo si trovi in strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, indipendentemente dell'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. La nozione di circolazione anche in stato di quiete. Profili normativi. I principi dettati dagli articoli 122 e 193 C.d.S., delineano i riferimenti operativi dell'assicurazione obbligatoria circa la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, specificando che “i vettori senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dalle citate norme”. Affinché operi la garanzia assicurativa, è necessario che il veicolo sia considerato in tutte le sue componenti e le sue caratteristiche “sia strutturali che funzionali, le quali ne consentono, sotto il profilo logico e normativo, l'individuazione come tale ai sensi del codice della strada, con la conseguenza che l'uso che di esso di compia su aree destinate alla fruizione viabile concreta il carattere di “circolazione del veicolo” rilevante ai sensi dell'art. 2054 c.c. . (Cass. S.U., n. 8620/2015). Il concetto di circolazione stradale, come anticipato, secondo consolidata giurisprudenza, si estende sia ai veicoli in movimento che quelli in stato di quiete, arresto, fermata, sosta. A tal proposito, la nozione di circolazione ricomprende anche la posizione del veicolo quando non sia in movimento, in stato di quiete negli spazi addetti alla circolazione, alle operazioni eseguite in funzione della partenza e connesse alla fermata, oltre che in ordine alle complessive operazioni che il veicolo è destinato a realizzare e per le quali esso può legittimamente circolare sulle strade. Per veicolo fermo o in sosta si intende la sospensione o l'interruzione della marcia, così come regolato dagli articoli 7, 157, 158 e 159 –d.lgs. n. 495/1992 - C.d.S. Si verifica la fermata del veicolo per “la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata”. La sosta del veicolo avviene, invece, quando “si sospende la marcia dello stesso ma per un tempo prolungato durante il quale il conducente può allontanarsi dal veicolo avendo cura, qualora non esista un marciapiede rialzato, di lasciare uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, che non deve essere inferiore ad un metro”. È prevista, altresì, la sosta di emergenza, che si verifica ogni qualvolta venga interrotta la marcia per guasto del veicolo o malore del conducente o di un passeggero. Anche in caso di veicolo fermo o in sosta può configurarsi una responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo prevista dall'art. 2054 ult. comma cod. civ. ( cfr. infra nonché Cass. III, n. n. 3108/2010). La recente decisione delle Sezioni Unite n. 8620/2015. Con la sopramenzionata sentenza n. 8620 del 29 aprile 2015, le Sezioni Unite stabiliscono un punto fermo su una delle questioni più controverse in tema di responsabilità civile, definendo il concetto di circolazione stradale previsto dall'art. 2054 c.c. anche con riferimento alle singole parti del veicolo. In particolare, ha assunto la Suprema Corte che “Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell'art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per la r.c. auto è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”. L'intervento delle Sezioni Unite del Supremo Collegio trae origine da una vicenda di danno cagionato dal braccio elevatore di una autogru che, in fase di sosta, stava effettuando attività rientranti nella sua destinazione funzionale. Si trattava, quindi, di decidere, nel caso di specie, se l'utilizzo di detto braccio elevatore per operazioni di carico di materiale, al quale era addetto il veicolo al momento del sinistro, rientrasse o meno nel concetto di « circolazione », quale inteso dall'allora vigente art. 1, l. n. 990/1969, in combinato disposto con l'art. 2054 c.c., con quanto ne conseguiva in termini di operatività o meno della garanzia assicurativa per la r.c. auto la quale, appunto, opera solo in caso di « circolazione » del veicolo. La Corte ha dovuto prendere posizione in ordine ai due diversi orientamenti contrastanti sul punto individuati nella ordinanza di rimessione: un primo, il quale a partire dalla equiparazione del rischio statico a quello dinamico, affermava che il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo risiedesse nel trovarsi il veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata, in una condizione che fosse riconducibile ad un momento della circolazione, compresa anche la sosta (non avendo dignità di presupposto ulteriore la correlazione dell'uso del veicolo, secondo le potenzialità sue proprie, con le varie modalità con le quali può atteggiarsi la circolazione); un secondo, che riteneva rilevanti le particolari funzioni esplicate dal veicolo al momento dell'evento, in quanto suscettibili di costituire causa autonoma, idonea ad interrompere il nesso causale con la circolazione (cfr. Cass. III, n. 5398/2013). Ebbene, sulla scorta del collegamento normativo tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 122 Cod. Ass. ( quello che impone l'obbligo di assicurare per la r.c.a. di cui all'art. 2054 c.c. ogni veicolo che venga posto in circolazione sulle aree espressamente individuate) e del concetto di « pericolosità » della circolazione, intesa nella sua duplice componente, anche interattiva, di circolazione e di utilizzazione del veicolo, le Sezioni Unite fanno discendere l'obbligo assicurativo dalla messa in circolazione del veicolo su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate piuttosto che dall'utilizzo dello stesso in un modo oppure in un altro, purché da esso se ne tragga utilitas. Ciò significa, in definitiva, come opportunamente precisa la Corte, che non si debba ancorare l'operatività della garanzia assicurativa alla mera occasione della collocazione del veicolo sulla strada pubblica o area ad essa equiparata, quanto piuttosto valorizzare quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità da « attività pericolosa » che è quella di cui all'art. 2054 c.c. e ciò in ossequio all’indirizzo eurounitario secondo cui l'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 (c.d. prima direttiva auto), relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, dev'essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di "circolazione dei veicoli" qualunque uso di un veicolo che sia "conforme alla funzione abituale dello stesso" (Corte di giust., 4 settembre 2014, causa C-162/13, pag. 10). Di recente la Corte di Cassazione è ritornata a discutere in ordine allo spazio di operatività dell’art. 2054 c.c. disponendo la remissione alle Sezioni Unite della questione dell’esatta individuazione delle aree equiparate alle strade pubbliche ( nel caso di specie trattavasi di area cortilizia ) al fine di comprenderla anche alla luce della giurisprudenza comunitaria (Cass. III, n. 33675/19). Ambito di operatività della garanzia assicurativa. Aree equiparate alle aree pubbliche. Affinché sussista l'operatività della garanzia di responsabilità civile obbligatoria è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, “mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo” ( Cass. S.U., n. 8620/2015). Sul punto torna utile la disamina della decisione della Corte diCassazione, (Cass. III n. 24622 del3 dicembre 2015), che afferma che “qualunque movimento del veicolo rientra nella copertura assicurativa; è indifferente l'uso che se ne faccia e non rileva la distinzione tra movimento dell'intera massa del veicolo e movimento d'una sua parte, né la distinzione tra veicoli monofunzionali e polifunzionali, tanto meno che il movimento non sia orizzontale”. Così come introdotto dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ( ratione temporis vigente rispetto alla pronuncia in oggetto) non viene effettuata giuridicamente una distinzione tra movimento dell'intera massa del veicolo e movimento d'una sua parte, con lo scopo specifico di tutelare i danneggiati dall'evento sinistroso. Come poc'anzi esaminato, nel concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. è inclusa anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade (v. Cass. III, n. 18618/2005; Cass. III n. 8305/2008). Affinché di circolazione, sia in senso statico che dinamico, possa parlarsi, ai fini dell'operatività dell'art. 2054 c.c. e dell'assicurazione obbligatoria per la r.c. auto, la circolazione deve avvenire su area pubblica o ad essa equiparata. A tal proposito deve essere precisato come le caratteristiche del luogo della circolazione siano stabilite nell'art. 122 cod. ass., ai fini dell'individuazione del presupposto dell'obbligo assicurativo, ed in esso indicate come "strade di uso pubblico" o "aree a queste equiparate", con l'ulteriore precisazione che la tipologia di aree equiparate a quelle si uso pubblico sarebbe stata individuata con successivo regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'Isvap. Ebbene, tale regolamentazione ministeriale, rispondente alla logica di delegificazione del legislatore del codice delle assicurazioni, è stata emanata con d.m. 1° aprile 2008, n. 86, il quale ha, tra le altre cose, determinato le aree equiparate a quelle di uso pubblico, individuandole, nell'art. 3, comma 2, del decreto, in "tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico", con una formula che riecheggia quella adottata dalla giurisprudenza per delimitare il concetto di aree equiparate, rinvenendole in quelle in cui, “a prescindere dalla natura privata o pubblica dell'area, la circolazione fosse consentita ad una cerchia indeterminata di persone, diverse dai titolari di diritti sulle aree medesime”( cfr. Cass. III, n. 4603/2000; Cass. III, n. 1561/1998; Cass. III, n. 8846/1995; Cass. III, n. 3257/2016); da ultimo Cass. III, n.17017/2018 “Un'area privata aperta ad un numero indeterminato di persone può equipararsi ad una strada di uso pubblico, ai fini dell'esperibilità dell'azione diretta verso l'assicuratore da parte del danneggiato, anche se l'accesso avviene per categorie specifiche «e per finalità peculiari e in particolari condizioni» (fattispecie relativa ad un sinistro provocato con mezzo di carico e scarico all'interno di un'area di cantiere di proprietà privata). Circolazione stradale e danneggiamento da veicolo in sosta. Rinvio alla formula “Atto di citazione per risarcimento del danno derivato a terzi da incendio di autoveicolo” Nelle ipotesi di danno cagionato a terzi in relazione all'applicazione dell'art. 2054 dell'art. 1, l. n. 990/1969 (ora art. 122 cod. ass.), l'orientamento giuridico ormai uniforme e consolidato ritiene che risarcibile “sarà anche il danno derivante dalla sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata (che come già più volte richiamato è annoverato nel concetto di circolazione), nonché anche quei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, e anche se l'incendio sia determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione (Cass. III, n. 3108/2010). In caso di danneggiamento causato da incendio di autovettura in sosta, quest'ultima sarà equiparata a circolazione, “solo nel caso in cui il sinistro sia eziologicamente ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma - ivi compreso il fortuito - di per sé sufficiente a determinarlo. (Cass. III, n. 5398/2013). In tal senso “risponderà l'assicuratore del danno derivato a terzi dall'incendio del veicolo (non determinato da fatto doloso del terzo) indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio (Cass. III, n. 3108/2010; Cass. III, n. 2302/2004; Cass. III, n. 14998/2004). Sussiste e va richiamato per completezza l'orientamento opposto e meno recente, in cui si affermava che la sosta di un veicolo sulla pubblica via non poteva considerarsi evento relativo alla circolazione stradale e, quindi, i danni provocati dall'incendio di un veicolo in sosta, non potevano farsi rientrare nella previsione dell'articolo 2054 del Codice civile, con la conseguente inapplicabilità della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile auto (Cass. III, n. 5146/1997; Cass. III, n. 4575/1998). Il nesso di causalità. Sulla scorta delle modalità dell'evento dannoso, affinché operi la copertura assicurativa è necessario che sussista "un particolare e specifico nesso eziologico con un determinato avvenimento attinente alla circolazione" (Cass. III, n. 17626/2003) che lo colleghi ad una collisione (Cass. III, n. 4575/1998) o al "normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato" (Cass. III, n. 5146/1997). In tal senso, consolidata giurisprudenza ritiene che ogni danno causato a veicoli o cose riconducibile alla nozione di circolazione e per ogni evento attinente alla circolazione, “è richiesto uno più specifico nesso di causalità idoneo ai fini dell'accertamento del danno (ad esempio, surriscaldamento eccessivo del motore, con sviluppo di incendio poco dopo la cessazione della circolazione dinamica, « ritorno di fiamma », etc. “ cfr. Cass. III, n. 17626/2003). Vi sarà azione diretta di risarcimento del danno, nella sola ipotesi in cui si provi che l'evento sia frutto di una volontà propria del danneggiante, con la sola esclusione della ipotesi in cui risultasse provato che sia stato provocato dall'azione dolosa di terzi, circostanza in grado di elidere il nesso causale tra la circolazione e l'evento dannoso. (Cass. III, n. 1499/2004; Cass. III, n. 2320/2004) e nelle ipotesi di danno cagionato da un veicolo in sosta (Cass. III, n. 13239/2008). Anche il concetto di carico e scarico richiede un nesso causale direttamente connesso al concetto di circolazione stradale. Nello specifico, in presenza di danno provocato dalle operazioni di carico e scarico di materiale per edilizia da un autocarro, si è affermato che “ai fini della applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli (e in particolare di quella sull'azione diretta del danneggiato nei confronti del responsabile, ed ora nei confronti della propria impresa assicuratrice nei casi di operatività del c.d. « indennizzo diretto) deve considerarsi in circolazione il veicolo fermo sulla pubblica via per le operazioni di carico e scarico” e dunque le operazioni di rifornimento di carburante, sono preparatorie alle reimmissione nel flusso circolatorio (Cass. Pen., IV, n. 39391/2005). Nozione di scontro e di incidente stradale. La nozione di circolazione stradale strettamente si connette al concetto di sinistro ( o incidente) stradale, che partendo da una definizione generale e su larga scala, ovvero come enunciata dalla Convenzione di Vienna del 1968, è inteso come "evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone". La giurisprudenza ha ampliato tale nozione definendo in via generale il sinistro stradale come un avvenimento inatteso che determina un danno più o meno grave o turba un andamento previsto nella circolazione. In particolare, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che “....è stata correttamente attribuita, nel caso di specie, la valenza di "incidente stradale" anche alla mera fuoriuscita dell'autovettura dalla sede stradale”( Cass. III, n. 3428/2016). Invero, è stato chiarito che “Il concetto di "incidente stradale" di cui all'art. 11 C.d.S richiamato, ai fini dell'integrazione dell'aggravante prevista dai comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente" (Cass. pen., IV, n. 6381/2012; Cass. n. 6381/2011; sulla non necessità della collisione ai fini dell’inquadramento del concetto di incidente stradale, cfr. Cass. III, n. 19197/2018 per cui “ La presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto applicazione del principio di diritto indicato, dopo aver accertato che un veicolo era andato a collidere con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto, avendo sbandato a causa della turbativa costituita da una terza vettura che si stava immettendo sulla strada da un'area di sosta privata). Ancora sul punto torna la Cassazione Penale sezione IV che con sentenza n. 42488 del 31 ottobre 2012, estende il concetto di scontro affermando come “nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni”. Appare evidente, in definitiva, che secondo costante giurisprudenza la definizione di “incidente stradale” non comprende soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l'urto di un veicolo contro ostacoli fissi, dal momento che si tratta comunque di una manifestazione di maggiore pericolosità della condotta di guida, punita più gravemente a prescindere dall'evento che si è verificato effettivamente, che può avere o meno coinvolto altri veicoli o persone (Cass. pen., IV, n. 28439/2013). Novità legislative ed interpretative Va segnalato che in piena emergenza Covid-19 è intervenuto il d.m. n. 54 dell'11 marzo 2020, che, nel delineare il regolamento sul “contratto base” per l'assicurazione obbligatoria della r.c.a., ha affermato l'estensione della copertura anche alle aree private quali, ad esempio, cantieri recintati, garage e cortili. La novità normativa va segnalata anche in riferimento alla pendenza presso la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite della questione «se l'art. 122 del Codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”( Cass. III, ord. n. 33675/2019). Infatti, per la CGUE, 4 settembre 2014, n. C-162/13, l'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 (c.d. prima direttiva auto), relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, dev'essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di "circolazione dei veicoli" qualunque uso di un veicolo che sia "conforme alla funzione abituale dello stesso". L’esigenza di adeguamento delle normative nazionali - sostiene la Corte - nasce dalla riflessione per cui “La nozione di circolazione, proprio perchè oggetto della normativa comunitaria di settore, "non può essere nella disponibilità dei singoli Stati membri", posto che "nè l'art. 1 nè l'art. 3, paragrafo 1, della prima direttiva nè nessun'altra disposizione di questa o delle altre direttive in materia di assicurazione obbligatoria rinvia al diritto degli Stati membri per quanto concerne detta nozione", e "secondo costante giurisprudenza della Corte, dall'imperativo tanto dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto del principio di uguaglianza discende che una disposizione di diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per la determinazione del suo senso e della sua portata deve di regola essere oggetto, nell'intera Unione Europea, di un'interpretazione autonoma e uniforme che tenga conto non solo dei suoi termini, ma anche del suo contesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui è parte (v., in tal senso, sentenza Omejc, C-536/09, EU:C:2011:398, punti 19 e 21). |