Comparsa conclusionale per risarcimento danno parentale di vittime straniere di sinistri mortali avvenuti in ItaliaInquadramentoIl trattamento dello straniero è regolato dall'art. 16 delle preleggi, che statuisce al co. 1: "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali ”. l dettato normativo, nel caso che ci occupa, rappresenta la fonte primaria per poter riconoscere un risarcimento del danno in capo ai congiunti stranieri, per un sinistro avvenuto in Italia. La giurisprudenza di merito, afferma che “l'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi si pone come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, che deve essere provato in caso di contestazione; che conseguentemente, la contestazione da parte del convenuto italiano della condizione di reciprocità attiene alla mera difesa nel merito e non integra l'eccezione di difetto di giurisdizione” (Cass. S.U., n. 24814/2007). La disposizione non è estesa, pertanto, ai soggetti apolidi ovvero privi di cittadinanza per aver perso la propria per una qualsiasi causa e per non averne acquistata altra di Stato diverso. Nell'ipotesi in cui lo straniero abbia più cittadinanze, sarà considerato cittadino dello Stato estero che per legislazione ed attribuzione della cittadinanza, si avvicina allo Stato italiano. La norma trova applicazione anche nei confronti dei soggetti dichiarati rifugiati politici. Nella presente comparsa conclusionale, l'attore, di nazionalità straniera, dopo aver illustrato la vicenda fonte della pretesa risarcitoria ( sinistro occorso in Italia a propria congiunta da cui è derivata la morte) e dopo aver riassunto le principali fasi del processo, insiste nella domanda risarcitoria inizialmente spiegata evidenziando che non si pone ad ostacolo della propria pretesa l'art. 16 delle preleggi che va interpretato in senso costituzionalmente orientato. FormulaTRIBUNALE DI .... COMPARSA CONCLUSIONALE R.G....Giudice....Udienza.... PER il Sig. .... rappresentato e difeso dall'Avv. ...., - attore CONTRO Assicurazioni .... in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. .... - convenuta NONCHÉ il Sig. .... rappresentato e difeso dall'Avv. .... - convenuto FATTO Con atto di citazione notificato il ...., il Sig. .... di nazionalità e residenza straniera (indicare la nazione ed indirizzo) e nella qualità di unico erede della sig.ra .... conveniva in giudizio la compagnia assicurativa ed il Sig. .... per ivi sentirli condannare in via solidale al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma di euro ...., oltre accessori di legge. Deduceva in punto di fatto che in data ...., in località (italiana) ...., alle ore .... circa, la sua dante causa veniva investita dall'automobile, modello ...., targata ...., assicurata per la RC Auto con l'Assicurazioni .... con polizza numero ...., di proprietà e condotta dal Sig. .... In conseguenza del sinistro la Sig.ra .... decedeva all'ospedale di ...., ove era stata trasportata in fin di vita. Specificava che senza esito era rimasta la richiesta di risarcimento formulata con racc. a/ r del ....; parimenti era accaduto con l'istanza di negoziazione assistita formulata ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, articoli 2 e 3 per mezzo di racc. a/r del .... Per tale ragione chiedeva la condanna in solido dei convenuti. In data .... si costituiva l'Assicurazioni .... la quale contestava in fatto e diritto l'avversa pretesa. In particolare, deduceva la convenuta compagnia che alcun riconoscimento poteva essere riconosciuto all'erede della Sig.ra .... alla luce del principio di reciprocità di cui all'art. 16 della preleggi, condizione che non poteva ritenersi sussistente in relazione al caso di specie. Si costituiva, altresì, il Sig. .... il quale chiedeva rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, chiedendo in caso contrario di essere manlevato dalla compagnia. All'udienza del .... veniva espletata la prova testimoniale, all'esito della quale veniva nominato il CTU medico-legale al fine di verificare il nesso di causalità e determinare il relativo ammontare dei danni. All'udienza del ...., il Giudice riservava la causa a sentenza, concedendo termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali. Tanto premesso, nel riportarsi ai propri atti di causa ed impugnando nonché contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, si insiste nell'accoglimento della domanda, anche alla luce delle seguenti considerazioni in DIRITTO L'attività istruttoria espletata in corso di causa ha ampiamente dimostrato la responsabilità del Sig. .... nella causazione del sinistro che ha determinato la morte delle Sig.ra .... Le dichiarazioni testimoniali hanno di fatto confermato la dinamica dei fatti così come prospettata nell'atto di citazione dal Sig. .... La CTU medico-legale ha definitivamente accertato il nesso di causalità tra l'investimento e la morte conseguente della de cuius dell'istante; parimenti incontestabile appare la relativa quantificazione operata dal consulente. Pertanto, il Sig. .... ha pienamente adempiuto all'onere probatorio su di esso spettante ai sensi del combinato disposto di cui al c.c. artt. 2043 e 2054 c.c.; viceversa controparte non ha fornito elementi idonei a dimostrare la sua inimputabilità del danno così come previsto dall'art. 2054 c.c. Di talché il sinistro è imputabile in maniera esclusiva alla condotta del Sig. .... sussistendo la responsabilità solidale con la convenuta compagnia. In ordine alla rilevata insussistenza della condizione di cui all'art. 16 delle preleggi, va ribadito, così come già ampiamente fatto nelle memorie ex c.c. art. 183, comma 6, la infondatezza della relativa eccezione. Invero, da ultimo la prevalente giurisprudenza ha precisato che i familiari del cittadino straniero morto in Italia a seguito di incidente stradale, hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non, anche se non residenti nel nostro Paese. Tale pretesa risarcitoria è collegata infatti alla lesione di diritti della persona quale quello alla salute e all'affettività dei rapporti parentali o familiari, che in quanto inviolabili e irriducibili, connessi alla persona in quanto tale, non ammettono distinzioni fondate sulla nazionalità e non possono pertanto essere subordinati all'applicazione della clausola di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi. Il diritto risarcitorio può, dunque, essere richiesto dallo straniero al giudice ed opposto sia nei confronti del responsabile diretto del danno, quanto degli altri soggetti chiamati a risponderne in base alla legge, ovvero la compagnia assicuratrice presso cui era stato sottoscritto il contratto a copertura della responsabilità civile o, in sua mancanza, il Fondo di garanzia per le vittime della strada. [1] In buona sostanza l'art. 16 delle preleggi, sebbene ancora vigente, deve essere interpretato in maniera costituzionalmente orientata, alla luce della Costituzione art. 2 e pertanto, non può trovare applicazione in sede di richieste di risarcimento del danno derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della persona tra cui il diritto alla salute e ai rapporti familiari e parentali. Tutto ciò premesso, l'istante, come sopra, nel riportarsi ai propri atti di causa CONCLUDE affinché l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, voglia così provvedere; - accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e 2054 c.c. dei convenuti in relazione al sinistro di cui sopra e per l'effetto: - condannare gli stessi in via solidale al pagamento in favore del Sig. .... a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti alla morte della Sig.ra .... della somma di euro ...., oltre accessori di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione. Luogo e data.... [1] Cass. III, n. 23432/2014. Firma Avv. .... .... CommentoRisarcimento del danno ai congiunti. Profili generali. Rinvio alla Formula Comparsa di costituzione a seguito di citazione per risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale; prova contraria presunzione relativa danno non patrimoniale. Come confermato da costante giurisprudenza a più riprese, “va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e morali a tutti i parenti conviventi della vittima di un incidente stradale mortale: per il ristoro devono essere valutati "l'an e il quantum" del danno de quo compresi nella domanda introduttiva del giudizio”. ( Cass. III, n. 1216/2014). In via generale è, pertanto, riconosciuto il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale ai congiunti, nel ristoro di un pregiudizio patrimoniale e non, ovvero ai genitori, alla sorella, ai nonni e ai cugini conviventi con la vittima del sinistro stradale. Tale diritto trova fondamento normativo nell'art.2 della Costituzione e negli artt. 2043 e 2059 c.c. (cfr. ex pluribus, Trib. Lucca, 3 maggio 2017, n. 950 per cui “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.”). Per risarcimento dei danni non patrimoniali, infatti, si intende il perturbamento morale conseguente alla lesione di interessi e valori costituzionalmente tutelati, riconosciuto ai familiari e parenti conviventi della vittima. Mentre per danno patrimoniale si intende la perdita economica subita dai prossimi congiunti che hanno fronteggiato consistenti spese per a causa dell'evento morte del familiare (spese mediche, ospedaliere, funerarie), nonché il mancato apporto economico del defunto rispetto al contributo dato al bilancio familiare, ovvero il c.d. lucro cessante, calcolato sul reddito annuo percepito dal defunto sino alla data del decesso. Risarcimento ai congiunti stranieri La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 23432/14, ha delineato il criterio per cui i familiari di un cittadino straniero morto in Italia a seguito di sinistro stradale, “hanno pienamente diritto al risarcimento del danno patrimoniali e non, anche se non residenti in Italia”. Il risarcimento trova fondamento nella lesione di diritti della persona quale quello alla salute e “all'affettività dei rapporti parentali o familiari, che in quanto inviolabili e irriducibili, connessi alla persona in quanto tale, non ammettono distinzioni fondate sulla nazionalità, e non possono pertanto essere subordinati all'applicazione della clausola di reciprocità di cui all'art. 16 delle Preleggi”. Il diritto risarcitorio può, dunque, essere richiesto dai prossimi congiunti anche stranieri, nei confronti del responsabile del danno, negli altri soggetti chiamati a risponderne in base alla legge, ovvero la compagnia assicuratrice presso cui era stato sottoscritto il contratto a copertura della responsabilità civile o, in sua mancanza, il Fondo di garanzia per le vittime della strada. La pronuncia in esame, sulla scorta di precedenti statuizioni (Cass. III, n. 10504/2009; Cass. III n. 4484/2010 e Cass. III, n. 7049/2012), ha inteso orientare l'art. 16 delle preleggi, secondo una lettura costituzionale, a mezzo dell'art. 2 della Carta Costituzionale, escludendo che la condizione di reciprocità possa porre dei limiti al diritto al risarcimento dei congiunti di vittima di un sinistro stradale ( è stato in una delle massime affermato che “non può trovare applicazione in sede di richieste di risarcimento del danno derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della persona tra cui il diritto alla salute e ai rapporti familiari e parentali”). Non mancano posizioni contrarie che vedono nella condizione di reciprocità un aspetto peculiare per il diritto al risarcimento del danno, che valorizzano la ratio della norma che è quello di delimitare per il soggetto “non regolarmente soggiornante in Italia, la fruizione di diritti civili in Italia alla reciprocità in senso internazionalistico e cioè di ammetterne il godimento e l'esercizio a condizione che la sua legge nazionale consenta a soggetti italiani, siano essi persone fisiche o giuridiche, di fruire di quei diritti nel suo Paese. Ad esempio una pronuncia del Tribunale Modena (sentenza 20 gennaio 2006) ha stabilito che “Le domande di risarcimento del danno patrimoniale e morale iure proprio e del danno morale e biologico "iure hereditatis", svolte da cittadini stranieri per la morte del congiunto , parimenti straniero, per effetto di un sinistro stradale avvenuto in Italia, sono ammissibili solo qualora venga da essi provata la condizione di reciprocità ex art. 16 preleggi”). Laddove è richiesta la condizione di reciprocità essa si pone come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, che deve essere provato in caso di contestazione, tanto che, conseguentemente, essa “attiene alla mera difesa nel merito e non integra l'eccezione di difetto di giurisdizione” ( Cass. S.U. n. 24814/2007). Il coinvolgimento del Fondo Garanzia Vittime della Strada. La tesi maggioritaria, all'attualità, è quella che consente di superare la condizione di reciprocità, stante la rilevanza dei diritti in gioco. In particolare si è affermato che “il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dallo straniero (anche extracomunitario) in conseguenza della lesione del diritto alla salute ed all'integrità psicofisica, nonché del diritto ai rapporti parentali - familiari, può essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, senza alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante (o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui), ma anche con l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore o del Fondo di Garanzia per le vittime della strada (Cass. III, n. 1493/2012). Va, pertanto, chiarito che in caso di sinistro stradale causato da un veicolo o natante non identificato o non coperto di assicurazione, lo straniero che vuole esercitare il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, previsto dall'art. 19 della l. 24 dicembre 1969, n. 990, “deve solo dimostrare che lo Stato cui appartiene riconosce, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno ed all'istituto dell'assicurazione, essendo del tutto irrilevante la carenza, nell'ordinamento straniero, di un istituto analogo a quello del fondo di garanzia che, avendo funzione risarcitoria e non indennitaria, attiene non al diritto ma alle modalità attraverso le quali nello Stato italiano è assicurato il risarcimento del danno (Cass. I, n. 1681/1993). Ancora sul punto si afferma il principio secondo cui la condizione di reciprocità “è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all'incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria) (Cass. III, n. 10504/2009e Cass. III, n. 4484/2010). Pertanto, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, non è richiesta la condizione di cui all'art. 16 prel. “quando il familiare dello straniero, anche se extracomunitario e ovunque dimori, chieda il risarcimento del danno per violazione di uno dei diritti inviolabili dell'uomo, quali la vita e la salute” (Cass. III, n. 1494/2012 e Cass. III n. 450/2011). L'operatività della condizione di reciprocità è pertanto sempre meno richiesta, anche con riguardo ai cittadini extracomunitari, in applicazione dei principi di solidarietà, alla base delle leggi speciali di cui al dettato normativo del d.l. n. 416/1989 (conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. n. 39/1990) della l. n. 40/1998, e del d.lgs. n. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché alla convenzione di Bruxelles 29 febbraio 1968, resa esecutiva con l. n. 220/1971, sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche. La sentenza n. 12221/15 della Cassazione ed i parametri di liquidazione del danno. Il luogo di residenza del danneggiato Deciso riconoscimento al superamento della condizione di reciprocità per il risarcimento in capo ai congiunti stranieri per sinistri avvenuti in Italia si è verificato con la sentenza n. 12221/15 della Suprema Corte di Cassazione, ove la Corte stessa si sofferma sui criteri di liquidazione del danno. Nel caso in esame un minore, cittadino e residente in Paese diverso dall'Italia, nel tentare di entrare nella toilette di un autobus a Milano, dopo aver tirato la maniglia di apertura d'emergenza della porta, veniva risucchiato fuori e cadendo rovinosamente sull'asfalto, riportava gravissime lesioni che lo portavano alla morte. I genitori del ragazzo agirono in giudizio per ottenere il risarcimento. In primo grado veniva rigettata la domanda con decisione che veniva ribaltata in appello; ed all'esito della quale la compagnia assicuratrice dell'autobus ricorreva in Cassazione. Motivo principale è che la Corte d'appello, nel liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale, aveva ritenuto di applicare i “parametri economici e di monetizzazione del danno vigenti in Italia, con riferimento ad un danno sofferto da soggetti residenti all'estero e, quindi, in un diverso contesto socio-economico”. La Cassazione con la sentenza in commento respinge, però, con fermezza tale motivo di ricorso, evidenziando come la sua giurisprudenza più recente abbia ormai concordemente affermato che“la realtà socio-economica nella quale vive il soggetto danneggiato da un fatto illecito(o il titolare del diritto al risarcimento, nel caso di prossimo congiunto di un soggetto straniero deceduto in Italia) ed in cui la somma da liquidare è presumibilmente destinata ad essere spesa è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno da illecito civile, dato che si tratta di un elemento estraneo all'ambito dell'illecito e che – laddove venisse preso in considerazione – determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento ed una lesione del principio di integralità del risarcimento del danno non patrimoniale”. Dopo questa pronuncia appare, quindi, pacifico e non dibattuto l'orientamento per cui si nega ogni rilevanza della condizione di reciprocità (sia in caso in cui questo sia vittima primaria che ai suoi congiunti, in caso di macro-lesione o decesso) ai fini dell'ammontare dell'entità del risarcimento. Su questo filone, la Suprema Corte con la pronuncia del 2012 n. 7932 ha sancito l'irrilevanza del luogo di residenza del danneggiato, affermando che “nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve sì procedere con valutazione equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, ma deve pure ricordare come la fattispecie dell'illecito extracontrattuale si compone di tre elementi essenziali, rappresentati dalla condotta illecita (sia esso dolosa o colposa), dal danno e dal nesso causale tra la prima ed il secondo...essendo questi i tre elementi le cui circostanze sono suscettibili di incidere sulla quantificazione del risarcimento, mentre il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento, è invece un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell'illecito”. Ancora più articolata ed interessante è la successiva e recente, pronuncia della Corte n. 24201/14, che ispirandosi a valori della persona, tutelati dalla Costituzione insieme ai principi e alle norme di origine internazionale e sovranazionale, traccia l'irrilevanza del luogo di residenza o dimora del danneggiato ai fini della determinazione dell'entità del risarcimento. Statuisce, infatti, che “il luogo ove abitualmente il danneggiato risiede è un elemento solo esterno e successivo alla fattispecie dell'illecito e, come tale, ininfluente sulla misura del risarcimento del danno”. La pronuncia in questione afferma il principio secondo cui il risarcimento del danno “debba avere come obiettivo fondamentale il ripristino del valore-uomo nella sua insostituibile unicità e, se è vero che la morte rende impossibile tale ripristino, comunque il risarcimento che ne consegue non può differenziarsi per il fatto che il denaro erogato a tale titolo sia destinato ad essere speso in un paese nel quale il costo della vita è diverso da quello dell'Italia”. Il bene giuridico costituzionalmente tutelato Ai sensi dell'art. 2 Cost., dunque, viene eliminata ogni distinzione fondata sul criterio della reciprocità riconoscendo e garantendo quelli che sono considerati “i diritti inviolabili dell'uomo". Viene, pertanto, delineata un'interpretazione dell'art. 16 delle preleggi, costituzionalmente orientata, per cui “i diritti inviolabili della persona umana sono riconosciuti dal nostro ordinamento in favore di ogni individuo (sia esso anche extracomunitario), indipendentemente dal riconoscimento di eguale diritto in favore del cittadino italiano nello Stato a cui si appartiene lo straniero” (Cass. I, n. 1681/1993). La tutela costituzionale offerta dall'art. 2 è riconosciuta “in virtù dell'apertura della norma, ad un processo evolutivo, che deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale con indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana” (Cass. S.U., n. 26972/2008), escludendo in tal senso l'applicazione della tutela offerta dalla condizione di reciprocità. Tali progressi giurisprudenziali sono stati recepiti con il tempo anche dal legislatore nel rapporto tra cittadini italiani e stranieri, visto che l'art. 2 del d.P.R. n. 286/1998 sulla condizione dello straniero sancisce al comma 1: " Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti". Detta norma è, quindi, sul punto ricognitiva dell'esistente, proprio perché il riconoscimento di tali diritti inviolabili già derivava in favore dello straniero direttamente dall'art. 2 della Costituzione. In definitiva, potendosi osservare che la tutela offerta dall'art. 2 Cost. va estesa anche nei confronti dei congiunti stranieri, e dei loro diritti sostanziali. L'interpretazione del cd. Regolamento Roma II per il caso di danno derivante a congiunti stranieri da un sinistro mortale occorso in Italia Per quanto riguarda in particolare il Regolamento Roma II, il legislatore ha voluto con la sua emanazione uniformare le norme di conflitto degli stati membri in materia di obbligazioni extracontrattuali, in modo da armonizzare le norme in base alle quali si determina la legge applicabile a una obbligazione. L'obiettivo dichiarato è che i Tribunali di tutti gli Stati membri arrivino ad applicare la stessa legge in caso di controversie transfrontaliere sulla responsabilità civile al fine del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nell' UE. Il regolamento regola, in particolare, le questioni relative alla responsabilità civile per danni causati a terzi. Il Regolamento prevede quale regola generale che in caso di mancata scelta della legge si applichi la legge del luogo in cui si verifica il danno (lex loci damni), con eccezione del caso in cui entrambi le parti risiedano nello stesso paese al momento del danno (in questo caso si applicherà la legge di tale paese); questo al fine dichiarato dalla stessa norma di “assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva. Il Regolamento prevede la possibilità per le parti di poter scegliere liberamente la legge applicabile anche successivamente all'insorgere della controversia, a condizione che ciò risulti espressamente o in maniera non equivoca dalle circostanze del caso e non pregiudichi i diritti dei terzi. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione dannosa siano ubicati in uno stato diverso, non possono essere pregiudicate le norme imperative di quest'ultimo, né le norme comunitarie inderogabili qualora sia questo uno paese membro. Per il caso del risarcimento dei danni spettanti a congiunto stranieri per i sinistri mortali cagionati in Italia, la Corte di Giustizia ha avallato l'assunto per cui “La legge applicabile a una azione di risarcimento danni avviata in seguito a un incidente stradale è quella del luogo dove il sinistro si è verificato, non rilevando le conseguenze indirette che il danno ha prodotto in un altro Stato membro. Lo ha affermato la Corte di giustizia dell'Unione europea, interpretando il regolamento 864/2007/Ce sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"), affermando l'applicabilità della legge italiana alla causa intentata dai parenti di una cittadina rumena vittima di un incidente stradale in Italia” (CGUE, IV, 10 dicembre 2015, n. 350). Diversamente, prima, la giurisprudenza di merito italiana aveva fatto prevalere la legge nazionale dei danneggiati e non del luogo dove si era verificato il sinistro affermando che “Il risarcimento dei danni non patrimoniali reclamati "iure proprio" avverso il responsabile civile e l'assicurazione per la r.c. auto dai congiunti residenti all'estero (nella specie in Burkina Faso) di persona deceduta in un sinistro stradale verificatosi in Italia impone di individuare la legge applicabile a fronte della transnazionalità di tali danneggiati. Essendo il sinistro occorso dopo l'11 gennaio 2009, trova applicazione l'art. 4, comma 1, del Regolamento Ce n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 (il cd. Regolamento "Roma II"), per cui la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, che derivano da un fatto illecito, è quella del Paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal Paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal Paese o dai Paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. Questa norma va interpretata nel senso che il danno da perdita del rapporto parentale subito dagli attori si è per certo verificato nel luogo ove gli stessi vivono, poiché colà gli stessi hanno patito il dolore della perdita, essendo irrilevante che il sinistro che ha causato la medesima sia avvenuto in Italia. Pertanto, segue il dovere, per il giudice italiano, di applicare il diritto straniero (nella specie il diritto del Burkina Faso) nel riconoscimento e nella liquidazione del detto danno” ( Trib. Torino, IV, 12 giugno 2014). Mentre prima la Corte di Cassazione, rifacendosi ai principi di ordine pubblico internazionale, aveva statuito che “Il principio di risarcibilità del danno morale da uccisione del congiunto, attenendo alla tutela dei diritti fondamentali della persona, appartiene all'ordine pubblico internazionale, sicché non può trovare applicazione nell'ordinamento italiano la norma straniera - quale l'art. 1327 c.c. austriaco - che tale risarcibilità escluda” ( Cass. III, n. 19405/2013). |