Lettera di messa in mora per la risoluzione stragiudiziale del sinistro avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'esteroInquadramentoNel caso di sinistro che veda coinvolto un veicolo estero, ossia con targa estera proveniente da Paese indicato con decreto del ministero dello sviluppo economico, o avvenuti nella Città del Vaticano o nello Stato di San Marino, deve essere incardinata una particolare procedura risarcitoria. Infatti, in caso di sinistro verificatosi in Italia e cagionato da veicolo immatricolato in una nazione estera, la lettera di messa in mora necessaria ad avviare la procedura obbligatoria stragiudiziale di risoluzione del sinistro, va indirizzata all'Ufficio Centrale Italiano, che costituirà in caso di fallimento della stessa, anche il legittimato passivo dell'azione giudiziale di risarcimento dei danni. La missiva deve contenere sia i dati identificativi del richiedente, sia la descrizione del veicoli investitore, nonché delle modalità del sinistro, nonché tutti gli elementi necessari alla quantificazione dell'eventuale danno. FormulaSpettabile Ufficio Centrale Italiano (UCI) [1] Corso Sempione, 39 20145 Milano Raccomandata A.R./Pec uci@pec.ucimi.it Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, articoli 148 e 126. Il sottoscritto Sig. .... nato a ...., il ...., C.F. ...., residente in ...., via ...., professione ...., reddito ...., e-mail ...., proprietario del veicolo .... (indicare Tipo, Marca e Modello), targato ...., assicurato per la responsabilità civile auto con la compagnia assicurativa ...., polizza numero ...., (rappresentato e difeso ai fini della presente dall'Avv. ...., presso il cui studio elett.te domicilia in ...., via ...., il quale dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al Fax numero ...., ovvero all'indirizzo pec ....) con la presente DIFFIDA E METTE IN MORA codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto in data ...., alle ore .... circa, in località .... Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. Sempronio, conducente e proprietario dell'autovettura .... (indicare Tipo, Marca e Modello), targata ...., immatricolata in .... (indicare paese straniero aderente alla CE), di colore ...., assicurata per la responsabilità civile auto con la società straniera ...., polizza numero .... Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell'allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (modello CAI) a firma dei signori .... (indicare se singola o congiunta). In ogni modo, e per completezza, si rappresenta che in data ...., alle ore .... circa, in località ...., l'autoveicolo .... (indicare Tipo, Marca e Modello), targato ...., di proprietà e condotto al momento dal Sig. .... arrivando a velocità sostenuta non si ravvedeva che l'automobile .... (indicare Tipo, Marca e Modello), targato ...., di proprietà e condotto dal sig. Caio, era ferma incolonnata al semaforo, cosìcchè la tamponava provocando danni alla carrozzeria, in particolare al cofano ed al paraurti posteriore. Inoltre, a seguito dell'impatto, il sig. Caio lamentava forti dolori al collo, tanto che dovette essere trasportato con l'autoambulanza presso il presidio ospedaliero di ...., ove gli veniva riscontrato .... (indicare patologia, eventuale prescrizione farmacologica e strumentale, nonché periodo di degenza). Sul punto interveniva/non interveniva l'Autorità di polizia (indicare estremi Autorità intervenuta). Alla luce di tutto quanto testé evidenziato, l'istante, come sopra, INVITA codesta società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali presso .... (indicare indirizzo), per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente, in orari lavorativi, ovvero dalle ore .... alle ore ...., comunicandolo preventivamente al seguente indirizzo ...., previo appuntamento telefonico al numero .... A tal fine si allega fattura/preventivo lavori numero ...., del .... relativa alla riparazione dell'autoveicolo. Inoltre, poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici all'istante, si allega a tal fine la relativa documentazione medica dalla quale si evince: ⋅ la durata della inabilità temporanea; la dichiarazione di guarigione con o senza postumi; ⋅ la quantificazione della inabilità permanente subita; ⋅ se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Nel rimanere in attesa di un Vostro riscontro e comunque di una offerta o di un rifiuto motivato entro i termini stabiliti dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 125, comma 5 bis, ed in caso contrario nel ritenersi libero di adire la competente Autorità Giudiziaria [2], si porgono Cordiali Saluti. Si allegano: 1) rapporto delle Autorità di polizia; 2) modello CAI; 3) documentazione relativa al veicolo estero (copia certificato proprietà/libretto di circolazione, contrassegno assicurativo); 4) documentazione relativa al veicolo danneggiato (copia certificato proprietà/libretto di circolazione, contrassegno assicurativo); 5) rilievi fotografici danni automobile; 6) fattura numero ...., del ...., riparazione veicolo (ovvero preventivo lavori numero ...., del ....); 7) certificati medici. Luogo e data.... Firma Avv..... [1] 1 In caso di incidente provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una esplicita richiesta a: UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 Milano, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppurein alternativaa mezzo PEC a:uci@pec.ucimi.it, indicando ogni dato utile a rendere veloce l'evasione della richiesta. [2] L'UCI è legittimata passiva nell'azione giudiziale intrapresa per il risarcimento del danno causato da veicoli stranieri circolanti in Italia e solo nei suoi confronti può essere esperita l'azione giudiziale. La legittimazione passiva dell'UCI viene esclusa in tre ipotesi: 1) nel caso di sinistri cagionato da veicoli immatricolati in Stati Esteri e circolanti temporaneamente in Italia, ma il cui utilizzatore abbia provveduto a contrarre in Italia l'ordinaria assicurazione della responsabilità civile; 2) in caso di sinistro causato da veicolo con targa falsa; 3) in caso di sinistro cagionato da veicolo immatricolato in uno stato non aderente alla convenzione CE e privo di copertura assicurativa.
CommentoUfficio Centrale Italiano: UCI Come previsto dagli articoli appena richiamati, innanzitutto all'UCI va inviata la messa in mora ai sensi degli art. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, e a tale richiesta l'UCI risponde comunicando il nome della società corrispondente estera e della Compagnia incaricata di verificare la regolarità della copertura assicurativa. Una volta arrivata la comunicazione dell'UCI ogni rapporto successivo avverrà con questa società corrispondente per l'Italia della compagnia estera. Società a cui viene affidata esclusivamente la gestione stragiudiziale della pratica, ma nei cui confronti non potrà farsi valere alcun atto interruttivo (cfr. Giudice di pace Portici, 7 luglio 2010, n. 2587 “Va dichiarata improponibile la domanda giudiziale proposta contro l'ufficio Centrale Italiano, quando manchi agli atti la produzione di parte attrice ed il giudice non abbia la possibilità di verificare il compiuto adempimento delle formalità richieste dagli art. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, ovvero, trattandosi di sinistro con veicolo immatricolato all'estero, il ricorrere delle condizioni a cui è subordinata la legittimazione passiva dell'UCI”). L'UCI è certamente, invece, il legittimato passivo nell'azione giudiziale intrapresa per il risarcimento del danno causato da veicoli stranieri circolanti in Italia e solo nei suoi confronti può essere spiegata l'azione giudiziale in quel caso. Il terzo trasportato che avanzerà pretese risarcitorie a seguito di un sinistro causato in Italia da veicolo immatricolato all'estero, potrà inoltrare le proprie istanze alla compagnia del veicolo su cui viaggiava al momento dell'urto, mentre più complessa è, invece, la richiesta danni per il conducente e per i danni al mezzo in quanto le vanno essere presentate all' Ufficio Centrale Italiano. Ipotesi di esclusione La legittimazione passiva dell'UCI è esclusa in soli 3 casi: - qualora si verifichi un sinistro cagionato da veicoli immatricolati in Stati Esteri e circolanti temporaneamente in Italia, ma il cui utilizzatore abbia provveduto a contrarre in Italia l'ordinaria assicurazione della responsabilità civile; - in caso di sinistro causato da veicolo con targa falsa; - in caso di sinistro cagionato da veicolo immatricolato in uno Stato non aderente alla convenzione CE sulla Carta Verde e privo di copertura assicurativa. La richiesta di risarcimento La richiesta di risarcimento va inviata con lettera raccomandata presso la sede dell'UCI e deve contenere tassativamente, al fine di consentire all'Ufficio di gestire al meglio il sinistro: -il luogo e l'ora in cui l'incidente è avvenuto, la dinamica del sinistro, i dati del richiedente, i dati del conducente e del proprietario del veicolo estero, i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello), in particolare quanto al veicolo estero la sua nazionalità, la denominazione delle Compagnie assicuratrici dei due mezzi ed, in particolare, di quella del veicolo estero nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi. Nel caso in cui la richiesta riguardi solo il risarcimento di danni a cose (c.d. danni materiali al veicolo) bisognerà specificare: l'entità del danno (trasmettendo copia della fattura per le riparazioni se queste sono già state eseguite oppure un preventivo), il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo e le cose sono disponibili per essere sottoposti a perizia. Nel caso in cui, invece, sia richiesto anche il risarcimento dei danni fisici (e più in generale dei danni non patrimoniali quindi di tutte le lesioni) servirà specificare: l'entità delle lesioni (allegando una copia della relazione di perizia medico legale), l'attestazione medica che dimostri l'avvenuta guarigione. Alla richiesta vanno allegate una copia del modulo di constatazione amichevole (se le parti lo hanno sottoscritto) e una copia della carta verde (ovviamente solo se è nella disponibilità del richiedente). Il danneggiato, cittadino italiano o straniero che sia, potrà domandare il risarcimento di tutti i danni sofferti, secondo quanto accadrebbe per un sinistro con veicolo immatricolato in Italia. In particolare, è stato chiarito che la copertura assicurativa di UCI concerne anche i danni alle cose trasportate (Cass. III, n.4669/2016) «nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge» deve porsi in correlazione con il primo comma dell'art. 1 l. n. 990/1969 e, quindi, con l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c. La menzionata disposizione codicistica prevede espressamente, al primo comma, che il risarcimento concerne il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli sia a persone, sia a cose. Consegue che la copertura assicurativa dell'UCI per i veicoli immatricolati all'estero, al pari della generale garanzia relativa alla circolazione dei veicoli immatricolati in Italia, concerne anche i danni causati alle cose trasportate. Procedura di risarcimento Nel momento in cui riceverà la richiesta di risarcimento, l'Ufficio provvederà a incaricare una Compagnia italiana della procedura di liquidazione del sinistro. Questa seguirà l'iter della pratica verificando, in primis, se il mezzo straniero è assicurato e se la polizza è attiva e operativa. Se il mezzo è regolarmente coperto si provvederà a gestire il sinistro secondo quanto previsto all'art. 148 cod. ass. Pertanto, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la compagnia assicuratrice è obbligata a formulare al danneggiato un'offerta di risarcimento o comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (quando ad esempio la compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto). Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito solo danni a cose. Se la documentazione è incompleta la compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l'offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata. Possibili conseguenze dopo l'azione dell'UCI
A seguito di trattazione dell'azione risarcitoria, il danneggiato potrà accettare l'offerta, e in tal caso la compagnia procederà al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l'accettazione. Può, inoltre, accadere che il danneggiato non si pronunci entro 30 giorni dal momento in cui riceve l'offerta. In tal caso la compagnia deve procedere al pagamento dell'importo previsto nell'offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo. In ogni caso il danneggiato può sempre ricorrere al Giudice (sia esso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell'importo del danno) solo se il termine per effettuare l'offerta (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) sia scaduto senza che la compagnia abbia comunicato le sue intenzioni. La negoziazione assistita Anche le procedure risarcitorie che coinvolgono l'UCI, non escludono quale condizione di procedibilità dell'azione, l'invito a stipula di negoziazione assistita. Il d.l. n. 132/2014 ha, infatti, introdotto l'obbligo di provare, prima di ricorrere al Giudice, a trovare una soluzione amichevole con la compagnia assicuratrice con il procedimento di negoziazione assistita necessitante dell'assistenza di un avvocato. In tal caso, la parte che ha subito un danno chiederà alla controparte di tentare una conciliazione sottoscrivendo una convenzione con cui le parti stesse concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la controversia facendosi assistere ciascuna da degli avvocati. La parte che riceve l'invito ha 30 giorni di tempo per fornire una risposta. Se in questo termine non dà un riscontro oppure offre una risposta negativa è possibile, in quel caso, ricorrere al Giudice. Se le parti sottoscrivono la convenzione la procedura deve chiudersi (positivamente o meno) in un termine determinato dalla legge. Se di converso, la compagnia incaricata della gestione del sinistro accerta che il mezzo straniero non era assicurato oppure che la garanzia non era operativa (ad esempio perché sospesa a seguito del mancato pagamento del premio), si limita a restituire gli atti all'U.C.I. e il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per la Vittime della Strada. L'azione giudiziaria. Le ipotesi di litisconsorzio Una volta fallita sia la procedura stragiudiziale di cui si fa carico l'UCI., sia la negoziazione assistita alla parte danneggiata non resta che rivolgersi al Giudice. Il responsabile straniero, trova il domicilio ex lege presso UCI solo al fine della sua citazione in giudizio, quale litisconsorte necessario rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Il termine per la proponibilità dell'azione soggiace al disposto di cui all'art. 145 Cod. Ass., mentre risulterà raddoppiato il termine a comparire per quanto riguarda la vocatio in jus (180 gg. per la citazione dinanzi al Tribunale; 90 gg. per la citazione dinanzi al G.d.P.). Litisconsorte necessario dell'azione giudiziaria è l'UCI che a norma del 126 comma 2 lett. b) assume la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro assicurazione. Sia il proprietario del veicolo che il responsabile civile dovranno essere citati presso l'UCI. Invero, “In tema di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, in una controversia attinente al rapporto di assicurazione obbligatoria r.c.a., ove l'attore abbia coltivato sia l'azione diretta nei confronti dell'U.C.I. - rispetto alla quale l'assicurato straniero è litisconsorte necessario - sia l'azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c., nei confronti dello straniero medesimo, a quest'ultimo deve essere indirizzata una duplice notifica, la prima presso l'U.C.I., la seconda ai sensi dell'art. 142 c.p.c., in quanto i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliari ex lege presso l'U.C.I. solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda diretta proposta contro detto Ufficio” (Corte appello Bari III, 11 ottobre 2012, n. 1068; nello stesso senso, Cass. III, n. 7932/2012). Solo per alcuni la notificazione all'estero sarebbe esaustiva anche della necessità di chiamare in giudizio l'UCI. (cfr. Tribunale Rovereto, 8 ottobre 2013, “in materia di danni ex art. 2054 c.c., una volta intervenuta la notificazione ai responsabili stranieri secondo le norme del codice di rito e delle convenzioni internazionali, ai fini della domanda di risarcimento del danno, essa esplica tutti i suoi effetti anche ai fini della citazione dei medesimi soggetti quali litisconsorti necessari, a norma dell'art. 143, comma 3 c.p.c. e ciò perché la domiciliazione legale prevista dall'art. 126, comma 2 lett. b) cod. ass. non costituisce eccezione alla piena efficacia delle notificazioni eseguite secondo le norme generali, ma risponde alla ratio di costituire una semplificazione all'esercizio dell'azione diretta cosicché, in tali casi, imporre una doppia notifica ai convenuti straneri, una secondo le norme generali, per la domanda di risarcimento dei danni ed una presso l'UCI (ufficio Centrale Italiano) quale domiciliatario legale, per la citazione dei litisconsorti necessari nell'azione diretta, finisce col tradire in modo palese la ratio della domiciliazione legale, configurando un'inutile ulteriore formalità”). Ancora in termini processuali, “Qualora risulti conclamata la carenza di legittimazione passiva dell'Uci, convenuto nel giudizio per il risarcimento del danno causato da sinistro stradale avvenuto in Italia, la notifica dell'atto di citazione ai cittadini stranieri responsabili eseguita presso il domicilio dell'ente convenuto. ex art. 6 l. n. 990/1969. anziché nelle forme previste dall'art. 142 c.p.c., va dichiarata inesistente e la domanda nei confronti degli stessi va dichiarata improcedibile” (App. Roma IV, n. 1503/2011). In sintesi nel caso di azione diretta, l'UCI è il domiciliatario del proprietario straniero, che va chiamato in giudizio ma solo ai fini dell'integrazione del contraddittorio. Nel caso in cui è invece chiesta la condanna personale anche del proprietario, in via solidale con l'UCI, non si potrà utilizzare la notifica presso l'UCI ma servirà utilizzare la notifica all'estero, secondo quanto previsto dall'art. 142 c.p.c. Nel summenzionato disposto, si definiscono quelli che sono i ruoli dell'UCI, ovvero l'Ufficio Centrale Italiano. Dalla loro lettura, è chiaro come una volta accertata la legittimazione passiva dell'UCI, quest'ultimo diviene domiciliatario del soggetto assicurato, del soggetto responsabile civile e della loro Compagnia assicurativa. Nel caso in cui la notifica dell'atto introduttivo avviene direttamente presso sede legale/residenza del responsabile civile e della sua Compagnia, l'azione non sarà la classica azione diretta ai sensi dell'art. 144 cod. ass. ma l'azione ex art. 2054 c.c. (cfr. Cass. III, n. 23716/2016). Di recente è stato chiarito che ampia tutela riceve il trasportato anche nel caso in cui sia coinvolto un veicolo con targa straniera : invero, “la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante” ( Cass. III, n.1161/2020). Sinistro con soli cittadini stranieri Tema dibattuto ed affrontato dalla Corte di Cassazione, riguarda quelle ipotesi, in cui nel sinistro vi sia coinvolgimento di soli cittadini stranieri. È stato infatti precisato che “nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione passiva dell'UCI (artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni) sono di applicazione necessaria, ai sensi dell'art 17 della legge 31 maggio 1995 n. 218. Ne consegue che quand'anche il sinistro abbia coinvolto solo cittadini stranieri, anche tutti della medesima nazionalità, sono regolati dalla legge italiana sia l'accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell'UCI, in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell'art.61 ultima parte della citata legge 218 del 1995; restano, invece, soggette alla legge eventualmente comune del danneggiante e danneggiato – ai sensi dell'art. 62, comma 2, della legge n.218/1995 – le questioni relative alla quantificazione del danno.(Cass. III, n. 7932/2012). I limiti della copertura UCI: La copertura di UCI si estende a tutti i danni ma con limiti ben precisi, di cui al disposto del quinto comma dell'art. 125 cod. ass., ovvero dei massimali minimi di legge. Attualmente il massimale minimo previsto dalla nostra legge è di Euro 5.000.000,00 per i danni alle persone e di Euro 1.000.000,00, in entrambi i casi indipendentemente dal numero delle vittime. L'UCI può essere chiamato a rispondere dei danni derivati dal sinistro oltre il limite del massimale minimo di legge solo a condizione che l'assicuratore straniero abbia pattuito con il proprio assicurato un massimale superiore od anche illimitato, e sempre che tale pattuizione risulti in modo in equivoco dal contratto e dalla carta verde. L'onere della relativa prova grava sul danneggiato, e non può ritenersi assolto per il solo fatto che nella polizza stipulata all'estero manchi l'indicazione di qualsiasi massimale(Cass. III, n. 20667/2009). Così anche App. Milano IV, 16 novembre 2015, n. 4379 per cui “Nel sinistro coinvolgente veicolo straniero, con citazione in giudizio dell'Ufficio Centrale Italiano, il massimale da tenersi in considerazione ai fini del risarcimento in favore degli eredi del de cuius sarà quello, nella fattispecie superiore a quello di legge, previsto dalla polizza di assicurazione estera, ex art. 125 cod. ass.” |