Atto di citazione con domanda di risarcimento del danno derivato dalla responsabilità del conducente per vizi di costruzione o manutenzione del veicolo

Giovanna Nozzetti

Inquadramento

A seguito di uno scontro tra il proprio ciclomotore e un' autovettura, provocato da un'avaria del motore determinata dalla sua carente manutenzione, il conducente riporta lesioni fisiche; conviene quindi in giudizio il proprietario e il conducente del mezzo invocandone la responsabilità ai sensi dell'art. 2054 ult. co. c.c.

Formula

GIUDICE DI PACE DI.../TRIBUNALEDI... 1

ATTO DI CITAZIONE

PER

il Sig. ...... (C.F. ......) 2 , nata a ... il ... ed ivi residente alla via ... n. ..., nato a ... il ... C.F...., elett.te domiciliata in ... alla via ... presso lo studio dell' Avv. ..._(C.F. ......) 3 , che lo rappresenta e difende in virtù di procura 4 in calce al presente atto, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di tel.fax ... e/o in alternativa al seguente indirizzo di posta certificata: ......@pec.it

FATTO 5

In data .../.../..., alle ore ... circa, il Sig. ... percorreva via ... a bordo del ciclomotore modello... tg. ...;

Nei pressi dell'incrocio con la via ..._ il ciclomotore del Sig. ... veniva tamponato dall' autovettura tipo ... tg. ... e condotta dalla Sig.ra ...;

A seguito dell'impatto il Sig. ... cadeva rovinosamente in terra e veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di ... ove venivano riscontrate diverse lesioni e traumi;

Sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Polizia Municipale di ...la quale rilevava che la responsabilità del sinistro era ascrivibile alla Sig.ra ... che non era riuscita ad evitare l'impatto con il ciclomotore dell'odierno attore a causa di un'avaria al motore;

Contestualmente la Polizia Municipale di ... rilevava che la revisione dell'autovettura condotta dalla Sig.ra ... era scaduta in data ... e quindi procedeva a relativa sanzione amministrativa oltre al sequestro dell'autoveicolo;

In data ... il Sig. ... veniva sottoposto a perizia medico-legale da parte del Dott. ... il quale dichiarava che il Sig. ... a causa dell'incidente aveva subito un ............ , una inabilità temporanea totale di ... giorni e una inabilità temporanea parziale di ... giorni;

Il Sig. ..., pertanto, ha riportato i danni fisici di seguito quantificati in Euro... e segnatamente :

Tabella di riferimento: 2016-2017

Età del danneggiato: ... anni

Percentuale di invalidità permanente : ...%

Danno biologico permanente Euro ...

Giorni di invalidità temporanea totale: ...

Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% : ...

Stante la suddetta dinamica del sinistro, peraltro risultante da rapporto della polizia municipale intervenuta sul luogo, appare inconfutabile la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro, il quale ha violato l'art. 2054 c.c., oltre che le regole dell'ordinaria prudenza.

In particolare dal rapporto della polizia municipale si evince che l'auto della Sig.ra... era scoperta della regolare revisione e che il sinistro era stato provocato da un'avaria al motore, dunque i pubblici ufficiali adducevano a questo difetto di manutenzione la causa del sinistro.

Con lettera racc.ta a.r. del ... ricevuta dall'impresa assicuratrice ... il ... l'odierno attore ha chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dei sinistro, ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass.

Con nota del ... la ...Ass.ni spa ha comunicato l'esito negativo dell'istruttoria e giustificato l'omessa formulazione dell'offerta sostenendo che ...

In data ... è stato esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, come risulta dalla diffida inviata in data ... con raccomandata a.r. n. ..., in cui l'attore ha espressamente invitato la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione con le seguenti modalità ...;

Tale invito non è stato seguito da adesione (oppure) è stato seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione (oppure) è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, come risulta da ... 6

Alla luce di quanto esposto, sussiste la responsabilità del Sig.... per i danni subiti dall'attore sulla scorta dei seguenti motivi in

DIRITTO

In virtú del disposto dell'art. 2054, ultimo comma, c.c., il proprietario o il conducente dell'auto è responsabile dei danni derivanti da vizi di manutenzione o di costruzione dell'autoveicolo, indipendentemente da un suo comportamento colpevole;

Nel caso di specie la responsabilità della conducente dell'auto è palese dato che la stessa non aveva sottoposto la propria autovettura a regolare revisione tale da poter ovviare ad eventuali problemi meccanici invece verificatisi nel caso di specie dato che l'avaria al motore era facilmente evitabile con un intervento di routine da parte di un meccanico.

Considerando che la responsabilità di cui parliamo ha natura oggettiva, solo l'intervento di un fattore esterno poteva interrompere il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del conducente, fattispecie che non sussiste dato che l'unico motivo che ha casato il sinistro è ascrivibile al cattivo stato di manutenzione delle gomme dell'auto come si evince chiaramente dal verbale della Polizia Municipale di ....

Per quanto sopra, il Sig. ..., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, con il presente atto

CITA

La Sig.ra ..., (C.F. ......), residente in ......, alla via ..., n. ..., nonchè la ..._ Ass.ni s.p.a., (C.F. ....../ P.I....) in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in ......, Via ..., n. ..., a comparire innanzi al Tribunale di ..., nell'udienza del ... 7 , ora di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti 8

CONCLUSIONI 9

1.Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:

2.Dichiarare la esclusiva responsabilità della Sig.ra ... nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la Sig.ra..., e la ... Ass.ni Spa, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni subiti dal Sig...., complessivamente quantificato in Euro ...,..., oltre interessi legali e rivalutazione.

3.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

In via istruttoria 10 , si chiede sin da ora che l'On.le Tribunale adito voglia:

ammettere l'interrogatorio formale della convenuta Sig.ra ... e prova per testi, sui punti nn. ... della premessa in fatto del presente atto, i quali si intendano tutti qui ripetuti e trascritti, preceduti dalla locuzione 'vero è che', indicandosi quali testi il sig.. ..., domiciliato in ..., alla via ... n. ...; il Sig. ... dom.to in ... via ...;

per la sola ipotesi di contestazione della quantificazione dei danni operata dall'attore e/o per il caso in cui l'On.le Giudicante adito non ritenesse sufficiente la relazione medico legale in atti, si insta per l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, volta all'accertamento della durata dell'inabilità temporanea e dell'entità dei postumi permanenti, subiti dal Sig. ..., a causa delle lesioni riportate nel sinistro de quo.

Inoltre, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, si offriranno in comunicazione i seguenti documenti:

1)procura ad litem;

2)rapporto di sinistro stradale

3)scheda medica di bordo

4)referto Pronto Soccorso dell'Ospedale di ... e documentazione sanitaria

5)perizia medico-legale del..., redatta dal Dott. ...;

6)racc.ta a/r del ...

7)raccomandata a/r del .../.../... di invito alla negoziazione assistita;

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro... 11

PROCURA AD LITEM

(Se non a margine o su documento informatico separato)

[1] [1] La competenza per valore spetta al Giudice di Pace ove la somma richiesta sia inferiore ad Euro cinquemila. Competente per territorio è il Tribunale o il Giudice di Pace del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora ai sensi dell'art. 18 c.p.c. In alternativa è competente, ai sensi dell'art.20 c.p.c., il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.

[2] [2] Ai sensi dell'art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., nella l. 15 luglio 2011, n. 111, in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

[3] [3] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif., nella legge n. 114/2014.L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione citata sub nota 2.

[4] [4] La procura può essere apposta in calce o a margine della citazione (art. 83 c.p.c.). Può anche trattarsi di una procura generale alle liti, i cui estremi vanno in tal caso menzionati. In questo caso è preferibile produrre copia della procura. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine della citazione. Nell'ipotesi di scelta di deposito telematico della citazione (art. 16-bis comma 1-bis D.L. 179/2012) occorrerà indicare la seguente dicitura: 'giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto di citazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.'.

[5] [5] La sezione dell'atto di citazione, normalmente introdotto dalle locuzioni 'premesso' o 'fatto', contiene la ricostruzione dei fatti costitutivi della domanda. L'art. 164 comma c.p.c. prevede che è nullo l'atto in cui risulti omessa o assolutamente incerta l'esposizione dei fatti costitutivi della domanda (art. 163 comma 3 n. 4) c.p.c.).

[6] [6] Nelle ipotesi in cui la somma pretesa non superi l'importo di 50.000 Euro la domanda è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 d.l. n. 132/2014, conv. con modif. in l. n. 162/2014. L'attore dovrà pertanto documentare di aver vanamente esperito la procedura di negoziazione assistita

[7] [7] Tra il giorno della notificazione al convenuto e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di gg. novanta se il convenuto si trova in Italia e di gg. centocinquanta se si trova all'estero

[8] [8] Tali elementi (indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c.; l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.) sono previsti dall'art. 164 c.p.c. a pena di nullità dell'atto di citazione

[9] [9] Le conclusioni contengono il petitum della domanda, cioè il bene della vita o la prestazione richiesta al convenuto (petitum mediato), ovvero il provvedimento giudiziale richiesto al giudice (petitum immediato). L'oggetto della domanda è previsto dall'art. 164 c.p.c. a pena di nullità dell'atto di citazione. [9] L'art. 164 c.p.c. non prevede che la mancata indicazione dei mezzi di prova costituisca ipotesi di nullità dell'atto di citazione. Le richieste istruttorie, infatti, possono essere formulate anche in sede di memorie ex art. 183, II termine, c.p.c.

[10] [10] L'indicazione dei mezzi di prova non è richiesta dall'art. 164 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Le richieste istruttorie e le produzioni documentali possono infatti essere effettuate anche nei termini di cui all'art. 183 comma 6 nn. 2,3 c.p.c. che costituiscono la barriera preclusiva finale

[11] [11] La dichiarazione di valore è prevista dall'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 secondo cui 'Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito'. L'art. 13, comma 6 del medesimo decreto stabilisce che 'Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)...'; pertanto, si presume che il valore del procedimento sia quello dello scaglione più elevato (i.e. superiore a 520.000,00 Euro) con obbligo di versamento di un contributo unificato più elevato.

Commento

La responsabilità prevista dall'art. 2054, ultimo comma, c.c., in materia di circolazione dei veicoli, si configura in capo al conducente, al proprietario, all'usufruttuario, ovvero all'acquirente con patto di riservato dominio (ovvero ai soggetti di cui ai primi tre commi del medesimo articolo), ogniqualvolta l'evento dannoso sia derivato da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Con l'espressione 'difetto di manutenzione' si allude al particolare stato di vetustà e di usura del veicolo determinato dalla carenza e/o insufficienza degli interventi riparatori e manutentivi in genere, atti a preservare l'ordinaria efficienza del mezzo e delle sue componenti, imposti dagli artt. 79 e 80 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 [12] .

Sulla nozione di vizio di costruzione è invece recentemente intervenuta la Suprema Corte [13] affermando ch'essa non va circoscritta all'ambito dell'iniziale produzione del veicolo, ma estesa fino a ricomprendere tutti i casi in cui si sia provveduto, anche in epoca successiva, ad interventi strutturali modificativi della meccanica e/o della dinamica originaria del veicolo stesso (anch'essi soggetti a controlli ed autorizzazioni alla stregua di quanto prescritto dagli artt. 78 cod. strada e 236 del relativo regolamento di esecuzione).

Secondo un orientamento ormai risalente, nell'ipotesi di danni derivanti da difetto di manutenzione, la relativa responsabilità sarebbe di natura soggettiva, fondata sulla colpa per omissione del soggetto, seppure presunta in modo assoluto, che può essere vinta solo dalla esistenza di una esimente, come lo stato di necessità, il fortuito o la forza maggiore, non già dalla prova dell'impossibilità per il soggetto di accertare il guasto con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 2465/1971). Si tratterebbe, dunque, di una responsabilità soggettiva aggravata, come nei primi tre commi dello stesso art. 2054 c.c. Nel caso di vizio di costruzione si verterebbe invece in una ipotesi di responsabilità oggettiva.

L'orientamento più recente, che può dirsi ormai consolidato, inquadra invece la responsabilità di cui all'ultimo comma dell'art. 2054 c.c. nell'alveo della responsabilità oggettiva, sia nell'ipotesi di vizio di costruzione sia in quella del difetto di manutenzione: il conducente, il proprietario, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio rispondono infatti 'in ogni caso', essendo la responsabilità fondata unicamente sull'esistenza materiale ed oggettiva del vizio di costruzione o manutenzione e, perciò, svincolata dal criterio di imputazione della colpa e dalla prova liberatoria dell'assenza di colpa con conseguente irrilevanza, ai fini del giudizio di responsabilità del soggetto, dell'impossibilità di rendersi conto del vizio o del difetto del veicolo mediante l'ordinaria diligenza.

Il nesso causale tra il guasto e l'evento dannoso può, tuttavia, essere interrotto dall'intervento di un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale, determina il verificarsi del danno, nel qual caso unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritto il fattore causale sopraggiunto (Cass. III, n. 4754/2004).

Corollario dell'operata riconduzione della previsione codicistica in esame alle ipotesi di responsabilità oggettiva è la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti secondo i consueti criteri: incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio di costruzione o del difetto di manutenzione e il nesso di causalità con l'evento; è invece onere dei soggetti dall'art. 2054 c.c. dimostrare - al fine di esimersi da responsabilità - che il danno è stato determinato da una causa diversa.

Nella citata sentenza Cass. n.4754/2004, la Corte di Cassazione ha per esempio ritenuto che la Corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, ritenendo che il veicolo non fosse stato tamponato a causa dell'avaria - che pure si era verificata - bensì per il comportamento imprudente del conducente del veicolo che sopraggiungeva.

In questa ottica, analogamente a quanto accade per altri regimi speciali di responsabilità, ormai qualificati dalla giurisprudenza uniforme in termini di responsabilità oggettiva (si pensi, ad esempio, alla responsabilità per danno da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.), l'esimente può rinvenirsi esclusivamente in situazioni integranti il fortuito o la forza maggiore (cosìTrib. Bari III, 17 ottobre 2013).

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere ricollegabile alla circolazione stradale ex art. 2054, ultimo comma c.c. non solo l'incendio di una autovettura sviluppatosi in seguito a un sinistro, ma anche quello che si è sviluppato da un veicolo in sosta a causa di vizi di costruzione o difetti di manutenzione. (Cass. n. 2302/2004; Cass. n. 14998/2004; Cass. n. 3108/2010; Cass. n. 19883/2011; Cass. n. 2092/2012)' (sulla nozione di circolazione 'statica' e sul danno derivato a terzi dall'incendio di un veicolo si rinvia alla formula n. 201).

Nel caso di vizio di costruzione, con la responsabilità oggettiva del proprietario e del conducente concorre la responsabilità del costruttore, a norma dell'art. 2043 c.c, determinandosi una responsabilità solidale secondo quanto previsto dall'art. 2055 c.c., sebbene i corresponsabili rispondano a titolo diverso, il costruttore per colpa, il proprietario e il conducente per l'uso della cosa.

In tale situazione, è ininfluente il rapporto di dipendenza reciproca tra le domande risarcitorie, poiché, in ogni caso, il proprietario e il conducente sarebbero responsabili a norma dell'ultimo comma dell'art. 2054 c.c., mentre la solidarietà esclude ogni ipotesi di litisconsorzio tra i soggetti responsabili (Cass. civ. III, n.15179/2004).

Il proprietario o conducente, convenuto in giudizio dal soggetto danneggiato ex art.2054 ,u.c., c.c. , può quindi agire in garanzia verso il produttore nei seguenti modi:

1)con l'azione contrattuale ex art.1494,comma 2 c.c., se ha acquistato il veicolo direttamente dal produttore (intendendosi per tale ogni soggetto cui può essere fatta risalire la responsabilità della messa in circolazione del prodotto);

2)con l'azione ex art. 2043 c.c.;

3)con la speciale azione introdotta dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 (ora confluito nel codice del consumo, art. 114 ss.), per avere il produttore messo in circolazione un prodotto non sufficientemente sicuro.

Gli eventi causati dalle situazioni considerate dall'art. 2054 ult. comma c.c., in quanto verificatisi nell'ambito della circolazione stradale, rientrano nell'ambito della copertura assicurativa obbligatoria in quanto i soggetti assicurati sono tutti quelli indicati nell'art. 2054 c.c. (Cass. III, n. 19883/2011) [14] .

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