Atto di citazione con domanda di risarcimento del danno per responsabilità del gestore dell'impianto sciistico

Giovanna Nozzetti
aggiornata da Francesco Agnino

Inquadramento

Con l'atto di citazione l'attore chiede la condanna del gestore dell'impianto sciistico al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso mentre questi scendeva su una pista da sci dopo avere stipulato un contratto di skipass col gestore dell'impianto, lamentandone l'inadempimento ai doveri contrattuali ed invocando il proprio diritto al risarcimento del danno.

Formula

TRIBUNALE DI ....

ATTO DI CITAZIONE1

PER

Il Sig. .... (C.F. ....), nato a .... il .... ed ivi residente alla Via .... n. ...., ed elett.te domiciliato in .... alla via .... presso lo studio dell'Avv. ....(C.F. ....), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di tel. fax .... e/o in alternativa alla seguente mail: ....@pec.it

FATTO

1.In data .... il Sig..... si trovava nella località montana di .... per effettuare una discesa di sci presso l'impianto sciistico di ....;

2.Alle ore .... circa, durante una discesa con gli sci, l'odierno attore cadeva rovinosamente in terra dopo aver urtato degli ostacoli artificiali non segnalati;

3.Accorsi altri sciatori, il Sig. .... veniva soccorso e trasportato celermente tramite elisoccorso nell'Ospedale di .... dove gli venivano riscontrate varielesioni e fratture e segnatamente: "............";

4.Il Sig. .... veniva ricoverato presso l'Ospedale di .... per __ giorni;

5.In data .... il Sig. .... veniva sottoposto a perizia medico-legale da parte del Dott. .... il quale dichiarava che il Sig. .... a causa dell'incidente aveva subito un "............ , una inabilità temporanea totale di .... giorni e una inabilità temporanea parziale di .... giorni";

6.Il Sig. ...., pertanto, ha riportato i danni fisici di seguito quantificati in Euro.... e segnatamente :

Tabella di riferimento: 2016-2017

Età del danneggiato: .... anni

Percentuale di invalidità permanente : ...%

Danno biologico permanente Euro ....

Giorni di invalidità temporanea totale: ....

Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% : ....

7.Con lettera raccomandata a.r. del .... l'odierno attore inviava formale richiesta di risarcimento danni di Euro .... al titolare dell'impianto .... ma senza sortire tale invito alcun riscontro;

8.In data .... è stato esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, come risulta dalla diffida inviata in data .... con raccomandata a/r n. ...., in cui l'attore ha espressamente invitato la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione con le seguenti modalità ....;

9.Tale invito non è stato seguito da adesione (oppure) è stato seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione (oppure) è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, come risulta da ....

Alla luce di quanto esposto, sussiste la responsabilità della .... in persona del suo legale p.t. .... per i danni subiti dall'attore sulla scorta dei seguenti motivi in

DIRITTO

E' opinione consolidata che sotto il profilo degli obblighi nascenti, a carico del gestore di un comprensorio sciistico dal contratto di ski-pass, , il titolare dell'impianto assume l'impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni. Fattispecie non verificatasi nel caso di specie ove anzi, gli ostacoli artificiali erano stati posti in maniera imprudente e soprattutto non segnalati in maniera preventiva.

E' dunque configurabile un comportamento colposo del gestore ex art. 2051 c.c. per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo, invece, sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo" (Cass. n. 4018/2013).

Per quanto sopra, il Sig. ...., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, con il presente atto

CITA

...., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in .... alla Via ....- Cap .... (P.I. ....) a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ...., Sezione e Giudice Istruttore a designarsi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del ...., ora di rito, con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis,

AVVERTE

i convenuti che:

  • la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.,
  • la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali,
  • la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

per ivi sentire accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvedere:

1.Accertare e dichiarare che l'incidente descritto nella narrativa che precede deve ascriversi in via esclusiva alla responsabilità della ...., in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art.2051 c.c., per aver omesso l'adozione delle misure previste dalla legge o, in ogni caso, idonee ad evitare l'evento dannoso;

2.Accertare e dichiarare che i danni fisici subiti dal Sig. .... per cui è causa sono quelli descritti nella narrativa che precede, quantificati in Euro ....;

3.Per l'effetto, condannare la .... in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore del Sig. ...., dei danni fisici riportati in occasione del sinistro descritto in narrativa, nella misura di Euro ....;

4.Con vittoria delle spese e competenze di lite.

5.In via istruttoria si chiede prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa nel presente atto, precedute dalla locuzione 'vero è che', indicandosi quali testi: a) ...., residente in ....; b) .... residente in ..... Sui medesimi capi si deferisce, altresì, interrogatorio formale al legale rapp.te p.t. della ..... Con riserva di ogni ulteriore attività istruttoria, anche all'esito del contegno processuale di controparte.

Si depositano i seguenti documenti:

A.verbale di Pronto Soccorso;

B.raccomandata del ....;

C.perizia medico legale del Dott. ....:

D.invito alla negoziazione assistita del ....;

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro ....

PROCURA AD LITEM

Il sottoscritto Sig. .... (C.F.: ....), nato a .... il .... e residente in .... alla via ...., informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, con la presente conferisco incarico all'Avv. .... (C.F.: ....) a rappresentarmi e difendermi nel giudizio da promuovere dinanzi al Giudice di Pace / Tribunale di ...., ivi comprese le fasi esecutive e di impugnazione che da questo conseguono, con ogni più ampia facoltà di legge; a tal uopo conferisco, altresì, al nominato procuratore ogni facoltà di legge, comprese quelle di conciliare, incassare, quietanzare, rinunziare e transigere, con promessa di rato e fermo del suo operato; lo autorizzo, infine, al trattamento dei miei dati personali, conformemente alle norme del d.lgs. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato. Eleggo domicilio presso il suo studio in .... alla via ...., n. __.

Luogo e data....

Il Sig.........

Firma Avv....._

[1]  La competenza per valore spetta al Giudice di Pace ove la somma richiesta sia inferiore ad euro venticinquemila e la relativa domanda si propone con ricorso chiedendo la fissazione, ai sensi dell'art. 281undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice, l'udienza di comparizione delle parti, con concessione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e assegnazione del termine per la costituzione dei convenuti che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38,167 e 281 undecies, comma 3 e 4 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia.

•    Il 26 novembre 2024 è entrato in vigore il d.lgs. 164/2024, con cui il legislatore ha apportato importanti modifiche al codice di procedura civile, ma non solo, dato che sono previste modifiche anche al codice civile e penale e ad alcune leggi speciali, tra le tante la L. 53/1994 in tema di notifica degli atti giudiziari.
•    Le novità si applicano, dal 26 novembre 2024, a tutti i giudizi “post Cartabia”, dunque introitati dopo il 28 febbraio 2023.
•    Modifiche al procedimento di cognizione di primo grado
•    Art. 163 c.p.c. – contenuto della citazione: tra le indicazioni che deve contenere l’atto di citazione viene inserita quella relativa all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto, in quanto questo ormai equivale all’indicazione della sua residenza, domicilio o dimora; viene fissata la decorrenza a ritroso dei termini all’art. 171-bis c.p.c. «rispetto all’udienza così fissata».
•    Il nuovo comma. 3 dell’art. 163 bis c.p.c. sui termini per comparire prevede che il termine per la comunicazione del decreto del presidente che anticipa l’udienza di comparizione delle parti su richiesta del convenuto, debba essere comunicata almeno 90 giorni liberi (non 5 giorni) prima della nuova udienza fissata.
•    Art. 165 c.p.c.  – costituzione dell’attore: eliminata la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo; eliminati i riferimenti al deposito del fascicolo cartaceo; si prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; di seguito: CAD), anziché dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
•    Art. 171 c.p.c. – ritardata costituzione delle parti: viene previsto che la contumacia della parte che non si sia costituita entro il termine di cui all’articolo 166 venga dichiarata dal giudice istruttore con il decreto previsto dall’articolo 171-bis.
•    Art. 171 bis c.p.c. – verifiche preliminari. L’articolo viene interamente riscritto: viene chiarito che il compimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio è doveroso e deve avvenire, d’ufficio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto; nel caso in cui il Giudice rilevi vizi degli atti introduttivi o della notifica della citazione o la necessità di integrare il contradditorio pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e differisce l’udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti (viene espunto  il riferimento alla dichiarazione di contumacia di cui all’articolo 171 e viene inserito quello all’articolo 271, allo scopo di chiarire che anche la chiamata del terzo ad opera del terzo chiamato deve essere autorizzata dal giudice con le medesime modalità, anziché alla successiva udienza di prima comparizione, in modo da prevenire inutili dilazioni e regressioni del processo); nel caso invece in cui il Giudice, all’esito delle verifiche preliminari, rileva che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e non è quindi necessario adottare alcuno dei provvedimenti di cui si è detto, confermerà la data dell’udienza indicata in atto di citazione o la differirà per un massimo di 45 giorni (come originariamente previsto dall’articolo 168-bis) e darà avvio alla fase di trattazione preliminare del processo, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d’ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio ivi comprese quelle relative alla sussistenza della eventuale condizione di procedibilità; questioni che le parti affronteranno nelle memorie di cui all’articolo 171-ter, così come in precedenza facevano in quelle una volta previste dall’articolo 183, sesto comma; il Giudice può disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato, qualora ne ricorrano i presupposti, all’esito delle verifiche preliminari (mentre prima tale possibilità avveniva alla prima udienza); nel disporre il mutamento del rito il giudice prevede dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato. L’ordinanza è impugnabile. Viene quindi abrogato l’art. 183 bis c.p.c.; in sede di verifiche preliminari il giudice deve in ogni caso emettere un provvedimento di conferma o differimento dell’udienza, anche se non adotta uno dei provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio.
•    Art. 250 c.p.c. – intimazione ai testi: si prevede che la citazione del teste possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, viene soppresso l’uso del fax e si prevede che il difensore che ha citato il testimone debba depositare nel fascicolo informatico copia dell’atto inviato e della ricevuta e dell’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio pec.
•    Art. 271 c.p.c. – costituzione del terzo chiamato: si conferma che la chiamata di un ulteriore terzo da parte del terzo chiamato deve comunque essere autorizzata dal giudice, previa valutazione circa l’opportunità della chiamata, ma al contempo viene reso più celere il meccanismo.
 

Commento

L'oggetto del contratto di skipass

Il contratto di skipass è un contratto atipico stipulato tra utente e gestore di un impianto sciistico. L'opinione dottrinaria minoritaria, ormai superata, riteneva che la causa del contratto si risolvesse esclusivamente in un contratto di trasporto da valle a monte, regolato quindi, anche con riferimento al profilo della responsabilità, dall'art. 1681 c.c. (Cass. III, n. 2216/2001).

Il più recente orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. III, n. 2563/2007) è invece nel senso della natura contrattuale della responsabilità, anche con riguardo ad eventi dannosi verificatisi nella fase di discesa, e non limitatamente alla fase di trasporto a monte mediante gli impianti di risalita, in accordo con talune precedenti pronunce di merito (cfr. Trib. Pinerolo 18 ottobre 2000, n. 507, Trib. Modena 12 novembre 1990).

Secondo la Suprema Corte, il rapporto negoziale intercorrente tra l'utente ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, 'nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita' si configura come contratto atipico di "ski-pass", che «consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito» ed ha ravvisato l'obbligo a carico del gestore 'della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale' (Cass. n. 2563/2007).

La materia è oggi disciplinata dalla l. 24 dicembre 2003, n. 363 'Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo' che definisce gli obblighi del gestore dell'impianto, tra cui la messa in sicurezza delle piste e la protezione degli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni e segnalazioni delle situazioni di pericolo. L'art. 4 di detta legge indica espressamente nei gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, i soggetti civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste.

A costoro compete di provvedere all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica (art. 6).

Il titolare dell'impianto sciistico assume l'impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni. Non rientra tra gli obblighi esigibili a carico del gestore dell'impianto il compito di prevenire la non appropriata condotta degli utenti. (Cass. III, n. 22344/2014). Ed infatti, solo se la condotta imprudente dello sciatore avviene sotto la diretta percezione dei gestori e questi non si adoperino per rimuoverla allora si può trattare di un'omissione inescusabile, e quindi di responsabilità che origini una responsabilità per risarcimento del danno causato dal terzo.

Indipendentemente dalla conclusione del contratto di skipass, il gestore di una pista da sci ne è il custode ed è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per la presenza in essa di ostacoli, salva la prova del caso fortuito nel quale deve comprendersi l'imprevista e imprevedibile condotta colposa del danneggiato (Cass. III, n. 2706/2005). «La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza; la responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima» (Cass. III, n. 2563/2007).

Sia che la responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate sia invocata a titolo contrattuale sulla scorta del contratto atipico di "skipass", sia che la si fondi sul titolo extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c., una volta accertato il nesso causale tra il danno e le condizioni di insicurezza della pista grava sul gestore medesimo l'onere della prova liberatoria. Da ciò consegue, che ove non sia assolta la prova della non evitabilità da parte sua della pericolosità dell'impianto o del fattore causale fortuito sopravvenuto e tale da assorbire l'intera eziologia dell'evento, il gestore sarà ritenuto responsabile di eventuali difetti di manutenzione della pista, dell'insufficiente adozione degli accorgimenti tecnici idonei a far fronte a prevedibili ed evitabili situazioni di pericolo, della mancata predisposizione di una segnaletica adeguata ad avvertire gli utenti dei rischi.

La caduta di uno sciatore, anche se dovuta ad imperizia o imprudenza di quest'ultimo, non è evento imprevedibile od eccezionale. Ne consegue che il gestore di un impianto sciistico può rispondere, a titolo di concorso col danneggiato (art. 1227 c.c.), dei danni alla persona subiti da uno sciatore caduto e finito fuori pista, qualora la caduta stessa sia stata concausata dalle condizioni della pista (App. Torino, 5 luglio 1997).

Tuttavia, considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti e la predisposizione di idonee segnalazioni; in tal caso compete al gestore allegare e provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo (Cass. III, n. 4018/2013; Cass. III, n. 22344/2014).

Si registrano tuttavia oscillazioni giurisprudenziali in merito alla riconducibilità o meno della pratica sciistica e dell'attività di chi gestisce i relativi impianti nell'ambito dell'art. 2050 c.c. ai fini della operatività della presunzione di colpa a carico dell'esercente l'attività: secondo l'opinione prevalente la norma in questione si riferisce, infatti, soltanto alle attività umane di per sé potenzialmente dannose per l'alta percentuale di danni che possono provocare, in ragione della natura o per la natura dei mezzi adoperati, secondo un giudizio di probabilità del verificarsi di eventi lesivi da compiersi ex ante e in via di fatto (in questo senso, Cass. pen, IV, n. 39619/2007). Dalle attività intrinsecamente pericolose vanno invece tenute distinte quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita (Cass. III, n. 2220/2000) e che, in tal caso, comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 c.c. (Cass. III, n. 7916/2004).

La questione, a ben vedere, attiene piuttosto al criterio al quale parametrare la diligenza del gestore dell'impianto nell'installazione di ostacoli fissi e segnalazioni lungo la pista e, dunque, il grado di sicurezza dell'impianto medesimo, e va risolta avendo anche riguardo al livello medio di preparazione e abilità degli utenti e, dunque, nel caso delle piste riservate a bambini e principianti, alla prevedibilità di cadute e collisioni.

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