Atto di citazione per risarcimento dei danni da occupazione sine titulo

Andrea Penta
aggiornata da Francesco Agnino

Inquadramento

Il proprietario di un appartamento agisce in giudizio al fine di ottenere il rilascio dell'immobile occupato sine titulo ed il risarcimento dei danni in tal guisa subìti, deducendo che, in siffatta evenienza, il pregiudizio si ritiene sussistente sulla base di una praesumptio hominis iuris tantum, la quale è superabile solo qualora si riesca a dimostrare concretamente che il proprietario, anche nell'ipotesi in cui lo spoglio non si fosse verificato, non avrebbe comunque utilizzato l'immobile, disinteressandosene completamente.

Formula

TRIBUNALE DI ... 1

ATTO DI CITAZIONE

AZIONE DI RIVENDICAZIONE EX ART. 948 C.C.

Il Sig. 2 ...., nato a .... e residente in ...., alla via ...., C.F. ... 3, rappresentato e difeso per procura in calce 4 al presente atto dall'Avv. ...., C.F. ... 5, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ...., alla via .... L'Avv. dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al numero di fax .... ovvero all'indirizzo PEC ... 6

PREMESSO 7

In data .... l'attore si recava presso l'appartamento di sua proprietà sito in ...., alla via .... n. ...., al fine di mostrare lo stesso ad un signore interessato a locarlo; giunto sul posto, non riusciva ad accedervi in quanto la chiave in suo possesso non consentiva di aprire la serratura della porta; chieste delucidazioni al soggetto che in quel momento occupava l'immobile, apprendeva che questi, unitamente al suo nucleo familiare, vi era entrato .... prima, modificando immediatamente la serratura del portone di ingresso.

In data ...., inviava una lettera raccomandata a.r. con la quale diffidava il Sig. .... a lasciare immediatamente l'immobile occupato sine titulo, consegnandogli le chiavi di accesso.

Non avendo la diffida avuto alcun riscontro, in data .... proponeva istanza di mediazione 8 all'istituto “...”, il quale convocava entrambe le parti per il giorno .... alle ore ....; il giorno indicato, però, solo l'attore si presentava innanzi al mediatore, che redigeva un verbale negativo. Pertanto, si vede costretto a tutelare il suo diritto innanzi all'autorità giudiziaria per i seguenti

MOTIVI 9

1) Si rileva, in via preliminare, che, nel caso in cui un terzo occupi e goda del tutto arbitrariamente di un immobile, senza che sia mai esistito alcun titolo in suo favore, come nella presente fattispecie, il proprietario ha diritto a promuovere l'azione di rivendicazione, volta, da un lato, a far accertare il diritto di proprietà da lui vantato sul bene e, dall'altro, a far condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione (ex art. 948 c.c.).

2) In proposito, si precisa che l'attore è proprietario dell'appartamento sito in .... alla via .... n. ...., identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di ...., foglio ...., particella ...., sub ...., in virtù di acquisto dal precedente proprietario, Sig. ...., per atto del Notaio .... del ...., Rep. N. .... Racc. n. ...., trascritto in data ....;

3) Il dante causa dell'attore, a sua volta, ha acquistato il detto immobile dal costruttore del fabbricato, Sig. ...., per atto del Notaio .... del ...., Rep. n. .... Racc. n. ...., trascritto in data ....;

4) Accertata la proprietà dell'attore, occorre evidenziare che il sig. .... occupa sine titulo l'immobile de quo, in quanto tra questi e l'attore non intercorre e non è mai intercorso alcun rapporto, in particolar modo di natura contrattuale 10.

5) Si ricorda, infine, che, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'occupazione sine titulo di un immobile costituisce indiscutibilmente fonte potenziale di un danno ingiusto: tale danno subito dal proprietario è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttiera di esso. Il soggetto occupante è obbligato, pertanto, a corrispondere al proprietario del bene una indennità di occupazione.

Per tutto quanto innanzi detto, l'attore come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

Il Sig. .... a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ...., Sezione e Giudice Istruttore a designarsi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del .... 11, ora di rito, con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis,

AVVERTE

il convenuto che:

  • la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.,
  • la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali,
  • la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Accertare e dichiarare il diritto di proprietà dell'attore con riferimento all'immobile oggetto di causa;

dichiarare che il Sig. .... occupa sine titulo l'immobile de quo;

condannare, per l'effetto, il convenuto alla restituzione dell'immobile da lui occupato, nonché al pagamento della somma, a titolo di risarcimento danni, che si quantifica essere nella misura di Euro ...., ovvero nel maggior o minor valore che sarà determinato dal giudice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria 12;

condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario 13.

IN VIA ISTRUTTORIA 14.

Si chiede, inoltre, di essere ammesso alla prova per testimoni sulle circostanze indicate (in premessa/in punto di fatto) ovvero sulle seguenti circostanze: 15 .... A tal fine si indicano come testimoni i Sig.ri: 1) .... residente in ....; 2) .... residente in .... 16

Si deposita copia dei seguenti documenti, con riserva di ulteriori produzioni ed articolazioni di richieste istruttorie: 1) ....; 2) ....; 3) ....

Si dichiara che il valore del presente ricorso è di Euro ... 17, per il quale è previsto il pagamento del contributo unificato pari a Euro ... 18

Luogo e data....

Firma Avv. ...

PROCURA AD LITEM 19

Io sottoscritto ...., nato a .... il ...., C.F. ...., residente a ...., in via ...., informato, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, oltre che ai sensi del d.l. n. 134/2014 – conv. nella l. n. 162/2014 e successive modifiche, della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistito da uno o più avvocati, nonché in ordine alla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n. 56/2004 e successive modifiche, nonché in ordine al trattamento dei propri dati personali e sensibili, dei propri diritti, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, delego l'Avv. .... a rappresentarmi, assistermi e difendermi, sia in fase stragiudiziale che in ogni fase e grado del presente giudizio, anche di suo eventuale appello, riassunzione, nonché per l'esecuzione ed eventuale opposizione alla stessa, concedendo allo stesso le più ampie facoltà di legge, comprese quelle di conciliare e transigere, incassare e quietanziare, rinunziare sia agli atti del giudizio che all'azione, farsi sostituire ed anche chiamare in causa e/o garanzia eventuali terzi responsabili, e di svolgere, nei loro confronti, domanda di garanzia, domanda riconvenzionale ed anche di risarcimento, nonché a conferire altresì, in proprio nome e per proprio conto, incarichi di consulenze, dichiarando, sin da ora, rato e fermo il Suo operato e quello di eventuali Suoi sostituti.

Dichiara, infine, di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Eleggo domicilio presso il Suo studio in ...., via .... n. ....

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Luogo e data....

Firma....

Per autentica

Firma Avv. ...

[1] [1] Per quanto riguarda il foro, nel caso di specie si applica l'art. 21 c.p.c., secondo cui «Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile. Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato».

[2] [2] Se si tratta di persona giuridica, occorre indicare il nome del legale rappresentante pro tempore, la sede legale ed il codice fiscale e/o il numero di P.IVA.

[3] [3] Dati previsti a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.

[4] [4] Oppure a margine.

[5] [5] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.

[6] [6] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore; è sufficiente l'indicazione del numero di fax, poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria: v. artt. 125 c.p.c. e 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, come modificati dalla l. n. 114/2014.

[7] [7] Ai sensi degli artt. 125 e 163 c.p.c., la citazione deve contenere, inter alia, le ragioni della domanda, cioè l'esposizione analitica dei fatti posti a fondamento della stessa.

[8] [8] La procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei casi previsti dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 e succ. modif..

[9] [9] Ai sensi degli artt. 125 e 163 c.p.c., la citazione deve contenere l'indicazione del tipo di provvedimento richiesto (petitum), nonché l'esposizione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere con il ricorso (causa petendi).

[10] [10] L'azione di rivendica e l'azione di restituzione, pur tendendo entrambe al medesimo risultato pratico del recupero della disponibilità materiale del bene, hanno natura e presupposti distinti. L'azione di rivendica ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene di cui l'attore assume di essere titolare, ma di non averne la materiale disponibilità, ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà e a riaverne il possesso; l'azione di restituzione è invece fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa e per questo ha natura personale ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene (Cass. II, n. 17321/2015).

[11] Il termine a comparire deve essere non inferiore a 120 giorni se il convenuto è residente in Italia e non inferiore a 150 giorni se è residente all'estero, come previsto dall'art. 163-bis.

[12] [12] Nella liquidazione del credito di valore - nella specie, risarcimento del danno derivato dall'occupazione sine titulo di un bene immobile, oggetto di un contratto preliminare di compravendita dichiarato nullo - sulla somma riconosciuta possono calcolarsi sia la svalutazione, sia gli interessi con la medesima decorrenza, perché la prima ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito; i secondi, invece, hanno una funzione compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (Cass. II, n. 7692/2001).

[13] [13] Ex art. 93 c.p.c.

[14] [14] Indicare i mezzi istruttori di cui ci si intende valere.

[15] [15] Formulare i capi di prova preceduti dalla locuzione “Vero che...”.

[16] [16] Le richieste istruttorie possono essere formulate anche in sede di memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c.

[17] [17] Determinabile in base agli artt. 10 ss. c.p.c.

[18] [18] Determinabile in base al d.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni. La dichiarazione di valore è prevista dall'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 secondo cui «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito». Orbene, l'art. 13, comma 6, del medesimo decreto prevede la conseguenza dell'omissione della predetta dichiarazione di valore affermando che «se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)»; pertanto, si presume che il valore del procedimento sia quello dello scaglione più elevato (i.e., superiore a 520.000,00 Euro) con obbligo di versamento di un contributo unificato più elevato.

L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c., come modificato dalla disposizione sopra citata. Ai sensi del menzionato art. 13, comma 3-bis: «ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[19] [19] La procura può essere generale o speciale (art. 83 c.p.c.). Nel caso di procura generale alle liti, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dovranno esserne indicati gli estremi. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine del ricorso. Nell'ipotesi di scelta di deposito telematico del ricorso (art. 16-bis comma 1-bis d.l. n. 179/2012) occorrerà indicare la seguente dicitura: «giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.».

•    Il 26 novembre 2024 è entrato in vigore il d.lgs. 164/2024, con cui il legislatore ha apportato importanti modifiche al codice di procedura civile, ma non solo, dato che sono previste modifiche anche al codice civile e penale e ad alcune leggi speciali, tra le tante la L. 53/1994 in tema di notifica degli atti giudiziari.
•    Le novità si applicano, dal 26 novembre 2024, a tutti i giudizi “post Cartabia”, dunque introitati dopo il 28 febbraio 2023.
•    Modifiche al procedimento di cognizione di primo grado
•    Art. 163 c.p.c. – contenuto della citazione: tra le indicazioni che deve contenere l’atto di citazione viene inserita quella relativa all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto, in quanto questo ormai equivale all’indicazione della sua residenza, domicilio o dimora; viene fissata la decorrenza a ritroso dei termini all’art. 171-bis c.p.c. «rispetto all’udienza così fissata».
•    Il nuovo comma. 3 dell’art. 163 bis c.p.c. sui termini per comparire prevede che il termine per la comunicazione del decreto del presidente che anticipa l’udienza di comparizione delle parti su richiesta del convenuto, debba essere comunicata almeno 90 giorni liberi (non 5 giorni) prima della nuova udienza fissata.
•    Art. 165 c.p.c.  – costituzione dell’attore: eliminata la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo; eliminati i riferimenti al deposito del fascicolo cartaceo; si prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; di seguito: CAD), anziché dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
•    Art. 171 c.p.c. – ritardata costituzione delle parti: viene previsto che la contumacia della parte che non si sia costituita entro il termine di cui all’articolo 166 venga dichiarata dal giudice istruttore con il decreto previsto dall’articolo 171-bis.
•    Art. 171 bis c.p.c. – verifiche preliminari. L’articolo viene interamente riscritto: viene chiarito che il compimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio è doveroso e deve avvenire, d’ufficio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto; nel caso in cui il Giudice rilevi vizi degli atti introduttivi o della notifica della citazione o la necessità di integrare il contradditorio pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e differisce l’udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti (viene espunto  il riferimento alla dichiarazione di contumacia di cui all’articolo 171 e viene inserito quello all’articolo 271, allo scopo di chiarire che anche la chiamata del terzo ad opera del terzo chiamato deve essere autorizzata dal giudice con le medesime modalità, anziché alla successiva udienza di prima comparizione, in modo da prevenire inutili dilazioni e regressioni del processo); nel caso invece in cui il Giudice, all’esito delle verifiche preliminari, rileva che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e non è quindi necessario adottare alcuno dei provvedimenti di cui si è detto, confermerà la data dell’udienza indicata in atto di citazione o la differirà per un massimo di 45 giorni (come originariamente previsto dall’articolo 168-bis) e darà avvio alla fase di trattazione preliminare del processo, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d’ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio ivi comprese quelle relative alla sussistenza della eventuale condizione di procedibilità; questioni che le parti affronteranno nelle memorie di cui all’articolo 171-ter, così come in precedenza facevano in quelle una volta previste dall’articolo 183, sesto comma; il Giudice può disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato, qualora ne ricorrano i presupposti, all’esito delle verifiche preliminari (mentre prima tale possibilità avveniva alla prima udienza); nel disporre il mutamento del rito il giudice prevede dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato. L’ordinanza è impugnabile. Viene quindi abrogato l’art. 183 bis c.p.c.; in sede di verifiche preliminari il giudice deve in ogni caso emettere un provvedimento di conferma o differimento dell’udienza, anche se non adotta uno dei provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio.
•    Art. 250 c.p.c. – intimazione ai testi: si prevede che la citazione del teste possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, viene soppresso l’uso del fax e si prevede che il difensore che ha citato il testimone debba depositare nel fascicolo informatico copia dell’atto inviato e della ricevuta e dell’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio pec.
•    Art. 271 c.p.c. – costituzione del terzo chiamato: si conferma che la chiamata di un ulteriore terzo da parte del terzo chiamato deve comunque essere autorizzata dal giudice, previa valutazione circa l’opportunità della chiamata, ma al contempo viene reso più celere il meccanismo.
 

Commento

In tema di occupazione abusiva di immobili si è di recente registrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, due sarebbero gli orientamenti antitetici: secondo il primo, qualora si verifichi un'occupazione sine titulo di immobile altrui il danno subito dal proprietario dovrebbe considerarsi in re ipsa, poichè si verificherebbe una soppressione delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene che forma oggetto del diritto di proprietà. Pertanto, il danno si ritiene sussistente sulla base di una praesumptio hominis iuris tantum, la quale è tuttavia superabile qualora si riesca a dimostrare concretamente che il proprietario, anche nell'ipotesi in cui lo spoglio non si fosse verificato, non avrebbe comunque utilizzato l'immobile, disinteressandosene completamente. Sempre secondo tale primo orientamento, la stima del danno nel caso concreto può essere fatta con riferimento al cd. "danno figurativo", e cioè al valore locativo dell'immobile occupato (Cass. III, n. 9137/2013; Cass. II, n. 14222/2012; Cass. II, n. 5568/2010; Cass. III, n. 3251/2008; Cass. III, n. 10498/2006; Cass. III, n. 827/2006; Cass. II, n. 649/2000; Cass. II, n. 1373/1999).

Secondo un altro orientamento, che appare preferibile, il danno da occupazione abusiva non può ritenersi in re ipsa, e non può coincidere con il semplice evento dell'occupazione. Quest'ultima, infatti, non costituisce danno di per sè, bensì essa è soltanto e semplicemente la condotta produttiva del danno. Di conseguenza, è onere del danneggiato che chieda il risarcimento del danno causato dall'occupazione provare l'effettiva entità del danno, e cioè la concreta lesione derivante, ad esempio, dal non aver potuto locare l'immobile o comunque direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero dall'aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (Cass. III, n. 15111/2013; Cass. III, n. 378/2005).

Secondo quanto anche di recente affermato dalla Suprema Corte, con sentenza Cass. n. 18494/2015, "L'affermazione secondo cui il danno causato dall'indisponibilità d'un immobile sia in re ipsa non può ritenersi corretta. Nel nostro ordinamento, infatti, non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (ex multis, da ultimo, Cass. III, n. 24474/2014; Cass. VI, n. 18812/2014; Cass. VI, n. 21865/2013). Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente sol perchè sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia. Il principio è stato di recente ribadito (Cass., III, Ord. n. 14268/2021, in una fattispecie in tema di occupazione illegittima, da parte della P.A., di terreni oggetto di piano di lottizzazione;  conf .  Cass. III, n. 27126/2021 e Cass. III, n. 26331/2021), affermandosi che, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente  in re  ipsa , atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (ass. S.U. n. 26972/2008), secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento  nomofilattico  (Cass. n. 16601/2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione  sine   titulo , in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.

L'orientamento meno flessibile è attenuato dall'affermazione secondo cui, comunque, non è consentito prescindere dagli oneri di allegazione e prova in capo a chi reclama il risarcimento, la cui spettanza dipende dall'atteggiarsi del godimento sul bene da parte del suo titolare al momento dell'occupazione e, successivamente, dal verificarsi di situazioni che, se l'occupazione non esistesse, consentirebbero la fruizione di utilità al titolare medesimo (Cass. III, n. 5058/2012).

In ogni caso, in tema di danno da occupazione sine titulo di un immobile altrui, la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di un danno subito dal proprietario è rimessa al giudice di merito, il quale, anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, che esclude il carattere in re ipsa di tale danno, può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. I, n. 19655/2015).

Sembrano aver definito i contorni del danno in esame le Sezioni Unite della Cassazione, avuto riguardo alla discussione sul se fosse configurabile un danno (patrimoniale)  in re ipsa  (derivante dalla “perdita” della facoltà di godimento diretto del bene) e, quindi, sul se il pregiudizio rappresentasse un'automatica derivazione dall'illecito o necessitasse della prova del danno-conseguenza, nonché sul se fosse risarcibile ai sensi dell'art. 1223 o 2056 c.c. Tali questioni di massima di particolare importanza erano state sollevate, rispettivamente, dalla Terza Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 1162 del 2022 e dalla Seconda Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 3946 del 2022. Sulle stesse le Sezioni Unite si sono pronunciate, con sentenza n. 33645 del 15/11/2022, enunciando ben quattro principi di diritto: 1) in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; 2) nel medesimo caso, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato; 3) il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno; 4) il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.

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