Comparsa di costituzione sulla impignorabilità del fondo patrimoniale per soddisfare un credito assunto per bisogni estranei alla famiglia

Emanuela Musi

Inquadramento

Con la comparsa di costituzione in un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. intentato dalla debitrice esecutata che contestava l'impignorabilità del bene aggredito in ragione della costituzione di un fondo patrimoniale, il creditore eccepisce la natura extracontrattuale del credito azionato e la sua estraneità ai bisogni della famiglia.

Formula

TRIBUNALE DI ....

SEZIONE ESECUZIONE ....

G.E. ....R.G. ....UDIENZA

MEMORIA DI COSTITUZIONE [1]

PER

il Sig. ...., nato a ...., C.F. .... [2], residente in ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., C.F. ...., in virtù di procura apposta a margine/in calce al presente atto, presso il cui studio elett.te domicilia in ...., via .... Si chiede di ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al fax numero ...., ovvero all'indirizzo PEC .... [3]

-opposto-

CONTRO

la Sig.ra ...., con l'Avv. ....

-opponente-

PREMESSO CHE

1) con atto di citazione ex art. 617 c.p.c., notificato il ...., la Sig.ra .... si opponeva all'atto di esecuzione sull'immobile di sua proprietà, sito in ...., via ...., identificata al N.C.E.U. al foglio numero ...., particella ...., sub ....;

2) il pignoramento seguiva alla sentenza numero ...., del ...., emessa dal Tribunale di ...., con la quale la Sig.ra ....veniva condannata al pagamento a titolo risarcitorio della somma di Euro ....;

3) a sostegno dell'atto di opposizione la debitrice sosteneva la impignorabilità del bene, in quanto costituito in fondo patrimoniale con atto notarile del ...., trascritto in data .... -. In particolare secondo l'opponente l'impignorabilità derivava alla luce della previsione di cui al c.c. art. 170 valevole anche per le obbligazioni di natura non contrattuale.

4) contestualmente parte avversa chiedeva la sospensione dell'opposizione alla luce delle considerazioni svolte in diritto e delle gravi conseguenze derivanti dalla esecuzione.

Tutto ciò premesso, il Sig. ...., come sopra, nel costituirsi chiede rigettarsi l'opposizione in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata alla luce delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

In via preliminare va rilevato che possono essere sottoposti ad esecuzione forzata i beni ed i frutti del fondo anche da parte di colui che vanti un credito per risarcimento del danno da illecito aquiliano. Invero, secondo prevalente giurisprudenza la portata dell'art. 170 c.c. deve essere individuata non alla luce del titolo (contrattuale o non contrattuale) del credito, ma sulla scorta della strumentalità del fatto generatore dell'obbligazione ai bisogni della famiglia, tal che il credito da illecito aquiliano può essere realizzato in sede esecutiva solo quando l'illecito sia riconducibile ai bisogni della famiglia. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità i crediti che possono essere realizzati in via esecutiva sui beni del fondo devono essere individuati, non alla luce della natura delle obbligazioni da cui discendono, ma in base alla relazione tra il fatto che ne determina l'insorgere ed i bisogni della famiglia. Invero non possono ricavarsi argomenti di segno contrario dalla circostanza che il danneggiato sia un creditore inconsapevole, posto che l'art. 170 c.c. non richiede, quale requisito positivo, la conoscenza da parte del creditore della strumentalità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia, limitandosi a prevedere quello negativo della mancata conoscenza dell'estraneità dell'obbligazione alle esigenze familiari. È dunque il vincolo di destinazione dei beni quale elemento distintivo dell'istituto, a fornire l'essenziale criterio di riferimento ai fini della soluzione dei problemi interpretativi che lo scarno disposto della norma solleva.

Né può condurre a diversa soluzione il rilievo che il requisito soggettivo della conoscenza della estraneità del debito da parte del creditore non potrebbe riguardare le obbligazioni risarcitorie; invero la formulazione della norma in esame rende evidente che il Legislatore ha inteso precludere ai creditori che al momento del sorgere dell'obbligazione erano a conoscenza di detta estraneità di soddisfarsi sui beni del fondo, ma non imporre quale ulteriore requisito in positivo l'effettiva conoscenza da parte degli stessi della corrispondenza del credito alle esigenze del nucleo. Mancata conoscenza che deve ritenersi ricorrente per definizione con riferimento al danneggiato da illecito aquiliano il quale è creditore inconsapevole.

In relazione al caso in esame, il bene era stato acquistato in regime di comunione dei beni ed il debitore era stato ritenuto responsabile in un separato giudizio ai sensi del c.c. art. 2043 per lesione delle aspettative contrattuali, avendo indotto il precedente proprietario all'inadempimento di un contratto intercorso con il medesimo opponente, avente ad oggetto lo stesso bene. Di tal guisa dovendo la natura di detta obbligazione risarcitoria essere posta in essere in relazione con il rapporto giuridico di origine, ed essendo stato l'immobile destinato ai bisogni della famiglia, tanto che era stato costituito un fondo patrimoniale, è da presumersi che l'obbligazione fosse sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, respingere l'opposizione, in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sopra indicati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Si producono, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti atti e documenti: ....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011).

[2] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. 98/2011, conv. con modif. dalla legge n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. dalla legge n. 24/2010. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif., dalla legge n. 114/2014.

[3] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014, conv. con modif., dalla l. n. 114/2014. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. cit., «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

Commento

Il fondo patrimoniale: inquadramento - cenni

L'istituto ha la finalità di assicurare ai componenti della famiglia il mantenimento di un determinato tenore di vita, tramite la destinazione di alcuni beni (immobili, mobili registrati e titoli di credito) al soddisfacimento dei relativi bisogni (art. 167, comma 1, c.c.).

In ordine alla natura giuridica, la prevalente dottrina colloca il fondo patrimoniale nell'ambito dei patrimoni di destinazione, in particolare dei patrimoni separati, come tale privo di soggettività (difettando di una volontà autonoma rispetto a quella dei coniugi, nonché di una specifica organizzazione del patrimonio).

Per effetto della funzionalizzazione predetta, i beni componenti il fondo ed i relativi frutti devono essere utilizzati dai coniugi a vantaggio della famiglia; analogo vincolo sussiste con riferimento all'alienazione degli stessi per la quale, in presenza di minori, è prescritta l'autorizzazione giudiziale (art. 169 c.c.); analogamente, la medesima ratio ispiratrice giustifica il regime di limitata pignorabilità previsto dall' art. 170 c.c. Tuttavia, detta norma si limita ad escludere la possibilità di agire in sede esecutiva sui beni del fondo e sui frutti di essi per i debiti che il creditore conosceva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; nulla prevede, invece, in ordine alla possibilità per i creditori per bisogni della famiglia di aggredire il patrimonio personale dei coniugi o, ancora, con riferimento al concorso (in conseguenza dell'instaurazione di una procedura espropriativa avente ad oggetto i medesimi beni -personali o del fondo) dei creditori personali del coniuge e di quelli del fondo. Appare piuttosto evidente che al fine di considerare o meno aggredibili i beni del fondo occorrerà delimitare la nozione di “bisogni della famiglia”.

I bisogni della famiglia nella interpretazione della dottrina e della giurisprudenza

Secondo autorevole dottrina, tale nozione va ricondotta a quella di mantenimento dei coniugi e dei figli (e, pertanto, al più generale dovere di contribuzione - art. 143, comma 3, c.c., richiamato, per le unioni civili, dall'art. 1, comma 11, l. n. 76/2016); mantenimento che, tuttavia, va inteso in senso ampio, comprensivo non dei soli bisogni essenziali, ma, anche, di quelli della vita di relazione, tenuto conto del costume affermato nella cerchia sociale cui appartiene la famiglia. Ne deriva, secondo questa tesi, l'estraneità ai bisogni della famiglia delle esigenze della persona singola, ivi comprese le esigenze professionali le quali attengono alla sfera extradomestica e, solo indirettamente, possono tradursi in un vantaggio per gli altri familiari.

La giurisprudenza, in modo costante, ha sposato una nozione di bisogni della famiglia ben più ampia di quella su richiamata: la Suprema Corte ha, in particolare, ritenuto che i bisogni della famiglia cui ha riguardo l'art. 170 c.c. vadano intesi non in senso restrittivo, e cioè come relativi alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, ma nel senso di ricomprendere anche «quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi» (Cass. III, n. 134/1984; nei medesimi termini v. la più recente Cass. V, n. 15862/2009). Possono quindi rientrare nei “bisogni della famiglia” non soltanto i bisogni oggettivi, ma, anche, a quelli soggettivamente ritenuti tali dai coniugi (ex plurimis, Cass. III, n. 4011/2013).

Si è ritenuto, altresì, che il fondo patrimoniale può rispondere anche di obbligazioni contratte dal coniuge nell'esercizio della propria attività imprenditoriale: al riguardo, la Suprema Corte ritiene che la derivazione del debito dall'esercizio dell'attività imprenditoriale è circostanza di fatto di per sé neutra ai fini dell'art. 170 c.c., dovendo piuttosto l'interprete verificare l'esistenza del nesso di strumentalità richiesto dalla norma da ultimo citata tra il fatto generatore dell'obbligazione e le esigenze della famiglia (Cass. VI-V, n. 23876/2015).

La posizione dei creditori; in particolare i crediti risarcitori

Ai fini della individuazione dei limiti per l'espropriazione forzata in ragione della citata nozione di “bisogni della famiglia” i creditori possono così distinguersi: 1) creditori consapevoli della strumentalità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia; 2) creditori che, incolpevolmente, ignoravano l'ultroneità dell'obbligazione rispetto alle esigenze familiari; 3) creditori a conoscenza della mancata strumentalità dell'obbligazione alle esigenze familiari.

Solo i creditori appartenenti alle prime due categorie potranno aggredire in sede esecutiva i beni del fondo patrimoniale; tale facoltà è invece preclusa alla terza categoria di creditori.

Particolare rilievo assume la problematica relativa alla possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata i beni ed i frutti del fondo da parte di colui che vanti un credito per risarcimento del danno da illecito aquiliano commesso da uno o da entrambi i coniugi. Sul punto non vi è concordia né in dottrina né in giurisprudenza. Secondo una prima opinione, la portata dell'art. 170 c.c. deve essere individuata non alla luce del titolo (contrattuale o non contrattuale) del credito, ma alla luce della strumentalità del fatto generatore dell'obbligazione ai bisogni della famiglia, tal che il credito da illecito aquiliano potrà essere realizzato in sede esecutiva solo quando l'illecito sia riconducibile ai bisogni della famiglia: sul punto v. Cass. I, n. 8991/2003, nonché Cass. I, n. 11230/2003, relative alla medesima vicenda di induzione all'inadempimento di contratto preliminare avente ad oggetto il bene successivamente acquistato dall'autore dell'illecito e da questi destinato al proprio fondo patrimoniale. In particolare, secondo la S.C., i crediti che possono essere realizzati in via esecutiva sui beni del fondo devono essere individuati, non alla luce della natura delle obbligazioni da cui discendono, ma in base alla relazione tra il fatto che ne determina l'insorgere ed i bisogni della famiglia (con riferimento alla fattispecie oggetto di giudizio, la S.C. rilevato che l'immobile acquistato per effetto dell'induzione all'inadempimento di precedente contratto era stato costituito in fondo patrimoniale, ha ritenuto che l'illecito generatore dell'obbligazione risarcitoria fosse strumentale ai bisogni della famiglia). Ad avviso della Corte, non possono ricavarsi argomenti di segno contrario dalla circostanza che il danneggiato sia un creditore inconsapevole, posto che l'art. 170 c.c. non richiede, quale requisito positivo, la conoscenza da parte del creditore della strumentalità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia, limitandosi a prevedere quello negativo della mancata conoscenza dell'estraneità dell'obbligazione alle esigenze familiari (mancata conoscenza che deve ritenersi ricorrente per definizione con riferimento al danneggiato da illecito aquiliano il quale è creditore inconsapevole). Nel senso di attribuire rilevanza alla relazione tra il fatto generatore delle obbligazioni ed i bisogni della famiglia e non alla fonte dell'obbligazione è invece Cass. VI, n. 3738/2015.

La difficoltà di individuare un orientamento univoco è, viepiù, confermata dalla disamina della giurisprudenza di merito: ritengono applicabile l'art. 170 c.c. soltanto in caso di crediti di natura contrattuale, puntando sul dato letterale dell'art. 170 c.c. e sulla natura eccezionale della disposizione in questione rispetto al principio di cui all'art. 2740 c.c. Trib. Lodi, 14 gennaio 2016, Trib. Lecce 24 agosto 2012, Trib. Sanremo 29 ottobre 2003, Trib. Salerno 28 ottobre 2003, facendone derivare pertanto la generalizzata aggredibilità del fondo patrimoniale con riguardo a crediti aventi altra fonte.

La lettura tesa a limitare la portata dell'art. 170 c.c. ai soli crediti di natura negoziale risulta, invero, confermata, ove si guardi al più ampio sistema dei patrimoni separati, anche dall'art. 2447-quinques, comma 3, c.c. il quale esplicitamente esclude, per le obbligazioni da fatto illecito, la limitazione di responsabilità vigente, quanto ai soli debiti di natura negoziale, per i patrimoni destinati disciplinati a partire dall'art. 2447-bis c.c. (dovendosi pertanto escludere una connotazione di vera e propria separazione patrimoniale per il fondo patrimoniale). Vale la pena di evidenziare che l'istituto in questione ben può prestarsi ad atti in frode dei creditori e che, anche di recente, il legislatore, mediante l'introduzione dell'art. 2929-bis c.c., è intervenuto per limitare l'efficacia di atti di disposizione (mediante costituzione di vincoli di indisponibilità o alienazioni a titolo gratuito) di beni in pregiudizio dei creditori.

Una posizione intermedia la si rinviene in quella parte della dottrina per la quale è possibile agire in via esecutiva sui beni del fondo per la realizzazione del diritto al risarcimento del danno causato dallo stesso bene oggetto del fondo patrimoniale: si pensi, ad esempio, alla rovina di un edificio compreso nel fondo (art. 2053) o al danno cagionato dagli animali impiegati per la coltivazione del podere costituito in fondo (art. 2052 c.c.).

Sul piano dell'onere probatorio, con specifico riferimento al tema in esame, dell'aggredibilità dei beni del fondo da parte del titolare di un credito da illecito aquiliano, deve ritenersi, alla luce della segnalata natura inconsapevole del creditore, che non debba essere provata la conoscenza dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia. Ove si acceda alla giurisprudenza di legittimità che ritiene necessaria, anche in questo caso, la prova della strumentalità del fatto generatore dell'obbligazione ai bisogni della famiglia pare preferibile, alla luce delle posizioni maggioritarie in dottrina e giurisprudenza, porre l'onere della prova della ricorrenza di tale requisito a carico della parte che ha instaurato l'opposizione all'esecuzione. La questione è invece superata ove si aderisca alla giurisprudenza di merito per la quale il limite all'espropriabilità previsto dall'art. 170 c.c. non opera per le obbligazioni derivanti da illecito aquiliano.

È, infine, appena il caso di rilevare che la prova potrà essere fornita anche mediante presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), fermo l'onere dell'opponente di allegare e dimostrare i fatti noti dai quali desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova (tra le altre, Cass. III, n. 4011/2013).

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