Atto di citazione per il risarcimento del danno da illecito endofamiliare

Giovanna Nozzetti
aggiornata da Francesco Agnino

Inquadramento

Con l'atto di citazione una donna conviene in giudizio l'ex marito per sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa dell'ostentazione, da parte sua, di una relazione extraconiugale e della conseguente lesione della salute, della dignità e della propria considerazione sociale.

Formula

TRIBUNALE DI .... 12

ATTO DI CITAZIONE

PER

La Sig.ra ...., nata a .... il .... (C.F. ....) 3, residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliata in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. 4...., C.F. .... 5, fax .... 6, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti .... 7

PREMESSO IN FATTO 8

1. l'istante è vittima, fin dal ...., di continue e sistematiche violazioni dell'obbligo di fedeltà da parte del marito ...., avvenute con modalità particolarmente frustranti per lei, stante la notorietà della relazione tra lo stesso e la sua segretaria di studio, anch'essa sposata.

2. Detta condotta, oltre a costituire una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., configura una persistente violazione anche dei diritti fondamentali della persona umana e in particolare della dignità e della personalità di ...., la cui violazione rileva come fatto generatore della responsabilità aquiliana (v. Cass. n. 5652/2012; Cass. n. 9801/2005);

3. L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità riconosce che la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio «non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia .... ma può anche, ove ne sussistono tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile» (Cass. n. 18853/2011).

Le condotte adulterine poste in essere dal convenuto, per le modalità con cui sono state realizzata, si sono concretate in un atteggiamento atto a determinare una lesione dell'integrità psico-fisica della moglie (che ha cronicizzato i disturbi psichici avvertiti in concomitanza con la scoperta dei ripetuti tradimenti) e della sua dignità, beni costituzionalmente protetti.

4. Nel caso di specie, non vi è dubbio che, a causa di dette circostanze, la Sig.ra .... ha patito gravi danni alla psiche e alla sfera esistenziale tanto che ella, a seguito delle mortificazioni di cui sopra, ha iniziato ad aver bisogno di continua assistenza psicologica per recuperare l'autostima e per superare i disturbi ....

5. tali danni, consistendo in pregiudizi di tipo non economico ma personale e quindi difficilmente quantificabili nel suo esatto ammontare da parte attrice, vanno liquidati dal giudice in via equitativa, tenendo conto delle circostanze del caso concreto, quali la gravità del fatto, le condizioni soggettive della vittima, l'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo (Cass. n. 20895/2015).

6. Tenuto conto che della notorietà della relazione tra il Sig. .... e la sua segretaria, e che ...., il danno non patrimoniale patito dall'istante è sommariamente quantificabile nella somma di Euro ....;

7. Con lettera raccomandata del ...., la Sig.ra ...., a mezzo del sottoscritto procuratore costituito, ha invitato il ...., al procedimento di negoziazione assistita, ma la richiesta restava inevasa 9.

Tutto ciò premesso l'attore, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

il Sig. ...., (C.F. ....), residente in .... via .... n. ...., a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ...., Sezione e Giudice Istruttore a designarsi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del ...., ora di rito, con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis,

AVVERTE

i convenuti che:

  • la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.,
  • la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali,
  • la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

per sentir accogliere le seguenti 10

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare la fondatezza della domanda e, per l'effetto, condannare il convenuto a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali la somma di Euro ...., quantificata in via indicativa, o comunque la minore o maggiore somma ritenuta equa dall'adito Tribunale, oltre rivalutazione e interessi.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

IN VIA ISTRUTTORIA 11

chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova e per i testi a fianco di ciascuno indicati:

1) «Vero che il Sig. ...., pur continuando a convivere con il coniuge e i figli, ha da tempo una relazione pubblica con la Sig.ra ...., segretaria del suo studio professionale» teste: ....

2) Vero che in occasione di cene tra colleghi ho visto il Sig. .... accompagnato non dalla moglie ma dalla Sig.ra ....; teste: ....

3) Vero che avendo chiesto spiegazioni in merito all'assenza della moglie, il sig. .... le ha candidamente risposto di preferire, in occasioni pubbliche, la compagnia della Sig.ra ...., più giovane ed avvenente della consorte; teste ....

4) «Vero che, da quando la relazione extraconiugale del marito è divenuta di dominio pubblico, la sig.ra .... ha smesso di frequentare le vecchie amicizie e trascorre molto tempo in casa»; teste ....

Si allegano:

1) lettera raccomandata a.r. ....

2) certificato medico ....

3) relazione della dott.ssa ....

Con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione in favore del procuratore antistatario 12.

Ai sensi dell'art. 14 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro .... Pertanto l'importo del contributo unificato è di Euro ....

Luogo e data....

Firma Avv. ....

PROCURA AD LITEM

(se non a margine o su documento informatico separato)

[1] ] La competenza per valore spetta al Giudice di Pace ove la somma richiesta sia inferiore ad euro venticinquemila e la relativa domanda si propone con ricorso chiedendo la fissazione, ai sensi dell'art. 281. 4 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice, l'udienza di comparizione delle parti, con concessione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e assegnazione del termine per la costituzione dei convenuti che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38,167 e 281 undecies, comma 3 e 4 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia. Competente per territorio è il Tribunale o il Giudice di Pace del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora ai sensi dell'art. 18 c.p.c. In alternativa è competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Trattandosi di responsabilità per fatto illecito sarà competente il giudice del luogo in cui il danno si è prodotto (forum commissi delicti).

[2] [2] Ove sia stata esercitata l'azione penale, il danneggiato può, in alternativa, costituirsi parte civile ai sensi dell'art. 76 c.p.p. fino a quando non siano stati compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p.

[3] [3] Ai sensi dell'art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., nella l. 15 luglio 2011, n. 111, in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

[4] [4] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dall'art. 45-bis d.l. 90/2014 conv., con modif., nella legge n. 114/2014.

[5] [5] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.

[6] [6] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla disposizione testè ricordata «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[7] [7] La procura può essere apposta in calce o a margine della citazione (art. 83 c.p.c.). Può anche trattarsi di una procura generale alle liti, i cui estremi vanno in tal caso menzionati. In questo caso è preferibile produrre copia della procura. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine della citazione. Nell'ipotesi di scelta di deposito telematico della citazione (art. 16-bis comma 1-bis d.l. n. 179/2012) occorrerà indicare la seguente dicitura: «giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto di citazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.».

[8] [8] La sezione dell'atto di citazione, normalmente introdotto dalle locuzioni “premesso” o “fatto”, contiene la ricostruzione dei fatti costitutivi della domanda. L'art. 164 c.p.c. prevede che è nullo l'atto in cui risulti omessa o assolutamente incerta l'esposizione dei fatti costitutivi della domanda (art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.).

[9] [9] Ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, fuori dei casi previsti dall'art. 5 comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

[10] Tali elementi (indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c.; l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.) sono previsti dall'art. 164 c.p.c. a pena di nullità dell'atto di citazione.

[11] [11] L'art. 164 c.p.c. non prevede che la mancata indicazione dei mezzi di prova costituisca ipotesi di nullità dell'atto di citazione. Le richieste istruttorie, infatti, possono essere formulate anche in sede di memorie ex art. 183, comma 2, c.p.c.

[12] [12] Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. il difensore della parte vittoriosa può ottenere la distrazione in proprio favore delle spese di lite, dichiarando di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.

•    Il 26 novembre 2024 è entrato in vigore il d.lgs. 164/2024, con cui il legislatore ha apportato importanti modifiche al codice di procedura civile, ma non solo, dato che sono previste modifiche anche al codice civile e penale e ad alcune leggi speciali, tra le tante la L. 53/1994 in tema di notifica degli atti giudiziari.
•    Le novità si applicano, dal 26 novembre 2024, a tutti i giudizi “post Cartabia”, dunque introitati dopo il 28 febbraio 2023.
•    Modifiche al procedimento di cognizione di primo grado
•    Art. 163 c.p.c. – contenuto della citazione: tra le indicazioni che deve contenere l’atto di citazione viene inserita quella relativa all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto, in quanto questo ormai equivale all’indicazione della sua residenza, domicilio o dimora; viene fissata la decorrenza a ritroso dei termini all’art. 171-bis c.p.c. «rispetto all’udienza così fissata».
•    Il nuovo comma. 3 dell’art. 163 bis c.p.c. sui termini per comparire prevede che il termine per la comunicazione del decreto del presidente che anticipa l’udienza di comparizione delle parti su richiesta del convenuto, debba essere comunicata almeno 90 giorni liberi (non 5 giorni) prima della nuova udienza fissata.
•    Art. 165 c.p.c.  – costituzione dell’attore: eliminata la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo; eliminati i riferimenti al deposito del fascicolo cartaceo; si prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; di seguito: CAD), anziché dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
•    Art. 171 c.p.c. – ritardata costituzione delle parti: viene previsto che la contumacia della parte che non si sia costituita entro il termine di cui all’articolo 166 venga dichiarata dal giudice istruttore con il decreto previsto dall’articolo 171-bis.
•    Art. 171 bis c.p.c. – verifiche preliminari. L’articolo viene interamente riscritto: viene chiarito che il compimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio è doveroso e deve avvenire, d’ufficio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto; nel caso in cui il Giudice rilevi vizi degli atti introduttivi o della notifica della citazione o la necessità di integrare il contradditorio pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e differisce l’udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti (viene espunto  il riferimento alla dichiarazione di contumacia di cui all’articolo 171 e viene inserito quello all’articolo 271, allo scopo di chiarire che anche la chiamata del terzo ad opera del terzo chiamato deve essere autorizzata dal giudice con le medesime modalità, anziché alla successiva udienza di prima comparizione, in modo da prevenire inutili dilazioni e regressioni del processo); nel caso invece in cui il Giudice, all’esito delle verifiche preliminari, rileva che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e non è quindi necessario adottare alcuno dei provvedimenti di cui si è detto, confermerà la data dell’udienza indicata in atto di citazione o la differirà per un massimo di 45 giorni (come originariamente previsto dall’articolo 168-bis) e darà avvio alla fase di trattazione preliminare del processo, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d’ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio ivi comprese quelle relative alla sussistenza della eventuale condizione di procedibilità; questioni che le parti affronteranno nelle memorie di cui all’articolo 171-ter, così come in precedenza facevano in quelle una volta previste dall’articolo 183, sesto comma; il Giudice può disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato, qualora ne ricorrano i presupposti, all’esito delle verifiche preliminari (mentre prima tale possibilità avveniva alla prima udienza); nel disporre il mutamento del rito il giudice prevede dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato. L’ordinanza è impugnabile. Viene quindi abrogato l’art. 183 bis c.p.c.; in sede di verifiche preliminari il giudice deve in ogni caso emettere un provvedimento di conferma o differimento dell’udienza, anche se non adotta uno dei provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio.
•    Art. 250 c.p.c. – intimazione ai testi: si prevede che la citazione del teste possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, viene soppresso l’uso del fax e si prevede che il difensore che ha citato il testimone debba depositare nel fascicolo informatico copia dell’atto inviato e della ricevuta e dell’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio pec.
•    Art. 271 c.p.c. – costituzione del terzo chiamato: si conferma che la chiamata di un ulteriore terzo da parte del terzo chiamato deve comunque essere autorizzata dal giudice, previa valutazione circa l’opportunità della chiamata, ma al contempo viene reso più celere il meccanismo.
 

Commento

Il rapporto tra giudizio di separazione e causa di risarcimento danni da responsabilità coniugale

Ai sensi dell'art. 143 c.c., dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

È ormai pacifico che siffatti obblighi hanno natura giuridica (onde è ravvisabile il correlativo diritto soggettivo del coniuge nei confronti dell'altro a comportamenti conformi a detti obblighi) e non mero valore morale, anche in considerazione della loro inderogabilità sancita dall'art. 160 c.c., e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva.

Per converso, l'addebito della separazione, di per sè considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze specificamente previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Pertanto, la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata (Cass. I, n. 5866/1995).

Tra il giudizio di separazione personale, quand'anche abbia implicato una domanda di addebito, e quello di risarcimento del danno da responsabilità coniugale v'è dunque assoluta autonomia; ciò vuol dire, da un canto, che il secondo non è minimamente pregiudicato dall'esito del primo e che neppure il fatto che i coniugi siano addivenuti ad una separazione consensuale o che il coniuge danneggiato abbia omesso di proporre la domanda di addebito è ostativa alla successiva proposizione di un'autonoma domanda risarcitoria da parte sua, dall'altro che l'addebito della separazione a carico di uno dei coniugi non è sufficiente a fondare la sua responsabilità civile nei confronti dell'altro (Cass. I, n. 18853/2011).

La prevalente giurisprudenza di merito nega, peraltro, la cumulabilità delle rispettive azioni, richiamando il consolidato orientamento [13] che valorizza la specialità del rito proprio dei giudizi di separazione, predicando l'inammissibilità del simultaneus processus per la domanda di separazione e per quelle di diverso oggetto da trattarsi col rito ordinario. In questo senso si è espressa la Suprema Corte: Cass. I, n. 18870/2014) secondo cui: «La connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte". Ne consegue che le due domande non possono essere proposte nel medesimo giudizio. Peraltro, la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., comma 3, la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal medesimo art. 40, comma 2 c.p.c.» (v. Cass. I, n. 3316/2017; Cass. I, n. 9915/2007).

Violazione dell'obbligo di fedeltà e responsabilità civile

La crisi coniugale e la separazione, anche se produttivi di un danno e anche se accompagnate da una pronuncia di addebito, non necessariamente determinano effetti risarcitori: il pregiudizio che un coniuge subisca per il fatto in sé della rottura del vincolo coniugale non è risarcibile nel nostro ordinamento, stante il diritto di ciascun coniuge di porre fine al rapporto matrimoniale. Il rispetto dei doveri coniugali dev'essere sempre contemperato con la tutela accordata, in particolare dall'art. 2 Cost., alla libera esplicazione della personalità dell'altro, operando un accorto bilanciamento tra i diritti del coniuge danneggiato e le prerogative di libertà ed autonomia dell'autore della condotta.

È significativo al riguardo che proprio i giudici di legittimità, nell'affermare la giuridicità dei doveri coniugali e nel riconoscere che la loro violazione può esporre l'inadempiente a responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c., abbiano tuttavia precisato che non vengono a tal fine in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all'interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona (Cass. I, n. 9801/2005).

Pur riconoscendosi dunque all'obbligo di fedeltà il valore di regola imperativa di condotta [14], si sottolinea che la responsabilità aquiliana del coniuge fedifrago postula che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (per cui occorre la prova del nesso causale tra la lesione e la condotta antigiuridica del partner), ovvero che l'adulterio, per le sue modalità, abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa in sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità, della reputazione, della privacy della persona, costituenti beni costituzionalmente protetti (Cass. I, n. 8862/2012; App. Roma, 14 giugno 2011; Trib. Venezia, 3 luglio 2006; Trib. Milano, 24 settembre 2002).

Per aversi responsabilità coniugale non è dunque sufficiente allegare la violazione dei doveri che nascono dal matrimonio, ma occorre altresì offrire la prova di un danno da lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati, che potrà consistere in un vero e proprio danno alla salute (suscettibile di accertamento medico-legale, spesso di natura psichica), ovvero nelle umiliazioni pubblicamente arrecate dalla condotta lesiva, suscettibili di ledere il diritto alla dignità personale, alla reputazione, alla moralità, considerazione sociale.

Conclusivamente, non ogni infedeltà è necessariamente ed automaticamente causa di danno ingiusto per il partner: lo è solo quella che sia compiuta con modalità talmente plateali, crudeli, ingiuriose, frustranti, da pregiudicare diritti fondamentali della persona.

Accertata la compromissione di tali diritti, al coniuge che ne sia vittima può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dalle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008 che hanno positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate, che siano risultate incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.

In mancanza di un danno alla salute, possono allora essere ristorati al danneggiato la sofferenza interiore, il turbamento soggettivo e lo sconvolgimento delle abitudini e dello stile di vita che dall'ingiuriosa trasgressione dell'obbligo di fedeltà siano derivati all'altro coniuge, atteso che, come pure ribadito dalla Suprema Corte, il c.d. danno morale non si identifica più soltanto col patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico di natura meramente emotiva ed intima (c.d. danno morale soggettivo), ma «è sempre più esteso fino a comprendere il pregiudizio derivante dalla lesione della dignità ed integrità morale della persona, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza contenuta nel trattato di Lisbona, per cui occorre tenerne conto, rispetto agli altri aspetti in cui si sostanzia la categoria del danno non patrimoniale, sul piano liquidatorio» (vds. Cass. 1361/2014; Cass. I, n. 18641/2011).

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