Atto di citazione di risarcimento danni a persona subìti in un condominio

Andrea Penta
aggiornata da Francesco Agnino

Inquadramento

Con atto di citazione un soggetto recatosi a visionare un appartamento situato in un edificio condominiale, caduto in una scarpata a seguito del cedimento del parapetto in legno non segnalato, chiede al condominio il risarcimento dei danni alla persona in tal guisa riportati, deducendo che sul condominio grava una presunzione di responsabilità che ammette una prova liberatoria limitata alla dimostrazione del solo caso fortuito.

Formula

TRIBUNALE ORDINARIO DI ....

ATTO DI CITAZIONE 1

Sig. ...., nato a .... il ...(C.F. n. ....), residente in ...., alla via .... n. ...., ed elettivamente domiciliato 2 in ...., alla via .... n. ...., presso lo studio dell'avvocato .... (C.F.... 3 - fax .... 4 - PEC .... 5), che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale in calce (oppure a margine) del presente atto;

Contro

Condominio ... 6, in persona dell'amministratore suo legale rappresentante pro tempore Sig. .... residente in .... alla via .... n. ...., C.F.: ....P.I.: ....;

Convenuto -

Espone 7 quanto segue:

FATTO

1. L'attore ha riportato lesioni gravissime in data ...., allorchè, essendosi recato a visionare l'edificio condominiale insieme ad alcuni conoscenti interessati all'acquisto di un appartamento, è caduto in una scarpata a seguito del cedimento del parapetto in legno che correva lungo il viale di accesso al condominio.

2. Nel caso di specie, il condominio ha del tutto omesso di segnalare ai condomini ed ai terzi la presenza del pericolo occulto, nonostante lo stesso fosse risalente.

3. In data .... è stato esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria 8 .

Sicchè, allo stato, altra soluzione non è offerta all'attore, se non quella di far accertare, in sede giudiziale, la fondatezza dei propri assunti. Il tutto alla stregua delle seguenti ragioni di

DIRITTO

1. La Suprema Corte ha affermato che l'amministratore è custode dei beni condominiali (Cass. n. 25251/2008: "l'amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinchè non rechino danni a terzi o agli stessi condomini").

2. Tuttavia, la responsabilità extracontrattuale verso i terzi risulta predicabile - ex art. 2051 c.c. - esclusivamente a carico del condominio, residuando per l'amministratore solo la possibilità di incorrere in responsabilità contrattuale, nel rapporto interno che lo lega al condominio medesimo.

3. La custodia "giuridica" che fonda la responsabilità ex art. 2051 c.c. è, infatti, altra cosa rispetto al compito di custodire i beni comuni (rientrante negli obblighi contrattuali assunti dall'amministratore nei confronti dei condomini) e sussiste - rispetto ai terzi e sul piano extracontrattuale - in capo al solo condominio, sul quale grava una presunzione di responsabilità che ammette una prova liberatoria limitata alla dimostrazione del caso fortuito.

Per tutto quanto precede, .... come sopra rappresentato e difeso

CITA

Il Condominio ...., in persona dell'amministratore p.t., con sede in .... alla via .... n. .., a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ...., Sezione e Giudice Istruttore a designarsi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del ...., ora di rito, con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis,

AVVERTE

il convenuto che:

  • la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.,
  • la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali,
  • la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

per ivi sentire accogliere le seguenti

 

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito che istruttoria,

NEL MERITO

- Accertare la responsabilità esclusiva del condominio convenuto nella causazione del sinistro di cui è risultato vittima l'attore e, per l'effetto,

- condannarlo al pagamento della somma di euro ...., a titolo di risarcimento dei danni (biologico, morale ed esistenziale) subìti 9, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;

- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con rimborso delle spese generali al 12,5%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

- Si richiede l'interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli:

- Si richiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:

“Vero che il rischio di cedimento del parapetto in legno che correva lungo il viale di accesso al condominio era stato più volte segnalato”;

Vero che (...).

Si indicano come testimoni i signori: (...)

Nella denegata ipotesi di ammissione della prova eventualmente ex adverso articolata, si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con termine per l'indicazione dei testi.

Inoltre si chiede che il Giudice adito voglia disporre la nomina di CTU medico-legale, al fine di accertare e quantificare la lesione all'integrità psico-fisica (sotto forma di invalidità permanente e di inabilità temporanea) riportata dall'attore.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

1) Lettera di messa in mora del ....;

2) Verbale negativo di mediazione obbligatoria.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente cause è ....

Luogo e data......

Firma Avv........ 10

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Sig.... residente in .... informato ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali ivi previsti, come da atto allegato, delego l'Avv, .... a rappresentarmi e difendermi in tutto il giudizio, conferendogli ogni potere e facoltà di legge. Eleggo domicilio, ai fini del presente processo, presso il mio difensore, con studio in.... alla via ........ Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste dal d.lgs. 196/2003 e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Luogo e data ....

Il Sig.......

Firma Avv. ....

[1] [2] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. 15 luglio 2011, n. 111).

[2] [3] L'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Tribunale adito è obbligatoria: essa individua il luogo legale ove effettuare le comunicazioni e notificazioni inerenti al processo: artt. 165 e 170 c.p.c.

[3] [4] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata.

[4] [5] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione citata sub nota 2. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, come modificato dalla disposizione testè ricordata, «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[5] [6] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. 90/2014 conv., con modif., dalla legge 114/2014.

L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. 90/2014, conv. con modif., dalla legge 114/2014.

[6] [7] La peculiare natura del condominio - quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini", comporta, per un verso, che lo stesso abbia legittimazione passiva generale rispetto alle azioni proposte nei confronti del condominio e, per altro verso, che il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore faccia stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti nel giudizio (Cass. n. 18168/2014).

[7] [8] L'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragione della domanda dell'attore rappresenta un elemento essenziale della citazione. L'indicazione della causa petendi, e cioè del titolo della domanda, è richiesto dall'art. 163 comma 3, n. 4 c.p.c. Tuttavia solo la mancanza dell'indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda produce la nullità della citazione a norma dell'art. 164, comma 4, c.p.c.

[8] [9] Il ricorso alla procedura di negoziazione assistita (che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale) nelle ipotesi in cui la somma pretesa non superi l'importo di 50.000 euro è prescritto, quando si intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria (in altri termini, la procedura di negoziazione assistita non opera quando è prevista la mediazione obbligatoria). Ebbene, quest'ultima è prescritta in subiecta materia. La legge 11.12.2012, n. 220 (entrata in vigore il 17.6.2013) ha introdotto una specifica disciplina per la mediazione, contenuta nell'art. 71 quater disp. att. c.c., che ha inciso sui profili relativi alla rappresentanza dell'ente di gestione.

Si prevede, infatti, che “al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare”.

Va ricordato che il termine di decadenza di 30 giorni per impugnare le delibere assembleari resta sospeso fino alla fine del procedimento di mediazione (art. 5, comma 6, d.lgs. 28/10).

[9] [11] È da escludersi, però, che si possa giungere ad una condanna congiunta del condominio e dei singoli condomini in relazione ad illeciti non imputabili specificamente a taluno di essi, se non nei soli casi in cui il singolo condomino frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino o i danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva (Cass. n. 20/2010).

[10] [12] La sottoscrizione dell'avvocato è richiesta a pena di nullità dall'art. 125 c.p.c. Egli deve essere munito di procura che può essere rilasciata in calce o a margine dell'atto di citazione. In questo caso e l'autenticità della sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore. Se la procura è, invece, rilasciata in un atto separato, la citazione deve farne menzione (art. 163, comma 4, n. 6) e deve essere autenticata da Notaio. 

•    Il 26 novembre 2024 è entrato in vigore il d.lgs. 164/2024, con cui il legislatore ha apportato importanti modifiche al codice di procedura civile, ma non solo, dato che sono previste modifiche anche al codice civile e penale e ad alcune leggi speciali, tra le tante la L. 53/1994 in tema di notifica degli atti giudiziari.
•    Le novità si applicano, dal 26 novembre 2024, a tutti i giudizi “post Cartabia”, dunque introitati dopo il 28 febbraio 2023.
•    Modifiche al procedimento di cognizione di primo grado
•    Art. 163 c.p.c. – contenuto della citazione: tra le indicazioni che deve contenere l’atto di citazione viene inserita quella relativa all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto, in quanto questo ormai equivale all’indicazione della sua residenza, domicilio o dimora; viene fissata la decorrenza a ritroso dei termini all’art. 171-bis c.p.c. «rispetto all’udienza così fissata».
•    Il nuovo comma. 3 dell’art. 163 bis c.p.c. sui termini per comparire prevede che il termine per la comunicazione del decreto del presidente che anticipa l’udienza di comparizione delle parti su richiesta del convenuto, debba essere comunicata almeno 90 giorni liberi (non 5 giorni) prima della nuova udienza fissata.
•    Art. 165 c.p.c.  – costituzione dell’attore: eliminata la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo; eliminati i riferimenti al deposito del fascicolo cartaceo; si prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; di seguito: CAD), anziché dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
•    Art. 171 c.p.c. – ritardata costituzione delle parti: viene previsto che la contumacia della parte che non si sia costituita entro il termine di cui all’articolo 166 venga dichiarata dal giudice istruttore con il decreto previsto dall’articolo 171-bis.
•    Art. 171 bis c.p.c. – verifiche preliminari. L’articolo viene interamente riscritto: viene chiarito che il compimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio è doveroso e deve avvenire, d’ufficio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto; nel caso in cui il Giudice rilevi vizi degli atti introduttivi o della notifica della citazione o la necessità di integrare il contradditorio pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e differisce l’udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti (viene espunto  il riferimento alla dichiarazione di contumacia di cui all’articolo 171 e viene inserito quello all’articolo 271, allo scopo di chiarire che anche la chiamata del terzo ad opera del terzo chiamato deve essere autorizzata dal giudice con le medesime modalità, anziché alla successiva udienza di prima comparizione, in modo da prevenire inutili dilazioni e regressioni del processo); nel caso invece in cui il Giudice, all’esito delle verifiche preliminari, rileva che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e non è quindi necessario adottare alcuno dei provvedimenti di cui si è detto, confermerà la data dell’udienza indicata in atto di citazione o la differirà per un massimo di 45 giorni (come originariamente previsto dall’articolo 168-bis) e darà avvio alla fase di trattazione preliminare del processo, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d’ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio ivi comprese quelle relative alla sussistenza della eventuale condizione di procedibilità; questioni che le parti affronteranno nelle memorie di cui all’articolo 171-ter, così come in precedenza facevano in quelle una volta previste dall’articolo 183, sesto comma; il Giudice può disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato, qualora ne ricorrano i presupposti, all’esito delle verifiche preliminari (mentre prima tale possibilità avveniva alla prima udienza); nel disporre il mutamento del rito il giudice prevede dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato. L’ordinanza è impugnabile. Viene quindi abrogato l’art. 183 bis c.p.c.; in sede di verifiche preliminari il giudice deve in ogni caso emettere un provvedimento di conferma o differimento dell’udienza, anche se non adotta uno dei provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio.
•    Art. 250 c.p.c. – intimazione ai testi: si prevede che la citazione del teste possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, viene soppresso l’uso del fax e si prevede che il difensore che ha citato il testimone debba depositare nel fascicolo informatico copia dell’atto inviato e della ricevuta e dell’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio pec.
•    Art. 271 c.p.c. – costituzione del terzo chiamato: si conferma che la chiamata di un ulteriore terzo da parte del terzo chiamato deve comunque essere autorizzata dal giudice, previa valutazione circa l’opportunità della chiamata, ma al contempo viene reso più celere il meccanismo.
 

Commento

Premessa

Si è affermato che il condominio, quale ente di gestione, benché privo di autonomia soggettiva giuridica, si debba configurare come centro di imputazione di interessi diverso dal singolo condomino e che per tale ragione sia perfettamente configurabile la responsabilità extracontrattuale del condominio anche nei confronti del condomino (Cass. n. 6665/2009). Difettando una simile autonomia diventa, però, difficile poter intravvedere una specifica responsabilità del condominio rispetto a quella della collettività dei condomini, individualmente responsabili, seppur nei limiti della rispettiva quota millesimale, dei danni provenienti dalle parti e dagli impianti comuni (riconosce al condominio una soggettività giuridica autonoma Cass. S.U. n. 19663/2014).

La responsabilità nei confronti dei condomini e dei terzi

Nonostante il condominio sia privo di personalità giuridica e, dunque, le obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del condominio non siano contratte nell'interesse di un ente, ma in quello dei singoli partecipanti, i condomini rivestono la qualità di “terzi” rispetto al condominio, poiché quest'ultimo viene considerato quale centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, distinto dai suoi componenti. Così inteso, il condominio non si identifica con i singoli componenti, essendoci una netta separazione dalla sfera giuridica del condomino singolarmente inteso, dal condominio complessivamente considerato, talché i condomini possono ricoprire la posizione di terzi vittime dei danni lamentati nei confronti del condominio stesso.

In termini generali, il condominio risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni subiti da terzi estranei ed originati da parti comuni dell'edificio (Cass. III, n. 17983/2014). In particolare, il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (si pensi alle infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà condominiale), ancorché gli stessi siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile (nel qual caso sarà configurabile altresì la concorrente responsabilità del costruttore - venditore, ai sensi dell'art. 1669 c.c.; cfr. Cass. II, n. 15291/2011). Peraltro, il principio della responsabilità per le cose in custodia non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Trib. Bari III, n. 1062/2014). In quest'ottica, nel caso in cui un condomino, durante la permanenza nel proprio cortile, riporti danni alla persona e alla pavimentazione a causa della caduta di parti di cornicione e di intonaco, deve fornire la prova non solo del danno, del nesso di causalità, e della colpa; non essendovi, infatti, sufficienti elementi per riconoscere la responsabilità in capo al condominio dei danni lamentati da parte attrice, non può aprioristicamente escludersi che le parti di intonaco e cornicione provenissero dai balconi di proprietà dei condomini, invece che dalla facciata condominiale. Pertanto, in assenza di prova da parte del danneggiato, non si configura alcuna forma di risarcimento.

È ormai consolidato il principio per cui, qualora il fenomeno dannoso lamentato dal singolo condomino sui beni di proprietà esclusiva sia originato da difettosa realizzazione delle parti comuni dell'edificio, nei confronti di questi è responsabile, in via autonoma ex art. 2051 c.c. il condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria.

La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia, cioè di una relazione intercorrente fra la cosa da cui scaturisce il danno e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa: ne deriva che il condominio appaltante non è custode delle impalcature e dei ponteggi montati e allestiti dall'appaltatore a cui abbia affidato l'esecuzione di un'opera, non potendo rispetto a quei manufatti esercitare autonomamente, sul piano materiale e fisico, alcun atto o intervento volti ad incidere sulla loro conformazione e, di conseguenza, il condominio non è responsabile dei danni, di qualsiasi genere, che dalle impalcature e dai ponteggi siano derivati nella sfera di terzi, inclusi gli stessi condomini.

Nell'ambito di un contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di parti comuni, il condominio, titolare di mero potere di controllo e vigilanza, non è responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle opere appaltate, sussistendo invece una sua culpa in eligendo, qualora venga dimostrato, sulla base di valutazione da operarsi in concreto e con riferimento alla situazione conosciuta e conoscibile al momento della stipula del contratto, che i lavori sono stati affidati ad un'impresa non in grado di svolgere con capacità e diligenza i lavori di cui al contratto stesso (Cass. n. 2014/2014).

Trattandosi di beni di proprietà comune, il condominio può essere chiamato a rispondere ex art. 2051, c.c., in presenza di infiltrazioni dannose dovute a difettosità od omessa manutenzione o ristrutturazione delle condutture, gravando sullo stesso, in qualità di custode, l'obbligo di mantenerle e conservarle in maniera tale da evitare la produzione di eventi dannosi.

Il condominio è responsabile ex art. 2051 c.c. anche dei danni cagionati dalle infiltrazioni di acque luride provenienti dalla condotta fognaria alle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, qualora tale evento dipenda da un comportamento omissivo dell'ente di gestione, il quale abbia omesso di adempiere ai propri doveri di manutenzione delle condotte.

Il condominio ha altresì la custodia delle scale utilizzate per il passaggio per accedere agli appartamenti ivi ubicati e sussiste, pertanto, la sua responsabilità, qualora uno dei condomini cada in dette scale a causa della presenza di acqua e sapone sui gradini, specie qualora, da un lato, la particolare colorazione variegata e scura del marmo non renda immediatamente percepibile, provenendo dall'interno, la presenza dell'acqua sul pavimento, dall'altro, l'assenza di segnaletica e di personale addetto al caseggiato, renda ancora più difficile percepire la presenza del pericolo. Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016, n. 23727, ritenendo di centrale importanza il ruolo causale riconosciuto all'acqua presente sulle scale e richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 18317/2015), ricorda che il caso fortuito idoneo ad escludere «la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo». In siffatta evenienza il comportamento colposo del danneggiato ha efficacia tale da interrompere il rapporto causale tra cosa ed evento. Il concorso di colpa del danneggiato rileva, invece, ai fini della limitazione del risarcimento, ex art. 1227, comma 1, c.c.. La responsabilità del condominio viene meno non solo in presenza del caso fortuito, ma anche a fronte dell'impossibilità materiale di esercitare un effettivo potere di controllo e di governo sul bene che ha in custodia.

La responsabilità per i danni derivati dal lastrico solare

Qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono (nell'eventualità in cui dipendano da vizi riconducibili a vetustà e a deterioramento per difetto di manutenzione) sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio (assolvendo il lastrico alla funzione di copertura dell'intero fabbricato), in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va, di norma, risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio (Cass. S.U., n. 9449/2016). Nella medesima proporzione rispondono il condominio ed il proprietario esclusivo dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico stesso. La responsabilità del condominio viene meno ove si accerti una esclusiva responsabilità del proprietario del lastrico o della terrazza a livello (Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2014, n. 4571). Parimenti, la responsabilità per i difetti originari di progettazione o di realizzazione del lastrico solare ad uso esclusivo di uno dei condomini dal medesimo indebitamente tollerati, qualora siano suscettibili di recare danno a terzi, ricade in via esclusiva sul proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non - nemmeno in via concorrente - sul condominio (Cass. III, n. 15300/2013; Cass. II, n. 10195/2013).

In capo al condominio può configurarsi anche una responsabilità delineata dall'art. 2053 c.c., che è fondata sulla proprietà del bene la cui rovina è cagione del danno e che, operando oggettivamente nel caso in cui la rovina sia dovuta a vizio di manutenzione o a vizio di costruzione, non può che essere imputata a chi abbia la possibilità di ovviare ad un vizio di costruzione o di provvedere alla manutenzione, ossia - per le strutture condominiali - proprio al condominio, quale unico soggetto legittimato a provvedervi (Cass. n. 18168/2014).

Il condominio in cui è ubicata l'unità immobiliare locata è tenuto a risarcire al locatore i danni per mancata percezione dei canoni di locazione, qualora ciò sia conseguenza di una responsabilità della compagine a causa di cattivo funzionamento di un impianto comune e da tale evento sia conseguita l'impossibilità per il conduttore di godere del bene locatogli (Cass. n. 24851/2014). Si pensi al caso in cui, a causa di una otturazione dell'impianto fognario comune, il locale condotto in locazione si sia totalmente allagato, talchè il conduttore, in difetto di pronta riparazione da parte del condominio, sia receduto dal contratto di locazione. Il condomino locatore può, in siffatta evenienza, chiedere giudizialmente la condanna del condominio a risarcirgli i canoni di locazione non percepiti in conseguenza dell'esercitato recesso dal contratto da parte del proprio conduttore.

I danni derivanti dall'attività assembleare del condominio

Fermo restando che l'assemblea condominiale far rispettare l'utilizzo di parti comuni da parte dei condomini nei limiti previsti dagli artt. 1102 e 1120 c.c., il condominio può contrastare le modificazioni delle parti comuni conseguenziali all'uso più intenso che qualcuno voglia di volta in volta ottenere, ma, in mancanza di un elemento ostativo rientrante tra quelli menzionati nell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. o nell'art. 1102 c.c. o tra quelli specifici previsti nel regolamento di condominio all'espletamento di una certa attività e/o all'uso più intenso della cosa comune, oltre alla declaratoria di nullità della delibera assembleare che ne abbia eventualmente disatteso e/o non autorizzato la fattibilità, è configurabile l'obbligo del risarcimento del danno in capo al condominio che abbia, con l'adozione della delibera contestata, ritardato o impedito al condomino l'uso della parte comune.

E' configurabile una vicenda illecita causativa di danno ai condomini anche allorché il deliberato assembleare (non adottato con l'unanimità dei consensi) abbia provveduto a ripartire tra i condomini le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza dei condomini in violazione dei criteri di legge di cui agli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c. Ciò, invero, comporta, nel caso di maggiori addebiti pecuniari, una lesione dei diritti soggettivi dei condomini sanzionata con la declaratoria di nullità della statuizione assembleare che tale ripartizione abbia inopinatamente approvato, salva l'azione di restituzione dell'indebito e del risarcimento del danno spettanti al condomino inciso dal deliberato assembleare (Cass. n. 17101/2006).

Parimenti, la delibera dell'assemblea di condominio che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale è radicalmente nulla e determina il sorgere del diritto all'eventuale risarcimento dei danni (Cass. II n. 18192/2009).

Passibili di costituire fatto illecito si palesano, infine, le delibere assembleari con cui l'assemblea dei condomini abbia deliberato l'installazione – di per sé consentita dal nuovo testo di cui all'art. 1122- ter c.c. - di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni in violazione delle disposizioni del Garante della privacy o in mancanza della necessaria maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. richiesta ai fini della validità del deliberato: in tali casi alla declaratoria di illegittimità della delibera impugnata segue la tutela risarcitoria del condominio a favore dei condomini o di terzi che abbiano visto conculcate le rispettive posizioni giuridiche soggettive sostanziali a seguito dell'adozione del deliberato assembleare.

In siffatte evenienze il fatto illecito dell'assemblea di condominio comporta responsabilità extracontrattuale e conseguente obbligo di risarcimento del danno cagionato al condomino inciso dal deliberato assembleare illegittimo o al terzo che abbia subito una compressione delle proprie situazioni soggettive sostanziali, allorché la condotta o l'omissione costituente fatto illecito siano connotate dall'imprescindibile elemento soggettivo dato dal dolo o dalla colpa.

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