Atto di citazione di inibitoria alla diffusione di opera dell'intelletto e di risarcimento danniInquadramentoIl risarcimento del danno morale da lesione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale consiste nel ristoro dei danni non patrimoniali, e del danno morale in particolare, subiti dal proprietario del brevetto per l'uso altrui dell'opera protetta da diritto d'autore, alla luce della giurisprudenza delle corti europee. Nel caso di specie, l'attore, essendo venuto a conoscenza che altro regista aveva realizzato un documentario nel quale erano stati inseriti alcuni passaggi di una sua precedente opera intellettiva e rilevato che i fotogrammi più famosi e di successo di quest'ultima erano stati riprodotti con modalità tali da arrecargli pregiudizio alla reputazione, agisce in giudizio al fine di ottenere l'inibitoria all'ulteriore diffusione e distribuzione del documentario prodotto dal convenuta, l'accertamento dell'avvenuta violazione dei suoi diritti morali in relazione all'opera di cui era autore e titolare dei diritti di sfruttamento economico e la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non. FormulaTRIBUNALE DI.... 1 SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA 2 ATTO DI CITAZIONE Nell'interesse di ...., nato a .... il .... (C.F. .... 3), residente in .... via/piazza .... n. .... (oppure) [la Società .... in persona del suo legale rappresentante 4 pro tempore in carica Dott. .... con sede in .... (....), via/p.za .... n. ...., C.F.: ....P. I. ....)], rappresentato e difeso, come da procura 5 in calce al presente atto, dall'Avv.... 6 (C.F.... 7,fax .... 8), del Foro di...., presso il cui studio è elettivamente domiciliato attrice- CONTRO nei confronti della .... con sede in .... (P.I. ....), in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché nei confronti di .... con sede in .... (P.I. ....), in persona del legale rappresentante pro tempore - convenuti IN FATTO 1) L'attore è regista, sceneggiatore e produttore di una serie di opere audiovisive di rilevanza nazionale, tanto da vincere numerosi premi in diversi festival del cinema. Viene, infatti, annoverato, dai critici del settore, come uno dei massimi esponenti del genere cortometraggi d'inchiesta. 2) Una delle sue ultime opere si intitola “... 9” e narra la storia di migranti clandestini costretti a sbarcare sulle coste di Lampedusa Il cortometraggio ha riscosso un successo non indifferente, poiché il regista, con la sua bravura, in soli venti minuti, è riuscito a trattare un tema così attuale in maniera avvincente ed emozionante. 3) L'opera ha ottenuto riconoscimenti anche oltralpe, tanto che .... è stato invitato, per interviste. dalle televisioni di tutta Europa (doc. 1). In tali occasioni, al fine di promuovere il prodotto, alcune scene dello stesso sono state trasmesse dalle reti che di volta in volta lo ospitavano ...., realizzandone una notevole diffusione. 4) Il convenuto, probabilmente ottenendo le immagini del cortometraggio proprio in occasione delle innumerevoli apparizioni televisive dell'attore, ha realizzato un documentario dal nome “... 10”, sull'immigrazione dai Paesi del Nord Africa, in cui sono stati inseriti alcuni passaggi dell'opera “...”. 5) Alcuni dei fotogrammi più famosi e di successo del cortometraggio sono stati riprodotti con modalità tali da creare pregiudizio alla reputazione dell'autore. 6) All'attore, inoltre, non è stata fatta alcuna richiesta, sebbene il documentario sia stato diffuso anche dal canale televisivo italiano .... appartenente a.... realizzando uno share del 20%. 7) Con lettera del .... (doc. 2 – diffida) l'attore contestava tutte le predette circostanze ai convenuti ed invitava entrambi a cercare di comporre bonariamente la vertenza e a concordare un congruo risarcimento del danno subito. 8) Entrambi i convenuti, dopo un ulteriore sollecito, contestavano genericamente le richieste formulate dall'odierno attore che, cioè nonostante, formulava una proposta transattiva ai fini di limitare i danni subiti e non dover ricorrere all'autorità giudiziaria. Tale ultimo invito non veniva accolto. 9) IN DIRITTO Tutte le violazioni dei diritti dell'attore 11, sopra evidenziate e riportate nella diffida, sono gravi e tali da ledere i diritti morali e, in particolare, l'onore e la reputazione dell'autore. Per tale motivo il deducente ha diritto ad ottenere il ristoro dei danni subiti per esclusiva responsabilità dei convenuti. L'inserimento dei fotogrammi della sua opera all'interno del documentario “...” di .... lede l'integrità dell'opera dell'autore, che vede parte del suo cortometraggio abbinata al documentario di terzi che non sono stati autorizzati e che nulla hanno a che fare con la sua produzione artistica. Tutto il lavoro dell'attore è stato gravemente leso nella sua integrità e congruenza artistica. Inoltre, tale abbinamento è stato realizzato in modo tale da ingenerare confusione nel pubblico in merito all'attribuibilità dell'opera all'uno o all'altro regista. L'opera dell'attore non solo è stata abbinata senza autorizzazione, ma in alcune parti è stata anche riprodotta non adeguatamente. L'attore chiede, pertanto, all'Ill.mo Tribunale di accertare che tali comportamenti costituiscono illeciti e che, per l'effetto, ledono il suo diritto morale sotto i molteplici e gravissimi aspetti menzionati, lesione che è tale da richiedere una serie di rimedi per la tutela dei diritti dell'autore. Ai sensi dell'art. 168 legge 22 aprile 1941, n. 633, in ipotesi di violazione dei diritti morali 12 dell'autore sono applicabili i medesimi rimedi utilizzabili in caso di lesione di diritti di utilizzazione economica (artt. 156-167 legge citata); pertanto, il titolare del diritto leso può chiedere, in giudizio, che sia vietato il proseguimento della violazione (art. 156 legge citata) e che, oltre al risarcimento del danno, venga distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione, il tutto a spese dell'autore della violazione. In tema di lesione dei diritti di utilizzazione economica dei diritti di autore legittimamente spettanti ad un soggetto, la norma di riferimento è l'art. 158 l.d.a. che, in merito alla quantificazione per il risarcimento del danno in materia, effettua, a sua volta, un rinvio agli articoli 1223,1226 e 1227 c.c. in tema di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni. Una adeguata valutazione del danno cagionato al regista del corto “...”, dovrà tenere conto sia del danno emergente sia del lucro cessante, rappresentato dai guadagni e dalla visibilità che gli è stata sottratta a seguito della messa in onda del documentario “...”, contenente interi fotogrammi della sua opera, acquisiti senza autorizzazione e riportati in pessima qualità. Il riconoscimento, invece, del risarcimento del danno morale trova fondamento anche nel d.lgs. n. 82 del 7 aprile 2006, di attuazione della direttiva 2004/48/CE in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. "Direttiva Enforcement"). Tale decreto ha modificato l'art. 125 del c.p.i., prevedendo che, oltre al danno patrimoniale, sia risarcito il pregiudizio morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. Questo articolo deve essere letto in combinato disposto con le norme della Direttiva. In particolare, l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) della direttiva 2004/48, prevedendo la possibilità di fissare una somma forfettaria del risarcimento del danno sulla base, «per lo meno», degli elementi ivi menzionati, consente di ricomprendere in tale somma altri elementi, quali il risarcimento del danno morale cagionato al titolare di detto diritto. La norma, infatti, ordina all'autore della violazione di risarcire, al titolare del diritto di proprietà intellettuale leso, danni «adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione», e il danno morale - quale è un pregiudizio alla reputazione dell'autore di un'opera - costituisce, una componente del pregiudizio effettivamente subito da quest'ultimo. Solo riconoscendo questo tipo di danno e, quindi, garantendo una piena riparazione del pregiudizio subito, si potrà realizzare lo scopo della Direttiva, che è quello di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. 13 Inoltre, con l'affermarsi in generale del primato del diritto comunitario sul diritto interno, anche il diritto di proprietà assunto ha un'importanza essenziale. L'art. 17 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 2 dicembre del 2000, considera il diritto di proprietà un diritto dell'individuo e, delineando, altresì, la regolamentazione dell'uso dei beni nel rispetto dell'interesse generale, proclama, sempre in merito ad essi, che «la proprietà intellettuale è protetta». I convenuti non potranno neanche fondare la loro difesa sul diritto all'informazione in una materia delicata come è quella dell'immigrazione. Numerosi orientamenti della CEDU 15 hanno, infatti, chiarito che la libertà d'informazione non è un diritto assoluto ed intangibile in quanto tale e che, al contrario, in ipotesi di conflitto col diritto d'autore, la detta libertà d'informazione be potrà subire delle limitazioni, soprattutto se è strumentale alla realizzazione di interessi di natura commerciale, come avviene nel caso di specie. Si sono, invero, descritte una serie di gravi violazioni, tutte volte ad ottenere un beneficio economico sfruttando la fama del regista e della sua opera. I comportamenti esaminati costituiscono utilizzi indebiti, e non autorizzati dal regista, dell'opera cinematografica dallo stesso realizzata. Ciò comporta che il convenuto, in solido con la rete televisiva che ha trasmesso il documentario, sarà tenuto a risarcire il danno patrimoniale per detto indebito utilizzo. Per calcolare l'importo va tenuto conto che, nell'attuale prassi del mercato della licenza di diritti di utilizzo di opere coperte dal diritto d'autore, il licenziante abitualmente formula una quotazione dell'importo della licenza basato sulla tipologia di utilizzo dell'opera, sui mezzi attraverso i quali la stessa verrà diffusa, nel periodo di licenza, sul territorio ove l'opera verrà diffusa. La quotazione che il regista ha effettuato in questo caso ha tenuto conto di tali criteri. A tale parametro, come statuito dalla giurisprudenza, deve farsi riferimento, inteso come “prezzo del consenso” che deve essere riconosciuto al titolare del diritto violato per consentire un determinato utilizzo. La quantificazione del danno non patrimoniale subito, in ragione della gravità delle violazioni commesse, dovrà essere effettuata calcolando un importo di 2/3 del danno patrimoniale risarcito e pertanto, nel caso di specie, in un importo non inferiore ad Euro.... Tale importo andrà versato all'attore personalmente, quale titolare del diritto morale sull'opera oggetto di violazione. In proposito, l'attore si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio atta ad accertare le violazioni lamentate, poiché, allo stato, non è in grado di sapere quali siano stati i ricavati dalla messa in onda del documentario contenente parti dell'opera dell'autore. A tal fine, dovrà naturalmente essere disposta la descrizione o, in subordine, ordinata l'esibizione delle scritture contabili dei convenuti e della relativa documentazione bancaria, finanziaria e commerciale, come previsto dagli artt. 128 e 121, commi 2 e 2-bis, C.P.I.. In ultimo, agli importi risultanti dovranno sommarsi rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sino alla data dell'effettivo pagamento. Per tutte le ragioni sopra esposte e per quelle che, occorrendo, verranno illustrate in corso di causa, l'attore, rappresentato e difeso come specificato in epigrafe, CITA ..., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in .... (P.I. ....), nonché - il Sig. ...., nato a .... il .... e residente in .... (C.F. ....) a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ...., Sezione e Giudice Istruttore a designarsi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del .... , ora di rito, con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, AVVERTE il convenuto che:
CONCLUSIONI IN VIA PRINCIPALE: Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni avversaria domanda, difesa ed eccezione, sia di merito che istruttoria, così giudicare: 1. Inibire 16 a .... l'ulteriore diffusione e distribuzione del documentario prodotto dalla convenuta, con fissazione di una penale per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e/o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; 2. accertare e dichiarare che i convenuti hanno violato i diritti morali dell'attore in relazione all'opera di cui lo stesso è autore e titolare di tutti i diritti di sfruttamento economico; 3. condannare i convenuti a risarcire il danno patrimoniale, da liquidarsi in una somma pari o superiore ad Euro...., nonché 4. condannare .... a risarcire, mediante il versamento all'attore, il danno non patrimoniale, da liquidarsi in una somma non inferiore ad Euro ....; 5. disporre la pubblicazione 17 della sentenza, a spese dei convenuti ed a cura dell'attore, per due volte a caratteri doppi del normale, anche nei giorni festivi e con i nomi delle parti in grassetto, sulle pagine nazionali dei .... e .... nonché sulla home-page del sito internet dei convenuti, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale. IN VIA DI INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA: 6. Ordinare ai convenuti l'esibizione delle scritture contabili, nonché ogni documentazione relativa al documentario “...” realizzato dalla convenuta, che consenta di individuare tutti i soggetti coinvolti nella sua produzione e distribuzione. IN OGNI CASO 7. Condannare i convenuti a rifondere all'attrice compenso professionale e spese, comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, anche istruttoria, e produzione documentale, nonché di richiedere di essere ammessi a prova contraria, diretta e indiretta, sulle circostanze eventualmente dedotte da controparte, ove ammesse. Agli effetti della determinazione del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile. Si richiede inoltre di voler ricevere eventuali avvisi e comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax .... Si producono i seguenti documenti: 1) Interventi dell'attore nelle televisioni di tutta Europa 2) Diffida Luogo e data.... Firma Avv.... PROCURA AD LITEM AVV. ... Io sottoscritto ...., nato a .... il ...., C.F. ...., residente a ...., in via ...., informato, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, oltre che ai sensi del d.l. n. 134/2014 – conv. nella l. n. 162/2014 e successive modifiche, della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistito da uno o più avvocati, nonché in ordine alla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n. 56/2004 e successive modifiche, nonché in ordine al trattamento dei propri dati personali e sensibili, dei propri diritti, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, La delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi, sia in fase stragiudiziale che in ogni fase e grado del presente giudizio, anche di suo eventuale appello, riassunzione, nonché per l'esecuzione ed eventuale opposizione alla stessa, concedendole le più ampie facoltà di legge, comprese quelle di conciliare e transigere, incassare e quietanziare, rinunziare sia agli atti del giudizio che all'azione, farla sostituire ed anche chiamare in causa e/o garanzia eventuali terzi responsabili, e di svolgere, nei loro confronti, domanda di garanzia, domanda riconvenzionale ed anche di risarcimento, nonché a conferire altresì, in proprio nome e per proprio conto, incarichi di consulenze, dichiarando, sin da ora, rato e fermo il Suo operato. Dichiara, infine, di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. Eleggo domicilio presso il Suo studio in ...., via .... n. .... Ratifico sin d'ora il Suo operato e quello di eventuali Suoi sostituti. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013. Luogo e data.... Firma.... Per autentica Firma Avv. ... [1] [1] La competenza sui contenziosi di diritto d'autore appartiene alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale istituite presso Tribunali e Corti d'appello dal d.lgs. n. 168/2003. Inoltre, ai fini della determinazione della competenza territoriale in tema di violazione del diritto d'autore relativa a ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la giurisprudenza ha ritenuto che dovesse intendersi competente, oltre al giudice del luogo della residenza o domicilio del convenuto, anche quello del luogo di commissione dell'illecito. [2] [2] La competenza funzionale delle Sezioni Specializzate (d.lgs. n. 168/2003) è prevista per marchi, brevetti, modelli e disegni; diritto d'autore; concorrenza sleale, per le sole fattispecie interferenti con la tutela della proprietà intellettuale (Trib. Milano 16 gennaio 2006). [3] [3] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale, e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111). [4] [4] Quando attore o convenuto sia “una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio”: art. 163, comma 3, n. 2. [5] [5] La procura può essere generale o speciale (art. 83 c.p.c.). Nel caso di procura generale alle liti, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dovranno esserne indicati gli estremi. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine del ricorso. Nell'ipotesi di scelta di deposito telematico del ricorso (art. 16-bis comma 1-bis d.l. n. 179/2012) occorrerà indicare la seguente dicitura: “giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.”. Solitamente la procura è rilasciata a margine o in calce all'atto di citazione. Se è conferita con atto notarile, il medesimo va allegato all'atto. L'art. 125, comma 2, prevede la possibilità che la procura al difensore dell'attore sia rilasciata in data posteriore alla notificazione, purchè prima della costituzione in giudizio. [6] [6] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore, è sufficiente l'indicazione del numero di fax, poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014. [7] [7] L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.,. [8] [8] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla disposizione testè ricordata, «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà». [9] [9] Nome di fantasia [10] [10] Nome di fantasia [11] [11] Il diritto d'autore consta di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto di utilizzazione economica. Il primo mira a tutelare la personalità dell'autore, cioè il suo onore e la sua reputazione. I diritti morali sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili. Nonostante il diritto morale sia inalienabile, se l'autore riconosce e accetta le modificazioni della propria opera, "non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione " (art 22 l. n. 633/1941). Il diritto morale si manifesta in una serie di facoltà: - diritto alla paternità dell'opera - ex art. 20 legge n. 633/1941: l'autore ha il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, nel senso di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'ideatore. - diritto all'integrità dell'opera - ex art. 20 l. n. 633/1941: l'autore ha diritto ad essere valutato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha creata e a conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell'opera. Questo diritto ha una duplice finalità, mirando a tutelare, da un lato, le modifiche dell'opera e, dall'altro lato, il modus di comunicazione dell'opera che ne falsi la percezione e, quindi, il giudizio da parte del pubblico. [12] [12] Il rilievo che assumono i diritti morali in materia di proprietà industriale si coglie anche dal fatto che la legge sul diritto d'autore dedica agli stessi un apposito Titolo: “Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale”. [13] [13] In tal senso anche CGUE V, 17 marzo 2016. [14] [14] Art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea «ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporre e di lasciarli in eredità» e che «l'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale». [15] [15] Decisioni della Corte UE assunte nelle cause C-275/06 (Promusicae c. Telefonica), C-324/08 (L'Oréal c. eBay), C-70/10 (SABAM c. Scarlet), C-310/10 (SABAM c. Netlog), C-314/12 (Telekabel c. Costantin). [16] [17] L'azione mira a precludere la continuazione o ripetizione di una violazione già avvenuta o possibile, che sia dunque attuale o imminente. Risulta pacifico in dottrina che l'inibitoria possa essere chiesta anche in assenza di dolo o colpa dell'autore della violazione, nonché in assenza della verificazione di un danno causato dall'atto illecito. [17] [18] Art. 166, r.d. 22 aprile 1941, n. 633: Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente. La pubblicazione assolve ad una duplice funzione: riparatoria o risarcitoria (degli effetti dannosi derivanti dall'illecito) e preventiva (tendente ad escludere l'ulteriore prorogarsi o il verificarsi di nuovi effetti dannosi). [18] [16] Corte CEDU caso n. 40397/12 del 19 febbraio 2013 Commento
Fondamento Il diritto d'autore è tutelato a vari livelli normativi: vi sono la Convenzione di Berna del 1886, ratificata dall'Italia con l. n. 399/1978, la Direttiva comunitaria Copyright - direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e la l. n. 633/1941; in ambito industriale, inoltre, la materia è stata codificata nel 2005 con il CPI - Codice della Proprietà Industriale -, introdotto con il d.lgs. n. 30/2005. Nell'ambito di questi testi normativi, è previsto anche il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale, in particolare negli artt. 13 della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale, 125 CPI (d.lgs. n. 30/2005) e 158 LDA (l. n. 633/1941). Le convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale anche nei casi in cui non fanno parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione possono produrre effetti indiretti nello spazio Ue. La nozione di comunicazione al pubblico inclusa nella direttiva n. 92/100/Cee deve essere interpretata alla luce delle convenzioni internazionali citate, alcune delle quali vincolano le istituzioni e gli stati membri, in modo che detta nozione sia con essi compatibile, tenendo conto del contesto in cui sono utilizzate e degli scopi perseguiti (CGUE III, 15 marzo 2012, n. 135). Il danno morale Il danno morale, danno non patrimoniale ormai pacificamente ricompreso nel novero dell'art. 2059 c.c., è specificamente previsto anche dall'art. 125, comma 1, CPI, che non fa distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche. Un tipico danno non patrimoniale è il danno all'immagine o alla reputazione commerciale: esso può essere, dunque, risarcito anche a una persona giuridica allorquando sia lesa la sua buona immagine e la sua buona considerazione, sotto il profilo sia della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca, sia della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire dell'ente. Queste conseguenze sono state ravvisate nella materia della proprietà industriale, ad esempio, nel caso di vendita di prodotti contraffatti ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato dal legittimo titolare, o laddove i prodotti siano qualitativamente inferiori. La valutazione richiede una adeguata motivazione che eviti qualunque automatismo nel calcolo e sia parametrata alle caratteristiche oggettive della condotta riprovata, quali la gravità, la sistematicità, la pericolosità, l'intensità del dolo o la gravità della colpa, l'ingiustificato arricchimento. L'art. 13, par. 1, della direttiva 2004/48/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso consente alla persona lesa da una violazione del suo diritto di proprietà intellettuale, che chieda il risarcimento del danno materiale subito, calcolato, conformemente al secondo comma, lettera b), del paragrafo 1 di tale articolo, sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, di chiedere anche il risarcimento del danno morale di cui al paragrafo 1, comma 2, lett. a), di detto articolo (CGUE V, 17 marzo 2016, n. 99). La giurisprudenza europea Il risarcimento del danno morale nell'ipotesi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale è una questione trattata di sovente nella giurisprudenza europea. A tal proposito, è utile ricordare le sentenze della Corte UE C-275/06 (Promusicae c. Telefonica), C-324/08 (L'Oréal c. eBay), C-70/10 (SABAM c. Scarlet), C-310/10 (SABAM c. Netlog), C-314/12 (Telekabel c. Costantin), Corte CEDU n. 40397/12 del 19.2.2013, nelle quali è stato espresso il principio secondo il quale i giudici nazionali possono usare un “ampio” margine di apprezzamento nel momento in cui sono chiamati a decidere di applicare misure cautelare e risarcitorie, in quanto sono tenuti a “bilanciare” gli interessi in gioco. Infatti, dal momento che la libertà di espressione, dietro la quale si nasconde spesso una violazione del diritto d'autore, è rivendicata in ambito strettamente commerciale, e non in relazione ad un “interesse generale” all'informazione data, la limitazione al diritto d'autore non può trovare alcuna giustificazione. Il diritto d'autore è qualificato come “fondamentale” ed “essenziale” e, come tale, bisognoso di “un elevato livello” di protezione e di “una tutela effettiva”; tutela che, proprio per poter essere “efficace”, consente ai giudici nazionali l'imposizione di misure inibitorie anche nei confronti degli “intermediari”, in quanto soggetti tra “i più idonei” ad impedire la violazione del diritto in parola contro atti illeciti di terzi. In quest'ottica, l'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «intermediari[o] i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale», ai sensi di detta disposizione, il locatario di un'area di mercato che concede in sublocazione i diversi punti vendita situati in tale area a commercianti, alcuni dei quali utilizzano il loro spazio per vendere merci contraffatte di prodotti di marca. L'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che i presupposti ai quali è subordinato il provvedimento ingiuntivo, ai sensi di detta disposizione, rivolto a un intermediario che fornisce un servizio di locazione di punti vendita in un'area di mercato, sono identici a quelli relativi ai provvedimenti ingiuntivi che possono essere rivolti agli intermediari su uno spazio commerciale online, enunciati dalla Corte nella sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e altri (CGUE, II, 7 luglio 2016, n. 494). La tutela, per poter avere l'effetto concreto di “impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili” le consultazioni sul web di opere non autorizzate, ben può consistere nell'imposizione di misure che possano comprimere “la libertà di impresa” dei medesimi intermediari, con il solo limite di non impedire inutilmente l'accesso alle informazioni (lecite) da parte degli altri utenti. Il regolamento del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale, come modificato dal regolamento del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 241, e il regolamento del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, devono essere interpretati nel senso che: le merci provenienti da uno Stato terzo e che costituiscono imitazione di un prodotto tutelato nell'Unione europea da un diritto di marchio o copia di un prodotto ivi protetto da un diritto d'autore, da un diritto connesso, da un modello o disegno non possono essere qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» ai sensi di detti regolamenti per il solo fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione in regime sospensivo; dette merci, per contro, possono violare tale diritto ed essere pertanto qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» laddove sia dimostrato che sono destinate ad essere immesse in commercio nell'Unione europea; una siffatta prova è fornita, in particolare, qualora emerga che dette merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente dell'Unione o di una offerta in vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori dell'Unione, o quando risulta da documenti o da corrispondenza concernenti tali merci che è previsto che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell'Unione (CGUE I, 1 dicembre 2011, n. 446, si è così pronunciata nella controversia relativa ad un carico di rasoi proveniente da Shanghai, intercettato dalle autorità doganali belghe e sospettato di essere usurpativo: si trattava di modelli protetti da registrazioni e la Philips, che vantava un diritto di esclusiva in materia di proprietà intellettuale, si era rivolta al Tribunale di Anversa sostenendo che le società cinesi coinvolte nella fabbricazione e commercializzazione dei rasoi elettrici bloccati in dogana avevano violato il suo diritto esclusivo). |