Atto di citazione con domanda di risarcimento del danno per illegittima negoziazione di assegniInquadramentoCon l'atto di citazione, l'attore lamenta l'illegittima negoziazione di assegno bancario, da parte dell'istituto di credito, chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento subito. FormulaTRIBUNALE DI .... ATTO DI CITAZIONE1 PER Il Sig. .... (C.F. ....), nato a .... il ..../..../.... , residente in .... alla via .... n. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. .... (C.F. ....), con domicilio eletto in .... alla via .... n. .... presso lo studio dell'Avv. ...., giusta procura in calce al presente atto e reso su foglio separato, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi di cui agli artt. 133 comma 3, 134 comma 3, 170 comma 4 e 176 comma 2 c.p.c., anche al seguente numero di fax ...., ovvero al seguente indirizzo PEC: ....@ ...., espone in FATTO — Il Sig. ....era cliente della ....S.p.A. con la quale intercorreva contratto di conto corrente n ....; — In data .... l'istituto di credito .... S.p.A. negoziava l'assegno bancario n .... con firma di traenza palesemente falsa; — In data .... a distanza di tre giorni dal pagamento illegittimo del suddetto assegno bancario, l'odierno attore si avvedeva di aver smarrito il carnet di assegni bancari; — L'assegno suddetto recava la falsificazione della firma del traente e ciò era agevolmente riscontrabile mediante un mero esame diretto, visivo o tattile da parte del dipendente dell'istituto bancario che aveva effettuato l'operazione. — Con lettera raccomandata a.r. l'odierno attore chiedeva alla Banca .... il ristoro di tutti i danni subiti dallo stesso; — In data .... è stato esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, come risulta dalla diffida inviata in data .... con raccomandata a.r. n. ...., in cui l'attore ha espressamente invitato la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione con le seguenti modalità ....; — Tale invito non è stato seguito da adesione (oppure) è stato seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione (oppure) è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, come risulta da .... — Alla luce di quanto esposto, sussiste la responsabilità della banca .... per i danni subiti dall'attore sulla scorta dei seguenti motivi in DIRITTO Nel caso di specie, sussiste la responsabilità della Banca .... nei confronti del correntista, stante la palese la violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. in relazione agli artt. 38 e 43 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, anche con riferimento alla questione della riconoscibilità della falsità della firma di traenza. La giurisprudenza di legittimità rapporta la misura della diligenza richiesta alla banca a quella dell'accorto o del buon banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata secondo quanto previsto dal paradigma contenuto nell'art. 1176, comma 2, c.c. Nella fattispecie, è palese la responsabilità della Banca .... S.p.A., atteso che un mero esame diretto, visivo o tattile da parte del dipendente dell'istituto bancario sarebbe stato ictu oculi sufficiente per avvedersi dell'apocrifia della firma, certamente non appartenente all'odierno attore. L'art. 1176, comma 2, c.c. prevede - come noto - che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza debba valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. La misura della diligenza prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c. è dunque quella richiesta ad un professionista, quale è certamente la banca nel momento dello svolgimento dell'attività di raccolta e gestione del risparmio cui va connesso anche il rapporto contrattuale di conto corrente bancario e conseguentemente anche la convenzione di assegno. La diligenza richiesta alla banca ex art. 1176, comma 2, c.c. è inoltre una diligenza avente natura tecnica che non solo deve essere valutata secondo standard oggettivi, i quali tengano conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, ma deve altresì adeguarsi alle caratteristiche del rapporto contrattuale in oggetto. Alla luce dei principi sopra richiamati, la consolidata giurisprudenza ha pertanto osservato che la responsabilità della banca per l'avvenuto pagamento di un assegno falsificato richiede un grado di diligenza rapportato alla professionalità del servizio bancario. Nel momento in cui la banca è chiamata ad esaminare la genuinità e la fedeltà di un assegno presentato per l'incasso, la diligenza richiesta all'istituto di credito non può essere dunque quella dell'osservatore di medio interesse o di media diligenza, bensì quella di un esaminatore attento e previdente in ragione del maggior grado di attenzione e di prudenza che la professionalità del servizio bancario consente di attendersi. Per quanto sopra, il Sig. ...., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, con il presente atto CITA
La Banca .... S.p.A. (C.F. ....), in persona del legale rapp.te p.t. Dott. .... a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ...., Sezione e Giudice Istruttore a designarsi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del ...., ora di rito, con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, AVVERTE i convenuti che:
per ivi sentire accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI 1) accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento per violazione della diligenza professionale della Banca .... S.p.A. per le ragioni tutte di cui al presente atto, nei confronti del Sig. .... per i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta del suo inadempimento; 2) per l'effetto, condannare la Banca .... al risarcimento dei danni sofferti dal Sig. ...., quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in complessivi Euro ...., oltre interessi, ovvero in via subordinata, condannare la convenuta al pagamento in favore del Sig. .... di quella diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU estimativa ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa; 3) condannare, infine, la Banca .... S.p.A. alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori nella misura di legge. Con riserva di formulare le istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., che sin d'ora si richiedono. Si depositano i seguenti documenti in copia: 1) contratto di conto corrente n .... 2) copia assegno bancario n. .... 3) messa in mora del ....; 4) invito alla negoziazione assistita del ....; 5) .... Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro .... Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA AD LITEM Il sottoscritto Sig. .... (C.F.: .... ), nato a .... il .... e residente in .... alla via ...., informato ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, con la presente conferisco incarico all'Avv. .... (C.F. .... ) a rappresentarmi e difendermi nel giudizio da promuovere dinanzi al Tribunale di ...., ivi comprese le fasi esecutive e di impugnazione che da questo conseguono, con ogni più ampia facoltà di legge; a tal uopo conferisco, altresì, al nominato procuratore ogni facoltà di legge, comprese quelle di conciliare, incassare, quietanzare, rinunziare e transigere, con promessa di rato e fermo del suo operato; lo autorizzo, infine, al trattamento dei miei dati personali, conformemente alle norme del d.lgs. n. 196/2003 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato. Eleggo domicilio presso il suo studio in .... alla via ...., n. .... Luogo e data .... Sig. .... È autentica Firma Avv. .... [1] La competenza per valore spetta al Giudice di Pace ove la somma richiesta sia inferiore ad euro venticinquemila e la relativa domanda si propone con ricorso chiedendo la fissazione, ai sensi dell'art. 2814 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice, l'udienza di comparizione delle parti, con concessione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e assegnazione del termine per la costituzione dei convenuti che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38,167 e 281 undecies, comma 3 e 4 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia. CommentoLa responsabilità della banca per pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario Il vasto tema della responsabilità della banca per illegittima negoziazione di assegni ricomprende fattispecie differenti, a seconda della natura dell'assegno negoziato, e della doglianza del cliente. In questo senso, una prima ipotesi di responsabilità può sorgere in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal beneficiario. Per una ricognizione del panorama normativo di riferimento, il comma primo dell'art. 43 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 (c.d. legge sull'assegno)- applicabile anche all'assegno circolare, in virtù del rinvio operato dal successivo art. 86, primo comma- dispone che l'assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore. Qualora poi egli non possa o non voglia riscuotere personalmente l'assegno non trasferibile, può unicamente girarlo per l'incasso ad una banca, cui si fa divieto di ulteriore girata. La presentazione per il pagamento da parte della banca incaricata dell'incasso costituisce quindi l'unica eccezione alla regola che impone il pagamento dell'assegno non trasferibile al prenditore. Le girate apposte in violazione della clausola di non trasferibilità si hanno per non scritte e l'eventuale cancellazione della clausola per non avvenuta. Il secondo comma della norma precisa poi i termini della responsabilità della banca in caso di violazione della disposizione in esame, prevedendo che «colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento». In particolare, l'espressione “colui che paga” è stata interpretata dalla giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cass. n. 19512/2005) in senso estensivo: con riferimento non solo alla banca trattaria (o all'emittente, in caso di assegno circolare) ma anche alla diversa banca cui l'assegno sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che lo abbia in favore di costui monetizzato (o accreditato sul suo conto corrente) per poi inviarlo alla stanza di compensazione. Tale conclusione è giustificata dal rilievo che non già la banca trattaria (art. 38 l. assegni), bensì soltanto la banca negoziatrice è tenuta ed è concretamente in condizione di controllare l'autenticità della firma di colui che, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento (Cass. I, n. 1377/2016). Dunque, la disposizione di cui all'art. 43, comma 2, l. assegni pone a carico del trattario o della banca girataria per l'incasso la responsabilità per il pagamento a soggetto diverso da quello indicato, che, per effetto della trasformazione dell'assegno in documento a legittimazione invariabile dovuta alla clausola di intrasferibilità, diventa l'unico legittimato a pretendere il pagamento. A tal fine si impone una valutazione in concreto sulla conformità della condotta dell'operatore bancario alla diligenza propria del bancario medio (art. 1176, comma 2 c.c.) e alla disposizione dell'art. 1992, comma 2 c.c.: ne consegue l'insufficienza della mera rilevabilità dell'alterazione del titolo, occorrendo che la stessa sia riscontrabile ictu oculi, attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, che non deve essere un esperto grafologo ma in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero anche tramite mezzi e strumenti di agevole utilizzo e reperibilità, senza che debba ricorrersi ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento (Cass. n. 6513/2014; Cass. n. 1377/2016). La natura della responsabilità A fronte della previsione dell'art. 43 l. assegni, è stata a lungo controversa la natura della responsabilità della banca da pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario. La Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul punto con un arresto a Sezioni Unite, optando per la tesi della responsabilità contrattuale, da “contatto sociale”, con le note conseguenze in termini di prescrizione. Si è affermato che «la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale pur non intercorrendo rapporto negoziale di sorta, ma in virtù del “contatto sociale” che caratterizza l'operato della banca negoziatrice, avendo la stessa un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso» (cfr. Cass. S.U., n. 14712/2007). L'art. 43 legge assegno non potrebbe essere ritenuto, dunque, norma specifica di responsabilità aquiliana, alla stregua di altre disposizione come quella di cui all'art. 2051 c.c.; porrebbe, invece, in capo all'istituto di credito, operatore professionale qualificato, sul quale tutti gli interessati ripongono affidamento circa il puntuale espletamento del servizio bancario, «un obbligo professionale», «preesistente, specifico e volontariamente assunto», dalla cui violazione deriva una responsabilità contrattuale (Cass. I, n. 25725/2008). La tesi della natura contrattuale continua a trovare adesione anche nella giurisprudenza più recente, che si è trovata divisa sull'ulteriore questione dei limiti di responsabilità della banca che paghi un assegno non trasferibile a un soggetto diverso dal beneficiario, in ragione dell'errata identificazione del presentatore del titolo per l'incasso. Possibili limiti alla responsabilità: errore nella identificazione del prenditore Secondo una parte della giurisprudenza, «se il pagamento dell'assegno bancario non trasferibile è fatto a chi si legittima cartolarmente come prenditore dell'assegno, colui che ha eseguito il pagamento ne risponde verso il prenditore, a norma dello art. 43, secondo comma, della legge sull'assegno bancario n. (omissis) del 1933 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge - soltanto se non ha usato la dovuta diligenza nell'identificazione del presentatore dell'assegno, in quanto la disposizione di cui al citato art. 43, comma 2, laddove sancisce la responsabilità per il pagamento di chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, si riferisce non alla persona fisica del prenditore, ma alla legittimazione cartolare cioè alla persona che non è legittimata come prenditore, e, quindi, non comporta deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale» (Cass. I, n. 2360/1968; Cass. I, n. 68/1983; Cass. I, n. 9888/1997). Tale orientamento era divenuto recessivo, a fronte della tesi che impone di escludere l'applicabilità, nel caso di erronea identificazione del beneficiario, dell'art. 1189 c.c. in funzione esimente da responsabilità. Per la prevalente opzione esegetica «l'art. 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, deroga sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito di cui all'art. 1992 c.c., sia al disposto di cui all'art. 1189 c.c., che dispone la liberazione del debitore di buona fede in favore del creditore apparente, sicché la banca girataria per l'incasso non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione di quest'ultimo. Del resto, si è sostenuto, ipotizzare l'eventualità di un pagamento liberatorio a persona diversa dal beneficiario effettivo implicherebbe l'impossibilità, per quest'ultimo, di giovarsi dell'ammortamento, escluso dall'art. 73 del r.d. n. 1736 del 1933 per l'assegno bancario con clausola “non trasferibile”» (così Cass. I, n. 3405/2016; cfr. anche Cass. n. 19534/2015; Cass. n. 7949/2010; Cass. n. 18543/2006). Più recentemente, tuttavia, alcune decisioni della prima sezione civile della Suprema Corte (vds. la Cass. I, n. 26947/2016, Cass. I, n. 16332/2016; Cass. I, n.1377/2016) hanno ripreso a riassegnare centralità al criterio della colpa, facendo dipendere la responsabilità della banca negoziatrice (nonché quella della banca trattaria che abbia pagato il titolo in stanza di compensazione) dall'inosservanza del dovere di diligenza richiesto al banchiere dall'art. 1176 comma 2 c.c. A questo indirizzo hanno, da ultimo, prestato adesione le Sezioni Unite civili che, con la sentenza Cass. S.U., n. 12477/2018, muovendo dall'ormai riconosciuta natura contrattuale della responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito di clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata, hanno affermato che il criterio che deve presiedere alla valutazione della responsabilità è sempre quello delineato dagli artt. 1176 e 1218 c.c. La banca negoziatrice dev'essere quindi ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. Parzialmente difforme è stata, invece, la soluzione adottata di recente dalla Cassazione in caso di presentazione al pagamento di un assegno bancario privo di clausola di non trasferibilità. In questa fattispecie, si è affermato che «nel caso di presentazione per la riscossione di un assegno bancario privo di clausola di non trasferibilità e caratterizzato da una serie di girate in bianco presso la banca dove il girante per l'incasso è titolare di conto corrente, quest'ultima, se limitatasi a curarne la riscossione quale mandataria all'incasso della banca trattaria, ha soltanto l'obbligo di identificazione del presentatore dell'assegno nel momento in cui il titolo le viene consegnato, mentre la responsabilità per il controllo della regolare continuità delle girate, anche sotto il profilo della verifica delle sottoscrizioni ivi apposte, grava sulla banca trattaria, ai sensi degli artt. 11 e 38 del r.d. n. 1736 del 1933. La banca girataria per l'incasso può, peraltro, essere chiamata a rispondere in solido con la banca trattaria, a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti del traente, ove, con il suo comportamento colposo o doloso (da dedurre e adeguatamente dimostrare nel caso concreto), abbia determinato, o concorso a determinare, il prodursi del danno, consistente nell'indebito pagamento di assegni a soggetto non legittimato all'incasso» (così Cass. I, n. 10079/2016). La responsabilità della banca in caso di negoziazione di assegno bancario con falsificazione della firma di traenza: grado di diligenza richiesto Ancora diversa è la questione della responsabilità della banca in caso di negoziazione di assegno bancario con falsificazione della firma di traenza, con riguardo alla misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione. Anche rispetto a tale evenienza, la giurisprudenza di legittimità propende per la tesi della diligenza professionale, dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c. (così Cass. n. 6513/2014). La condotta richiesta alla banca dovrà dunque essere valutata in relazione al caso concreto e rispetto alla falsificazione in rilievo, attivando così un accertamento di fatto volto a saggiare il grado di esigibilità della diligenza stessa. Tale verifica, di regola, verrà a svolgersi in base ad un apprezzamento rivolto a decidere se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento o utilizzo o, ancora, tramite particolari cognizioni teorico-tecniche. |