Atto di appello per omesso risarcimento del danno patrimoniale futuro per spese di assistenza.

Emanuela Musi
aggiornato da Fernanda Annunziata

Inquadramento

Con l'atto di citazione, il congiunto di soggetto macroleso chiede il ristoro del pregiudizio patrimoniale consistente nelle spese di assistenza future da sostenersi in favore del familiare.

Formula

TRIBUNALE DI ..../CORTE DI APPELLO DI ...

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

PER

Il Sig. ...., nato a ...., il .... C.F. ...., residente in ...., via ...., rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. ...., C.F. ...., presso il cui studio elettivamente domicilia in .... Si dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al fax ...., ovvero all'indirizzo PEC ...., [1]

In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011). L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. dalla l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. dalla l. n. 24/2010. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3.bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif., dalla l. n. 114/2014. Con il d.lgs. n. 164/2024 viene meno l'obbligo per il difensore di indicare il proprio numero di fax nel corpo degli atti del processo. Nell'art. 125 c.p.c. vengono, infatti, soppresse le parole “Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax” . L'omissione di tale indicazione era sanzionata dall'art. 13, comma 3-bis, TUSG (DPR 115/2002) con un aumento pari alla metà del contributo unificato. Anche il comma 3-bis dell'art. 13 cit.  è stato oggetto di modifica, essendo state ivi soppresse le parole “il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile”.

 

CONTRO

Assicurazioni ...., C.F/P.I. ...., in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in ...., via ...., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ...., in ...., via ...;

NONCHE'

la Sig.ra ...., nata a .... il ...., residente in ...., via ...., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ...., in ...., via ....,

PER LA RIFORMA IN PARTE QUA

della sentenza n. ...., depositata in data ...., resa dal Giudice di Pace di ..../Tribunale di ...., sezione ...., con la quale, nell'accogliere la richiesta risarcitoria formulata dal Sig. ...., rigettava la domanda in ordine al riconoscimento delle spese mediche ed assistenza future necessarie e alla luce delle gravi lesioni subite.

FATTO

Con atto di citazione notificato il ...., depositato in data ...., l'appellante conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di/Tribunale di ...., l'Assicurazione ...., ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, e la Sig.ra ...., quale responsabile civile, per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data ...., in ...., via ....

In particolare, chiedeva la condanna in solido dei convenuti in ordine ai danni subiti dal suo autoveicolo, al danno biologico per le gravi lesioni subite, oltre a quelli relative alle spese mediche ed assistenza future da liquidarsi in via equitativa.

Si costituivano le convenute con comparse del ...., le quali chiedevano rigettarsi la domanda, poiché inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto e diritto.

All'udienza del .... veniva espletata la prova testimoniale.

Svolta la CTU medico legale ai fini dell'accertamento del nesso di causalità e della quantificazione dei danni, la causa veniva assegnata a sentenza.

Con la gravata sentenza, il Giudice di Pace di ..../Tribunale di ...., in accoglimento parziale della domanda, condannava, in solido, le convenute al risarcimento dei danni riportati dall'autoveicolo di proprietà dell'odierna appellante, oltre per le lesioni gravi dalla stessa riportate, quantificando il tutto in complessivi Euro ....

Rigettava, invece, la domanda in ordine al risarcimento per le spese mediche ed assistenza future, poiché inammissibile, in quanto formulata in maniera generica, e non adeguatamente provata. In particolare, secondo il Giudice di prime cure la richiesta doveva essere rigettata «....per genericità in assenza di quantificazione, pur possibile, con la memoria ex art. 183 c.p.c.; dall'altro, l'assenza di prova idonea per la liquidazione, essendo stata la documentazione, in violazione agli artt. 74 e 87 c.p.c., "prodotta alla rinfusa", senza una individuazione "chiara ed in equivoca" in base all'indice del fascicolo di parte, con ciò non essendo consentito procedere alla liquidazione equitativa».

L'impugnata sentenza è erronea, ingiusta ed illegittima e va riformata in parte qua alla luce delle seguenti ragioni in

DIRITTO

1. Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,2054 e 2056 c.c., degli artt. 74,78,115,116 e 183 c.p.c.; travisamento dei fatti e degli elementi di prova posti a fondamento della domanda; illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.

*********

Discende da tutto quanto sopra riportato, l'evidente violazione di legge in cui è incorso il Giudice di primo grado, il quale, come si evince nella parte motiva della sentenza, ha erroneamente valutato le prove documentali offerte; ha, inoltre, tralasciato di porre a fondamento del proprio convincimento taluni determinanti elementi di prova. Tali circostanze sono di indubbia rilevanza ai fini della decisione impugnata e per il riconoscimento della domanda relativa alle spese mediche ed assistenza future da liquidarsi in via equitativa.

2. In ordine alla fondatezza della domanda, si riporta quanto già evidenziato in primo grado (riportare le motivazioni in fatto e diritto).

Tutto ciò premesso, il Sig. ...., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CITA

Assicurazioni ...., C.F/P.I. ...., in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in ...., via ...., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ...., in ...., via ...;

la Sig.ra ...., nata a .... il ...., residente in ...., via ...., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ...., in ...., via ...., a comparire innanzi:

- all'Ill.mo Tribunale di ..../Corte di Appello di ...., Sezione e Giudice istruttore designando ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del ...., ore di rito, con invito ex art. 163 c.p.c. a costituirsi, nelle forme e nei modi di cui all'art. 166 c.p.c. (e 347 c.p.c. in caso di Corte di Appello), 20 giorni prima dell'udienza su indicata, ovvero di quella fissata a norma dell'art. 168 bis, ultimo comma, c.p.c., e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, non costituendosi, si procederà, ugualmente, in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- dichiarare fondato l'appello e per l'effetto:

- riformare e/o modificare la gravata sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto erroneamente che la domanda in ordine alle spese mediche ed assistenza future doveva essere rigettata «....per genericità in assenza di quantificazione, pur possibile, con la memoria ex art. 183 c.p.c.; dall'altro, l'assenza di prova idonea per la liquidazione, essendo stata la documentazione, in violazione agli artt. 74 e 87 c.p.c., "prodotta alla rinfusa", senza una individuazione "chiara ed in equivoca" in base all'indice del fascicolo di parte, con ciò non essendo consentito procedere alla liquidazione equitativa», e conseguentemente:

- in applicazione dei principi di cui agli artt. 1223,1226,2054 e 2056 c.c., degli artt. 74,78,115,116 e 183 c.p.c., accertato e dichiarato il diritto dell'appellante al risarcimento delle spese mediche ed assistenza future, condannare le convenute in solido al pagamento a tale titolo della somma di Euro ....

Con vittoria di spese, con attribuzione.

In via istruttoria, si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo di primo grado relativo al giudizio innanzi al GdP di ..../Tribunale di ...., R.G. ...., definito con sentenza n. ...., del ....

Si depositano: sentenza n. ....; produzione di parte di primo grado affoliata

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro .... e, pertanto, all'atto di iscrizione a ruolo della causa, viene versato un contributo unificato pari ad Euro ....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

ISTANZA NOTIFICA

Commento

Fondamento.

Ipotesi peculiare di danno patrimoniale, attuale e futuro, sub specie di danno emergente, è quella relativa alle spese di assistenza domiciliare giornaliera, che si siano rese necessarie in conseguenza di un illecito con postumi permanenti ed in relazione alle quali sia ragionevolmente prevedibile che saranno sostenute per lungo tempo ovvero vita natural durante (è il caso del soggetto che abbia riportato lesioni di entità tale da non potersi pronosticare la cessazione della necessità di ricorrere all'assistenza domiciliare).

Trattasi di una componente del danno patrimoniale e non, invece, del danno biologico, in quanto l'assistenza è un rimedio di carattere economico per sopperire alle conseguenze del danno alla salute, non diversamente dalla necessità di cure sanitarie. La fattispecie di danno in esame sarà oggetto di ulteriore approfondimento nella formula relativa ai pregiudizi derivanti dalle rottura o compromissione del legame parentale.

Prova del danno e criteri di liquidazione.

L'entità del danno sarà, in tal caso, pari alla misura della spesa già sostenuta per l'assistenza, derivandone che, se tale spesa non viene sostenuta, la voce di danno non sussiste. La prova dei costi sopportati deve essere fornita dal soggetto danneggiato, salvo che, sussistendone le condizioni, il giudice non ritenga di ricorrere ad una valutazione equitativa (così Cass. III, n. 5504/2003): è, logicamente, preferibile fornire prova documentale dell'esborso già sostenuto (peraltro, gli importi ricavabili dalla documentazione prodotta saranno legittimamente utilizzabili dal giudice anche quale parametro per quantificare la spesa futura); non è, tuttavia, da escludere che possa essere articolata prova orale (sempre che gli importi non siano di rilevante entità) ovvero farsi ricorso alle presunzioni (che, tuttavia, presuppongono l'assolvimento di uno stringente onere di allegazione).

In punto di prova, valga il riferimento alla recente Cass. III, n. 7774/2016, ove si sottolinea, innanzitutto, che “la liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per l'assistenza domiciliare a vantaggio di persona invalida presuppone l'accertamento che la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta; nulla, dunque, può essere liquidato per tale titolo a chi non dimostri di avere sostenuto alcuna spesa al riguardo”. In altre parole, non potrà essere liquidato danno patrimoniale tra la data del sinistro e la data della liquidazione, se non con riferimento a spese che si siano effettivamente sostenute (e che risultino processualmente documentate).

In ordine al meccanismo di liquidazione, giova ricordare che, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, la prevalente giurisprudenza di legittimità sposa il metodo della cd. capitalizzazione anticipata, affermando, con riferimento al danno da perdita o riduzione della capacità di guadagno, che la liquidazione non potrà avvenire semplicemente moltiplicando il reddito mensile perduto per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe presumibilmente svolto attività lavorativa, perché tale criterio è matematicamente – prima ancora che giuridicamente – scorretto. Il danno in esame deve essere correttamente liquidato o in forma di rendita, o moltiplicando il danno annuo per il numero in cui verrà sopportato, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, e cioè moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. “montante di anticipazione”, e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro.

In ordine alle modalità di liquidazione del danno in caso di soggetto macroleso, si v. Cass. III, n. 31574/2022 che considera la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. la forma privilegiata di risarcimento, in quanto atta a considerare adeguatamente l'evoluzione diacronica di tutte le componenti del danno nei casi di macroinvalidità (specie se comportino la perdita della capacità di intendere e di volere), in quelli di lesioni subite da un minore (per i quali una prognosi di sopravvivenza risulti estremamente difficoltosa se non impossibile), in quelli di lesioni inferte a persone socialmente deboli o descolarizzate ovvero, ancora, nei casi in cui sussista il serio rischio che ingenti capitali erogati in favore del danneggiato possano andare dispersi in tutto o in parte, per mala fede o per semplice inesperienza dei familiari del soggetto leso. Al contrario, tale forma di liquidazione non è considerata opportuna in caso di lesioni di lieve o media entità, perché il relativo gettito sarebbe così esiguo da non arrecare alcuna sostanziale utilità al danneggiato.

Di recente, la S.C. è tornata  a fare applicazione del metodo della capitalizzazione anticipata, in particolare ai fini della liquidazione del danno patito dalla persona che non fosse al momento del sinistro in età di lavoro: invero,  se il danno è patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l'età lavorativa e quello della liquidazione e capitalizzando i redditi futuri in base al predetto coefficiente di capitalizzazione; qualora, poi, la liquidazione avvenga prima del raggiungimento dell'età lavorativa, la capitalizzazione deve essere operata in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro oppure in base ad un coefficiente corrispondente all'età del danneggiato al tempo della liquidazione, ma in questo caso previo abbattimento del risultato applicando il coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione (in tal senso cfr. Cass. III  n. 9048/2018).

Sulla scorta del medesimo principio, la liquidazione del danno futuro per le spese assistenziali non potrà essere operata moltiplicando il costo annuo dell'assistenza domiciliare di cui la vittima avrebbe avuto bisogno per un numero di anni pari alla differenza tra la durata media della vita e l'età della vittima al momento del sinistro.

Quanto, poi, al meccanismo concreto di liquidazione, la S.C. precisa che la stima deve avvenire: a) sommando e rivalutando, avuto riguardo al momento della liquidazione, le spese già sostenute; b) capitalizzando al momento della liquidazione le spese che si dovranno ragionevolmente sostenere in futuro. Per compensare il gap temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento dell'avveramento del danno, laddove non si opti per la liquidazione in forma di rendita, sono possibili due sistemi: 1) sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato, moltiplicando il risultato per un saggio di sconto (al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento); 2) moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima, debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione, per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione (cd. coefficiente di capitalizzazione).

Sotto altro profilo, per evitare ingiuste locupletazioni, viene ribadito il principio secondo cui dalla somma spettante a titolo risarcitorio quale danno permanente (per le spese di assistenza domiciliare) andrà detratto l'importo percepito a titolo di indennità di accompagnamento, nonché quello previsto dalla legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare (e ciò anche d'ufficio, laddove i presupposti applicativi delle norme risultino dagli atti).

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