Principio di separazione tra offerta economica ed offerta tecnica. Un interessante arresto del Consiglio di Stato

Redazione Scientifica
22 Novembre 2017

L'art. 95, comma 9, dell'attuale Codice dei contratti pubblici riconosce il potere della stazione appaltante, avente natura di discrezionalità tecnica, nella scelta delle modalità di attribuzione dei punteggi...

L'art. 95, comma 9, dell'attuale Codice dei contratti pubblici riconosce il potere della stazione appaltante, avente natura di discrezionalità tecnica, nella scelta delle modalità di attribuzione dei punteggi, stabilendo che «per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro finale l'offerta più vantaggiosa».

Pertanto, per l'attribuzione dei punteggi relativi in generale agli elementi quantitativi, oltre alle formule e ai metodi sopra descritti, le stazioni appaltanti possono utilizzare altri sistemi, esplicitati nel bando o nella lettera di invito, purché vengano rispettati i criteri sopra evidenziati (ovvero punteggio nullo per l'offerta che non presenta sconti e punteggio massimo per l'offerta con lo sconto più elevato).

Uno dei limiti a tale potere di determinazione del criterio per l'attribuzione dei punteggi è certamente rappresentato dalla violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica.

In base a tale principio, come è noto, le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte, al fine di evitare che gli elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali; con la conseguenza che la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere inserite in buste separate, proprio al fine di evitare la suddetta commistione (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez VI, 17 febbraio 2017, n. 731).

Di conseguenza, deve ritenersi l'illegittimità del criterio che non preveda la separazione delle due componenti dell'offerta, in modo da consentire, all'interno del processo valutativo, il sopra indicato modus procedendi.

Peraltro, si deve altresì rilevare che nell'offerta tecnica possono essere comunque inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica.

Questa precisazione costituisce un limite al perimetro applicativo del divieto di commistione in esame, come ha già chiarito più volte la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. St., Sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181).

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