Eterointegrazione della legge di gara: condizioni e presupposti
22 Novembre 2017
Il caso. Nella controversia decisa con la sentenza annotata, il giudice amministrativo vede contrapporsi al Ministero della Difesa – stazione appaltante nella procedura aperta in ambito U.E, per l'appalto di servizi di trasporto/spedizione marittimo, in ambito nazionale e internazionale di materiali (anche classificati), di mezzi e personale della Difesa, per l'anno 2016 – una Società esclusa dalla gara per avere dichiarato (fra l'altro) la disponibilità di una nave che (in regola con gli ulteriori requisiti e caratteristiche richiesti dal bando) era stata costruita nell'anno 1990 (e non entro il 1° gennaio 1995, come espressamente richiesto tra i requisiti di capacità professionale e tecnica) e, tuttavia, in possesso di certificato di ringiovanimento convenzionale, rilasciato dal Registro Italiano Navale (RINA), attestante una riduzione di età pari a 11 anni. Alla società ricorrente, che invocava, unitamente all'autorevolezza della certificazione RINA, l'irrilevanza dell'anno di costruzione, con riferimento all'art. 164 del Codice della navigazione, la difesa dell'Amministrazione opponeva, da un lato la tassatività della prescrizione contenuta nella legge speciale di gara e, dall'altra, la parzialità degli accertamenti sulla cui base era stata emessa certificazione RINA, in occasione della manutenzione straordinaria della nave (con riguardo, cioè, a uno solo dei paramenti convenzionali previsti dallo stesso Regolamento del Registro Italiano Navale).
L'eterointegrazione della legge di gara. Il delicato problema della eterointegrazione della legge di gara entra in gioco, nella controversia, intrecciandosi con l'altrettanto delicato problema della vincolatività da annettersi alle certificazioni di equivalenza rilasciate dal Registro Italiano Navale. Il Registro in questione, comunemente denominato RINA, è una pregevole istituzione di diritto privato che opera sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e svolge indispensabili funzioni, sia in termini di immatricolazione, registrazione e classificazione delle navi, sia per ciò che concerne le certificazioni relative ai requisiti e alle capacità tecniche delle navi medesime. I parametri che stabiliscono l'equivalenza di una operazione di ringiovanimento di una nave, sono di natura convenzionale e non sempre tutti applicati in occasione di lavori di restyling effettuati sulla nave e certificati dal RINA. Di contro, non sussiste una normativa nazionale che, in base a quanto prescritto dall'art. 164 del codice della navigazione, abbia fissato criteri e parametri di equivalenza tassativi e vincolanti, per le amministrazioni pubbliche, con riferimento all'anno di costruzione delle navi civili. Non può pertanto essere eterointegrata la clausola del bando che richiede la disponibilità di navi costruite, al minimo, ad una determinata data.
Conclusioni. Il TAR del Lazio – anche prescindendo dall'omessa impugnazione della clausola del bando nella quale è stato prescritto il requisito – ha rilevato l'operatività, nel caso in esame, di due principi, entrambi idonei a contraddire la pretesa illegittimità dell'esclusione, ovvero: a) la natura convenzionale e non tassativamente prescritta da norme imperative, dei criteri di ringiovanimento fissati nel regolamento RINA, non idonei, pertanto a dare luogo all'applicabilità del principio di eterointegrazione della legge di gara; b) correlativamente, il legittimo esercizio della discrezionalità spettante alla stazione appaltante, nell'individuazione e prescrizione dei requisiti di capacità tecnica, mediante l'indicazione specifica dell'«anno minimo di costruzione» (il “1° gennaio 1995”), e la consapevole esclusione della possibilità di avvalersi di equivalenti riconoscimenti di ringiovanimento delle navi attestato dalla certificazione RINA, sulla base del consolidato principio che riconosce alla stazione appaltante un apprezzabile margine di discrezionalità, nel richiedere requisiti di capacità tecnica ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, purché nel rispetto della proporzionalità e ragionevolezza e nei liniti della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara (da ultimo riaffermato dal medesimo TAR Lazio, Roma, Sez. II, nella sentenza 2115/2017, espressamente richiamata). |