Il rapporto tra gli artt. 74 e 90 del vecchio Codice

Redazione Scientifica
23 Novembre 2017

. L'art. 74, comma 2, del Codice appalti del 2006 non si limita a imporre, quale che sia la natura dell'affidatario dell'incarico di progettazione, lo svolgimento dell'incarico stesso...

L'art. 74, comma 2, del Codice appalti del 2006 non si limita a imporre, quale che sia la natura dell'affidatario dell'incarico di progettazione, lo svolgimento dell'incarico stesso da parte di iscritti agli albi professionali (chiunque essi siano), ma esige ulteriormente anche la indicazione dei nominativi già nell'offerta.

Si tratta evidentemente di una garanzia apprestata ex lege a tutela dell'Amministrazione, volta ad assicurare a questa che il servizio sia prestato da quel certo professionista e non da altro, garanzia alla quale questa non può rinunciare.

Prospettare la facoltà, per la concorrente, di modificare nel corso della procedura il nominativo indicato nell'offerta, sia pure indicando altri professionisti parimenti abilitati e, nella specifica procedura seguita, previamente comunicati all'Amministrazione ai fini dell'inserimento della società nell'Elenco degli operatori economici qualificati, configura una violazione della suddetta norma.

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