È legittima l’esclusione di un’offerta che contenga curricula di risorse che non verranno impiegate per l’espletamento dell’affidamento

Redazione Scientifica
23 Novembre 2017

E' legittimo il provvedimento di esclusione disposto per effetto di incongruenze riscontrate in merito alle “attestazioni” relative al personale contenute nel progetto tecnico, rivelatesi non corrispondenti alla realtà, in cui sono stati indicati dei curricula contenenti nominativi di risorse...

E' legittimo il provvedimento di esclusione disposto per effetto di incongruenze riscontrate in merito alle “attestazioni” relative al personale contenute nel progetto tecnico, rivelatesi non corrispondenti alla realtà, in cui sono stati indicati dei curricula contenenti nominativi di risorse errati rispetto a quelli che il concorrente propone di impiegare nello svolgimento del servizio in caso di aggiudicazione.

L'art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016 contempla tra i criteri di selezione utilizzabili “l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto”. Si tratta, dunque, di un criterio valutativo legato alle persone fisiche chiamate ad eseguire materialmente le prestazioni ed assume un ruolo sicuramente significativo in tutti quei casi, come nella specie, in cui il servizio si connoti per una forte incidenza del fattore umano.

A fronte di tale rilievo, rimane irrilevante la circostanza secondo cui la disponibilità effettiva degli operatori indicati in sede di offerta tecnica si poteva qualificare come requisito di esecuzione e non già di partecipazione, in quanto, seguendo l'assunto secondo cui le unità di personale messe a disposizione sono meramente teoriche restando un esclusivo problema del concorrente procurarsi la disponibilità dei detti operatori con qualifiche corrispondenti in sede di avvio del servizio, si arriverebbe all'inaccettabile conclusione che un concorrente potrebbe indicare operatori che non impiegherà mai nella prestazione del servizio o addirittura operatori che neppure conosce (magari estrapolando da internet il curriculum), al solo fine di “sfruttarne” la professionalità ed esperienza per ottenere il massimo punteggio tecnico, e poi sostituirli prima dell'avvio del servizio, in tal modo disattendendo ed eludendo il richiesto profilo qualitativo dell'offerta, in violazione dell'art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016.

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