Le conclusioni dell'Avvocato Generale sull'onere dichiarativo relativo al collegamento tra imprese

Redazione Scientifica
29 Novembre 2017

L'Avvocato Generale Sanchez-Bordona ha depositato le Conclusioni nella causa C-531/16...

L'Avvocato Generale Sanchez-Bordona ha depositato le Conclusioni nella causa C-531/16 e ha proposto alla Corte di giustizia UE di rispondere nei seguenti termini ai quesiti proposti in via pregiudiziale dalla Corte suprema della Lituania:

«Gli articoli 45 TFUE e 56 TFUE nonché l'articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale:

1. in mancanza di un'espressa disposizione normativa o di una specifica previsione nel capitolato che disciplina le condizioni per l'assegnazione di un appalto di servizi, gli offerenti collegati che presentino offerte separate in una medesima procedura non sono necessariamente tenuti a comunicare i loro legami all'amministrazione aggiudicatrice;

2. l'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo di chiedere a detti offerenti le informazioni che ritenga necessarie qualora, alla luce degli elementi di valutazione disponibili nella procedura in discussione, nutra dubbi in ordine al rischio che la loro partecipazione simultanea possa pregiudicare la trasparenza e falsare la concorrenza tra i soggetti che intendono fornire il servizio».

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