Ammissione al passivo di un credito relativo ad una tassa automobilistica regionale

Sergio Nadin
29 Novembre 2017

In tema di ammissione al passivo fallimentare, è possibile ammettere con privilegio un credito relativo ad una tassa automobilistica regionale?

In tema di ammissione al passivo fallimentare, è possibile ammettere con privilegio un credito relativo ad una tassa automobilistica regionale?"

Rferimenti normativi – L'art. 2752 c.c. prevede che "Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ( … ) Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni".

La questione giuridica sottesa al quesito è stata oggetto di ondivaghi orientamenti giurisprudenziali, stante la non semplice interpretazione del testo normativo di riferimento.

Va premesso che la “tassa automobilistica regionale”, istituita e disciplinata con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, non è considerata, secondo il prevalente orientamento della Corte Costituzionale, un tributo proprio della regione, dal momento che la tassa stessa è stata soltanto “attribuita” alle regioni. Essa non rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost.: “Si deve quindi confermare il principio, costantemente affermato da questa Corte, per cui «allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali»” (Cort. Cost. Sent. n. 455 del 23/12/2005).

L'art. 2752, comma 3, c.c. attribuisce natura privilegiata al credito vantato a titolo di imposte, tasse e tributi dai comuni e dalle province “previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni”, con il precipuo fine diassicurare agli enti territoriali la provvista di mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali (cfr. Cass. Civ., 17/02/2016, n. 3134).

Un primo orientamento giurisprudenziale da tenere in considerazione offriva un'interpretazione ampia del disposto normativo in questione, insegnando che esso, “con l'espressione "legge per la finanza locale", rinvia non ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione, in coerenza con il fine del privilegio in questione, volto ad assicurare agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali" (Cass. 2320/2012). La motivazione ammette così che può invero "essere riconosciuta natura tributaria a tutte quelle prestazioni che non trovino giustificazione o in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico o in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione stessa e il beneficio che il singolo riceve" (così Cass. Civ., 26/07/2012, n. 13301).

Sulla base del ragionamento sotteso a tale lettura, si giungeva alla conclusione che anche la tassa automobilistica regionale entrava nel novero dei crediti vantati dall'ente territoriale che potevano beneficiare del privilegio in oggetto.

Tale ricostruzione è stata messa in crisi dall'intervento legislativo del 2011 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) il quale (con norma di interpretazione autentica) delimita con rigidità la natura dei crediti ammissibili al passivo con il privilegio a quelli relativi ai singoli tributi comunali e provinciali (l'art. 13, comma 13, testualmente recita: “Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali”.

Adeguandosi al dato normativo, la giurisprudenza di merito ha correttamente tratto le dovute conclusioni, sancendo l'impossibilità di annoverare il tributo regionale nel novero dei crediti che godono del privilegio di cui all'art. 2752 c.c.: “la specificazione del legislatore intervenuta nel 2011 delimita rigidamente l'ambito di operatività della norma, risultando preciso il riferimento ai tributi comunali e provinciali, e questo in un'epoca in cui era ben evidente l'esistenza anche di una categoria di tributi regionali” (così Trib. Mantova, 12 gennaio 2016).

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