Competenze dei membri e nomina del componente esterno

Redazione Scientifica
06 Dicembre 2017

La competenza della Commissione può ritenersi concretamente soddisfatta allorchè due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce...

La competenza della Commissione può ritenersi concretamente soddisfatta allorchè due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, V, 16 gennaio 2015, n. 92).

Quanto alla nomina di un componente esterno, la possibilità di ricorrere a professionalità esterne è consentita dall'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006; detta norma non impone alla stazione appaltante alcun obbligo di motivare in ordine alla scelta di nominare commissari esterni, limitandosi piuttosto a prescrivere che la stazione appaltante proceda alla verifica della predetta carenza prima di attingere a soggetti esterni. Può dunque ritenersi che la nomina di un componente esterno dà implicitamente atto della mancanza di personale interno all'Amministrazione professionalmente idoneo ad esaminare le offerte pervenute, salvo naturalmente verificare la sussistenza di tale presupposto.

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