La illegittimità di un affidamento diretto disposto in favore di un organismo non in house
11 Dicembre 2017
È illegittimo, per violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, l'affidamento diretto disposto da una Università in favore del consorzio interuniversitario CINECA che, all'epoca di tale affidamento, non era suscettibile di essere qualificato come organismo in house stante l'oggettiva mancanza dei presupposti del controllo analogo e, nel contempo, del requisito relativo all'attività prevalente a favore dei soggetti controllanti (Cons St., Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660).
Al riguardo non possono rilevare le modifiche intervenute sullo Statuto del consorzio in epoca successiva, posto che in base al principio del tempus regit actum l'esistenza dei vizi dedotti può essere esaminata solo avendo a riferimento il contesto legislativo e di fatto esistente al momento in cui sono stati adottati i provvedimenti impugnati. |