Criteri per l’affidamento dell’incarico difensivo della Pubblica Amministrazione e la sua qualificazione come “contratto d’opera intellettuale”

Redazione Scientifica
12 Dicembre 2017

Il conferimento del singolo incarico episodico ad un legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di...

Il conferimento del singolo incarico episodico ad un legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica e con la stessa procedura dettata per i contratti esclusi dall'art. 27, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, in ragione del fatto che l'assunzione della difesa di parte in sede processuale è caratterizzata dall'aleatorietà del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari secondo la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici;

Venendo in rilevo atti di disposizione di risorse pubbliche, l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non essendo soggetta all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, deve essere condotta nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da soddisfare

La necessità di controllo dell'azione amministrativa, insita nel richiamo ai predetti principi, e la natura fiduciaria, tendenzialmente insindacabile, dell'incarico di assistenza e rappresentanza legale trovano sintesi nel disposto dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, specificamente dettato per attività di prestazione d'opera di cui si riporta uno stralcio, per quanto di interesse: “Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: […] d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione [di natura occasionale o coordinata e continuativa] per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi […]”.

Il riferimento alla specializzazione dell'esperto, che deve essere comprovata e non solo supposta sulla base dell'appartenenza ad una categoria professionale o del possesso di un titolo di studio, dà conto dell'esigenza di una puntuale motivazione delle ragioni concrete che inducono l'Amministrazione conferente a scegliere la collaborazione di uno fra più esperti perché ritenuto maggiormente affidabile in relazione alla durata e all'oggetto e compenso della collaborazione.

Si tratta, come è evidente, di una procedura selettiva assimilabile a quella prescritta dall'art. 97 della Costituzione per l'accesso ai pubblici impieghi, che richiede una selezione sulla base di criteri predeterminati, oggettivi e “ripetibili” in sede di controllo dell'iter motivazionale.

I criteri individuati dal bando non devono presentare una tale genericità da permettere l'affidamento sulla sola base dell'offerta più bassa in quanto ciò è chiaramente in contrasto con la tutela dell'interesse pubblico che la predeterminazioni di criteri certi ed obiettivi si proporrebbe di tutelare.

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