Sul rapporto tra le gare indette dalla centrale di acquisti delle PA centrali e quelle indette dalle centrali di acquisto regionali.
12 Dicembre 2017
L'ultimo periodo del comma 449 dell'articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 548 dell'articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208, sia pure con una formulazione non chiarissima, contribuiscono a delineare un complessivo quadro normativo in base al quale:
In definitiva, in presenza di un quadro normativo che riconosce sicura prevalenza ai sistemi di acquisizioni al livello regionale, l'intervento sostitutivo di Consip risulta giustificato soltanto nelle more dell'inadempimento da parte della centrale di acquisti regionale. Tuttavia, l'attivazione di tale meccanismo sostitutivo non risulta idonea a precludere alla centrale di acquisti regionale di avviare una propria gara (ripristinando l'ordine fisiologico delineato dal legislatore). Infatti il dispositivo fissato dalla l. n. 296 del 2006 e poi dalla l. n. 208 del 2015 mira a sollecitare l'intervento ‘fisiologico' delle centrali di acquisto regionali e non a privarle stabilmente della potestà di attivarsi, sia pure tardivamente. |