Sul rapporto tra le gare indette dalla centrale di acquisti delle PA centrali e quelle indette dalle centrali di acquisto regionali.

Redazione Scientifica
12 Dicembre 2017

L'ultimo periodo del comma 449 dell'articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 548 dell'articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208, sia pure con una...

L'ultimo periodo del comma 449 dell'articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 548 dell'articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208, sia pure con una formulazione non chiarissima, contribuiscono a delineare un complessivo quadro normativo in base al quale:

  • in via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali;
  • in via sostanzialmente suppletiva (e all'evidente fine di prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza) è altresì possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche convenzioni-quadro;
  • peraltro, in detta seconda ipotesi è da ritenere che l'intervento di sostanziale supplenza svolto da Consip non possa giungere ad alterare in modo definitivo il carattere evidentemente sussidiario di tale intervento, il quale per questa caratteristica avrà dunque valenza ‘cedevole'. Tale intervento, infatti (pur necessario nel perdurare dell'inadempienza da parte delle centrali di committenza regionali), perderà la sua ragion d'essere laddove le centrali regionali, ripristinando la fisiologica dinamica delineata dal legislatore, attivino i propri strumenti di acquisizione;

In definitiva, in presenza di un quadro normativo che riconosce sicura prevalenza ai sistemi di acquisizioni al livello regionale, l'intervento sostitutivo di Consip risulta giustificato soltanto nelle more dell'inadempimento da parte della centrale di acquisti regionale. Tuttavia, l'attivazione di tale meccanismo sostitutivo non risulta idonea a precludere alla centrale di acquisti regionale di avviare una propria gara (ripristinando l'ordine fisiologico delineato dal legislatore). Infatti il dispositivo fissato dalla l. n. 296 del 2006 e poi dalla l. n. 208 del 2015 mira a sollecitare l'intervento ‘fisiologico' delle centrali di acquisto regionali e non a privarle stabilmente della potestà di attivarsi, sia pure tardivamente.

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