Concordato e verifica della fattibilità economica del piano

La Redazione
03 Gennaio 2018

A seguito dell'introduzione della percentuale minima del 20% di soddisfazione dei creditori chirografari per il solo concordato liquidatorio e dell'obbligo di assicurare una "utilità specifica ed economicamente valutabile" per tutti i tipi di concordato, si richiede un vaglio più rigoroso delle condizioni di concreta fattibilità del piano sotto il profilo economico.

A seguito dell'introduzione della percentuale minima del 20% di soddisfazione dei creditori chirografari per il solo concordato liquidatorio e dell'obbligo di assicurare una "utilità specifica ed economicamente valutabile" per tutti i tipi di concordato (art. 161, comma 1, lett. e), l. fall.), si richiede un vaglio più rigoroso delle condizioni di concreta fattibilità del piano sotto il profilo economico (intesa come realizzabilità nei fatti del piano). Ne consegue che il giudice non si limita ad accertare la sussistenza o meno di un'assoluta, manifesta inattitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ma deve verificare la fattibilità tout court del piano, valutando tutti gli elementi a disposizione, senza alcun vincolo che non sia quello del canone del prudente apprezzamento stabilito dall'art. 116 c.p.c.

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